Incarto n. 14.2023.156
Lugano 26 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 febbraio 2023 dalla
RE 1 __________
contro
CO 1 __________ (__________) (patrocinata dalla RA 1 , __________)
giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 22'716.10 oltre agli interessi del 5% dal 18 luglio 2018, indicando quale causa del credito i riferimenti “7220109254, 7220109255, 7220111743, 7220111744, 7220123448, 7220129138”.
B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 febbraio 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 16 marzo 2023.
C. Statuendo con decisione del 5 dicembre 2023, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 700.– a favore della convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2023, chiedendo “di riaprire il caso e poterlo spiegare”. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 6 dicembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 16 dicembre 2023 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2023: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), poiché il 16 era un sabato ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 gennaio 2024. Presentato già il 15 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima rilevato che la RE 1 aveva fondato la sua istanza su fatture, bollettini di consegna e bollettini di fornitura. Ha escluso che le fatture costituiscano validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione, giacché non sono firmate dalla CO 1 e, prescindendo dal requisito della firma, perché non è presente agli atti un contratto sottoscritto dall’escussa, mediante il quale verificare se il corrispettivo fatturato corrisponde a quello ch’essa si sarebbe impegnata a pagare. È giunto alla stessa conclusione anche per tutti i bollettini di consegna, salvo uno, pur firmati dall’escussa, siccome privi dell’indicazione dei prezzi pattuiti per la merce consegnata. Il magistrato ha invece statuito che un bollettino di consegna e uno di fornitura sono di principio validi titolo di rigetto per complessivi fr. 5'112.08, ritenendo inverosimile la contestazione dell’autenticità della sottoscrizione formulata dall’escussa in modo del tutto generico. Tuttavia, egli ha accertato, da un lato, che la debitrice aveva lamentato la difettosità della merce fornita provato di aver tempestivamente notificato il difetto alla creditrice, dall’altro, che quest’ultima non aveva replicato alla lagnanza; ha quindi giudicato ch’essa non aveva provato il corretto adempimento del contratto. In conclusione, il primo giudice ha pertanto respinto l’istanza integralmente.
Nel reclamo, la RE 1 sostiene che alcune affermazioni della CO 1 sono false. Al riguardo, scrive ch’essa non le ha notificato alcun difetto, anche perché la merce era assolutamente idonea, come riferito dal produttore della merce (l’PI 1) in occasione di vari incontri con le parti e il committente, produttore che sarebbe peraltro disposto a testimoniarlo nuovamente. La reclamante asserisce poi che la firma sui bollettini di consegna è autentica. Allega un’email dell’PI 1 “che spiega chiara-mente a CO 1 [il gerente dell’omonima Sagl] l’errore fatto in fase di posa del materiale e la rispettiva offerta di aiuto per offrire una soluzione riparatoria nei confronti del cliente finale”, e afferma ch’egli ha rifiutato tale offerta. Chiede pertanto “di riaprire il caso e poterlo spiegare”.
Così facendo, la RE 1 critica non la decisione impugnata, bensì le osservazioni della CO 1 o, meglio, la pretesa inautenticità della sua firma sui bollettini di consegna e i pretesi difetti della merce consegnata. A parte il fatto che in realtà il Pretore ha giudicato autentica la firma dell’escussa (pag. 3 dopo la metà), poiché è privo di confronto con la decisione impugnata, il reclamo è insufficientemente motivato e va pertanto dichiarato irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3), per tacere del fatto che il ricorso contiene soltanto allegazioni di fatto nuove (l’istanza non contiene infatti la benché minima motivazione) e si fonda su un documento nuovo, ovvero tutti elementi inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
Va ad ogni modo ricordato che la decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'716.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla RE 1, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – RA 1, __________, c/o __________, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).