Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.02.2024 14.2024.28

RE 1CO 1

Incarto n. 14.2024.28

Lugano 26 febbraio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2023.526 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 7 luglio 2023 da

CO 1 (rappr. dall’RA 1, __________)

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° febbraio 2024 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 7 luglio 2023, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1, facendo valere che il convenuto ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 17'200.15 oltre a spese e interessi.

B. Con scritto del 18 agosto 2023, il convenuto ha preannunciato la propria assenza, per “inderogabili motivi di lavoro”, all’udienza fis-sata per il 22 agosto, e ha ricordato che la sua ditta individuale non era più iscritta a registro di commercio, sicché egli non era soggetto alla via del fallimento senza preventiva esecuzione giusta l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Ad ogni modo ha contestato integralmente le rivendicazioni salariali dell’istante.

C. All’udienza di discussione del 22 agosto 2023 è quindi comparso il solo istante, che ha confermato la domanda e chiesto il gratuito patrocinio. Il Pretore aggiunto ha richiamato d’ufficio l’incarto relativo alla procedura di fallimento senza preventiva esecuzione diretta contro l’PI 1, di cui il convenuto è socio e gerente. Il verbale è stato consegnato seduta stante alla rappresentante del­l’istante e notificato per posta al convenuto.

D. Statuendo con decisione 1° febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 2 febbraio 2024 alle ore 10:00. Non ha prelevato spese processuali e ha accolto la domanda di gratuito patrocinio esonerando l’istante dall’anticipo e dal pagamento delle spese del fallimento, da prelevare sugli attivi del convenuto.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 13 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, protestate tasse, spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

F. Nel frattempo, con sentenza del 7 febbraio 2024 (inc. 14.2023.86) la Camera ha respinto il reclamo interposto dall’PI 1, di cui RE 1 è socio e gerente, contro la decisione 24 agosto 2023 con cui il Pretore aggiunto ne aveva dichiarato il fallimento senza preventiva esecuzione e ha ripronunciato il fallimento dal 12 febbraio 2024 alle ore 09:00.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 3 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto 13 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del tracciamento dell’invio in posta A+), il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

  1. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento.

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha reputato verosimile il credito vantato dall’istante, poiché la contestazione generica del convenuto, secondo il quale la realtà “è ben altra”, è insufficiente, non avendo egli indicato alcuna ragione concreta per cui il conteggio dettagliato e chiaro prodotto dall’istante sarebbe impreciso, sbagliato o incompleto. Premesso che RE 1 non è più iscritto a registro di commercio come titolare di un’im­presa individuale dal 2016, il primo giudice ha ritenuto fuorviante la denominazione “PI 1” figurante nell’intestazione del contratto di lavoro concluso dalle parti il 31 ottobre 2022, dato che, come sostenuto dall’istante, un qualsiasi contraente era indotto a crede­re di avere a che fare con l’PI 1 controllata dal convenuto. Ha d’altronde rilevato che RE 1 non aveva contestato in alcun modo il rimprovero dell’istante di averlo assunto senza disporre dei mezzi per retribuirlo, malgrado fosse cosciente della propria insolvenza conclamata, che lo vedeva aver accumulato ben 197 attestati di carenza di beni (ACB) dal 2003 al 2023 per oltre fr. 700'000.– complessivi e un carico esecutivo totale superiore a fr. 800'000.–. Il Pretore aggiunto ha considerato che il comportamento del convenuto adempisse gli estremi del reato di truffa secondo l’art. 146 CP. Sottacendo un’informazione essenziale sul proprio conto, il convenuto ha agito in modo palesemente fraudolento ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF, raggirando l’istante co­me molti altri lavoratori prima di lui.

  3. Nel reclamo RE 1 fa anzitutto carico al Pretore aggiun­to di essersi contraddetto in modo manifesto con un “salto acrobatico di 180 gradi” rispetto alla precedente decisione del 24 agosto 2023, con cui aveva decretato il fallimento senza preventiva esecuzione dell’PI 1, ritenendo che fosse essa la datrice di lavoro e non il suo socio personalmente. Il reclamante vi legge la volontà del primo giudice di ottenere la sua eliminazione economica, accusandolo di particolari stratagemmi persino qualificati co­me truffa. Reputa inammissibile la confusione tra due procedure con parti diverse.

4.1 In realtà, nella sentenza citata (SO.2023.347) il Pretore aggiunto ha considerato che RE 1 usi l’RE 1 Sagl per concludere contratti d’appalto edile, che vengono però adempiuti tramite lavoratori di cui il primo, e non la seconda, è il datore di lavoro, così da accreditare in modo abusivo i ricavi dell’attività sociale alla persona giuridica e addebitare le spese salariali alla persona fisica. Ha quindi reputato che la società s’identificasse al suo proprietario, sicché in virtù del principio di trasparenza occorreva addossare alla stessa i debiti e gli “atti fraudolenti” compiuti da lui nel­l’assumere dipendenti sottacendo la propria conclamata insolven­za.

4.2 Ora, il reclamante non contesta l’identità economica tra lui e la società, che è del resto pacifica, siccome ne è l’unico socio. D’al­tronde, nel reclamo in esame egli non nega di sfruttare l’PI 1 in modo da far apparire i costi salariali come suoi e i ricavi dell’attività (e i costi delle forniture) come della società. In una situazione del genere occorre far astrazione della dualità giuridica tra due persone solo formalmente indipendenti quando è invocata dall’uno o dall’altro soggetto in modo manifestamente contrario al suo scopo, ossia in modo palesemente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC), poiché così facendo essi mirano a trarne un vantaggio ingiustificato, ovvero a sottrarsi ai propri impegni nei confronti dei loro creditori (DTF 145 III 363 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_341/2021 del 15 dicembre 2021, consid. 7.1; in materia di sequestro: DTF 144 III 541 segg.; sentenze della CEF 14.2020.95 dell’11 ottobre 2021 consid. 7.1.1 e 14.2019.3-6 del 1° luglio 2019, consid. 6.1). Il primo giudice non si è pertanto contraddetto nella sentenza impugnata né ha fatto un “salto acrobatico di 180 gradi” rispetto alla precedente decisione del 24 agosto 2023. L’apparente abuso di diritto non è infatti solo del socio o della società, bensì di entrambi, poiché la volontà di lui è anche quella della società, di cui egli è l’unico rappresentante, e viceversa. Costituendo un tut­t’uno, rispondono ambedue dei crediti sorti dalla loro attività co-mune e possono di conseguenza essere dichiarati in fallimento tutti e due se è necessario per garantire gl’interessi dei creditori.

  1. Il reclamante lamenta inoltre una lesione “lampante” del suo diritto di essere sentito laddove il Pretore aggiunto ha fondato la decisio­ne impugnata su una decisione – quella contro l’PI 1 – successiva all’ultimo atto della procedura in esame (l’udienza) sen­za dar la possibilità alle parti di prendere posizione prima della pronuncia del fallimento.

5.1 Il reclamante pare dimenticare che il primo giudice ha menzionato il richiamo dell’incarto precedente nel verbale d’udienza, che gli è stato notificato. Egli ha pertanto avuto la possibilità di presentare spontaneamente osservazioni al riguardo, specie perché è venuto a conoscenza della motivazione della decisione di fallimento del­l’PI 1 il 26 agosto 2023 (data di ritiro della decisione di fallimento dell’PI 1).

5.2 Ad ogni modo, è forse sfuggito al reclamante che il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza sulle conseguenze di una violazione del diritto di essere sentito, nel senso che se non è ravvisabile l’influenza che tale lesione potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all’annullamento della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenza 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2; sentenza della CEF 14.2023.24 del 18 settembre 2023 consid. 3). Nel caso in esame, il Pretore aggiunto ha espressamente rinunciato a fondarsi sulle argomentazioni della decisione relativa all’PI 1 per motivare la decisione impugnata (“Possiamo tuttavia prescindere dalle argomentazioni della citata decisione”, consid. 4). Anche se si dovesse ritenere insufficiente la facoltà di replica spontanea di cui ha beneficiato il reclamante, la pretesa violazione del suo diritto di essere sentito sarebbe da reputare senza influsso sull’esito della decisio­ne impugnata.

  1. A mente del reclamante, il principio attitatorio vietava al Pretore aggiunto di richiamare atti di altre procedure senza una richiesta delle parti in causa. Misconosce però che secondo l’art. 255 lett. a CPC il giudice del fallimento accerta i fatti d’ufficio. Anche questa censura non merita ascolto.

  2. Nel merito, il reclamante contesta l’applicabilità dell’art. 190 LEF, evidenziando come la sua dimora sia nota, non sia fuggito, non abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori né nascosto oggetti del suo patrimonio in un’e­secuzione in via di pignoramento. Afferma che la sua difficile situazione finanziaria, da sola, non è sufficiente a sostenere l’as­sunzione da parte sua di un comportamento fraudolento ai danni dei creditori. Il mancato pagamento delle pretese salariali dell’i­stante non ha nulla a che vedere con una frode, ma è solo dovuto al fatto ch’egli le contesta. Rammenta del resto di aver dichiarato in prima sede di effettuare versamenti regolari all’Ufficio d’esecu­zione di Locarno, ciò che secondo lui non è evidentemente il comportamento di una persona che intende “truffare” i suoi creditori.

7.1 Il reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui, sottacendo la propria insolvenza conclamata, il convenuto ha agito in modo palesemente fraudolento ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF, raggirando l’istante come molti altri lavoratori prima di lui. Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile su questo punto (sopra consid. 1.2).

7.2 La contestazione del credito dell’istante non è minimamente circostanziata e ancor meno resa verosimile, né in prima né in seconda sede. La censura è pertanto irricevibile, anche perché il reclamante non si è confrontato con la motivazione del Pretore aggiunto, che a sua volta aveva considerato insufficiente la contestazione generica del convenuto (secondo il quale la realtà “è ben altra”).

7.3 RE 1 non ha reso verosimile, con la produzione dei relativi giustificativi, l’allegazione secondo cui effettuerebbe versamenti regolari all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno. La Camera ha nondimeno verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) ch’egli ha versato nel 2023 sei acconti di fr. 604.– ognuno. Sono ovviamente insufficienti a confutare la sua conclamata insolvenza, che anzi è nel frattempo peggiorata (il numero degli ACB è aumentato a 232 per un importo complessivo di fr. 873'539.25 e le esecuzioni in corso sono 64 per più di fr. 500'000.– in totale), e l’abuso consistente a continuare un’attività chiaramente deficitaria e dannosa per i creditori, in particolare per i lavoratori, ch’egli non ha negato di assumere senza informarli della propria situazione esecutiva né di sapere della quasi certezza di non poterli pagare. Non spiega perché un siffatto comportamento, così grave e sconsiderato, non potrebbe adempiere gli estremi del reato di truffa secondo l’art. 146 CP così come delineato nella decisione del Tribunale federale citata dal Pretore aggiunto (6B_447/2021 del 16 luglio 2021 consid. 5.2.2), fermo restando, comunque sia, che il giudice del fallimento applica direttamente l’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF indipendentemente da un qualsiasi procedimento o condanna penale, persino se la fattispecie penale della truffa non è data, essendo suf-ficiente al riguardo ogni azione del debitore commessa con l’intenzione, anche eventuale, di danneggiare i propri creditori (sentenza della CEF 14.2004.93 del 25 novembre 2004 consid. 4 e 5/b, massimata in RtiD 2005 I 910 n. 126c; Brunner/Boller/ Fritschi in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 7 e 7a ad art. 190 LEF). Non è quindi necessario verificare l’esito della denuncia presentata al Ministero pubblico anche in merito a ditte individuali cancellate (PI 1, ) e società fallite (, PI 1, __________, __________) sotto la gestione del reclamante (istanza di fallimento, ad II/A/1, su cui egli non si è determinato).

  1. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto. La domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

  2. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

  1. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

  2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico del reclamante.

  3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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