RE 1
Incarto n. 14.2024.150
Lugano 15 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.307 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 14 agosto 2024 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 ottobre 2024 dalla Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 gennaio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'282.20 (indicando quale causa del credito: “contributi personali per il periodo dal 01.01.2018-31.12.2018, fattura del 27.10.2023, decisione interessi di mora del 27.10.2023”), oltre agl’interessi del 5% dal 5 gennaio 2024, di fr. 303.45 (per “interessi”) e di fr. 20.– (per “diffida 27.10.2023”);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 agosto 2024 la Cassa escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 26 agosto 2024;
che statuendo con decisione del 24 ottobre 2024, la Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 1282.20 oltre agl’interessi di fr. 303.45 e la tassa di diffida di fr. 20.– (ma senza le spese esecutive né gl’interessi correnti), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2024 per far accertare il “manifesto agire inesatto della Giudice di pace” e dichiarare nulla la decisione impugnata, compresa la tassa di giustizia;
che il reclamante si duole a ragione che la prima giudice non ha compiuto alcun accertamento sulle censure da lui sollevate in prima sede (e neppure le ha menzionate), ovvero sull’assenza di notifica della decisione di fissazione dei contributi del 2018 invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ch’egli asserisce di aver ricevuto con l’istanza di rigetto, dopo il termine di prescrizione dell’art. 16 LAVS;
che tale assenza di motivazione, non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di essere sentita dell’escusso (art. 29 cpv. 2 Cost.), che non incombe a questa Camera di sanare in questa sede, specie perché RE 1 chiede soltanto l’annullamento della decisione impugnata (sentenza della CEF 14.2016.217/ 14.2017.7 del 27 gennaio 2017 consid. 1.3);
che siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale la Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle rinviata per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che non essendo la necessità del rinvio della causa al primo giudice causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali;
che non si pone poi problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che le spese ed eventuali indennità di prima sede saranno fissate un’altra volta con il nuovo giudizio limitatamente alle spese di quella nuova procedura;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'282.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata (compresa la tassa di giustizia) e la causa rinviata alla prima giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio motivato.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).