Incarto n. 14.2024.15
Lugano 16 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa OR.2022.216 (contestazione dell’elenco oneri) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 16 novembre 2022 da
AP 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
contro
AO 1 (patrocinata dall’ PA 2, )
giudicando sull’appello 19 gennaio 2024 presentato da AP 1 contro la decisione emessa 30 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nel 2003 i coniugi PI 1 e PI 1 hanno incaricato l’impresa generale PI 1 di __________ di ristrutturare la loro casa d’abitazione sita sulla particella n. __________ RFD di __________, di cui sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno. Il 24 novembre 2003 la PI 1 ha subappaltato le opere da capomastro e quelle in cemento armato all’impresa di costruzioni AO 1, __________. Il 29 aprile 2009, la subappaltatrice ha ottenuto l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori sulla particella dei coniugi CO 1 per fr. 74'282.– oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2004. L’ap-pello presentato da quest’ultimi è stato respinto dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello con decisione del 18 luglio 2011 (inc. 11.2009.84). La petizione della AO 1 volta alla condanna della PI 1 a pagarle la somma appena menzionata è stata accolta il 1° dicembre 2015 e l’appello presentato dall’impresa generale respinto il 12 giugno 2017 (inc. 12.2016.11). Il fallimento della PI 2 è stato dichiarato il 6 marzo 2018 e sospeso per mancanza d’attivo il 3 maggio 2018.
B. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emessi il 28 maggio 2019 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso i coniugi RI 2 e PI 2 (separati giudizialmente dal 2017) per l’incasso di fr. 74'282.–, oltre agl’interessi del 5% dal 25 agosto 2004, indicando come pegno l’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori gravante il loro fondo di __________.
C. Rigettate le opposizioni degli escussi in via definitiva (sentenza della CEF 14. 2020.152/153 del 16 luglio 2021) e fissata l’asta del fondo gravato da pegno per il 19 gennaio 2023, il 20 maggio 2022 la AO 1 ha insinuato all’UE il proprio credito di complessivi fr. 171'585.44, di cui fr. 74'282.– per il capitale, fr. 28'964.– per spese processuali e ripetibili e fr. 68'339.44 per gl’interessi di mora del 5% dal 25 agosto 2004 al 19 gennaio 2023.
D. L’elenco oneri e le condizioni d’incanto sono stati depositati l’11 ottobre 2022. AP 1 ha contestato il 20 ottobre 2022 l’onere n. 3 della AO 1 di complessivi fr. 171'585.44, limitatamente alle spese giudiziarie e agl’interessi di mora.
E. Entro il termine assegnatogli dall’UE in virtù dell’art. 108 cpv. 2 LEF, il 16 novembre 2022 AP 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, azione di contestazione dell’elenco oneri (art. 140 e segg. LEF) chiedendo che sia fatto ordine all’UE di cancellare dalla pretesa insinuata dalla AO 1 le spese giudiziarie di fr. 28'964.– e di ridurre gl’interessi di mora da fr. 68'339.44 a fr. 8'913.84. Con risposta del 4 gennaio 2023 la AO 1 ha aderito alla richiesta di cancellare le spese giudiziarie, ma ha chiesto di confermare integralmente gl’interessi di mora. Con replica del 10 marzo e duplica del 10 maggio 2023 le parti hanno riproposto le rispettive antitetiche tesi e domande, confermate all’udienza di prime arringhe del 30 agosto 2023, in occasione della quale nessuna delle parti ha notificato mezzi di prova. Il 14 settembre 2023 l’attore ha fatto seguire delle conclusioni scritte, mentre la convenuta vi ha rinunciato.
F. Con decisione del 30 novembre 2023 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nel senso della cancellazione dall’onere n. 3 a favore della AO 1 delle spese giudiziarie di fr. 28'964.–, ponendo le spese processuali di fr. 3'000.– a carico di AP 1 in ragione di fr. 2'000.– e i restanti fr. 1'000.– a carico della AO 1, AP 1 essendo tenuto a rifondere a quest’ultima fr. 4'000.– per ripetibili parziali.
G. Contro la sentenza appena citata l’attore è insorto a questa Camera con un appello del 19 gennaio 2024 per ottenere la modifica del credito n. 3 dell’elenco oneri nel senso della riduzione degl’interessi di mora da fr. 68'339.44 a fr. 8'913.84, protestate tasse spese e ripetibili, e in via subordinata l’annullamento della decisione e la retrocessione dell’incarto al primo giudice per nuovo giudizio. Il 5 febbraio 2024 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, l’appello non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di appuramento dell’elenco oneri (art. 156 cpv. 1 cum 140 cpv. 2 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nelle cause di contestazione dell’elenco oneri in cui un creditore contesta la pretesa di un altro creditore, il valore litigioso corrisponde al potenziale vantaggio dell’attore in caso di accoglimento dell’azione, ovvero al dividendo da attribuire alla pretesa del convenuto o alla parte della stessa contestata con successo, ma al massimo all’importo del credito dell’attore iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 37 II 587 consid. 2; sentenza della CEF 14.2023.56 del 27 dicembre 2023 consid. 1.1.1 con rinvii, Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 39 ad art. 148 LEF). Nel caso di specie il valore ancora litigioso all’ultimo stadio delle conclusioni in prima sede era di fr. 88'389.60, ossia superava la soglia di fr. 10'000.–, sicché l’appello risulta ricevibile sotto questo profilo.
1.1 Pronunciata in procedura ordinaria (art. 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di AP 1 il 4 dicembre 2023, il termine d’impugnazione, sospeso durante le ferie giudiziarie natalizie (dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi, cfr. art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), è scaduto venerdì 19 gennaio 2024. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), l’appello è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell’appello (DTF 142 III 413 consid. 2.2.4, pag. 417). L’appello dev’essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Spetta all’appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata, la prima giudice ha anzitutto constatato l’acquiescenza della AO 1 per quanto concerne le spese giudiziarie di fr. 28'964.–. Ha invece respinto la domanda volta a ridurre la pretesa per interessi di mora (del 5% dal 25 agosto 2004 al 19 gennaio 2023) da fr. 68'339.44 a fr. 8'913.84, ossia limitatamente agli ultimi tre interessi annuali scaduti al momento della domanda di realizzazione, applicando agl’interessi di mora la regola dell’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC valida per gl’interessi convenzionali “per motivi di armonia delle norme”, per il motivo che le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori garantiscono gl’interessi di mora maturati sul credito dell’artigiano o dell’imprenditore senza limite di tempo (art. 104 CO), se non quello della prescrizione, mentre l’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC si riferisce agl’interessi ipotecari pattuiti dalle parti per le ipoteche di capitale e per le cartelle ipotecarie, e non alle ipoteche legali, il cui fondamento è la legge. Il Pretore ha quindi parzialmente accolto l’istanza limitatamente alle spese giudiziarie di fr. 28'964.–.
Nell’appello AP 1 sostiene che l’applicazione dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC comporta un “risultato insostenibile”, di modo che il Pretore avrebbe potuto discostarsene facendo uso del suo potere di apprezzamento, o perlomeno soffermarsi sui motivi che lo hanno portato a non farlo. A mente sua la prima giudice non ha apprezzato abbastanza, o del tutto, le circostanze da lui sollevate, perché non è entrata nel merito di quanto addotto, ritenendo unicamente, a torto, che le censure mosse non meritassero tutela, senza spiegare tuttavia né approfondire i motivi che l’hanno portata a non considerare la tesi dottrinale da egli citata. Si è limitata a riportare quanto prevede l’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC, senza indicare i motivi per cui ha deciso di escludere, a prescindere, un’armonizzazione del trattamento degl’interessi di mora e degl’interessi convenzionali nel senso di una limitazione temporale di tre anni.
Il diritto di essere sentiti garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. impone all’autorità di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente ch’essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l’hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la portata e contestarla con piena cognizione di causa. L’autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli da lui ritenuti rilevanti (DTF 142 III 433 consid. 4.3.2 con richiami; sentenza della CEF 14.2018.140 del 28 gennaio 2019 consid. 3). Se le ragioni che l’hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (sentenze del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1 e 4A_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2).
Nel caso di specie il Pretore ha spiegato che la tesi di AP 1 non poteva essere seguita con diversi rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 III 738 consid. 4.4.2; 121 III 445 consid. 5/a) e alla dottrina recenti (Schmid-Tschirren in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 8 ad art. 818 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5ª ed. 2021, n. 4314; Dubois in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 17 ad art. 818 CC), secondo cui è insostenibile l’opinione difesa dall’appellante. La scrivente Camera era del resto già giunta alla medesima conclusione, seppur in obiter dictum, in una causa riguardante la stessa esecuzione all’origine della procedura ora in esame (sentenza della CEF 15.2022.18 del 21 febbraio 2022, pag. 3). L’appellante disponeva pertanto di tutti gli elementi necessari per impugnare la decisione di prima sede con cognizione di causa. Non si verifica così alcuna violazione del dovere di motivazione. Spettava al contrario a lui confrontarsi con i riferimenti citati dal Pretore e spiegare perché sarebbero inconferenti o errati oppure perché l’opinione dell’unico autore da lui citato sarebbe preferibile. Silente al riguardo, l’appello appare perfino irricevibile su questo punto.
Ad ogni modo, l’unico riferimento dottrinale citato da AP 1 a sostegno della propria tesi (Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. II, 1990, pag. 181 n. 75) si limita ad auspicare l’applicazione agl’interessi di mora del limite temporale valido per gl’interessi convenzionali per motivi di “armonia della legge” (“Aus Gründen der Gesetzharmonie wird man die für Vertragszinsen aufgestellte zeitliche Schranke auch auf die Verzugszinsen anwenden dürfen.”) senza avvedersi che la legge stessa prevede esplicitamente un regime diverso per i due tipi d’interessi in due commi distinti (n. 2 e 3 dell’art. 818 cpv. 1 CC). De lege lata, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica pure nel merito, anche perché quando applica la legge il giudice si deve attenere alla dottrina e alla giurisprudenza più autorevoli (art. 1 cpv. 3 CC), ciò che non è certo il caso di un’opinione dottrinale isolata e scarsamente motivata.
L’appellante non indica la fonte legale del preteso potere d’apprezzamento di cui il Pretore avrebbe omesso di far uso nella sentenza impugnata. Insufficientemente motivato, anche su questo punto l’appello si avvera inammissibile. Comunque sia, l’art. 818 cpv. 1 CC non riserva alcun margine d’apprezzamento al giudice. La cifra 2 è semplicemente l’espressione del principio generale ben noto secondo cui chi paga i suoi debiti in ritardo deve sopportare il danno causato al creditore (art. 104 e 105 CO).
AP 1 si duole che il Pretore ha negato l’esistenza di un abuso di diritto da parte della AO 1, ignorando ch’egli, come terzo proprietario, non è tenuto a pagare il credito della subappaltatrice. Altro non ha fatto che tutelarsi e tutelare la sua proprietà, che in quel momento era anche l’abitazione coniugale sua e della moglie. Rileva che la AO 1 ha atteso anni prima di agire contro la PI 1 per lavori interrotti nel 2004 e che la stessa ha invece proceduto subito nei confronti dei terzi proprietari con una richiesta d’iscrizione di ipoteca legale, senza attivarsi contestualmente nei confronti della PI 1, e questo nonostante le procedure avvengano di principio di pari passo, proprio per evitare che i tempi si protraggano oltremodo. Anche dopo la sentenza del 1° dicembre 2015 con cui la AO 1 ha ottenuto la condanna della PI 1 a pagare il debito, la AO 1 non ha proceduto con l’incasso nei confronti di tale società, che non era ancora stata radiata dal registro di commercio, ma ha fatto spiccare precetti esecutivi nei confronti dei coniugi __________. Egli conclude che il tempo trascorso nel periodo che va dal 2004 al 2022 non è certo da imputare a lui, ma a una scelta strategica della AO 1.
7.1 L’appellante passa sotto silenzio il fatto di essere a conoscenza del credito vantato dalla AO 1 almeno dal dicembre del 2004 quando essa ha promosso nei suoi confronti (e della moglie) l’azione d’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale (doc. E). Non poteva pertanto ignorare che le sue numerose iniziative giudiziarie volte a evitare l’iscrizione dell’ipoteca legale e il proseguimento dell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare (avviata il 28 maggio 2019), rivelatesi tutte infondate, avrebbero ritardato il pagamento del credito e dunque fatto lievitare gli interessi di mora, chiesti sin dall’inizio al tasso del 5% dal 25 agosto 2004. Per evitare tale conseguenza, l’appellante avrebbe potuto pagare il credito della subappaltante e compensare quanto versato con il suo debito nei confronti dell’impresa generale (da lui scelta) o rivalersi nei suoi confronti prima del suo fallimento in virtù della surrogazione prevista dalla legge (art. 110 n. 1 CO e 827 CC; Turnherr in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 10 ad art. 839/840 CC). Può di conseguenza recriminare per l’aumento degl’interessi di mora soltanto con sé stesso, e non con la AO 1, la quale ha solo esercitato i propri diritti, come confermato a reiterate riprese da diverse autorità.
7.2 Va inoltre ricordato, per abbondanza, che chi tarda a far valere il suo credito nei termini legali di prescrizione non abusa, di per sé, del suo diritto. Accorciare generalmente questi termini appellandosi all’art. 2 cpv. 2 CC non è lecito. L’abuso di diritto può unicamente essere invocato nei confronti di un creditore, che a lungo tarda a far valere un suo diritto, solo se subentrano ulteriori circostanze, che fanno apparire l’attesa contraria alla buona fede (DTF 131 III 439 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2013.156 del 6 novembre 2013 consid. 5.1).
7.2.1 Nel caso in esame, la AO 1 ha promosso esecuzione e azione contro la PI 1 nel 2011 (v. doc. F), dopo che, finalmente, l’iscrizione dell’ipoteca legale era diventata definitiva in quello stesso anno (doc. H e sentenza 4A_567/2011 del 3 ottobre 2011), ma non è riuscita a incassare il suo credito dopo aver ottenuto una decisione definitiva contro l’impresa generale (il 12 giugno 2017, doc. I), poiché la stessa è fallita poco dopo (il 6 marzo 2018) quando non aveva già più attivi (donde la sospensione della liquidazione il 3 maggio 2018). È quindi tutto tranne che manifesto l’abuso di diritto lamentato dall’appellante.
7.2.2 Ad ogni modo, stante la cronistoria giudiziaria che precede, l’appellante non poteva di certo ritenere in buona fede che la AO 1 avesse rinunciato a reclamare gl’interessi di mora nei suoi confronti e, comunque sia, avrebbe potuto limitare i danni estinguendo il debito e rivalendosi sulla PI 1 (sopra consid. 7.1). L’istituto dell’ipoteca legale è concepito appunto per evitare agli artigiani e imprenditori perdite in caso di fallimento dell’impresa generale. La responsabilità per la lievitazione degl’interessi moratori è di conseguenza prevalentemente dell’appellante e dell’impresa generale da lui scelta.
Ne segue che, nella limitata misura in cui è ricevibile, l’appello è da respingere. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui l’appello non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 59'425.60 (fr. 68'339.44 ./. 8'913.84), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 4'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – _____ .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).