Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.06.2024 14.2023.158

Incarto n. 14.2023.158

Lugano 24 giugno 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.392 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 16 marzo 2023 dall’

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2 __________)

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 18 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 dicembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 24 febbraio 2022 la PI 1, come pure personalmente l’allora socio e gerente PI 2 e quello attuale RE 1, hanno sottoscritto un riconoscimento di debito di fr. 145'000.– in solido in favore dell’CO 1 per fatture relative ai costi del personale prestato da quest’ultima in favore della PI 1.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 marzo 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'000.– oltre agli interessi del 5% dal 24 febbraio 2022, indicando quale causa del credito il riconoscimento di debito appena menzionato.

C. Con decisione del 13 ottobre 2022 (inc. SO.2022.525) il Pretore di Locarno-Città ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio promossa dall’CO 1 nei confronti della PI 1, anch’essa basata sul riconoscimento di debito del 24 febbraio 2022 di fr. 145'000.– limitatamente a fr. 32'682.30 oltre agl’interessi di mora.

D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 marzo 2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona limitatamente a fr. 32'682.30. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 25 aprile 2023. Con replica spontanea del 4 maggio 2023 e duplica spontanea del 10 luglio 2023 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.

E. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza (tranne per quanto attiene alle spese esecutive) e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 32’682.30 oltre agl’interessi del 5% dal 13 aprile 2022, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 700.– a favore dell’istante.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 dicembre 2023 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2024, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del recla­mo. Il 15 febbraio 2024 il Presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 dicembre 2023, il termine d’im­­pugnazione è scaduto lunedì 18 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024. Presentato il 18 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il riconoscimento di debito prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio respingendo l’eccezione di nullità sollevata da RE 1, secondo cui i contratti di prestito di personale stipulati tra l’istante e la PI 1 sarebbero nulli, in quanto contrari alle disposizioni imperative della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC), in particolare agli art. 19 cpv. 5 LC e art. 22 cpv. 1, lett. d, e cpv. 2 LC, come pure all’art. 50 dell’Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (OC), giacché 1) la clausola n. 4 delle condizioni generali del contratto vieta la conclusione di accordi diretti con il personale fornito a prestito, 2) i contratti che prevedono un impiego di durata indeterminata non indicano i termini di disdetta e 3) l’istante ha tardato più volte nel redigere la necessaria documentazione contrattuale. Il primo giudice ha infatti considerato che le condizioni generali per la fornitura di personale a prestito, riportate sul retro di ogni singolo contratto di fornitura di personale a prestito, contengono – in ossequio alla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito – una clausola sui termini di disdetta (n. 5) e una clausola che prevede la possibilità per la ditta utente di concludere un contratto di lavoro con un collaboratore a prestito al termine dell’impiego (n. 13). Inoltre, il convenuto non ha fatto valere l’assenza di contratti scritti, sola ipotesi che contravverrebbe all’art. 50 OC, ma si è limitato a lamentare il ritardo della controparte nel redigere la documentazione contrattuale. Il Pretore ha infine respinto la censura secondo cui il convenuto avrebbe sottoscritto il riconoscimento di debito come semplice fideiussore e non come debitore solidale.

  3. Con il reclamo RE 1 ribadisce che i contratti di prestito del personale – e di riflesso il riconoscimento di debito – sono nulli, poiché sono di durata indeterminata e non indicano i termini di disdetta in dispregio dell’art. 22 cpv. 1 lett. d LC. Egli contesta anzitutto che la clausola n. 5 delle condizioni generali potesse essere esaminata dal primo giudice di sua sponte, quando la controparte non aveva mai sostenuto e preteso, e soprattutto provato, che le condizioni generali di cui al doc. 4 sono effettivamente parte di ogni e qualsiasi contratto di prestito di personale stipulato con la PI 1.

Ora, RE 1 stesso ha prodotto le condizioni generali (doc. 4) con le osservazioni all’istanza e citato la clausola n. 4 per avvalersi della nullità dei contratti di prestito del personale, seppur per un’altra ragione, ossia per il motivo che tale clausola viola a suo dire il divieto legale d’impedire la stipulazione di un contratto privato con il personale prestato al termine del rapporto contrat-tuale (art. 22 cpv. 2 LC). D’altronde, l’istante ha contestato la tesi dell’escusso citando la clausola n. 13 (replica spontanea, a pag. 3). Il Pretore poteva quindi senza arbitrio ritenere che le condizioni generali si riferiscano ai contratti di prestito del personale, come risulta inequivocabilmente da loro titolo (“condizioni generali per la fornitura di personale a prestito”). Vero è tuttavia che l’istante non ha citato la clausola n. 5, di cui il Pretore probabilmente non avrebbe potuto tenere conto (cfr. sentenza della CEF 14.2022.116 del 3 marzo 2023, consid. 5.3.2). La questione può tuttavia rimanere aperta, poiché il reclamo merita accoglimento per un altro motivo.

  1. Secondo il reclamante la clausola n. 5 delle condizioni generali asseritamente annesse ai contratti di prestito di personale disciplina in realtà la disdetta dei rapporti tra impresa prestatrice (l’CO 1) e lavoratori, ciò che risulta dal suo tenore e da quel­lo della clausola n. 4. Per di più i termini menzionati nella clausola n. 5 sono perfettamente “sovrapponibili” ai termini di disdetta per il personale prestato previsti dalla convenzione collettiva di lavoro per il settore del prestito di personale (art. 11 del doc. 12), che sono i medesimi previsti dalla legge per il rapporto tra prestatrice e lavoratori giusta l’art. 19 cpv. 4 LC. La clausola n. 5 non si applica pertanto ai contratti di prestito di personale, i quali, poiché di durata indeterminata e privi di menzione dei termini di disdetta, sono nulli giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. d LC.

5.1 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Non solo le eccezioni devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allega-zioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). Anche l’eccezione di nullità dell’obbligo riconosciuto nel titolo di rigetto dev’essere resa verosimile, il giudice potendola rilevare d’ufficio unicamente se appare manifesta (sentenza della CEF 14.2023.48 dell’8 novembre 2023, consid. 4.1 e i rinvii). È in particolare il caso della nullità ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 lett. d LC, come le parti già sanno (sentenza della CEF 14.2023.65 del 29 novembre 2023, consid. 4.2, 4.3 e 5.1). Spettava pertanto al reclamante rendere verosimile l’eccezione di nullità.

5.2 Il prestito di personale sottostà alla legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) e alla relativa ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (OC, RS 823.111); consiste in una relazione triangolare tra un lavoratore, un prestatore di personale (“locato­re”) e un’impresa acquisitrice (“conduttrice”). La relazione contrattuale tra prestatore e impresa acquisitrice è subordinata alla forma scritta in virtù dell’art. 22 cpv. 1 LC, ove sono elencate le indicazioni che devono imperativamente figurare nel contratto, tra cui, giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. d LC, la durata dell’impiego o i termini di disdetta. Se queste esigenze di forma non sono rispettate, il contratto è nullo (art. 11 cpv. 2 CO; sentenza A-2350/2020 della I Corte del Tribunale amministrativo federale del 17 gennaio 2022, consid. 5.1, con rinvio a Thévenoz in: la location de services dans le bâtiment, droit de la construction [DC] / Baurecht [BR], BR 1994 p. 68, p. 70, autore che reputa tuttavia sproporzionata la sanzione della nullità se si tratta di prestatori di personale occasionali e non a titolo professionale; idem: Matile/Zilla/Streit, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services (art. 12-39 LES), CERT 2010, pag. 227; contra: Krummenacher/Wei­bel, Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG), Handkommentar, 2014, n. 5 ad art. 22 LC e le decisioni cantonali e autori citati). Le pretese remunerative del locatore potranno tutt’al più fondarsi sulle regole dell’indebito arricchimento per i servizi ricevuti in virtù di un contratto nullo (Thévenoz e Matile/Zilla/Streit, op cit., loc. cit.).

5.3 Nella fattispecie, i contratti di prestito di personale (doc. 7) sono esplicitamente “a tempo indeterminato” (voce “Fine contratto”) e non menzionano i termini di disdetta. Contravvenendo all’esigenza imperativa dell’art. 22 cpv. 1 lett. d LC, sono quindi da considerare nulli. D’altronde la clausola n. 5 delle condizioni generali (doc. 4), benché inserite nelle “condizioni generali per la fornitura di personale a prestito”, si riferiscono solo parzialmente a quei contratti.

5.3.1 Il primo paragrafo (“La CO 1 ha concordato con i suoi collaboratori temporanei il termine di disdetta del loro contratto di lavoro. Il contratto di lavoro si estingue alla scadenza del periodo per cui è stato richiesto il collaboratore. Se viene impiegato a tempo indeterminato, ogni parte contraente può disdire il contatto. I termini di disdetta sono […]”) non riguarda ovviamente i contratti di prestito di personale bensì i contratti di lavoro tra l’CO 1 e il personale prestato, di cui la ditta utente (ossia la PI

  1. non è parte.

5.3.2 Il secondo paragrafo concerne sì i contratti di prestito di personale, ma disciplina due ipotesi estranee al caso in esame, ovvero quella in cui il contratto “stipula un impiego di durata massima” e quella dell’“impiego a tempo determinato”. Non regola invece la disdetta del contratto a tempo indeterminato verosimilmente perché il con-tratto di prestito di personale riguarda l’impiego di “collaboratori temporanei”, per una durata appunto massima o determinata. L’ac­certamento del Pretore secondo cui la clausola n. 5 stabilisce i termini di disdetta per i contratti di prestito di personale agli atti, che sono stati conclusi (sorprendentemente) a tempo indeterminato, risulta quindi manifestamente errato.

5.3.3 Nulla muta al riguardo l’affermazione generica formulata dell’CO 1 nelle osservazioni al reclamo (pag. 5) secondo cui “da un semplice esame dei contratti agli atti si può comprendere come gli stessi siano validi ed efficaci secondo le prescrizioni della LC” e “nei contratti vi è l’indicazione della durata e dei relativi termini di disdetta”. Non indica precisamente gli atti né i motivi sui quali fonda le sue asserzioni (tranne la riproduzione letterale dei motivi della decisione impugnata) né prende posizione sugli argomenti esposti dal reclamante. Non riesce quindi a confutarli.

5.4 Per il resto, nelle osservazioni al reclamo l’CO 1 ribadisce l’esistenza di un riconoscimento di debito firmato, senza neppure tentare di confutare quanto stabilito dalla scrivente Camera al riguardo nella decisione del 29 novembre 2023, ovverossia che la nullità del rapporto di base tra l’CO 1 e la PI 1 inficia anche la validità del riconoscimen­to di debito, poiché la causa dell’obbligo riconosciuto trova fonte in quella relazione contrattuale (citata 14.2023.65, consid. 4.2). Essa sostiene altresì che nessuno prima del reclamante ha messo in discussione la relazione contrattuale, ma non spiega il motivo per cui egli non avrebbe potuto farlo. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile. Infine, le decisioni del 31 luglio e 27 novembre 2023 prodotte con le osservazioni al reclamo sono documenti nuovi e quindi inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni modo le stesse si riferiscono ad altre procedure in cui il giudice ha statuito in una causa che non è di rigetto dell’opposizione e sulla base di censure e documenti che non per forza sono identici a quelli addotti nella presente causa (vedi per quella del 31 luglio 2023 la già citata 14.2023.65 consid. 6).

  1. Il reclamo merita quindi accoglimento, senza necessità di esaminare le altre censure del reclamo relative alla violazione dell’art. 50 OC (n. 26) alla tesi relativa alla fideiussione e alla nullità per vizio di forma (n. 28 e segg.).

  2. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'682.30, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto ripetibili di fr. 700.–.”

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del­l’CO 1, tenuta a rifondergli ripetibili di fr. 800.–.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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