Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.10.2023 14.2023.36

CO 1RE 1

Incarto n. 14.2023.36

Lugano 16 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.6155 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 novembre 2018 da

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 29 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 marzo 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2018 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 25'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2014, indicando quale causa del credito il “saldo residuo, riconoscimento di debito 04.03.2011”.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 novembre 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 14 febbraio 2019, le parti hanno concordato di rinviare la discussione al 30 aprile 2019, vista l’esistenza delle premesse par risolvere amichevolmen­te la vertenza. Dopo tre ulteriori rinvii, il 9 aprile 2020 il Pretore ha convertito la procedura nel formato scritto. Dopo un’altra sospensione della causa, il 7 ottobre 2022 egli ha assegnato al convenuto un nuovo termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte, ciò ch’egli ha fatto con risposta del 31 ottobre 2022, concludendo per la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

C. Statuendo con decisione del 23 marzo 2023, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 500.– a favore del convenuto.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 marzo 2023 per ottenerne l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istan­­za, protestate spese e ripetibili.

E. Nelle sue osservazioni dell’11 settembre 2023, CO 1 ha concluso per la conferma della decisione impugnata, protesta­te spese e ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 24 marzo 2023, il termine d’im­­pugnazione è scaduto durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 19 aprile. Presentato il 29 marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, appurato che non era contestata la qualità di titolo di rigetto provvisorio del riconoscimento di debito di fr. 50'000.– sottoscritto dalle parti il 4 marzo 2011 ed erano pacifiche sia la facoltà dell’istante di porne in esecuzione solo la me­tà, sia la condizione dell’identità delle parti e l’esigibilità della pretesa, il Pretore ha nondimeno respinto l’istanza, ritenendo verosimile l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, perlome­no per i lavori di artigiani eseguiti per l’approntamento dell’appar­tamento acquistato dall’escusso (art. 128 n. 3 CO) e per le prestazioni periodiche relative alla non meglio precisata “locazione”, men­tre in difetto di altri elementi che permettessero di determinare l’ordine di grandezza entro il quale determinati componenti della pretesa complessiva non erano ancora prescritti, il primo giudice ha considerato che, nel dubbio, l’opposizione dell’escusso andava mantenuta.

  3. Nel reclamo RE 1 sostiene che il Pretore è incorso in un’errata applicazione del diritto nel misconoscere che la sottoscrizione della convenzione del 4 marzo 2011 ha interrotto il termine di prescrizione di 5 anni (art. 135 cpv. 1 n. 1 CO) e ch’esso non ha iniziato a decorrere prima del momento in cui è diventato esigibile (art. 130 cpv. 1 CO), ovvero alla scadenza del termine di pagamento concesso all’escusso per il 31 marzo 2014. Il precetto esecutivo, notificato all’escusso il 28 agosto 2018, ha quindi validamente interrotto la prescrizione quinquennale. Oltretutto, aggiunge il reclamante, il termine di prescrizione di un credito riconosciuto mediante il rilascio di un titolo, come il riconoscimento di debito del 4 marzo 2011, è sempre di dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO), sicché anche sotto questo aspetto la decisione impugnata è errata.

  4. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’ec­cezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).

5.1 Nel caso in esame, l’allegazione del reclamante secondo cui con la convenzione del 4 marzo 2011 (doc. B) all’escusso era stato accordato un termine fino per al 31 marzo 2014 per pagare la som­ma riconosciuta (fr. 50'000.–), sicché la prescrizione non sarebbe iniziata a decorrere prima di tale data, è invero un’allegazione di fatto che RE 1 non ha formulato né nell’istanza né spontaneamente in una replica che ha rinunciato a presentare. Figura tuttavia nella sentenza impugnata (a pag. 1, 2° paragrafo), sicché non può essere considerata nuova nel senso dell’art. 326 cpv. 1 CPC e vincola questa Camera, siccome non appare manifestamente errata (sentenza del Tribunale federale 4A_49/2017 del 9 giugno 2017 consid. 4.3.1; Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 7 ad art. 326 CPC), anzi risulta chiaramente dallo stesso riconoscimento di debito (doc. B). A prima vista, non potendo l’istante esigere il pagamento convenuto prima del 1° aprile 2014, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere da tale data (art. 130 cpv. 1 CO). Giacché, invece, il credito non era esigibile al momento in cui le parti hanno firmato il riconoscimento di debito, non ha ricominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di dieci anni secondo l’art. 137 cpv. 2 CO (sentenze del Tribunale federale 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000, consid. 6/a, e della CEF 14.2021.1 del 6 ottobre 2021 consid. 7.2 co i rinvii), bensì è semplicemente iniziato il termine di prescrizione ordinario, che per le mercedi dovute ad artigiani e per le pigioni è di cinque anni (art. 128 n. 1 e 3 CO), ciò che il reclamante non contesta.

5.2 Ciò nondimeno, la prescrizione, che nella fattispecie sarebbe sta­ta raggiunta il 1° aprile 2019, è stata interrotta dalla notifica del precetto esecutivo (art. 135 n. 2 CO), già il 28 agosto 2018 (doc. C) e nuovamente dall’istanza di rigetto dell’opposizione (del 27 novembre 2018), e non ricomincerà a correre prima della fine del­la causa (art. 138 cpv. 1 CO). Il reclamo è pertanto fondato su que­sto punto.

  1. Nelle osservazioni al reclamo, tuttavia, la convenuta ricorda di aver contestato difetti nell’esecuzione delle opere per le quali l’istan­­te domanda il pagamento e che questi non si è minimamente confrontato con l’eccezione di cattivo adempimento portando la prova, come gl’incombeva secondo l’art. 82 CO, di aver svolto i lavori secondo le regole dell’arte.

6.1 Qualora l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in ultimo luogo nella 14.2022.113 del 28 marzo 2023 consid. 5.1.2; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 limitatamente al­l’eccezione d’inadempimento). Trattandosi di una questione di diritto, il giudice del rigetto, anche in seconda sede, esamina d’uffi­cio se l’eccezione d’inadempimento o di adempimento difettoso sollevata dall’escusso soddisfa le esigenze giurisprudenziali (art. 57 CPC).

6.2 Nel caso in esame, il convenuto ricorda di aver allegato in prima sede l’esistenza di difetti originari e strutturali dell’immobile, di cui risponde il venditore e costruttore, all’origine d’infiltrazioni d’acqua e di macchie di umidità nel suo appartamento, e ha prodotto uno scambio di e-mail del 2018 (doc. 1) e un verbale del 14 ottobre 2014 della __________, controfirmato da RE 1 (doc. 3), in cui quest’ultimo ha riconosciuto l’esistenza di alcuni difetti. Egli non ha poi ritenuto necessario presentare una replica spontanea né in prima né in seconda istanza.

6.2.1 In prima sede, il convenuto non si è riferito all’art. 82 CO e non ha esplicitamente allegato che i difetti “originari”, a suo dire già segnalati al momento della vendita, costituissero un cattivo adempimento del­le prestazioni oggetto del riconoscimento del 2011. Come le eccezioni dell’art. 82 cpv. 2 LEF, quella d’incorretto adempimento secondo l’art. 82 CO dev’essere sollevata immediatamente, ossia nella prima comparsa in prima sede (sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid. 7.2). La censura risulta quindi tardiva e pertanto irricevibile.

6.2.2 È invero molto dubbio che i difetti eccepiti dal convenuto siano in relazione con i lavori “straordinari” oggetto del riconoscimento di de­bito sul quale è fondata l’istanza, che “esulano dal prezzo dell’ap­partamento a suo tempo stipulato in CHF 1'500'000.–” in quanto riguardano “rifiniture particolari, mobilio su misura, etc.” (doc. B). D’al­tronde, la somma riconosciuta si riferisce anche al costo della “locazione dell’appartamento a far tempo dalla consegna alla compravendita” (sentenza impugnata, a pag. 4, e doc. B). I difetti invocati dal convenuto appaiono quindi riferirsi al contratto di compravendita più che ai contratti d’appalto e locazione evocati nel riconoscimento di debito del 4 marzo 2011. Ad ogni modo spettava al convenuto rendere verosimile che le prestazioni per cui invoca l’ecce­zione dell’art. 82 CO si trovano in un rapporto di reciprocità con la pretesa posta in esecuzione (sentenza della CEF 14.2021.184 del 28 giugno 2022 consid. 4.1.4.1). A prescindere dalla sua tardività, l’eccezione invocata da CO 1 sarebbe quindi dovuta essere respinta anche nel merito.

6.3 Il reclamo va pertanto accolto e di conseguenza la sentenza impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’ese­cuzione è rigettata in via provvisoria.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 500.– per ripetibili.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste carico di CO 1, che le rifonderà a RE 1 oltre a ripetibili di fr. 650.–.

  4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2023.36
Entscheidungsdatum
16.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026