Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.07.2024 14.2024.42

Incarto n. 14.2024.42

Lugano 19 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.2917 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 giugno 2021 da

CO 1 IT- (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

HR-__________ (c/o __________, )

giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2024 presentato da__________ RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2024 dal Pretore, con cui ha respinto la sua istanza del­l’11 gennaio 2024 volta all’accertamento della nullità della sentenza emessa dallo stesso giudice il 29 settembre 2021, con la quale aveva accolto l’istanza di CO 1;

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2019 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'563'899.30 oltre a interessi e spese, la quale ha interposto opposizione il 5 ago­sto 2019.

B. Con sentenza del 29 settembre 2021 (SO.2021.2917), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza inoltrata da PI 1 il 21 giugno 2021 e ha rigettato in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo interposta dall’escussa il 5 ago­sto 2019 limitatamente alla somma richiesta di fr. 51'057.20 oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019. Il 9 maggio 2022 il giudice delegato di questa Camera ha restituito a RI 1 senza ulteriore formalità il reclamo presentato contro la decisione appena citata (inc. 14.2021.163) in quanto anche l’atto emendato trasmes­so dalla reclamante conteneva ancora inaccettabili contumelie.

C. Sulla scorta della domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da PI 1 limitatamente alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20, il 13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento (con il n. __________a) a concorrenza di fr. 34'728.– complessivi (mentre per il saldo l’esecuzione è rimasta registrata con il n. __________ e come sospesa da opposizione), poi sostituito con un nuovo avviso per fr. 63'847.60, spese e interessi compresi.

D. Con sentenza del 16 gennaio 2023 (inc. 15.2022.78), la Camera ha accolto i due ricorsi interposti da RE 1 contro gli avvisi di pignoramento e li ha dichiarati nulli.

E. L’11 gennaio 2024, RE 1 ha chiesto al Pretore di constatare la nullità assoluta della decisione di rigetto del 29 settembre 2021, protesta spese e ripetibili.

F. Con sentenza del 27 febbraio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza nella misura in cui era ricevibile. Non ha prelevato spese processuali né assegnato ripetibili.

G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2024 per ottenerne l’annul­lamento, la revoca, la dichiarazione della nullità “e/o” dell’assenza di effetti, così come la constatazione della nullità assoluta della de­cisione del 29 settembre 2021, protestate tasse, spese e indennità.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 28 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 9 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che RE 1 non aveva sollevato l’eccezione di perenzione dell’esecuzione (giusta l’art. 88 LEF) nella causa in cui è stata emessa la decisione di cui chiede la constatazione della nullità e ad ogni modo che mal si comprende l’interesse di un simile accertamento, giacché l’au­torità di vigilanza ha già dichiarato la nullità dell’esecuzione e dei relativi avvisi di pignoramento. Per quanto attiene alla domanda volta a porre a carico di CO 1 tutte le spese e ripetibili, il primo giudice ha considerato che sembrerebbe, più che una richiesta di accertamento della nullità della decisione in questione, una domanda di revisione, presentata però tardivamente, ossia più di novanta giorni dopo la notifica della sentenza dell’autorità di vigilanza del 16 gennaio 2023. Di conseguenza ha integralmente respinto l’istanza, rinunciando a prelevare spese processuali per motivi di opportunità e ad assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni.

  2. Nel reclamo RE 1 si duole che il Pretore non avrebbe “speso una parola” sulla sua richiesta di constatazione della nullità della decisione di rigetto dell’opposizione del 29 settembre 2021.

3.1 In realtà il Pretore ha addotto ben tre motivi per respingere la richiesta della reclamante, ovvero l’assenza di allegazione della perenzione dell’esecuzione nella procedura di rigetto dell’opposizio­­ne, l’assenza d’interesse ad agire dell’istante, che già ha ottenuto l’accertamento della nullità dell’esecuzione, e la tardività della sua istanza, considerata come un’istanza di revisione del dispositivo sulle spese e ripetibili. La reclamante si confronta solo molto parzialmente con tali motivi. In particolare, non specifica il proprio interesse giuridico a ottenere l’accertamento della nullità della sentenza di rigetto. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera pertanto irricevibile.

3.2 Ad ogni modo, il Pretore ha evidenziato a ragione che la constatazione della nullità dell’esecuzione contenuta nella decisione di questa Camera del 16 gennaio 2023 rende senza interesse l’ac­certamento dell’eventuale nullità della sentenza di rigetto, la quale non può più esplicare alcun effetto, tanto che qualora RE 1 avesse sollevato l’eccezione di perenzione nella procedura di rigetto e il Pretore l’avesse accolta – ciò che avrebbe presupposto che la perenzione fosse manifesta (DTF 125 III 45 consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2014.227 del 12 febbraio 2015 consid. 5.1 e i rinvii) – egli avrebbe dovuto stralciare la causa in quanto senza oggetto, la prosecuzione dell’esecuzione, che è l’unico tema della procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), essendo già esclusa in seguito all’estinzione dell’esecuzio­­ne (cfr. sentenza della CEF 14.2023.42 dell’11 luglio 2023).

3.3 A scanso di equivoci, non può essere condivisa l’opinione della reclamante secondo cui “la nullità sia un istituto giuridico che supera ogni altro argomento”. Anche la nullità di una decisione giudiziaria deve infatti essere fatta valere in conformità del principio di buona fede (sentenza del Tribunale federale 5A_426/2022 del 3 agosto 2022 consid. 5.3). L’unico riferimento citato dalla reclamante a sostegno della propria tesi (la DTF 117 III 7 consid. 3/c, pag. 10) riguarda poi un atto esecutivo (precetto esecutivo) e non una decisione giudiziaria. Chi invoca la nullità di una decisione giudiziaria deve avervi un interesse degno di protezione (cfr. DTF 147 III 226 consid. 4.4.2) onde evitare d’intasare inutilmente i tribunali.

D’altronde, secondo la giurisprudenza l’annullamento delle decisio­ni errate è la regola, mentre la nullità è l’eccezione, segnatamente nell’ambito civile (DTF 145 III 436 consid. 4). Sono nulle le decisioni affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, sempre che poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 363 consid. 2). Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’auto­rità giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, segnatamente quando la circostanza ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 273 consid. 3.1, con numerosi riferimenti, sentenza della CEF 14.2023.79 dell’8 gennaio 2024 consid. 4.2). All’infuori di queste ipotesi eccezionali la censura di nullità non consente di rimettere in discussione una decisione passata in giudicato con argomenti che il richiedente avrebbe potuto e dovuto far valere nella procedura che ha condotto alla decisione di cui è chiesta la constatazione della nullità oppure con un ricorso (citata 14.2023.79, consid. 5.2), ciò che vale in particolare per le eccezioni di perenzione dell’esecuzione, di tardiva convalida del sequestro (già sollevata senza successo nella procedura di rigetto) o di violazione del principio ne bis in idem invocate da RE 1 nel reclamo. La sentenza impugnata resisterebbe quindi alle critiche anche nel merito.

3.4 Come rilevato dal Pretore, sarebbe stato ipotizzabile un interesse dell’escussa degno di protezione unicamente per quanto attiene alla questione delle spese e ripetibili. Sennonché la reclamante non ha dimostrato, e neppure allegato, di aver rifuso a CO 1 le spese processuali da lui anticipate né le ripetibili assegnategli. L’avesse fatto, del resto, l’azione di accertamento della pretesa nullità della decisione di rigetto, peraltro intrapresa da RE 1 senza indicare alcun riferimento di legge o giurispruden­ziale circa la sua ammissibilità processuale, non sarebbe stata la via giudiziaria corretta, poiché ella avrebbe dovuto promuovere contro l’escutente un’azione di ripetizione d’indebito arricchimen­to, sostenendo in via pregiudiziale la nullità della decisione di rigetto, siccome le azioni di accertamento sono sussidiarie rispetto a quelle condannatorie (DTF 135 III 378 consid. 2.2 e i rinvii; Heinz­mann in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 88 CPC). Ne segue che anche su questo punto l’istanza risulta priva d’interesse degno di protezione, come dunque pure il reclamo, ciò che va accertato d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC).

3.5 A ben vedere, comunque sia, la questione delle spese e ripetibili della causa di rigetto non si pone in sede di reclamo, perché RE 1 non ha formulato alcuna conclusione al riguardo nel recla­mo (in cui si limita a postulare la constatazione della nullità assoluta della decisione del 29 settembre 2021), ciò che costituisce un ulteriore motivo per non entrare in materia sul reclamo.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese neppure in questa sede.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 51'057.20, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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