Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.2024 14.2023.134

Incarto n. 14.2023.134

Lugano 26 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1057 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 agosto 2023 dalla

CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 27 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 novembre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l'11 maggio 2023 dal­la sede di Bellinzona dell'Ufficio d'esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 20'000.– oltre agli interessi del 7% dal 3 maggio 2023 (indicando quale causa del credito: “Forderung aus Lieferung und Leistung von 12.01.2023”), fr. 18.90 (per “Spese di sollecito, identificazione e controllo della solvibilità”), fr. 306.85 (per “Tasso fisso 02.05.2023”) e fr. 1'491.– (per “Risarcimento per titolo di mora”).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 agosto 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona limitatamente a fr. 20'000.– oltre agl’interessi di fr. 583.01 maturati fino al 13 luglio 2023 (anziché fr. 21’816.75 oltre agli interessi del 7% dal 3 maggio 2023). Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni scritte del 23 settembre 2023.

C. Statuendo con decisione del 16 novembre 2023, il Pretore ha accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili. Il 4 dicembre 2023 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l'impugnazione. Entro il termine assegnatole il 3 aprile 2024, la CO 1 non ha inoltrato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 17 novembre 2023, il termine d'impugnazione è scaduto lunedì 27 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il convenuto aveva ammesso di avere ricevuto dall’istante la somma prestata di fr. 20'000.– posta in esecuzione. Ha respinto l’eccezione da lui sollevata secondo cui l’istante non aveva fornito la merce (kebab) che – in base al contratto di prestito – egli non poteva or­dinare da un altro concorrente, ragione per cui, a sua volta, non ha onorato il contratto che prevedeva la restituzione del prestito in rate mensili di almeno fr. 1'000.–. A un esame di verosimiglianza, il primo giudice ha infatti rilevato che la clausola di esclusività vincolava solo il convenuto e che l’istante, con scritto del 2 febbraio 2023, l’aveva liberato dal suo obbligo di ordinazione. Il Pretore ha d’altronde considerato che il convenuto non aveva reso verosimile né quantificato i danni da lui lamentati in ragione del comportamento dell’istante.

  3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver igno­rato l’inadempienza dell’istante, che in violazione degli accordi si è rifiutata di fornire la merce, o meglio tutto il suo fabbisogno di ke­bab, oltretutto senza giustificazione pertinente, se non per un pretestuoso “smantellamento strutturale ed economico”, invero mai avvenuto, comunicata dopo settimane di silenzio, nonostante i suoi ripetuti solleciti di fornitura della merce necessaria alla sua attività. A suo giudizio appare “fin troppo evidente” che l’istante si sia im-pegnata “a sua volta” a fornire la merce ch’egli era obbligato a ordinare dalla stessa. Cita quali elementi a sostegno della sua interpretazione del contratto il fatto che il preambolo specifica come le parti siano coinvolte in transazione commerciali, ciò che determina per il fornitore mutuante la condizione imprescindibile di mettere la merce a disposizione del cliente mutuatario affinché possa esercitare la sua attività, guadagnare e restituire il prestito. Ne sono la prova l’assenza d’interessi sulla somma prestata, perché il guadagno del fornitore è proprio quello conseguito con la consegna della merce, e il fatto che l’obbligo di fornitura dura sino alla restituzione del prestito. Il reclamante conclude che, stante la sua inadempienza, in virtù dell’art. 82 CO l’istante non ha diritto di ottenere il rigetto dell’opposizione.

  4. Qualora l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto sinallagmatico o bilaterale in cui la prestazione anticipata è a carico del procedente, incombe a quest’ultimo, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto corret­tamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio del­l’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in particolare nella 14.2022.113 del 28 marzo 2023 consid. 5.1.2; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 limitatamente all’eccezione d’inadempimento; DTF 149 III 310 consid. 5.2.2, implicitamente per i difetti che ricadono sotto l’art. 82 CO). Spetta al convenuto rendere vero­simile che le prestazioni per cui invoca l’eccezione dell’art. 82 CO si trovano in un rapporto di reciprocità con la pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2023.52 del 6 novembre 2023 con­sid. 5.3; 14.2023.36 del 16 ottobre 2023 consid. 6.2.2; 14.2021.184 del 28 giugno 2022 consid. 4.1.4.1).

5.1 Nella fattispecie, incombeva pertanto al reclamante rendere verosimile il preteso obbligo dell’istante di fornire il suo fabbisogno di merce per la confezione di kebab, di cui invoca l’inadempimento a sostegno della domanda di reiezione dell’istanza. Ora, non è con­testato – ed è pacifico – che il contratto di prestito sul quale l’istan­te fonda la propria pretesa (doc. B) non prevede alcun obbligo espli­cito di fornitura della merce per lui. Non risulta neppure essere un corollario implicito dell’obbligo del reclamante di acquistare la mer­ce dall’istante (punto 6 del contratto). Il carattere commerciale (“kaufmännisch”) della relazione contrattuale indicato nel preambolo del contratto non implica necessariamente la reciprocità del­l’obbligo di rifornimento assunto dal reclamante, ma sta solo a pre-cisare che ogni parte agisce a titolo professionale. Già dal titolo del contratto (“Darlehensvertrag”) si evince che l’unico dovere a ca­rico dell’istante è quello di consegnare fr. 20'000.– al convenuto a titolo di mutuo (punto 1). Siccome l’ha adempiuto, è legittimato a richiederne il rimborso secondo le modalità pattuite, che non prevedono un suo obbligo di fornire il fabbisogno di merce del convenuto per la confezione di kebab.

5.2 Non si disconosce che il rifiuto di fornire la merce al mutuatario sa­rebbe stato contrario alle finalità del contratto se il mutuante avesse continuato a pretendere dalla controparte il rispetto dell’esclusiva, poiché gli avrebbe impedito in pratica di esercitare parte dell’attività per la quale il mutuo è stato concesso (punto 1.3). Il Pretore ha però accertato che l’istante, nello stesso tempo in cui aveva co­municato al convenuto di non intendere più consegnargli merce, l’aveva anche liberato dall’obbligo di rifornirsi presso di sé (v. doc. 2). Anche sotto questo profilo il reclamante non ha reso verosimile un obbligo reciproco dell’istante di consegnargli la merce. La questione della “Basler Praxis” non entra pertanto in considerazione nella fattispecie. L’obiezione del reclamante secondo cui la comunicazione dell’istante era tardiva e gli ha occasionato un danno nel­l’impedirgli di soddisfare la propria clientela costituisce poi un’eccezione secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, che va trattata come tale (sotto consid. 7).

  1. Il reclamante, inoltre, ribadisce l’inesigibilità del credito posto in ese­cuzione, che pretende di aver già eccepita implicitamente in prima sede, facendo valere che il mutuo, secondo le prescrizioni contrattuali, andava rimborsato a rate di fr. 1'000.– mensili e non in un colpo come preteso senza giustificazione dall’istante. Al momento dell’avvio dell’esecuzione, secondo lui erano esigibili solo le tre mensilità di febbraio ad aprile 2023.

6.1 Secondo il punto 4.1 del contratto (doc. B), se il mutuatario è in mora con il pagamento degli interessi (“Zinszahlung”), l’intero importo residuo è immediatamente esigibile senz’ulteriore interpellazione. La clausola rinvia esplicitamente agl’interessi di mora, stabiliti al punto 2 – non al pagamento delle rate di rimborso (“Raten”) disciplinato dal punto 3 –, il quale prevede che un interesse del 7% (n. 2.1) è dovuto solo se il mutuatario è in ritardo con il rimborso delle rate (n. 2.3) e dev’essere pagato per il 25 dicembre di ogni anno fino al rimborso totale del mutuo (n. 2.2). Secondo ogni verosimiglianza, gl’interessi di mora per il primo anno, che sono scaduti il 25 dicembre 2023, non erano ancora esigibili al momento dell’avvio dell’esecuzione, il 15 maggio 2023 (data della notificazione del precetto esecutivo all’escusso: v. art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1 e della CEF 14.2021. 160 del 5 maggio 2021 consid. 4.1.1), sicché l’intero importo residuo non era esigibile, la condizione posta al punto 4.1 del contrat­to non essendo adempiuta, ciò che il Pretore avrebbe dovuto rilevare d’ufficio (art. 57 CPC; DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).

6.2 D’altronde, le altre clausole (4.2 e 4.3) di esigibilità immediata del saldo residuo non contemplano il caso della mora nel pagamento di una o più rate di rimborso, proprio perché in una simile ipotesi le parti hanno pattuito l’obbligo per la mutuataria di corrispondere un interesse di mora con un tasso superiore a quello legale (del 5%, art. 104 cpv. 1 CO).

6.3 Ne segue che al momento dell’avvio dell’esecuzione, solo le tre rate di febbraio ad aprile 2023 erano esigibili. Il rigetto dell’opposizione va pertanto limitato all’importo di tali rate, pari a fr. 3'000.–, senza interessi di mora (che sono diventati esigibili solo il 25 dicembre 2023, sopra consid. 6.1).

  1. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).

7.1 Nel caso specifico, il reclamante eccepisce la tardività della comunicazione della liberazione dal suo obbligo di ordinazione, poiché fatta dopo settimane di silenzio alle sue molteplici richieste di ordinazione (per e-mail), la prima già dopo meno dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, impendendogli così di soddisfare la propria clientela e di conseguire le entrate finanziarie necessarie a pagare la prima rata di rimborso del prestito.

7.2 In realtà, all’e-mail del 1° febbraio 2023 da lui prodotta (doc. 1), in cui si doleva di non aver ricevuto la merce ordinata il 31 gennaio 2023, la mutuante ha risposto già il giorno successivo (doc. 2), comunicando di aver sospeso le consegne per motivi strutturali ed economici e informandolo della decadenza dell’obbligo di rifornimento e delle conseguenze previste dal contratto in caso d’inosservanza, in particolare della pena convenzionale. Data la chiarezza della risposta, il reclamante non poteva aspettarsi in buona fede un riscontro alle sue ulteriori e-mail di sollecito, peraltro non agli atti, ma solo menzionati nell’e-mail del 16 marzo 2023 (doc. 3). La rinuncia della mutuante al proprio diritto di esigere il rispetto dell’esclusiva non ha fatto decadere i suoi altri diritti contemplati dal contratto, in particolare quello di chiedere il rimborso del mutuo (v. punto 7.1). D’altronde, il reclamante non ha reso verosimile – e neppure quantificato – il danno da lui subìto, fornendo indizi sul fatto che non abbia potuto ottenere per tempo la merce necessaria da un altro fornitore, per tacere del fatto che non poteva affidarsi a un obbligo di rifornimento a carico dell’istante, che non ha dimostrato risultare dal contratto (sopra consid. 5.1). L’eccezione è di conseguenza infondata, ciò che segna l’esito del reclamo.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone problema d’indennità in prima sede, non aven­do il convenuto formulato alcuna domanda al riguardo.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'000.–.

  2. Le spese processuali, di fr. 200.–, sono poste a carico dell’istante per 17⁄20 e a carico del convenuto per i rimanenti 3⁄20.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per 3⁄20 e a carico dell’istante per i rimanenti 17⁄20. La CO 1 rifonderà al reclamante fr. 800.– per ripetibili ridotte.

  4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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