Incarto n. 14.2023.97
Lugano 28 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (opposizione al sequestro) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 16 giugno 2023 da
CO 1, UAE – __________ (patrocinata dall’avvPA 3, __________)
contro
RE 1, HR – __________ (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 3 agosto 2021 diretta contro CO 1, RE 1, in nome proprio, ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso di decretare il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ RFD __________ – __________ fino a concorrenza di fr. 3'447.20 oltre agl’interessi del 5% dal 7 novembre 2008. Quale titolo del credito, l’istante ha indicato la sentenza 7 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano (LA.__________) e, quale causa di sequestro, quelle previste dall’art. 271 cpv. 1 n. 1, 2, 4 e 6 LEF.
B. L’8 agosto 2021, il Giudice di pace ha integralmente accolto l’istanza, emanando il decreto di sequestro, che l’UE ha eseguito due giorni dopo (verbale n. __________).
C. Mediante precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro, emesso l’11 maggio 2023 dall’Ufficio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'447.20 oltre agl’interessi del 5% dal 7 novembre 2008, indicando quale titolo di credito la “sentenza del 7.11.2008 Pretura di Lugano Sez. 4 inc. N. LA.__________ cresciuta in giudicato”. Il verbale di sequestro e il precetto esecutivo sono stati notificati al domicilio estero dell’escussa il 10 giugno 2023.
D. Con istanza 16 giugno 2023 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Il 30 giugno 2023, il magistrato ha assegnato alla sequestrante un termine per presentare eventuali osservazioni con un’ordinanza inviata per raccomandata in Croazia, restituitagli non notificata l’8 agosto 2023, perché la destinataria era risultata assente in occasione di entrambi i tentativi di recapito del 17 e 25 luglio 2023. Nel frattempo, il 3 luglio 2023 il primo giudice ha assegnato alla sequestrante un “ultimo” termine per presentare eventuali osservazioni mediante notificazione edittale, designando la sequestrante come “d’ignota dimora”.
E. Statuendo con decisione 1° settembre 2023 il Giudice di pace ha “respint[o]” “l’istanza di sequestro” e accolto l’opposizione al sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese processuali di fr. 200.– e ripetibili di fr. 150.– a favore della parte opponente.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1, stavolta patrocinata dalla figlia, l’avv. PA 1, è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2023 per ottenere, in via principale l’accertamento della sua nullità e, in via subordinata, il suo annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili.
G. Il 27 settembre 2023, il Presidente della Camera ha assegnato a RE 1 un termine per dimostrare la tempestività del reclamo. Il 16 ottobre 2023, la reclamante ha trasmesso una dichiarazione di una filiale della Posta Svizzera SA, cui era allegato lo scontrino per l’acquisto di un francobollo.
H. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’11 settembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 21 settembre.
1.1.1 La busta di trasmissione dell’impugnativa reca sia un francobollo autoadesivo Posta A, che indica la data del 21 settembre 2023 (ore 10:30) e un luogo (CH-__________), sia il timbro del Centro logistico di Cadenazzo con la data del 25 settembre 2023. Ricordato che la Posta Svizzera SA offre ai propri clienti la possibilità di stampare essi stessi i loro francobolli, sicché non vi era la certezza che in concreto il reclamo le fosse stato consegnato effettivamente il 21 settembre 2023, con decisione del 27 settembre 2023 il Presidente della Camera ha assegnato a RE 1 un termine per dimostrare la tempestività del reclamo.
1.1.2 Il 16 ottobre 2023, RE 1 ha prodotto una dichiarazione della titolare del Bar __________, ovvero la filiale della Posta a __________, che conferma di aver emesso il francobollo autoadesivo “applicato sulla busta ivi contestualmente impostata” il giorno e all’ora indicati sullo stesso, come risulta anche dallo scontrino allegato alla dichiarazione. Se ne può dedurre che la busta è stata imbucata (“impostata”) il 21 settembre 2023 alle ore 10:30 (“contestualmente”). Spedito l’ultimo giorno del termine d’impugnazione, il reclamo risulta tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima osservato che l’istanza di opposizione al sequestro “è stata intimata per raccomandata all’istante […] al suo indirizzo in Croazia [e ch’è] ritornata come non ritirata in data 09.08.2023”, come pure che “nel medesimo tempo è stata notificata nella forma degli assenti (art. 141 CPC) sul foglio ufficiale [cantonale] in data 03.07.2023”. Il magistrato ha poi statuito che il sequestro è infondato, perché il credito alla sua base è inesistente. Ha statuito che ad ogni modo il sequestro deve decadere, perché la sequestrante non ha fatto spiccare un precetto esecutivo a convalida dello stesso entro il termine di un anno. Il primo giudice ha pertanto accolto l’istanza e revocato il sequestro.
Nel reclamo, RE 1 lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, per non aver potuto prendere posizione sull’istanza di opposizione al sequestro, prima che il Giudice di pace emettesse la decisione impugnata. La reclamante chiede pertanto, in via principale, di dichiarare nulla la decisione impugnata e, in via subordinata, di annullarla.
Giusta l’art. 2 CPC, il Codice va applicato in modo coordinato con eventuali accordi internazionali conclusi dalla Svizzera e con la Legge sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). La Svizzera, dal 1° gennaio 1995, e la Croazia, dal 1° novembre 2006, sono parti della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, conclusa a L’Aja il 15 novembre 1965 (CLA65, RS 0.274.131).
4.1 I giudici degli Stati aderenti alla Convenzione possono notificare i propri atti, segnatamente, tramite il servizio postale, che li fa pervenire (direttamente) ai destinatari (art. 10 lett. a CLA65). Gli Stati possono però dichiarare di opporsi a tale modo di notificazione (art. 21 comma 2 lett. a), ciò che la Croazia ha fatto (cfr. il “Tableau illustrant l’applicabilité des articles 8(2), 10(a)(b) and (c), 15(2) and 16(3) de la Convention HCCH notification 1965”, reperibile all’indirizzo https://assets.hcch.net/docs/254e97ff-9d66-4900-9ccd-143710a4859c.pdf).
4.2 Secondo l’art. 15 comma 1 CLA65, se ha trasmesso un atto introduttivo del procedimento o equivalente in uno dei modi previsti dalla Convenzione e il destinatario non si è costituito in giudizio, il giudice non può decidere nel merito, finché non abbia la prova, cumulativamente, 1) che l’atto è stato notificato nel modo previsto dallo Stato richiesto per la notificazione a persone che si trovano sul suo territorio (lett. a) oppure ch’è stato effettivamente consegnato al destinatario o nella sua dimora in uno degli altri modi previsti dalla Convenzione (lett. b) e 2) che dal momento della notificazione o della consegna il destinatario abbia avuto abbastanza tempo per difendersi. Gli Stati aderenti alla Convenzione possono però dichiarare che in deroga alla menzionata disposizione i propri giudici possono in ogni caso decidere nel merito, purché, cumulativamente (art. 15 comma 2), 1) l’atto sia stato notificato in uno dei modi previsti dalla Convenzione (lett. a), 2) dalla data d’invio del-l’atto sia trascorso un termine sufficiente secondo il giudizio del giudice, ma di almeno sei mesi (lett. b) e 3) malgrado ogni diligenza utile presso lo Stato richiesto, egli non abbia potuto ottenere una prova delle circostanze menzionate all’art. 15 comma 1. La Svizzera non ha fatto uso di tale facoltà.
4.3 Nel caso specifico, il Giudice di pace ha notificato l’istanza di opposizione al sequestro in un primo tempo mediante raccomandata, ovvero tramite il servizio postale, ciò che però non avrebbe potuto e dovuto fare, in ragione della dichiarazione di opposizione formulata dalla Croazia (sopra consid. 4.1). Stante la mancata dichiarazione della Svizzera giusta l’art. 15 comma 2 CLA65, in virtù dell’art. 15 cpv. 1 CLA, il primo giudice non avrebbe dunque potuto decidere nel merito (sopra consid. 4.2).
4.4 Egli non poteva neppure notificare l’assegnazione del termine per le osservazioni in via edittale poiché la reclamante non risultava irreperibile (ma solo assente) e la notificazione (regolare) non era impossibile né comportava difficoltà straordinarie. In altre parole le previsioni dell’art. 141 cpv. 1 lett. a o b CPC non erano date. Avrebbe probabilmente potuto notificare l’atto all’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art. 272 cpv. 2 LEF. Saputo però che la sequestrante era rappresentata dalla figlia – il 18 agosto 2023 secondo la reclamante –, anziché notificare alla rappresentante la decisione ora impugnata, avrebbe dovuto assegnarle il termine per presentare osservazioni all’opposizione al sequestro.
4.5 Il diritto di essere sentita di RE 1 è dunque stato leso (vedi nello stesso senso le sentenze della CEF 14.2022.24 del 12 settembre 2022 e 14.2018.29 del 15 marzo 2018, pag. 3). Tale violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenze 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2 e 14.2023.24 del 18 settembre 2023 consid. 3), a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/ 2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 48 consid. 4.3). Ora, in concreto la Camera non può sanare la lesione del diritto di essere sentita della reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, ella non postula la riforma della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura per il giudizio, siccome l’istruttoria non è ancora iniziata.
4.6 Emanata prematuramente, la sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previa assegnazione di un nuovo termine per presentare osservazioni all’istanza di opposizione al sequestro oppure citazione delle parti a un’udienza (vedi nello stesso senso la citata 14.2022.24 e la 14.2018.29 del 15 marzo 2018). L’assegnazione del termine o la citazione dovrà essere indirizzata alla patrocinatrice della sequestrante, avv. PA 1, al suo recapito professionale di __________, giacché nel reclamo ha affermato di “essersi ricordata di rappresentare la madre nella procedura di sequestro”.
4.7 Visto che il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2023.116 del 1° dicembre 2023 e citata 14.2022.24).
Poiché la necessità del rinvio al giudice di prime cure non è imputabile in alcun modo alle parti, per motivi di equità non si prelevano spese processuali per il giudizio odierno (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'447.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice, affinché proceda come indicato al considerando 4.6.
Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 250.– già versato dalla reclamante le è restituito.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________; – PA 3, __________, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).