Incarto n. 14.2024.118
Lugano 13 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 20 settembre 2023 dalla
CO 1, __________ (rappresentata dalla RA 1 , __________)
contro
RE 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 26 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 settembre 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'550.80 oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 5 settembre 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza presentata dall’escutente e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 130.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese, tassa di giustizia e indennità;
che il 30 settembre 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;
che la Camera ha accertato d’ufficio che il 21 novembre 2024 RE 1 ha estinto l’esecuzione mediante integrale pagamento all’Ufficio;
che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);
che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che la questione della ripartizione delle spese processuali e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC per analogia), conserva invece un interesse;
che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);
che nel caso concreto il reclamante ha rilevato a ragione che il Giudice di pace non aveva minimamente tenuto conto delle sue osservazioni all’istanza;
che l’assenza di motivazione, non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di essere sentito dell’escusso (art. 29 cpv. 2 Cost.), che aveva diritto a una spiegazione sui motivi per cui il magistrato ha giudicato infondate le sue contestazioni, in particolare in merito allo sconto del 20% ch’egli afferma di aver ottenuto per aver procacciato quattro nuovi clienti all’istante, all’interruzione del servizio con effetto immediato, men-tre a suo dire egli stava rispettando i propri obblighi come da accordi presi, e alla compensazione con i disagi e costi che ne sono derivati per lui;
che la decisione impugnata avrebbe pertanto verosimilmente dovuto essere annullata, anche per quanto attiene alla tassa di giustizia, e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio motivato (cfr. sentenza della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024 consid. 1.3.3);
che in parziale accoglimento del ricorso occorre annullare la tassa di giustizia di fr. 130.– di prima istanza;
che il reclamo è diventato senza oggetto a causa della decisione del reclamante di pagare l’importo posto in esecuzione, ciò che avrebbe potuto fare prima d’inoltrare il reclamo, evitando così le relative spese processuali, che vanno pertanto poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non possono essere riconosciute al reclamante spese ripetibili per la prima sede, poiché il motivo di rinvio della causa al primo giudice sarebbe stato da imputare solo a quest’ultimo, ma spese ripetibili non possono essere poste a carico dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio);
che la CO 1 non ha diritto a ripetibili di seconda sede, poiché non ha presentato osservazioni al reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'550.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata e la relativa tassa di giustizia di fr. 130.– sono annullati.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________; – RA 1, __________, casella postale __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).