Incarto n. 14.2023.162
Lugano 15 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 25 settembre 2023 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 luglio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 190.–, indicando quale causa del credito il “Decreto d’accusa DA___________151/1 del 13.02.2023”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 settembre 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 5 novembre 2023.
C. Statuendo con decisione del 12 dicembre 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestato un “compenso”. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Dall’incarto non risulta il giorno di notificazione della decisione impugnata a RE 1. Visto ch’essa reca la data del 12 dicembre 2023 e che il termine d’impugnazione è senz’altro scaduto durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), ed è pertanto stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024, presentato già il 22 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Siccome prodotti per la prima volta con il reclamo i due decreti d’accusa (DA) e il decreto di abbandono del procedimento penale, emanati dalla Sezione della circolazione, sono inammissibili.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha dapprima statuito che il DA___________151/1 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la multa posta in esecuzione. Ha poi respinto l’eccezione sollevata da RE 1, che sosteneva di non aver commesso il reato punito con il decreto, perché al momento dell’illecito non era alla guida dell’auto indicata sul decreto, osservando che tale veicolo è intestato a nome dell’impresa individuale dell’escusso. Ha pertanto accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva.
Nel reclamo, RE 1 sostiene di aver interposto opposizione al decreto d’accusa (n. __________151/1 del 13 febbraio 2023) prodotto dall’istante quale titolo di rigetto e che la stessa è stata accolta dalla Sezione della circolazione con decreto di abbandono del 14 aprile 2023 (doc. AB1 accluso al reclamo), con cui ha annullato il decreto d’accusa, indicando però per errore il riferimento a un altro decreto d’accusa (n. 196/1 del 7 febbraio 2023), relativo a suo dire a un’infrazione da lui commessa in territorio di A il 13 agosto 2022 (per eccesso di velocità), per cui è stato condannato a una multa di fr. 40.– (doc. A1), mentre il decreto d’accusa (n. 151/1) al quale aveva fatto opposizione riguardava un’infrazione commessa in territorio di M il 5 settembre 2022 con l’auto della sua impresa individuale __________ (sempre per eccesso di velocità), da una persona che però non è lui, come risulterebbe dalla foto inviatagli dalla Sezione della circolazione (non agli atti). Ammette di non essere “andato a controllare quei numeri lunghi. Quando uno si vede annullare una multa, se ne rallegra e basta”. Rileva nondimeno ch’essendo un “privato cittadino”, egli può anche “permettersi” omissioni del genere, mentre la Sezione non può “permettersi tali errori madornali a danno del cittadino”. Ritiene che la foto poteva riferirsi solo ai fatti di __________ perché da parte sua “sarebbe stato insensato commentare “NON SONO IO” se essa foto dimostrasse chiaramente il contrario”.
Le asserzioni del reclamante secondo cui egli ha interposto opposizione al decreto d’accusa considerato dal Giudice pace come un valido titolo di rigetto e la Sezione della circolazione ha annullato per errore un altro decreto sono allegazioni di fatto nuove, e dunque inammissibili, fondate su due documenti nuovi (il DA_1344046/1 del 19 aprile 2022 e la decisione n. __________ del 14 aprile 2023), che pure sono irricevibili, sicché non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno (sopra consid. 1.2). Per il resto, il reclamante si limita a ribadire di non essere stato lui alla guida dell’auto con cui è stata commessa l’infrazione, ma la circostanza (rimasta peraltro solo verbale, giacché la foto non è agli atti) non è di rilievo nella procedura di rigetto dell’opposizione, in cui l’escusso può eccepire solo fatti verificatisi dopo l’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), mentre fatti anteriori – come nella fattispecie l’allegata estraneità all’infrazione – devono essere fatti valere nella procedura decisionale precedente, semmai con un ricorso o – nel caso concreto – un’opposizione. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo è pertanto infondato.
Per abbondanza, comunque sia, va rilevato che il reclamante non ha prodotto il DA___________196/1 del 7 febbraio 2023 indicato nella decisione n. __________ del 14 aprile 2023 (prodotta tardivamente con il reclamo), bensì il DA___________046/1 del 19 aprile 2022, che concerne invero anche una multa per eccesso di velocità commesso in territorio di A__________ il 13 agosto 2022 con il suo veicolo, ma non si può escludere la commissione di due infrazioni lo stesso giorno. Spettava ad ogni modo a RE 1 chiarire tutti i fatti pertinenti, produrre la prova dell’inoltro dell’opposizione al decreto di accusa (chiedendone semmai conferma alla Sezione della circolazione) ed esigere una decisione su tale opposizione e sul relativo decreto di accusa (e per ipotesi non su un altro). La competenza del giudice del rigetto si limita infatti a verificare l’esecutività formale della decisione invocata quale titolo di rigetto e a esaminare eventuali eccezioni sollevate dall’escusso in prima sede (art. 80 e 81 LEF; 326 cpv. 1 CPC). Anche sotto questo profilo, nulla può essere rimproverato al Giudice di pace nel caso concreto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di spese ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 190.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – Ufficio esazione e condoni, viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).