Incarto n. 14.2024.39
Lugano 3 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 novembre 2023 dal
Comune di CO 1, __________ (rappresentato dalla propria Cassa comunale, __________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 7 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 agosto 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 16'118.95 oltre agli interessi del 5% dal 4 agosto 2023 (indicando quale causa del credito i “contributi di costruzione per l’anno 2022”) e fr. 50.– (per “Spese diffida”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 novembre 2023 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 gennaio 2024.
C. Statuendo con decisione del 19 febbraio 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– senz’assegnare ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 marzo 2024, chiedendo di darle il tempo di vendere il fondo cui si riferiscono i contributi posti in esecuzione, “essendoci già una garanzia”, e di “sospendere i termini e annullare il precetto esecutivo”. Con osservazioni del 21 giugno 2024, il Comune di CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo, come pure di giudicare che la reclamante “è tenuta al pagamento del contributo di costruzione dovuto […] avendo essa disatteso la rateazione a suo tempo concessa”.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 8 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Sono dunque inammissibili i due scritti dell’avv. __________ e quello del Comune di __________ (oggi CO 1), allegati per la prima volta al reclamo, come pure lo scritto del resistente, allegato alle osservazioni, e pertanto le Camera non ne terrà conto ai fini dell’odierno giudizio.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito che il “conteggio” dei contributi di costruzione 2022 e la relativa “diffida”, trattandosi di “decisioni”, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione. Pur mostrando comprensione per la grave situazione finanziaria fatta valere dall’escussa, ha ricordato ch’essa è irrilevante in una procedura di rigetto, ma che se ne potrà se del caso tenere conto in sede di pignoramento. Ha pertanto interamente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva.
Nel reclamo, RE 1 critica il Pretore per non aver tenuto conto, da un lato, che l’escutente è già titolare di un’ipoteca legale che garantisce il credito posto in esecuzione, dall’altro, che il suo agire “non agevola in alcun modo la risoluzione del problema finanziario”, poiché l’ente pubblico ha impedito in più occasioni la vendita del fondo ipotecato, rifiutandone il cambiamento di destinazione da abitazione primaria ad abitazione secondaria, un cambiamento però fattibile a mente della reclamante, che qualifica dunque l’agire dell’escutente come un “accanimento” nei suoi confronti. Chiede pertanto di darle il tempo di vendere il fondo, di sospendere i termini nel frattempo e di annullare il precetto esecutivo.
Invitato a esprimersi, in particolare, sulla questione dell’esistenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, il Comune di CO 1 afferma che il documento citato dal Pretore rappresenta un siffatto titolo, poiché “la fattura originale, regolarmente intimata, è cresciuta pacificamente in giudicato”. Per abbondanza, il resistente rileva che l’escussa, ricevuto il conteggio dettagliato del contributo di costruzione, ha chiesto di poterlo pagare a rate e ha dunque firmato il relativo formulario, allegato alle osservazioni, con cui di fatto ha riconosciuto il credito posto in esecuzione. A proposito dell’ipoteca legale, sostiene ch’essa non preclude la possibilità di alienare il fondo gravato, sicché “risulta incomprensibile l’affermazione della ricorrente secondo cui il Pretore […] non ha tenuto sufficientemente conto di questo aspetto”. Infine, circa il cambiamento di destinazione, rifiuta di formulare osservazioni, giacché estranee alla procedura, ma indica comunque, a titolo informativo, che a breve sarà rilasciata la relativa licenza edilizia. Conclude pertanto per la reiezione del reclamo e per l’accertamento dell’obbligo di pagamento della reclamante.
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato, a meno che la legge determinante (come l’art. 165 cpv. 3 LIFD) vi subordini l’esecutività (sentenze del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022, consid. 3.1.2, e della CEF 14.2022.27 del 14 settembre 2022, consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Invece, semplici fatture, prive d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono essere parificate a decisioni amministrative, siccome non vengono designate come tali nell’atto stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (tra altre: sentenze della CEF 14.2023.95 del 9 febbraio 2024, consid. 5, e 14.2019.110 del 15 ottobre 2019, consid. 6.1/b con rinvii).
5.1 Nella fattispecie, è evidente che il documento denominato “Contributi di costruzione 2022 __________-Contributi provvisori-II emissione Contributo unico” (doc. B), considerato dal Pretore come una decisione, in realtà non lo è. In effetti, non è designato come tale, bensì come una “fattura” (v. nell’intestazione la voce “Riferimento fattura”), e non indica i rimedi giuridici con cui impugnarlo. Non costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per i contributi di costruzione delle opere di canalizzazione per il 2022 posti in esecuzione (sopra consid. 5), ciò che conferma l’attestazione in calce alla fattura secondo cui si certifica che il “conteggio originale, regolarmente intimato, è cresciuto in giudicato e che contro lo stesso non è stato interposto alcun reclamo”. Se ne evince, come del resto dalle osservazioni al reclamo, che il “conteggio originale”, ossia la decisione che stabilisce i contributi in questione, è un altro documento, che l’istante non ha prodotto.
5.1.1 La vera decisione è secondo la legge il “prospetto di contributi” che il Municipio è tenuto ad allestire secondo l’art. 101 della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA, RL 833.100), che deve indicare in particolare gli importi dei singoli contributi (art. 101 lett. b LALIA) e il termine di reclamo al Municipio (art. 8 cpv. 1 lett. f del Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse [RL 833.120]), e di cui un estratto dev’essere notificato a ogni contribuente per la parte che lo interessa, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di reclamo (art. 102 cpv. 2 LALIA), ossia il termine di pubblicazione del prospetto (art. 103 cpv. 1 LALIA).
5.1.2 Nel caso in esame è manifesto che la fattura agli atti non corrisponde all’estratto del prospetto. Il fatto che la fattura vi rinvii e certifichi il passaggio in giudicato del “conteggio originale” (recte: prospetto) non è determinante ai fini del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria, poiché è una procedura documentale in cui la produzione fisica del titolo è imprescindibile (sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2016.183 del 3 novembre 2016 consid. 5). Trattandosi di una carenza manifesta della decisione impugnata, va rilevata d’ufficio (sopra consid. 5).
5.1.3 È parimenti irrilevante che l’escussa abbia chiesto di poter pagare a rate il contributo di costruzione e abbia firmato il relativo formulario. L’istante ha infatti chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione, che presuppone la produzione di una decisione esecutiva (art. 80 LEF), e non di un riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF), per tacere del fatto che nel formulario l’escussa non ha riconosciuto il contributo, ma solo chiesto di poterlo pagare a rate. Ad ogni modo, l’istante che ha il potere sovrano di emettere una decisione sull’accertamento della pretesa posta in esecuzione non può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione, ma unicamente postularne (o secondo l’art. 79 LEF decidere) il rigetto definitivo (DTF 147 III 361 consid. 3.3.1; sentenza della CEF 14.2022.62 del 25 ottobre 2022, RtiD 2023 I 658 n. 36c, consid. 5.1 e 5.4 e i rinvii).
5.2 Una diffida di pagamento passata in giudicato vale titolo di rigetto definitivo per la tassa di diffida ivi stabilita anche se la base legale sulla quale si fonda la tassa di diffida non è menzionata. Per sua stessa natura, invece, la diffida non può fungere da titolo di rigetto per le pretese stabilite in una precedente decisione esecutiva rimasta ineseguita, la cui attuazione in via esecutiva è oggetto della diffida (sentenza della CEF 14.2020.205 del 17 settembre 2021, RtiD 2022 I 664 n. 38c, consid. 6.5). La diffida acclusa all’istanza (doc. C) giustifica quindi il rigetto definitivo dell’opposizione unicamente per la tassa di diffida di fr. 50.–.
5.3 Il reclamo va pertanto accolto nel senso della reiezione dell’istanza tranne per quanto attiene alla tassa di diffida. Stante tale esito, diventa superfluo esaminare le argomentazioni della reclamante relative al cambiamento di destinazione e all’ipoteca legale, che manifestamente non concernono la tassa di diffida, né la domanda di sospensione della procedura. Non è neppure necessario statuire sulla sua richiesta di annullamento del precetto esecutivo né sulla domanda del Comune di accertare l’obbligo della contribuente di pagare i contributi posti in esecuzione, che manifestamente esulano dalle questioni da esaminare nella procedura di rigetto dell’opposizione (v. sopra consid. 2).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, RE 1 non avendo formulato alcuna domanda al riguardo né in prima né in seconda sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'168.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. 3455557 della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 50.–.
Le spese processuali di complessivi fr. 120.–, da anticipare dall’istante, sono poste a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a carico del CO 1.
Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – Comune di CO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).