Incarto n. 14.2024.24
Lugano 21 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.5855 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 dicembre 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1 (patrocinata dagli avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 6 dicembre 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 181'215.55 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 31 gennaio 2024 è comparsa la sola istante, che ha confermato le proprie conclusioni sulla scorta di un calcolo aggiornato dello scoperto.
C. Statuendo con decisione 31 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 11 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu quello stesso giorno, il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il reclamo la prova del pagamento dei crediti fatti valere dall’istante (doc. 6 e 7), come da essa confermato con scritto del 6 febbraio 2024 (doc. 9), tanto che ha ritirato la domanda di fallimento (doc. 17), per cui il primo presupposto stabilito dai combinati art. 174 cpv. 2 (n. 1 e 3) e 194 cpv. 1 LEF per annullare il fallimento risulta doppiamente adempiuto.
2.2 La reclamante, contrariamente a quanto allega, non ha provato che il secondo pagamento sia stato accreditato sul conto dell’istante prima della pronuncia del fallimento (il 1° febbraio 2024 alle ore 10:00), giacché la data di “booking” del 1° febbraio 2024 indicata sull’estratto UBS (doc. 7) si riferisce con ogni verosimiglianza alla data di addebito della somma dal conto della reclamante e corrisponde del resto alle date di transazione (“Trade date”), di valuta (“Value date”) e di ricevimento dell’ordine (“Receipt of order”). D’altronde, l’istante non ha indicato la data di accredito del proprio conto né nello scritto con cui ha ritirato la sua domanda, comunque sia successivo alla pronuncia del fallimento, né nelle sue singole conferme di pagamento (doc. 10-16). Ne segue che il paga-mento del saldo è successivo alla dichiarazione del fallimento, sicché occorre verificare anche il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante, condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1; citata 14.2019.202 consid. 2).
2.2.1 Secondo la reclamante, invece, il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF non sarebbe applicabile nelle procedure di fallimento senza esecuzione e cita al riguardo il Commentario basilese (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 174 e 8c ad art. 194 LEF), il quale si fonda senza particolari approfondimenti sulla giurisprudenza zurighese e turgoviese. Tale tesi è però contraria alla giurisprudenza di questa Camera relativa ai fallimenti senza preventiva esecuzione per sospensione dei pagamenti giusta l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF (tra altre: sentenza della CEF 14.2023.29 del 2 maggio 2023 consid. 1.2.2; citate 14.2020.123 consid. 1.2 e 14.2019.209 consid. 1.2 e 3.2; 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2) – che è già meno rigida di quella della Tribunale federale, il quale esclude l’applicazione dell’art. 174 cpv. 2 LEF ai fallimenti senza preventiva esecuzione (tra altre: decisioni 5A_977/ 2022 del 28 febbraio 2023 consid. 2.1.3 e 5A_243/2019 del 17 maggio 2019, pubblicata in SJ 2019 I 376, consid. 3.1) – e appare incompatibile con il testo dell’art. 174 cpv. 2 LEF, cui l’art. 194 cpv. 1 rinvia senza riserve, nonché con la sua ratio legis, volta, a protezione di tutti i creditori, attuali e potenziali, a impedire la continuazione d’imprese che non sono più economicamente sostenibili, ciò che si giustifica a maggior ragione nei casi di sospensione dei pagamenti giusta l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. La questione è, comunque sia, senza rilievo pratico nella fattispecie, giacché la solvibilità della reclamante appare verosimile, come verrà esposto nei seguenti considerandi.
2.2.2 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di ta-citare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni op. cit., n. 26d ad art. 174).
2.2.3 Nel caso in esame, la reclamante ha provato di aver estinto tutte le esecuzioni in corso nei suoi confronti e di non essere gravata da attestati di carenza di beni (doc. 25). D’altronde, i saldi attuali dei suoi conti bancari superano fr. 1'200'000.– complessivamente (doc. 18-24). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia per nulla minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 31 gennaio 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).