Incarto n. 14.2024.155
Lugano 26 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.353 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 2 novembre 2023 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione delle Finanze, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 ottobre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 agosto 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso degl’interessi di fr. 307.50 per il 2022 relativi a un prestito di studio di fr. 12'300.–;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 novembre 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;
che nel termine impartito per presentare osservazioni la convenuta è rimasta silente;
che statuendo con decisione del 23 ottobre 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2024 “in materia di tasse di giustizia” per ottenerne in via principale l’annullamento apparentemente limitato al dispositivo sulle spese e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice “per una più equa ripartizione delle tasse di giustizia”, protestate le spese giudiziali;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato l’8 novembre 2024 (data del timbro postale), entro dieci giorni dalla notifica avvenuta il 31 ottobre 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nel reclamo RE 1 si duole che la tassa di giustizia di fr. 150.– è troppo elevata, considerato che si è recata ella stessa presso il posto di polizia di Viganello a ritirare l’istanza e l’ordinanza 3 novembre 2023 di assegnazione del termine di risposta, rendendo così inutile la consegna degli atti presso il suo domicilio;
che la censura risulta irricevibile, poiché la reclamante non ha specificato l’importo secondo lei corretto al quale la tassa dovrebbe essere fissata, disattendo l’obbligo di quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 617 consid. 4.3), che vale anche per quelle intese a modificare il dispositivo sulle spese (sentenze del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2 e della CEF 14.2024. 149 del 22 gennaio 2025 pag. 3);
che ad ogni modo nel fissare l’importo delle spese processuali all’interno dei limiti prescritti dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento, sicché l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (citata 14.2024.149 pag. 3);
che per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso, come in concreto (fr. 307.50), non ecceda fr. 1'000.–, l’art. 48 OTLEF prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 40.– e fr. 150.–;
che siccome rientra nei limiti di legge, non appare sproporzionata la tassa di giustizia di fr. 150.– in questione, la quale comprende il costo d’intervento della polizia cantonale, di fr. 100.–, secondo l’art. 1 lett. h del Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale (RL 561.250), che la reclamante avrebbe potuto evitare ritirando il precedente invio postale raccomandato;
che RE 1 sostiene anche che la tassa non è giustificata visto il lungo tempo trascorso dall’introduzione della causa;
che anche questa censura è inammissibile, siccome non quantificata, ed è comunque sia infondata, la durata di trattazione della causa non essendo un criterio contemplato dall’art. 48 OTLEF, per tacere del fatto che la reclamante non ha dimostrato di aver sollecitato l’emanazione della sentenza (cfr. citata 14.2024.149 pag. 2);
che RE 1 rammenta inoltre di aver ricusato per prevenzione il Giudice di pace, nel frattempo dimessosi, che aveva ordinato la notifica dell’istanza e dell’ordinanza 3 novembre 2023 a mezzo di polizia;
che la reclamante non dimostra con documenti la propria affermazione, che non trova riscontro negli atti, non specifica nemmeno i fatti sui quali poggia il motivo di ricusazione e ancora meno li rende verosimili (art. 49 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2016.268 del 13 dicembre 2016 consid. 4), e non ne trae conclusioni, sicché anche tale censura si avvera d’acchito inammissibile;
che in definitiva il reclamo si avvera integralmente irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 307.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– __________; – __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).