Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.02.2025 14.2024.133

Incarto n. 14.2024.133

Lugano 19 febbraio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.3245 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 giugno 2024 dalla

CO 1 (patrocinata dallo PA 2 __________)

contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 4 maggio 2023 la CO 1 ha emesso nei confronti dell’RE 1 la fattura n. 014/2023 per fr. 215'400.– complessivi, di cui fr. 200'000.– per “intermediazione immobiliare” e fr. 15'400.– per IVA. In calce figura una firma “per accettazione”.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 215'400.– oltre agli interessi del 5% dal 4 giugno 2023, indicando quale causa del cre-dito la “mediazione immobiliare come da fattura 04.05.2023 (fattura no. 014/2023)”.

C. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 giugno 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezio­ne 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 luglio 2024. Con replica e duplica spontanee del 29 luglio e 5 agosto 2024, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.

D. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità di fr. 7'750.– a favore dell’istante.

E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 ottobre 2024 per ottenerne l’an­nulla­­mento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 l’11 ottobre 2024, il termine d’impugna­­zione è scaduto lunedì 21 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo re-stando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la fattura prodotta dall’istante, qualora fosse firmata per accettazione da una persona abilitata a rappresentare la società escussa, rappresenterebbe un valido riconoscimento di debito. Ha rilevato che la convenuta pareva eccepire di falso “più esplicitamente” il contenuto della fattura” (“sia l’intermediazione immobiliare, sia la compravendita immobiliare non sono mai esistite”) e “più implicitamente” (anche) la firma apposta sulla fattura (“a prescindere dalla posticcia dicitura per accettazione, seguita da una firma non leggibile”). Al riguardo, ricordato che incombeva alla convenuta, già con la risposta, rendere verosimile l’eccezione di falso mediante documenti, il primo giudice ha constatato che l’RE 1, dopo che l’istante ave­va indicato che la firma appartiene a tale RA 1 (membro del consiglio d’amministrazione dell’escussa con diritto di firma individuale), si era limitata a sostenere, solo con la duplica spontanea, che le firme prodotte in replica spontanea dall’istante erano difformi da quella contenuta nel titolo e che una vera e propria comparazione avrebbe necessitato la presenza di molte più firme, non fotocopiate. Il primo giudice ha concluso che così come esposta l’eccezione di falso riferita alla firma non raggiungeva il grado di verosimiglianza necessario, specie perché la convenuta aveva ricevuto il documento topico già entro il termine di opposizione con un’istanza ai sensi dell’art. 73 LEF e aveva così avuto tutto il tem­po di verificare al suo interno a chi sarebbe potuta appartenere la firma e procedere alle denunce penali del caso. Il Pretore ha poi rammentato che, come giudice del rigetto, non gl’incombeva verificare l’esistenza di un contratto di mediazione o di compravendi­ta, ma solo accertare l’esistenza di un titolo esecutivo, che nel ca­so in esame sussisteva dal momento che l’eccezione di falso non era stata resa verosimile. Riguardo alle eccezioni della convenuta sull’inesistenza di un contratto di mediazione immobiliare e di una compravendita, egli ha rilevato che, oltre a non essere circostanziate, esse non poggiavano su alcun elemento documentale oggettivo, di modo che non erano atte a infirmare il titolo alla luce dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Il Pretore ha quindi accolto l’istanza.

  3. Nel reclamo (n. 4 a 6) l’RE 1 ritiene la decisione pretorile “manifestamente errata”, siccome non considera che il precetto esecutivo indicava come titolo del credito non solo la fattura, bensì principalmente un’attività di mediazione immobiliare, che l’escutente aveva l’onere di provare. Essendo per di più l’attività d’intermedia­­zione riconducibile a un contratto bilaterale sinallagmatico, all’e­­scutente spettava ancora, a fronte della sua contestazione, dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione oppure di avere offerto di adempierla secondo la “Basler Praxis”. Stante l’onere pro­batorio rovesciato, la fattura esibita dall’escutente non poteva da sola bastare per pronunciare il rigetto, a prescindere dal fatto che la stessa rechi o no la firma di un valido rappresentante della parte escussa.

  4. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una fattura può costituire un valido riconoscimento di debito se reca la firma manoscritta o elettronica qualificata (art. 14 CO) del­l’escusso (a contrario, tra tante: sentenza della CEF 14.2022.83 del 18 novembre 2022 consid. 5.1).

5.1 Contrariamente a quanto asserisce la reclamante, l’indicazione del titolo o del motivo del credito contenuta nel precetto esecutivo (“mediazione immobiliare come da fattura 04.05.2023 (fattura no. 014/2023)” non è determinante. In effetti, il “titolo di credito” indicato nel precetto esecutivo giusta l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF non è neces-sariamente il titolo di rigetto, ma è solamente una designazione succinta del credito, il cui scopo è di permettere al debitore di capire la ragione per cui viene escusso alfine di poter prendere posizione (sentenze del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° apri­le 2019 consid. 6.1.1 e 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019, consid. 6.2.4.1, e della CEF 14.2022.59 del 18 ottobre 2022, consid. 4.1 con rinvii). In casu, nell’istanza di rigetto la CO 1 ha invece chiaramente menzionato quale titolo di rigetto proprio la fattura (act. I, pag. 3 in fondo) e non il contratto bilaterale, che nemmeno figura agli atti. Il Pretore poteva quindi validamente limitarsi a verificare se la fattura costituisce un titolo di rigetto.

5.2 La reclamante ha eccepito l’inadempimento contrattuale dell’istan­­te (giusta l’art. 82 CO) per la prima volta con il reclamo. L’ecce­­zione è tardiva, giacché, come quelle fondate sull’art. 82 cpv. 2 LEF, dev’essere sollevata “immediatamente” con la risposta al­l’i­­stanza (sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid. 7.2). La censura è pertanto irricevibile.

5.3 Ad ogni modo, non avendo la convenuta sollevato l’eccezione del­l’art. 82 CO in prima sede, il Pretore non poteva e non doveva attenersi all’“onere probatorio rovesciato” secondo la “Basler Praxis” (DTF 127 III 200 consid. 3/a; citata 14.2022.23 consid. 7.3). Del resto, il titolo fatto valere dall’istante non è un contratto bilaterale, bensì la fattura. La reclamante non spiega perché il suo rappresentante ha firmato la fattura senza riserve né condizioni se, come da lei allegato, “sia l’intermediazione immobiliare, sia la compravendita immobiliare non sono mai esistite”, per tacere del fatto che non ha reso verosimile la propria affermazione, come le sarebbe spettato in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

  1. La reclamante contesta inoltre nuovamente (n. 6 e 7) che la fattura rechi la firma di un suo valido rappresentante, sottolineando come “ci si trovi palesemente confrontati con un documento totalmente simulato e quindi falso”. A suo dire la firma è stata apposta sulla fattura sotto la dicitura “per accettazione” dopo la sua emissione, non è “leggibile e pertanto non [è] immediatamente attribuibile” e non è riconducibile a una delle persone iscritte a registro di commercio come abilitate a rappresentarla.

6.1 Come rettamente rilevato dal Pretore, a meno che i documenti prodotti quale titolo di rigetto siano d’acchito sospetti – ciò che il giudice verifica d’ufficio –, i fatti che vi sono riportati sono presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false. Il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa verosimile immediatamente. Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi oggettivi, ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può quindi limitarsi a contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC), ma deve rendere verosimile, mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, con rimandi, sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 5.1).

6.2 Nel caso in esame, la reclamante non si confronta con la giurisprudenza appena ricordata né con la motivazione trattane dal Pretore, secondo cui essa non ha reso verosimile l’eccezione di falso mediante documenti. Non indica in particolare indizi concreti e oggettivi da lei prodotti in prima sede per cui la fattura sarebbe “simulata” né spiega perché la firma figurante sulla stessa non sarebbe attribuibile a RA 1 – che non contesta essere un membro del suo consiglio d’amministrazione (doc. B) – come allegato dall’istante con riferimento alla firma contenuta nell’istanza di modifica da essa presentata il 10 dicembre 2009 all’Ufficio del registro di commercio (doc. I). Insufficientemente motivata, anche tale censura è pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2).

6.3 Che la firma apposta sulla fattura non sia leggibile, nel senso che non riporta per intero nome e cognome del suo autore, non esclu­de di poterla attribuire, come fatto dall’istante e dal Pretore, all’or­­gano della reclamante RA 1. Le firme sulla fattura (doc. D) e sull’istanza del 10 dicembre 2009 (doc. I) non presentano infatti difformità significative secondo la giurisprudenza, ovvero di grado superiore a quello lieve a medio ritenuto ammissibile (v. al riguardo la sentenza 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 5.2). E come giustamente rilevato dal Pretore, la convenuta non ha rovesciato la presunzione d’autenticità della firma, in particolare producendo firme di confronto coeve a quella contestata o perlomeno firme apposte su documenti ufficiali come carta d’identità o licenza di condurre di RA 1 per confutare la paternità della firma apposta sulla fattura (citata 14.2020.56 consid. 5.2). Ricordato che l’esame delle eccezioni dell’escusso è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e lascia un certo potere d’apprezzamento al giudice di prima sede (sentenza 5A_ 66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1), non risulta in concreto che la reiezione dell’eccezione di falso sia errata. Nella limitata misura in cui è ricevibile, la censura va pertanto respinta.

  1. Secondo la reclamante, infine, anche se si volesse considerare la fattura come un valido riconoscimento di debito, il rigetto non potrebbe comunque essere pronunciato, siccome il titolo di credito su cui l’istante ha fatto valere la propria pretesa creditoria non è la fattura in sé, ma l’attività di mediazione immobiliare, la quale non è nemmeno suffragata da un semplice scambio di e-mail tra le parti. L’allegazione è invero contraria a quanto figura nell’istanza (act. I, pag. 3 in fondo e sopra consid. 5.1). Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.

  2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 215'400.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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