Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.12.2024 14.2024.108

Incarto n. 14.2024.108

Lugano 16 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.173 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 25 giugno 2024 dal

Comune di __________, __________ (rappresentato dal Municipio, __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2024 presentato dal Comune di __________ contro la decisione emessa il 30 agosto 2024 dal Pretore supplente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 giugno 2024 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di __________ ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'415.70 oltre agli interessi del 3.5% dal 29 febbraio 2024 (indicando quale cau­sa del credito le “Imposte comunali 2018 e relativi interessi + contributi di costruzione”) e fr. 100.– (per “Spese di diffida”);

che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 giugno 2024 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Leventina per fr. 10'619.70 oltre agli interessi del 3.5% dal 29 febbraio 2024;

che entro il termine impartitogli per presentare osservazioni il convenuto è rimasto silente;

che statuendo con decisione del 30 agosto 2024, il Pretore supplente ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 2'198.20 (anziché fr. 10'619.70), oltre agl’interessi del 3.5% dal 1° maggio 2024 (in luogo dal 29 feb­braio 2024), ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico del­l’istante per fr. 150.– e del convenuto per i rimanenti fr. 50.–;

che contro la sentenza appena citata il Comune di __________ è in­sorto a questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento parziale e l’accoglimento integrale dell’i­stanza, protestate tasse e spese;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato l’11 settembre 2024 (data del timbro postale) contro la decisione notificata a CO 1 il 2 settembre 2024, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parifica­to, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emana­zione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pa-gamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1);

che la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che nella decisione impugnata, il Pretore supplente ha constatato che l’istante non aveva prodotto validi titoli di rigetto definitivo del­l’opposizione (ossia decisioni) per i crediti relativi all’imposta comunale 2018 e ai contributi di costruzione, e tanto meno per la tassa di diffida di fr. 100.– e le spese esecutive;

che il giudice ha però constatato che all’istanza era allegato l’ac­cordo di liquidazione del 20 febbraio 2023 sottoscritto dal convenuto e dal Municipio di __________, in cui il primo si è riconosciuto debitore verso il secondo per fr. 12'198.20, debito poi ridottosi a fr. 2'198.20 secondo le dichiarazioni stesse del Comune;

che il primo giudice ha quindi parzialmente accolto l’istanza rigettando l’opposizione in via provvisoria per fr. 2'198.20 oltre agl’inte­ressi di mora del 3.5% dal 1° maggio 2024 (invece che dal 29 febbraio 2024);

che con il reclamo il Comune di __________ produce nuova documentazione per dimostrare che i crediti da esso vantati poggiano su decisioni passate in giudicato;

che il Comune afferma di voler preservare la validità del procedimento avviato completando la documentazione prodotta in prima sede, ciò che avrebbe potuto fare già dinanzi al primo giudice se costui ne avesse fatto specifica richiesta prima di emanare la decisione, ciò che avrebbe permesso di evitare la presentazione del reclamo;

che il reclamante non riesce nel suo intento, perché i documenti prodotti sono nuovi e quindi irricevibili, sicché non è possibile tenerne conto ai fini dell’odierno giudizio (art. 326 cpv. 1 CPC);

che il Comune disconosce che spettava a lui produrre la documentazione atta a ottenere il rigetto dell’opposizione già dinanzi al giudice di prima sede (art. 252 CPC e 80 cpv. 1 e 2 n. 2 LEF);

che contrariamente a quanto crede, il giudice del rigetto dell’op­posizione non è tenuto – né autorizzato – ad accertare i fatti d’uf-ficio (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC), ma unicamente a verificare se la documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione;

che il Pretore supplente, pertanto, non doveva né poteva assegnare un termine all’istante per produrre la documentazione mancante;

che non vi era neppure spazio per un interpello (art. 56 CPC), poiché tale istituto non deve servire a sanare negligenze processuali (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi rinvii; sentenze della CEF 14.2024.50 del 14 agosto 2024 consid. 4.2 e 4.3, 14.2018.38 del 12 settembre 2018 consid. 7.5);

che il Comune non può addossare al primo giudice una negligen­za propria, ossia presentare un’istanza non completa di tutti i documenti necessari a ottenere il rigetto (già citata 14.2024.50 consid. 4.3);

che il reclamante può persino ritenersi fortunato di aver ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 2'198.20 poiché di principio un tale tipo di rigetto è escluso per pretese di diritto pubblico, siccome la via dell’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) è poi improponibile se l’ente pubblico (o il delegatario del potere pubblico) gode di un potere decisionale (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e della CEF 14.2022.18 dell’11 luglio 2022, RtiD 2023 I 655 n. 35c, consid. 5.5; cfr. DTF 147 III 361 consid. 3.3.1);

che in assenza di un reclamo del convenuto, la Camera non può riformare la decisione impugnata a scapito del reclamante (divieto della reformatio in peius tratto dall’art. 58 cpv. 1 CPC, sentenza della CEF 14.2019.110/111 del 15 ottobre 2019, RtiD 2020 I 704 n. 39c, consid. 6.1/c);

che il reclamo va quindi respinto;

che leggendo attentamente la decisione impugnata (pag. 4), il Comune avrebbe potuto, anziché perdere tempo e denaro con un reclamo, presentare una nuova istanza di rigetto, anche nella stes­sa esecuzione purché entro il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF, producendo la documentazione mancante (DTF 140 III 456 consid. 2.5, già citata 14.2024.50 consid. 4.3);

che ad ogni modo tale possibilità permane tutt’ora per il Comune, sicché il giudizio odierno non gli reca alcun danno irreparabile, se non per quanto attiene alla tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), che per legge va posta a suo carico stante la sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'421.50 (fr. 10'619.70 ./. fr. 2'198.20), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2024.108
Entscheidungsdatum
18.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026