Incarto n. 14.2024.152
Lugano 24 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.4116 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 agosto 2024 da
RE 1 (patrocinato dagli avv. PA 1, __________)
contro
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2 __________)
giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 25 novembre 2022 RE 1 come venditore e CO 1 come acquirente hanno sottoscritto un accordo di trasferimento dell’intero pacchetto azionario dell’PI 1 di __________ per € 480'000.– da pagare entro un mese dalla firma del contratto.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 giugno 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 459'046.56 oltre agli interessi del 5% dal 25 dicembre 2022, indicando quale causa del credito il “Contratto denominato "Agreement on the transfer of shares of the company PI 1 – pagamento del prezzo pattuito alla clausola 3.1 "Price and Payments"”.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 agosto 2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 18 settembre 2024. Con replica e duplica spontanee del 30 settembre e 9 ottobre 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 28 ottobre 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 600.– e un’indennità di fr. 5'600.– a favore del convenuto.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2024 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 il 29 ottobre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 8 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il re-clamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, non era irrilevante che il venditore fosse proprietario delle azioni al momento della firma del contratto, poiché nulla nel contratto lascia intendere che il trasferimento delle azioni non dovesse avvenire immediatamente. Ha quindi ritenuto che la contestazione del convenuto, secondo cui l’istante non era proprietario delle azioni quando ha firmato il contratto, il quale era simulato, risulta sufficientemente circostanziata e non manifestamente infondata (nel senso della “Basler Praxis” relativa ai contratti bilaterali) viste le date (non precisate) risultanti dal registro degli aventi diritto economici del 27 novembre 2023 (doc. D) e dalle spiegazioni del convenuto (non specificate) sostanziate dai documenti (da 1-3) da lui prodotti. Non avendo il venditore apportato la prova che sia stato lui a trasferire il pacchetto azionario, ma solamente (ciò che peraltro non era contestato) che l’acquirente ne è poi divenuto azionista e beneficiario economico, il Pretore ha reputato che non si potesse escludere che questi lo fosse diventato “per altre vie”, motivo per cui ha respinto l’istanza.
Nel reclamo RE 1 espone che il contratto di compravendita poneva al suo carico solo l’obbligo di vendere e trasferire (“sells and transfers”) all’acquirente il pacchetto azionario, sicché la questione di sapere se ne era proprietario al momento della firma del contratto – ciò di cui le parti si sono del resto date atto nelle premesse dello stesso – era inconferente per quanto attiene alla possibilità di venderle, dal momento che è possibile vendere un bene anche senza esserne proprietario. Rileva d’altronde che l’estratto del registro (doc. D) dà atto del trasferimento delle azioni all’escusso, ciò che del resto questi non contesta, e che non risulta dal contratto che il trasferimento dei titoli dovesse avvenire immediatamente. Il reclamante reputa perciò errata, poiché fondata su premesse errate, la conclusione del Pretore secondo cui non si può escludere che il convenuto sia diventato proprietario della società “per altre vie”.
Con le osservazioni al reclamo CO 1 espone, in buona sostanza, che il Pretore ha correttamente applicato la “Basler Praxis” e che a fronte della sua contestazione dell’adempimento della prestazione posta a carico di RE 1, questi avrebbe dovuto comprovare di essere proprietario delle azioni e di averne trasferito la proprietà ad CO 1. Solo in queste circostanze il contratto avrebbe potuto fungere da titolo di rigetto.
Secondo la giurisprudenza di questa Camera, qualora l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto sinallagmatico o bilaterale in cui la prestazione anticipata è a carico del procedente, incombe a quest’ultimo, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in particolare nella sentenza 14.2023.112 del 30 aprile 2024, RtiD 2024 II 720 n. 34c, consid. 5). Il Tribunale federale segue la Basler Praxis per quanto attiene all’eccezione d’inadempimento (DTF 145 III 25 consid. 4.3.2), mentre ha lasciato aperta la questione della sua applicabilità in generale all’eccezione di adempimento difettoso (sentenze 5A_704/2021 del 1° marzo 2022 consid. 4.2 e 5A_65/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.2.2), lasciando tuttavia intendere implicitamente che vi si applica se l’eccezione può fondarsi sull’art. 82 CO (DTF 149 III 310 consid. 5.1; sentenze del Tribunale federale 4A_623/2023 del 13 marzo 2024 consid. 4.1.3 e della CEF 14. 2024.130 del 5 febbraio 2025 consid. 4.1 e 4.2).
6.1 Ove le parti non abbiano convenuto che la fornitura della merce venduta fosse condizionata al versamento dell’intero prezzo di vendita (sentenza della CEF 14.2020163 del 29 aprile 2021 consid. 5.3), il contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce di principio titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita, purché sia esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti. L’eccezione, tuttavia, è inopponibile in caso di esecuzione (o di offerta di esecuzione) della controprestazione, pur tardiva, purché il compratore non abbia, prima di accettare la consegna, rescisso il contratto di compravendita in virtù dell’art. 190 CO (sentenza della CEF 14.2016.165 del 7 novembre 2016 consid. 5 e 5.2, massimata in RtiD 2017 II 889 n. 52c).
6.2 In prima sede, CO 1 ha eccepito l’inadempimento del contratto da parte del venditore ai sensi dell’art. 82 CO, per non aver questi comprovato di essere stato effettivamente proprietario dell’PI 1 al momento della sottoscrizione del contratto di vendita. Orbene, tale atto pone a carico del venditore solo l’obbligo di vendere e trasferire – “sells and transfers” (doc. C ad 2.1) – all’acquirente il pacchetto azionario, ciò che non è contestato sia avvenuto e risulta, comunque sia, dall’estratto 27 novembre 2023 del registro degli aventi diritto economici relativo alla società (doc. D). Non si evince dal contratto che il venditore fosse tenuto a comprovare di essere proprietario delle azioni della società né che il trapasso delle stesse dovesse avvenire direttamente dal patrimonio del venditore a quello dell’acquirente. Tutt’al più l’inosservanza della premessa “A” del contratto, secondo cui il venditore si è dichiarato proprietario delle azioni (“WHEREAS”: “The seller is the owner of the 100% of the share capital of the company __________”), avrebbe potuto legittimare l’acquirente a farlo invalidare per vizio di volontà, facendo valere che la premessa era una condizione di fatto da lui considerata come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (errore essenziale secondo l’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO), riconoscibile dalla controparte (DTF 118 II 297 consid. 2/b), oppure un’indicazione dolosa del venditore (art. 28 CO), ma si sarebbe trattato di un’eccezione che nella procedura di rigetto gli spettava rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 CO), e non di una contestazione d’inadempimento nel senso dell’art. 82 CO (sentenza della CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020 consid. 6.1).
6.3 Che il contratto sia stato firmato il 25 novembre 2022 (doc. C) e l’acquirente iscritto nel registro delle azioni come avente diritto economico solo il 26 aprile 2023 (doc. D) non è determinante ai fini del giudizio, contrariamente a quanto apparentemente ritenuto dal Pretore. L’adempimento tardivo della prestazione non è infatti eccepibile secondo l’art. 82 CO se il compratore non ha, prima di accettare la consegna, rescisso il contratto di compravendita in virtù dell’art. 190 CO (sopra consid. 6.1). Semmai il ritardo può avere conseguenze per la questione degl’interessi di mora, ma non sotto il profilo dell’art. 82 CO. La sentenza impugnata risulta di conseguenza giuridicamente errata laddove il Pretore ammette l’eccezione d’inadempimento sollevata dal convenuto.
6.4 Anche volendo ritenere l’art. 82 CO applicabile nella fattispecie, ad ogni modo l’eccezione sollevata dal convenuto non poteva reputarsi sufficientemente circostanziata, poiché egli non ha indicato la persona, diversa dal venditore, da chi avrebbe ricevuto le azioni né menzionato il contratto, diverso da quello del 25 novembre 2022 agli atti, in base al quale il cambio di proprietario sarebbe stato registrato nel Liechtenstein. D’altronde, le sue allegazioni in merito al fatto che l’PI 1 ha conferito a un terzo, e non a RE 1, l’uso di alcuni beni (villetta e imbarcazione da diporto) acquistati con investimenti parziali di tale terzo (osservazioni ad 6-7 e doc. 1-3) non indica nulla sull’appartenenza delle azioni né sulla costituzione della società (il cui atto costitutivo non è agli atti). L’istante non era tenuto a determinarsi su allegazioni senza rilievo. In queste circostanze, ritenere che l’acquirente abbia ricevuto le azioni “per altre vie” (non specificate), e non in base al contratto del 25 novembre 2022, è palesemente insostenibile. Pure sotto questo profilo la sentenza andrebbe riformata.
7.1 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza (semplice) di un fatto è raggiunta quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC), ne ricava l’impressione che il fatto allegato si è realizzato, senza dover escludere la possibilità che abbia potuto svolgersi in un altro modo (già citata DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144, DTF 142 III 720 consid. 4.1, pag. 723). Tra le possibili eccezioni rientra quella di simulazione (sentenze del Tribunale federale 5A_434/2015 del 21 agosto 2015 consid. 6.1.2 e della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 6 e segg.; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 114 ad art. 82 LEF).
7.2 Per giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO quando le due parti contrattuali sono d’accordo che gli effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivo delle loro dichiarazioni non debbano prodursi, sia perché esse hanno inteso creare l’apparenza di un negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso celarne un altro. In tal caso l’atto simulato è nullo, siccome non voluto dalle parti, mentre quello dissimulato è valido, sempre che siano adempiute le esigenze di forma previste da quest’altro negozio giuridico e sempre che lo stesso sia esistente (DTF 123 IV 61 consid. 5c/cc, pag. 68, DTF 112 II 337 consid. 4/a, pag. 343, DTF 97 II 201 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 4C.279/2002 del 28 novembre 2003 consid. 5).
7.3 Il reclamante evidenzia a ragione che l’escusso non ha spiegato il motivo per il quale le parti avrebbero inteso non conferire effetti giuridici vincolanti alla pattuizione, né quale fosse l’oggetto del contratto dissimulato (e pertanto la ragione per cui CO 1 ha nondimeno firmato il contratto di trasferimento). Contrariamente a quanto afferma il resistente, tali precisazioni non esulano dallo scopo della procedura di rigetto, poiché incombeva a lui rendere verosimile l’eccezione di simulazione (art. 82 cpv. 2 LEF). Ora, non si capisce nemmeno se l’allegata simulazione verte sul prezzo – l’importo di € 480.– sullo screenshot del cellulare di CO 1 (doc. 5) risulta essere un “saldo”, peraltro di “quote” e non di azioni (doc. 4) – o sulla persona del venditore/proprietario, perché il convenuto non ha indicato qual era il prezzo né chi era il venditore nel contratto dissimulato realmente pattuito, e ancor meno prodotto indizi documentali al riguardo. Egli misconosce di nuovo l’onere della prova stabilito art. 82 cpv. 2 LEF laddove conside-ra “altamente significativo” che RE 1 non si sia spiegato sul versamento di € 480.–. Quest’ultimo poteva infatti limitarsi a contestare l’eccezione (replica spontanea, pag. 4, n. 12). Poiché l’escusso non ha esposto in modo convincente e sostanziato con riscontri oggettivi – quello che non sono due screenshot del proprio cellulare – i fatti e i motivi da cui risulterebbe la simulazione, l’eccezione non può ritenersi verosimile (sopra consid. 7.1).
Si può concordare con CO 1 che potrebbe trattarsi di una “questione fattuale densa di ricadute giuridiche” da chiarire nell’ambito di una procedura giudiziaria di merito (osservazioni al reclamo, n. 7). Ambedue le parti sono state molto (troppo) elusive nella procedura di rigetto, non permettendo ai giudici di capire i retroscena – si auspica non illeciti – del loro accordo. Tuttavia, il giudice adito con un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione deve limitarsi ad applicare l’art. 82 LEF, così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (sopra consid. 2). Non avendo il convenuto, nella fattispecie, reso verosimile il carattere simulato del contratto del 25 novembre 2022, il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza, di modo che la questione andrà semmai esaminata nel merito in una procedura di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 459'046.56, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.
Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono poste a carico del convenuto, che le rifonderà all’istante oltre a ripetibili di fr. 5'600.–.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che le rifonderà a RE 1 oltre a ripetibili di fr. 1'700.–.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).