Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.2024 14.2023.144

Incarto n. 14.2023.144

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.4864 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 ottobre 2023 dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 settembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 (in seguito RE 1) ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 21'703.35, indicando quale causa del credito: “Richiamo fattura noleggio impianti no. 412-3”.

B. Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 ottobre 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine assegnatole, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo con decisione del 30 novembre 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 4'890.80 (anziché fr. 21'703.35), ponendo a carico dell’istante i 4⁄5 delle spese processuali di fr. 100.– e la rimanenza a carico della convenuta senz’assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza per fr. 21'703.35 “nonché le spese”. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla convenuta per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° dicembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 11 dicembre. Presentato già il 7 dicembre 2023 (data dell’adesivo postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie, l’e-mail del 22 dicembre 2022 (doc. 1) acclusa al reclamo non figura nell’incarto del Pretore. Non verrà pertanto pre­sa in considerazione ai fini del giudizio odierno.

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’offerta del 12 luglio 2022, in base alla quale è stata allestita la fattura n. 412 del 21 giugno 2023, costituisce un titolo di rigetto provvisorio per le voci corrispondenti relative all’“installazione componenti” e ai “tra­sporti”, per fr. 5'400.– (fr. 2'800.–

  • fr. 2'600.–), ridotti a fr. 4'890.80 togliendo lo sconto aggiuntivo del 10% (fr. 540.–) e aggiungendo l’IVA del 7.7.% /fr. 30.80). Il primo giudice non ha esteso invece il rigetto alla posta “noleggio settimanale impianto” (di fr. 20'227.50) con­siderando che difettano negli atti documenti o riconoscimento del­la convenuta in merito alla fornitura di “29 moduli”, non mutando al riguardo lo scambio di e-mail tra le parti, la mancata contestazione della fattura o il parziale pagamento della stessa, in assenza di una firma manoscritta o elettronica della convenuta.
  1. Nel reclamo la RE 1 afferma genericamente che dalle corrispondenze per e-mail del 22 dicembre 2022 e 23 maggio 2023 ac­cluse al reclamo risulta la conferma da parte della committente (la convenuta) del periodo di noleggio. Rileva inoltre l’esistenza della trasmissione periodica dei dati registrati dall’impianto alle autorità cantonali e, non da ultimo, il fatto che la committenza non ha mai contestato il periodo di noleggio dell’impianto ma solo richiesto “spudoratamente” sconti sugl’importi fatturati. Conclude quindi per il rigetto dell’opposizione per l’intera somma di fr. 21'703.35 posta in esecuzione nonché per “le spese”.

  2. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di recla­mo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).

5.1 Nella fattispecie, la reclamante contesta la decisione del Pretore di non estendere il rigetto dell’opposizione al noleggio “dell’impian­­to”, facendo valere che la durata del noleggio è stata confermata dalla committente e ad ogni modo non è mai stata da lei contesta­ta.

5.2 Ora, sia nell’offerta n. 274 di noleggio dell’impianto per il trattamento di acque provenienti da pompaggio di falda (doc. F) sia in quella n. 286 di noleggio dell’impianto di sollevamento acque (doc. E) l’CO 1 ha riconosciuto solo il costo settimanale del noleggio (rispettivamente fr. 697.50 e fr. 280.–), ma non, ovviamente, il numero di settimane di noleggio. Tale numero (rispettivamente 29 e 21) figura solo nella fattura (doc. G), che però non è né controfirmata né riconosciuta dalla convenuta, la quale ha interposto opposizione all’esecuzione. Quanto all’e-mail del 22 dicembre 2022 acclusa al reclamo come doc. 1, da una parte non può essere presa in considerazione in questa sede (sopra consid. 1.2) e dall’altra non è approvata e neppure indirizzata alla convenuta. L’istante non ha quindi dimostrato il momento dell’inizio dei noleggi. La convenuta non risulta neppure averne riconosciuto la durata o la data finale nell’e-mail del 23 maggio 2023 (doc. 2 e B), inviata da certo “__________”, la cui relazione con l’CO 1 non è chiara. Non vi sono poi agli atti i dati registrati dal­l’impianto inviati alle autorità cantonali. Infine, a parte il fatto che incombe di principio all’istante dimostrare con documenti l’esisten­­za di un titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 144 III 552 consid. 4.1.4; sentenza 5A_399/2021 del 2 giugno 2023, consid. 5.3.2), nel caso concreto non si può dire che la convenuta non abbia contestato la durata dei noleggi, poiché dalla documentazione prodot­ta dalla stessa istante (doc. C e D) si evince l’esistenza di una discussione sul funzionamento dell’impianto o perlomeno sulla durata di tale funzionamento. Infondato, il reclamo va pertanto respinto. Ciò non priva la reclamante della facoltà di far valere la sua pretesa con un’azione ordinaria preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 79 LEF e 197 CPC; sopra consid. 2).

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in seconda sede.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'812.55 (fr. 21'703.35 ./. 4'890.80), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – Gravesano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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