Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.2024 14.2023.152

Incarti n. 14.2023.152 14.2023.153

Lugano 4 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nelle cause SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) e SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 14 giugno 2023 da

CO 1, IT – __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 2, __________ () RE 1, __________ () (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sui reclami del 14 dicembre 2023 presentati da RE 2 e RE 1 contro le decisioni emesse il 1° dicembre dal Pretore (SO.__________ e __________);

ritenuto

in fatto: A. Con un primo contratto di “prestito/investimento” del 3 settembre 2014, CO 1 ha consegnato brevi manu a RE 2 un primo acconto di € 150'000.– a scopo d’investi­­mento immobiliare in Ticino, da restituire entro 15 mesi dalla data della stipulazione, maggiorati del 50% e, in caso di ritardo, di un ulteriore 2% (una penale) per ogni mese di ritardo. A garanzia della somma affidata, il mutuatario ha consegnato al mutuante una cartella ipotecaria documentale di fr. 250'000.– iscritta su un fondo appartenente al figlio RE 1, da retrocedere al momento della restituzione dell’investimento totale, del ricavo e di eventuali penali

Con un secondo contratto del 10 ottobre 2014, CO 1 ha consegnato a mano a RE 2 un secondo acconto di € 120'000.– alle stesse condizioni del primo, con la differenza che la somma totale (€ 270'000.–) avrebbe dovuto essere restituita entro 15 mesi dalla sottoscrizione del secondo contratto.

Con un terzo contratto, sempre datato 10 ottobre 2014, CO 1 ha stabilito che il 17 febbraio 2015 avrebbe consegnato a mano a RE 2 un terzo e ultimo acconto di € 15'000.– alle stesse condizioni dei due primi, con la differenza che la somma totale (€ 285'000.–) avrebbe dovuto essere restitui­ta entro il 10 gennaio 2016.

B. Il 10 ottobre 2022, CO 1 ha ingiunto a RE 2 di pagargli entro 15 giorni € 625'000.–, pari al capitale non ancora restituito e alle relative maggiorazioni pattuite del 50% e di ulteriori 2%.

C. Il 13 ottobre 2022, RE 2 ha contestato di dover paga­re € 625'000.–, riconoscendone soltanto 270'000.–, da cui dedurre complessivi € 43'000.– già pagati.

D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 maggio 2023 dal­la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 2 in via di realizzazione del pegno immobiliare per l’incasso di fr. 260'693.10 oltre agli interes­si del 5% dal 13 ottobre 2022, indicando quale causa del credito l’“Importo dovuto sulla base del riconoscimento di debito di cui alla lettera del signor RE 2 del 13 ottobre 2022 (270'000 EUR) al cambio odierno (15.05.2023) e garantito dalla cartella ipotecaria al portatore (n. __________) di 2. grado gravante il Foglio di PPP 5594 di cui al fondo base part. 17 RFD __________ di proprietà del signor RE 1”. L’UE ha notificato un esemplare del precetto a RE 1 quale terzo proprietario del fondo impegnato.

E. Avendo interposto opposizione al precetto esecutivo sia RE 2, sia RE 1, con due istanze del 14 giugno 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti ognuno alla rispettiva istanza con osservazioni scritte del 4 settembre 2023. Con replica e duplica spontanee, del 20 settembre e del 2 ottobre 2023 in entrambi i procedimenti, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.

F. Statuendo con due distinte decisioni (SO.__________ e __________) del 1° dicembre 2023 il Pretore ha parzialmente accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte da RE 2e RE 1 limitatamente a fr. 219'676.– oltre agl’interessi del 5% dal 13 ottobre 2022, ponendo a carico di ciascun convenuto le spese processuali di fr. 380.– e un’indennità di fr. 800.– a favore dell’istante.

G. Contro le sentenze appena citate RE 2 e RE 1 so­no insorti a questa Camera ciascuno con un reclamo del 14 dicem­bre 2023 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione della rispettiva istanza, con addebito alla controparte delle spese processuali e ripetibili, protestate tasse, spese e “congrue” ripetibili. Nelle sue memorie di osservazioni, entrambe del 7 febbraio 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione dei recla­mi, protestate spese, tasse e ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica di entrambe è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 2 e RE 1 il 4 dicembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 14 dicembre. Presentati quello stesso giorno (data del timbro postale), i reclami sono dunque tempestivi.

1.2 I reclami in esame sono di analogo contenuto, giacché vertono en­trambi sulla realizzazione dello stesso fondo impegnato, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

  2. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha statuito che il secondo contratto del 10 ottobre 2014, lo scritto del 13 ottobre 2022 e la cartella ipotecaria documentale costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio delle opposizioni per la somma posta in esecuzione. Salvo quella concernente il pagamento di € 42'481.45, donde un saldo ancora dovuto di fr. 219'676.–, il magistrato ha respinto tutte le eccezioni dei convenuti, in particolare la pretesa inesigibilità tan­to del credito garantito dalla cartella (credito causale o di base), quanto di quello incorporato nella stessa (credito astratto o di cartella). Circa il credito causale, ha infatti giudicato ch’esso non abbisognava di una disdetta, giacché l’esigibilità è intervenuta di diritto alla scadenza di restituzione pattuita, ovvero il 10 gennaio 2016; circa il credito astratto, ha rilevato che il contratto disciplina sia il mutuo, sia la consegna della cartella a tutela dello stesso, “di modo che – a un esame di mera verosimiglianza – si giustifica di rite-nere che le parti, con la loro pattuizione, intendessero che il credito di cartella diventasse esigibile quanto lo diventava […] il credito di ba­se”. Ciò posto, ha ritenuto irrilevante sapere se in concreto sia applicabile l’art. 847 cpv. 2 CC, secondo cui il patto disciplinante la disdetta del credito astratto in nessun caso può prevedere un termine di preavviso inferiore a tre mesi. In effetti, quand’anche detta disposizione fosse applicabile, con l’esigibilità del credito causale fissata per il 10 gennaio 2016, quella del credito astratto sarebbe intervenuta, al più tardi, l’11 aprile seguente, ovvero molto prima dell’emissione del precetto esecutivo. Il primo giudice ha pertanto parzialmente accolto le istanze, rigettando le opposizioni in via prov­visoria limitatamente a fr. 219'676.– oltre agl’interessi del 5% dal 13 ottobre

  3. Nei reclami, sia RE 2, sia RE 1 (le due impugnative sono pressoché identiche) sostengono che sia manifestamente errato l’accertamento del Pretore, secondo cui l’esigibilità del credito astratto è intervenuta automaticamente con l’esigibilità del cre­dito causale. Rilevano infatti che il (secondo) contratto del 10 ottobre 2014, in merito al pegno immobiliare, dice unicamente che RE 2 avrebbe consegnato alla controparte una cartella ipotecaria a garanzia di un credito di fr. 250'000.–. Ritengono dunque che l’escutente non abbia notificato la disdetta del credito astratto, in assenza della quale il magistrato avrebbe dovuto respingere le istanze, ciò ch’essi chiedono pertanto in riforma della decisione impugnata.

Nelle sue osservazioni, pressoché identiche, CO 1 ribatte che, generalmente, se una cartella ipotecaria viene consegnata a garanzia di un credito, le parti prevedono che l’esi­­gibilità del credito causale provoca automaticamente l’esigibilità del credito astratto, anche perché prevedere termini diversi sareb­be privo di logica. A detta sua, il secondo contratto, peraltro redat­to dall’escusso, disciplina sia il mutuo, sia la sua garanzia. Ne deduce sia corretto l’accertamento del primo giudice secondo cui le parti volevano che il credito astratto diventasse esigibile quando lo fosse diventato il credito causale. Chiede pertanto di respingere i reclami.

  1. Il giudice verifica, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’op­­posizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3). Di principio, spetta all’e­­scutente dimostrare l’esigibilità del suo credito al momento della notifica del precetto esecutivo (da ultimo: sentenze della CEF 14.2022.132 del 9 maggio 2023, consid. 7.2, 14.2022.87 del 16 gennaio 2023, consid. 4.2.2, e 14.2022.25 del 20 dicembre 2022, consid. 4.1.3). Il principio non è però senza eccezioni, segnatamente nel caso in cui l’esigibilità dipenda da una disdetta, che in linea di massima il giudice deve verificare soltanto se è contestata dall’escusso (sentenze del Tribunale federale 5A_1026/2018 del 31 gennaio 2019, RSPC 2020, 175 n. 2336, consid. 3.2.2, e della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid. 4.1.2).

5.1 Stante l’art. 847 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore dal 1° gen­naio 2012, salvo convenzione contraria il credito incorporato in una cartella ipotecaria diventa esigibile solo dopo essere stato disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine di un mese. L’art. 847 cpv. 2 CC introduce poi una nuova prescrizione – imperativa – secondo cui una convenzione tra il creditore e il debitore non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all’ammortamento o agli interessi (secondo le pattuizioni relative alla cartella ipotecaria, riservata un’eventuale novazione: Staehelin in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 6 ad art. 847 CC) (sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, consid. 6.1).

5.2 Poiché – salvo convenzione contraria – il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore (art. 842 cpv. 2 CC), il creditore deve documentare tanto la disdetta del credito che quella cartella ipotecaria incorpora quanto – se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del credito che la stessa è chiamata a garantire, come pure i relativi termini di preavviso e di scadenza da ossequiare. Infatti il pagamento del credito incorporato nella cartella ipotecaria può essere preteso solo quando lo stesso è esigibile. L’esigibilità può subentrare non solo a seguito di una disdetta, ma anche a seguito del decorso di un termine espressamente pattuito dalle parti. Tale decorso può essere fatto dipendere da un avvenimento futuro, quale ad esempio l’esigibilità del credito causale (sen­tenza della CEF 14.2018.172 del 14 marzo 2019, consid. 5.3/a, e citata 14.2017.185 consid. 6.2 e 6.3, e i rinvii).

5.3 Nella fattispecie, è pacifico che, come gli altri due (doc. K e L), anche il secondo contratto del 10 ottobre 2014 disciplina sia il mutuo, sia la consegna della cartella ipotecaria documentale a garan­zia dello stesso (doc. B). Esso prevede però esplicitamente un ter­mine fisso di “restituzione” solo per il “prestito/investimento”, ovvero per il credito causale, mentre non regola specialmente l’esigibilità del credito astratto incorporato nella cartella ipotecaria, la quale dipende dunque da una disdetta data per una scadenza trimestra­le d’interessi con un preavviso di tre mesi, secondo le condizioni riportate sulla stessa cartella (doc. C). Non risulta pertanto dagli atti che l’esigibilità del credito astratto segua quella del credito causale, bensì semmai il contrario. Potrà forse sembrare illogico pattuire scadenze diverse per i crediti causale e astratto, ma l’indi­­pendenza dei due crediti e l’esigenza giurisprudenziale della doppia disdetta (sopra consid. 5.2) escludono di considerare “automaticamente” un’unica scadenza in mancanza di un’esplicita pattuizione in tal senso, che nel caso in esame difetta. Ad ogni modo, contrariamente a quanto scritto dal Pretore, l’escutente non può limitarsi a rendere verosimile l’esigibilità del credito posto in esecuzione, se è contestata, ma deve dimostrarla (consid. 5). Il magistrato avrebbe dunque dovuto verificare l’esistenza della prova di una disdetta del credito astratto.

5.4 Ora, l’unica disdetta agli atti è la lettera del 10 ottobre 2022 (doc. G), che riguarda però solo il credito causale (lo “scoperto”, oltre al “ricavo convenuto contrattualmente” e alla “penale”), di complessivi € 625'000.–. Della disdetta del credito astratto di fr. 250'000.– incorporato nella cartella ipotecaria non viene fatta menzione. Siccome non è dimostrata l’esigibilità di quel credito al momento della notifica dei precetti esecutivi, l’accoglimento delle istanze si avvera giuridicamente errato (sopra consid. 5.2), sicché i reclami merita­no di essere accolti.

  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 219'676.–, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 2 (15.2023.153) è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata (SO. 2023.756) sono così riformati:

  1. L’istanza è respinta.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 380.–, da anticipare da CO 1, sono poste a suo carico; egli rifonderà a RE 2 fr. 800.– per ripetibili.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 1, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 2 fr. 1'500.– per ripetibili.

  4. Il reclamo di RE 1 (14.2023.152) è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata (SO. 2023.755) sono così riformati:

  5. L’istanza è respinta.

  6. Le spese processuali di complessivi fr. 380.–, da anticipare da CO 1, sono poste a suo carico; egli rifonderà a RE 1 fr. 800.– per ripetibili.

  7. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 3, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'500.– per ripetibili.

  8. Notificazione a:

– avv. PA 1, Studio legale e notarile, via __________, CP __________, __________; – avv. PA 2, Studio legale e notarile __________, via __________, CP __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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