Incarti n. 14.2024.141 14.2024.142 14.2024.143 14.2024.144
Lugano 7 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nelle cause SO.2024.1973/2095/2026/2029 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 29 marzo 2024 rispettivamente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna Comune CO 3, __________ Comune CO 4, __________ (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1 (patrocinato dagli avv. PA 1 e __________, __________)
giudicando sui quattro reclami del 30 ottobre 2024 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 18 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con quattro richieste del 9 novembre 2023, l’Ufficio esazione condoni (UEC), per conto dello Stato del Canton Ticino, della Confederazione Svizzera e dei Comuni di CO 3 e CO 4, ha imposto a RE 1 di fornire garanzie per le imposte cantonali, federali dirette e del Comune di CO 4 dal 2019 al 2021 (multe comprese) poste a suo carico rispettivamente per fr. 25'000.–, fr. 15'000.– e fr. 20'000.– oltre agl’interessi del 2.5%, 4% e 2.5% dal 10 novembre 2023, nonché, quale responsabile solidale, per le imposte cantonali, federali dirette e del Comune di Lugano dal 2016 al 2021 (multe comprese) a carico dell’PI 1 per rispettivamente fr. 850'000.–, fr. 835'000.– e fr. 670'000.–, oltre agl’interessi del 2.5%, 4% e 2.5% dal 10 novembre 2023. Il medesimo giorno, l’UEC ha poi decretato il sequestro di diversi beni (immobili, mobili e crediti) appartenenti a RE 1 in base alle menzionate richieste di garanzia. Il 9 novembre 2023, e per le ultime tre richieste il 4 marzo 2024, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito i quattro sequestri e ha emesso i relativi verbali l’11 marzo 2024.
B. Il 7 dicembre 2023, RE 1 ha presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro tutte e quattro le richieste di garanzia.
C. Con precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________, tutti emessi il 21 marzo 2024 dall’UE per prestazione di garanzie e a convalida dei sequestri n. __________, __________, __________ e __________, lo Stato del Cantone Ticino, la Confederazione Svizzera e i Comuni di CO 3 e CO 4 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 875'000.–, 850'000.–, 670'000.– e 20'000.– oltre agl’interessi del 2.5%, 4%, 2.5% e 2.5% dal 10 novembre 2023, indicando quali titoli dei crediti le richieste di garanzia del 9 novembre 2023.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanze del 29 marzo 2024 i quattro enti pubblici ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nei termini impartiti, il convenuto si è opposto a tutte le istanze con osservazioni scritte del 29 aprile 2024. Mediante repliche spontanee del 15 maggio 2024, gli enti istanti hanno ribadito le proprie conclusioni.
E. Statuendo con quattro decisioni distinte del 18 ottobre 2024, il Pretore ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.–, fr. 600.–, fr. 500.– e fr. 200.– senz’assegnare indennità.
F. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con quattro reclami del 30 ottobre 2024 per ottenere la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di ogni sede.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Tutti e quattro i reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le quattro procedure in vista dell’emanazione di una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ai patrocinatori di RE 1 il 21 ottobre 2024, i termini d’impugnazione sono scaduti giovedì 31 ottobre. Presentati il giorno prima (date dei timbri postali), i reclami sono dunque tempestivi.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza in-dugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha rilevato che le richieste di garanzie fiscali, secondo il diritto sia federale (art. 169 cpv. 1 Legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD, RS 642.11]) sia cantonale (art. 248 cpv. 1 Legge tributaria [LT, RL 640.100]), possono essere emesse prima che l’imposta sia accertata definitivamente, sono immediatamente esecutive ed esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva giusta l’art. 80 LEF. Un ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha poi effetto sospensivo (art. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT). Il primo giudice ha considerato “decisamente chiaro” che le richieste di garanzie fiscali possono essere poste in esecuzione immediatamente senza dover attendere il loro passaggio in giudicato, come risulta peraltro dalla giurisprudenza ticinese (CEF 14.2016.208, consid. 5.1 e 5.2). Il Pretore ha invero riconosciuto che nella sentenza citata dal convenuto (5A_41/2018 del 18 luglio 2018), il Tribunale federale ha negato la qualità di titolo di rigetto definitivo alla richiesta di garanzie oggetto di un ricorso ancora pendente e che qualche tribunale di alcuni Cantoni (Grigioni, Basilea-Città e Ginevra) ha seguito la giurisprudenza federale, ma ha pure evidenziato che la decisione in questione poggia sulla dottrina relativa all’art. 170 LIFD (e non 169), che l’Obergericht del Cantone Soletta se n’è distanziato e che un autore (Abbet) la considera sostanzialmente errata. Osservato come non riconoscere l’immediata esecutività stabilita dalla legge potrebbe potenzialmente creare problemi all’autorità fiscale, tenuta a convalidare il sequestro entro dieci giorni con un’esecuzione o un’azione (art. 279 cpv. 1 e 2 LEF) senza sapere se il contribuente ha ricorso (entro trenta giorni) contro la richiesta di garanzie, il Pretore ha in definitiva accolto tutte e quattro le istanze e rigettato le opposizioni in via definitiva.
Nei reclami RE 1 contesta le decisioni impugnate, fondate su richieste di garanzie fiscali, ch’egli allega di aver impugnato con un ricorso del 7 dicembre 2023. Ribadisce che tali richieste non costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo delle sue opposizioni, poiché non sono passate in giudicato, come si evince dalla decisione 5A_41/2018 del Tribunale federale già citata in prima sede.
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). Dal 2011 la qualità di titolo di rigetto definitivo non è più vincolata al passaggio in giudicato della decisione, bensì solo alla sua esecutività (art. 80 cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285 consid. 2.1 e 145 III 35 consid. 7.3.3.2; sentenze della CEF 14.2023.61 del 25 aprile 2024, massimata in RtiD 2024 II 718 n. 32c consid. 5.2, 14.2022.94 del 21 novembre 2022 consid. 4.4, 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 65 n. 37c, consid. 5.2, e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3; v. pure Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 48 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 80 LEF).
5.1 Come appurato dal Pretore, le norme di legge applicabili alle richieste di garanzie fiscali, sia federale (art. 169 LIFD) che cantonale (art. 248 LT, applicabile anche alle imposte comunali per il rinvio dell’art. 275 LT), dispongono in modo inequivocabile che le decisioni di richiesta di garanzie sono immediatamente esecutive nonostante ricorso e costituiscono un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Escludono pertanto senz’ambiguità l’esigenza di passaggio in giudicato sostenuta dal reclamante. Il testo chiaro della legge corrisponde del resto al suo scopo, teso ad assicurare che le richieste di garanzie possano effettivamente esplicare la loro funzione di garanzia (sentenze della CEF 14.2016.193-195 e 14.2016.208-210 del 10 novembre 2016, consid. 5.2).
5.2 Secondo il reclamante, il Pretore avrebbe trascurato il fatto che una richiesta di garanzia, per sua natura, non possiede l’efficacia né la stabilità di una decisione giudiziaria definitiva. Ritiene che una verifica giudiziale del titolo di rigetto sia imprescindibile per garantirne la forza esecutiva quando il titolo è emesso dal creditore stesso. A parte che l’opinione del reclamante si scontra con il testo limpido degli art. 169 LIFD e 248 LT, egli pare misconoscere, come l’autore citato nella decisione 5A_41/2018 del Tribunale federale al considerando 3.2.2 (Frey in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ed. 2017, n. 21 ad art. 170 LIFD), che dal 2011, che secondo l’esplicita volontà del legislatore (Messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 312 D-CPC in: FF 2006 6746), l’art. 80 LEF dev’essere interpretato nel senso che il rigetto definitivo dell’opposizione, in base al tenore letterale della norma, è subordinato solo al carattere esecutivo della decisione invocata quale titolo di rigetto, e non anche al suo passaggio in giudicato (citata 14.2016.193 consid. 5.2). La giurisprudenza e la dottrina specializzata hanno ormai recepito la nuova interpretazione (sopra, consid. 5). Ne segue che anche decisioni provvisorie che per natura non passano pienamente in giudicato sono titoli di rigetto definitivo non appena sono esecutive, come i provvedimenti cautelari di mantenimento durante la procedura di protezione dell’unione coniugale o di divorzio (art. 271 e 276 CPC; Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 5 ad art. 80), seppur emessi in via supercautelare (sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015 consid. 6.3/a). Non vi sono validi motivi per cui le richieste di garanzie fiscali debbano essere trattate diversamente, anzi gli art. 169 LIFD e 248 LT dispongono la loro immediata esecutività e qualità di titolo di rigetto definitivo. Al riguardo i reclami sono pertanto infondati.
5.3 La sentenza 5A_41/2018 del Tribunale federale risulta d’altronde contraria alla successiva DTF 145 III 30 (consid. 7.3.3.2), che ha precisato come una decisione amministrativa sia esecutiva in particolare quando può essere impugnata solo con un rimedio giuridico sprovvisto di effetto sospensivo automatico. Ora, il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo automatico (art. 169 cpv. 4 LIFD e 248 cpv. 4 LT). Non si disconosce che nella DTF 145 III 30 il Tribunale federale ha ribadito che una richiesta di garanzie passata in giudicato (“entrée en force”) vale come titolo di rigetto definitivo nell’esecuzione per prestazione di garanzie riferendosi proprio alla 5A_41/2018 (consid. 7.4 i.f. non pubblicato, v. 5A_930/2017). Ha tuttavia rilevato che l’art. 165 cpv. 3 LIFD, secondo cui le decisioni di tassazione passate in giudicato esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva, ha una funzione solo dichiarativa e dev’essere capito nel senso che la mera possibilità per il Tribunale federale di concedere l’effetto sospensivo a un ricorso contro una decisione cantonale relativa a una decisione di tassazione (art. 103 cpv. 3 LTF) non ne osta al suo passaggio in giudicato (v. pure DTF 146 III 284 consid. 2.3.4). Il principio ha portata generale: si applica a tutti i ricorsi, anche davanti alle autorità cantonali, sprovvisti di effetto sospensivo automatico. Ciò vale a fortiori per le decisioni di richiesta di garanzie fiscali, cui gli art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT del resto non si applicano, poiché per esse vale la regola speciale dell’immediata esecutività degli art. 169 cpv. 1 LIFD e 248 cpv. 1 LT. Tali decisioni sono da reputare dunque sia immediatamente esecutive sia passate in giudicato con la loro notifica al contribuente, fatta salva la successiva concessione dell’effetto sospensivo (se possibile) a un eventuale ricorso. Anche sotto questo punto di vista le decisioni impugnate resistono alla critica.
5.4 Il reclamante fa infine valere che consentire al fisco di far eseguire le richieste di garanzie prima della decisione sul ricorso violerebbe il diritto del contribuente a una verifica giudiziale preventiva prima di subire la realizzazione dei propri beni. Orbene, è intrinseco allo strumento del ricorso privo di effetto sospensivo per legge che la decisione impugnata possa essere eseguita a dipendenza dei casi prima dell’emanazione della decisione sul ricorso. Il ricorrente può evitare la realizzazione dei propri beni fornendo volontariamente le garanzie richieste in natura, così da fermare l’esecuzione, con il consenso degli enti escutenti o, se le garanzie sono sufficienti a coprire il credito posto in esecuzione, con un’azione giusta gli art. 85 o 85a LEF (DTF 129 III 193 consid. 3.4; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 38 LEF e i rinvii). Ad ogni modo, il provento della realizzazione dei beni pignorati in un’esecuzione per prestazione di garanzie rimane depositato sul conto dell’ufficio d’esecuzione e l’autorità fiscale vi può accedere solo con il consenso del contribuente oppure con un’esecuzione in via di realizzazione di pegno, ch’essa potrà portare a termine, in caso di opposizione del contribuente, unicamente dopo che la decisione di tassazione sarà diventata definitiva (cfr. sentenza della CEF 15.2003.120-121 del 26 agosto 2005, RtiD 2006 I 745 n. 72c, consid. 5).
5.5 Tutti e quattro i reclami sono pertanto infondati e come tali vanno respinti.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa procedura.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 875'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le procedure di reclamo relative alle cause SO.2024.1973/2095/ 2026/2029 sono congiunte.
Il reclamo interposto nella causa SO.2024.1973 (14.2024.141) è respinto. Le relative spese processuali di complessivi fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Il reclamo interposto nella causa SO.2024.2095 (14.2024.142) è respinto. Le relative spese processuali di complessivi fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Il reclamo interposto nella causa SO.2024.2026 (14.2024.143) è respinto. Le relative spese processuali di complessivi fr. 800.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Il reclamo interposto nella causa SO.2024.2029 (14.2024.144) è respinto. Le relative spese processuali di complessivi fr. 200.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).