Incarto n. 14.2023.98
Lugano 12 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.3971 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 agosto 2023 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo per ritardata giustizia presentato il 25 settembre 2023 da RE 1;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di spese condominiali di complessivi fr. 8'793.75 oltre a interessi e spese;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 agosto 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che con ordinanza del 5 settembre 2023, il Pretore ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte;
che RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia del 25 settembre 2023 onde ottenere la reiezione immediata dell’istanza e “una riparazione morale adeguata”;
che il reclamo riguarda una causa di rigetto dell’opposizione in cui è dato il rimedio del reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 4 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che il reclamante si duole del fatto che il Pretore non abbia respinto l’istanza in entrata di causa in virtù dell’art. 253 CPC giacché i documenti prodotti dall’istante non costituiscono un riconoscimento di debito, in mancanza della sua firma, né un atto pubblico giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF;
che per il reclamante il principio di accelerazione previsto dalla LEF è stato violato nella misura in cui fino alla presentazione del reclamo erano passati dieci giorni senza l’emanazione di una decisione;
che nel frattempo RE 1 ha presentato le sue osservazioni all’istanza mediante risposta del 14 settembre 2023 e con sentenza del 7 dicembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza;
che con l’emanazione della sentenza, il reclamo è diventato senza oggetto, il Pretore avendo proceduto a quanto richiedeva il reclamante in via principale (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 21 ad art. 319 CPC);
che in assenza di una domanda volta a constatare un eventuale ritardo a decidere, il cui interesse giuridico comunque sarebbe in principio da considerare decaduto con l’esecuzione dell’atto richiesto dalla ricorrente (sentenza del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28 ottobre 2016 consid. 4.2), occorre stralciare la causa dal ruolo (art. 242 CPC);
che la domanda volta alla concessione di “una riparazione morale adeguata” esula dalla competenza di questa Camera quale autorità giudiziaria superiore in materia di rigetto dell’opposizione, ed è pertanto irricevibile, per tacere del fatto che è priva di motivazione;
che ad ogni modo il preteso ritardo a decidere del Pretore non era atto a influenzare negativamente la situazione economica del reclamante in punto all’assunzione di un posto direzionale con un compenso annuo di oltre fr. 200'000.–, poiché la decisione di rigetto dell’opposizione, anche se stabilisce la reiezione dell’istanza, non costituisce un motivo di non divulgazione dell’esecuzione a terzi né secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF (sentenza della CEF 15.2001.262 del 16 ottobre 2001) né secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF (DTF 147 III 41 consid. 4);
che siccome la causa è diventata senza oggetto in seguito all’emanazione della decisione, pur tenuto conto del gravoso carico lavorativo della Sezione 5 (1194 cause di rigetto dell’opposizione introdotte nel 2022 e pendenze totali di oltre 2500 procedure contenziose comprese le cause di sequestro e fallimento, v. dati statistici acclusi al rendiconto annuale del Consiglio della magistratura e delle autorità giudiziarie 2022), per equità si giustifica di non prelevare alcuna tassa di giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che il reclamante non ha diritto a spese ripetibili, dal momento che non è patrocinato da un avvocato (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), ma nemmeno a un’indennità, non avendo motivato la sua domanda (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che il generico accenno a “costi di consulenza giuridica” non meglio specificati è al riguardo insufficiente;
che ad ogni modo non entrano in considerazione a titolo di spese di rappresentanza professionale o d’indennità d’inconvenienza le prestazioni, fatturate o no, di consulenti giuridici che non siano rappresentanti professionalmente qualificati nel senso dell’art. 68 CPC (sentenza della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio 2018 consid. 5);
che la necessità di una consulenza appare dall’altronde dubbia poiché lo stesso reclamante riteneva la fattispecie così semplice ed evidente da giustificare la reiezione immediata dell’istanza;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'793.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano indennità. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 230.– è restituito al reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).