Incarto n. 14.2023.130
Lugano 9 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.__________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 gennaio 2023 da
RE 1, RU – __________ (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
CO 1, RU – __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 20 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico del 30 settembre 2013, i coniugi RE 1 e CO 1 hanno acquistato, in ragione di ½ ciascuno, un diritto di compera su un appartamento sito a Lugano (unità di proprietà per piani [PPP] n. __________ della particella n. __________ RFD di Lugano e quote “N” e “O” della PPP n. __________ del fondo n. __________). In seguito all’esercizio del diritto di compera, il trapasso di proprietà dell’appartamento è stato iscritto nel registro fondiario il 5 maggio 2014. Parte del prezzo di vendita di fr. 1'800'000.– è stato pagato grazie a un credito ipotecario di fr. 1'235'000.– concesso dal-l’PI 1 nel 2013 a CO 1 e garantito da tre cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1'350'000.– gravanti i fondi acquistati dai coniugi.
B. Il 29 dicembre 2017, CO 1 ha stipulato con l’PI 1 un contratto di concessione di una linea di credito complessiva di fr. 1'260'000.– (“Credit Facility Agreement”), mediante il quale la banca ha aumentato di fr. 349'180.50 l’importo del mutuo iniziale, nel frattempo ridottosi a fr. 910'819.50 (di cui fr. 401'375.– al tasso fisso del 2.53% e fr. 509'444.50 al tasso fisso dell’1.67%) in seguito a diversi ammortamenti. La moglie ha firmato il contratto in qualità di comproprietaria del fondo gravato e garante (“co-owner/ Security provider”).
C. Mediante decisione del 3 settembre 2019, il “Giudice di pace del reparto giudiziario N. __________ del distretto __________ della città di __________” ha sciolto il matrimonio tra CO 1 ed RE 1.
D. Il 19 febbraio 2021, RE 1 e CO 1 hanno concluso un “Accordo sulla ripartizione di proprietà […] in relazione al divorzio del 05.10.2019” (in seguito: l’Accordo). Esso prevede in particolare:
Le parti hanno concordato che […] tutti gli impegni prestiti assunti nel periodo di matrimonio (tranne gli impegni prestiti nel confronto della banca PI 1 (Svizzera), assunti per l’acquisto dell’appartamento indicato al punto 1.12. [recte: 1.13.] del presente accordo (mutuo ipotecario)) incluso il credito di Euro preso dalle parti congiuntamente il 23.01.2018 della banca PI 1 (Svizzera) e il credito __________, __________ in Franchi Svizzeri, preso dalle Parti congiuntamente nella banca PI 1 (Svizzera), li paga CO 1 per conto proprio.
Le Parti sono giunte all’accordo che l’Appartamento indicato al p.1.12. [recte: 1.13.] del presente Accordo rimane in proprietà comune e in uso comune di CO 1 e RE 1 fino al momento della sua vendita. Le parti esprimono la loro intenzione di vendere l’appartamento indicato e s’impegnano di non porre vicendevolmente impedimenti nel processo della vendita impegnandosi anche presentare a richiesta l’uno all’altra i documenti necessari riguardanti l’appartamento. Dopo la vendita dell’appartamento, i mezzi finanziari ottenuti saranno divisi tra le Parti secondo la seguente modalità:
6.1. I mezzi finanziari dalla vendita dell’appartamento innanzitutto servono per l’estinzione della somma rimasta del debito ipotecario preso dalle Parti congiuntamente nella banca svizzera.
6.2. La parte dei mezzi finanziari rimasta dopo l’estinzione degli impegni ipotecari sarà divisa in parti uguali tra le Parti del presente Accordo prendendo in considerazione quanto segue: prima di dividere la somma indicata saranno detratti e trasmessi in proprietà a CO 1 i mezzi finanziari nella misura del 100% delle spese supportate da CO 1 per l’estinzione dei mutui ipotecari (le somme del debito principale e gli interessi per l’utilizzazione dei mezzi presi in prestito) dal momento del divorzio fino al momento della vendita dell’appartamento, nonché il 50% delle spese subite da CO 1 per la manutenzione dell’appartamento dal momento del divorzio fino al momento della sua vendita comprensivo del pagamento dei servizi comunali, le pulizie, i servizi da una persona assunta per questo scopo e le tasse. […]
E. Con atto pubblico del 24 ottobre 2022, CO 1 ed RE 1 hanno venduto per fr. 1'500'000.– entrambe le quote di comproprietà, incaricando il notaio rogante di utilizzare il prezzo per estinguere il debito ipotecario garantito dalle tre cartelle ipotecarie, la fattura d’intermediazione di fr. 48'465.– e le imposte garantite da ipoteca legale, e di bonificare loro la differenza.
F. Con email del 21 dicembre 2022, il notaio ha comunicato a CO 1 ed RE 1 di aver incassato il prezzo e di aver pagato complessivi fr. 1'185'013.85, tra cui fr. 1'058'605.85 all’PI 1 a estinzione del debito ipotecario, fr. 713.– “per imposte comunali arretrate” e fr. 750.– relativi alle “fatture per Signora RE 1 a favorePI 2”. Ha comunicato che a disposizione dei venditori, al netto delle varie deduzioni, restavano fr. 310'909.15, che “in virtù del pagamento ad esclusivo carico [della ex moglie] (CHF 750) danno un saldo a favore [di lui] di CHF 156'204.575 ed a favore [di lei] di CHF 154'704.575”. Ha precisato di aspettare le loro conferme e istruzioni per il versamento dei rispettivi saldi.
G. Con lettera del 21 dicembre 2022, CO 1 ha informato il notaio di non accettare il conteggio e gli ha rimproverato di non aver preso in considerazione l’Accordo “dove la Signora RE 1 si impegna a rimborsare le spese nel momento della vendita dell’immobile”. Gli ha chiesto pertanto di “congelare tutti i soldi rimasti”.
H. Con istanza 17 gennaio 2023 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso il notaio di “tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovino depositati sotto qualsiasi forma presso il sopracitato legale, appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a RE 1 […], __________ (Russia)”, il tutto fino a concorrenza di fr. 150'578.36 oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2023. Quale titolo del credito, CO 1 ha indicato il “rimborso del 50% delle spese sostenute per mantenere l’appartamento di via __________ a Lugano dal momento del divorzio fino al momento della vendita come da ’accordo sulla ripartizione di proprietà’ del 19 febbraio 2021, oltre al rimborso dell’imposta comunale 2019” e, quale causa di sequestro, il trafugamento dei propri beni, la latitanza o la preparazione alla fuga da parte di RE 1, con l’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF), nonché la dimora del creditore all’estero unita al sufficiente legame del credito con la Svizzera o al suo riconoscimento ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
I. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 17 gennaio 2023, eseguito il giorno dopo dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n__________), con istanza del 25 gennaio 2023, motivata cinque giorni dopo, RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice, formulando contestualmente la richiesta di obbligare il sequestrante a prestare una garanzia di almeno fr. 20'000.– sotto forma di versamento in contanti. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione e della richiesta di garanzia. Con replica e duplica spontanee del 27 marzo e del 3 aprile 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
L. Statuendo con decisione 7 novembre 2023, il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia e ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il sequestro limitatamente a fr. 78'110.05 oltre agl’interessi del 5% dal 17 gennaio 2023, ponendo le spese processuali di fr. 1'800.– a carico di entrambe le parti, in ragione di ½ ciascuno, e compensando le ripetibili.
M. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2023 per ottenerne la revoca, nel senso di annullare il sequestro, protestate spese e ripetibili di prima e seconda sede. Con osservazioni del 7 dicembre 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili. Con replica e duplica spontanee del 20 e 22 dicembre 2023, le parti si sono riconfermare nelle rispettive conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 l’8 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 20 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
1.2.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 418 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).
Sulla verosimile esistenza del credito vantato dal sequestrante (art. 271 cpv. 1 n. 1 LEF)
3.1 Con riguardo tanto agli ammortamenti del debito ipotecario, quanto agl’interessi ipotecari, il Pretore ha accertato, sulla scorta dei documenti prodotti dal sequestrante, ch’egli ha pagato all’PI 1 durante il periodo dal 5 ottobre 2019 al 24 ottobre 2022 ammortamenti di fr. 46'312.50 e interessi ipotecari di fr. 58'910.45 (e non di fr. 69'468.75 e fr. 63'680.83 come rivendicati da lui). Il primo giudice ha ritenuto verosimile che l’ex moglie dovesse rifondere al sequestrante la metà di tali somme in base all’Accordo.
Contrariamente a quanto da lei asserito, il Pretore ha rilevato ch’ella era al corrente dell’aumento di fr. 349'180.50 della linea di credito nel 2017, siccome aveva firmato anche lei il Credit Facility Agreement, e ciò già prima di sottoscrivere l’Accordo di ripartizione della proprietà (il 19 febbraio 2021). Ha evidenziato come l’Accordo faccia riferimento al debito ipotecario e agli impegni ipotecari, dunque a tutte le pretese dell’PI 1 garantite dalle tre cartelle ipotecarie gravanti i fondi già delle parti. Ha pertanto respinto la richiesta dell’opponente di escludere dal proprio obbligo di rifusione gli ammortamenti e gl’interessi ipotecari riferiti all’aumento della linea di credito del 2017 e di riconoscerle un credito di fr. 81'978.– nei confronti del sequestrante, pari alla metà della differenza tra il saldo residuo versato dal notaio alla banca (fr. 1'028'438.–) e il debito residuo del mutuo ipotecario iniziale dopo ammortamenti (fr. 833'625.–), dedotti gli ammortamenti effettuati dall’ex marito dopo il divorzio (fr. 15'437.50).
3.1.1 Nel reclamo (ad IV e VI), in via preliminare RE 1 lamenta che il Pretore, pur avendo correttamente citato anche il punto 5 dell’Accordo, ha applicato, erroneamente, soltanto i punti 6 a 6.2. Secondo lei dal punto 5 deriva che il prezzo di vendita dell’appartamento sarebbe dovuto essere utilizzato per rimborsare unicamente il saldo della somma mutuata inizialmente per l’acquisto dell’appartamento, escluso quindi l’aumento concesso dopo l’acquisto con il Credit Facility Agreement, nonché per rimborsare eventuali ammortamenti e interessi pagati dopo il momento del divorzio. Ora, al tempo della conclusione del Credit Facility Agreement il saldo del mutuo iniziale ammontava a fr. 910'820.–, mentre al momento del divorzio, dopo il pagamento di ammortamenti trimestrali di fr. 23'156.25 ciascuno, per complessivi fr. 208'406.25, il saldo si era ridotto a fr. 702'413.75 (fr. 910'820.– ./. fr. 208'406.25). La reclamante ritiene così di aver diritto alla metà del prezzo di vendita, ovvero fr. 750'000.– (fr. 1'500'000.– ÷ 2), dedotti solo la metà del debito ipotecario residuo al momento del divorzio, ovverosia fr. 351'206.87, e l’ammortamento di fr. 11'378.12 effettuato da CO 1 dopo il divorzio. Ella ritiene pertanto che la sua pretesa ammonta a fr. 387'415.01 (fr. 750'000.– ./. fr. 351'206.87 ./. fr. 11'378.12) e che pur volendo dedurre anche interamente l’importo di fr. 78'110.05 stabilito dal primo giudice come quota parte di lei delle spese pagate dall’ex marito (da lei in parte contestato), appare “evidente” che il sequestrante non ha alcun credito nei confronti di lei sulla metà del ricavo netto.
Secondo il punto 5 dell’Accordo del 19 febbraio 2021 (sopra ad D), tutti gl’impegni di mutuo assunti durante il matrimonio sono a carico di CO 1 tranne quelli assunti nei confronti dell’PI 1 “per l’acquisto dell’appartamento” (nella traduzione in italiano manca la seconda parentesi dopo l’espressione “mutuo ipotecario”). L’interpretazione della reclamante, secondo cui il punto 5 escluderebbe di estendere l’eccezione all’aumento del mutuo del 2017 non considera che secondo il punto 6.2 prima della divisione tra le parti del prezzo di vendita dei fondi andava rimborsato a CO 1 quanto da lui pagato “per l’estinzione dei mutui ipotecari (le somme del debito principale e gli interessi per l’utilizzazione dei mezzi presi in prestito)”. Il plurale e l’aggettivo “ipotecari” stanno a indicare che la pattuizione vale sia per il mutuo iniziale che per l’aumento del 2017, entrambi garantiti dalle tre ipoteche legali che gravavano i fondi, come correttamente rilevato dal Pretore. Per la questione ora da risolvere, appare verosimile che il punto 6.2 abbia un carattere speciale che prevale su quello generale del punto 5, o perlomeno ciò sembra più verosimile della tesi contraria della reclamante. La sua obiezione va dunque respinta, ciò che priva di fondamento la sua contestazione del credito del sequestrante.
3.1.2 Nell’impugnativa (ad V), RE 1 contesta inoltre di essersi impegnata, firmando il Credit Facility Agreement, a restituire la somma supplementare concessa dalla banca nel 2017, perché lo ha sottoscritto unicamente quale “Co-owner/security provider”, sicché è irrilevante ch’ella fosse a conoscenza del contratto al momento di firmare l’Accordo.
3.1.2.1 Si tratta però di un’allegazione di fatto nuova, poiché in prima sede l’opponente si era limitata ad affermare che il sequestrante aveva aumentato l’esposizione ipotecaria a sua insaputa (pag. 4 ad I). Dal momento che avrebbe potuto allegare senza difficoltà in prima istanza in quale qualità ella aveva firmato il contratto del 2017 la sua allegazione è inammissibile in questa sede (v. sopra consid. 1.2.2).
3.1.2.2 Comunque sia, anche il mutuo iniziale è stato assunto dal solo sequestrante presumibilmente con l’accordo della moglie quale comproprietaria dei fondi gravati dalle ipoteche date in garanzia alla banca. Non si vede pertanto il motivo di trattare diversamente l’aumento del mutuo, sottoscritto dai coniugi nelle medesime condizioni. Checché ne dica la reclamante nella replica spontanea, entrambi i debiti ipotecari sono da reputare verosimilmente “pres[i] dalle parti congiuntamente nella banca svizzera” giusta il punto 6.1 dell’Accordo, poiché ambedue sono stati sottoscritti da entrambe le parti, a prescindere dall’intestazione del conto su cui sono poi state accreditate le somme mutuate. Anche da questo profilo la sentenza resiste alla critica, specie tenuto conto del potere d’apprezzamento riconosciuto al primo giudice (sopra consid. 2.2).
3.1.3 Secondo la reclamante (ad VIII) gl’interessi pagati al 30 settembre 2019 non possono essere considerati poiché sono afferenti al periodo precedente al divorzio, “visto che gli interessi sono di regola post datati”. Anche gli ammortamenti effettuati dall’ex marito possono a suo dire essere imputati sul credito di lei solo per il trimestre posteriore al divorzio.
3.1.3.1 Secondo il punto 6.2 dell’Accordo andavano dedotte le spese “sopportate” da CO 1 dal momento del divorzio fino alla vendita. Sotto il profilo della verosimiglianza e tenuto conto del margine d’apprezzamento del Pretore (sopra consid. 2.2), resiste alla critica la sua decisione di ritenere come “sopportate” le spese pagate durante il periodo di riferimento.
Ad ogni buon conto, i primi addebiti degl’interessi ipotecari da lui presi in considerazione risalgono al 31 dicembre 2019 (doc. F dell’incarto di sequestro, allegato 1) e si riferiscono quindi al trimestre dall’ottobre al dicembre 2019 quasi interamente successivo al divorzio (del 5 ottobre) secondo la stessa tesi della reclamante, peraltro non resa verosimile con indizi oggettivi in merito all’applicazione nel caso concreto della “regola” della “postdatazione” degl’interessi.
3.1.3.2 Gli stessi rilievi possono essere fatti per gli ammortamenti, presi in considerazione dal Pretore in modo sostenibile limitatamente a quelli addebitati al sequestrante dopo il divorzio, ossia i primi al 31 dicembre 2019 (doc. F, allegato 7), riferiti secondo la tesi della reclamante medesima all’ultimo trimestre del 2019. Anche al riguardo il reclamo manca di consistenza.
3.2 Circa le spese per il servizio di annaffiatura dei fiori e di ritiro della posta, fornito da PI 2, il Pretore ha rilevato ch’ella li aveva prestati alle parti già prima del divorzio, sicché ha giudicato che, a livello di mera verosimiglianza, i relativi esborsi rientrano senz’altro tra le “spese per la manutenzione dell’appartamento” o, meglio, tra i costi “dei servizi da una persona assunta per questo scopo”, previsti dal punto 6.2 dell’Accordo. Ha poi stabilito che dagli atti non emergono elementi tali da ritenere false le fatture emesse per detti servizi, e che CO 1 le ha pagate. Il primo giudice ha dunque reputato verosimile ch’egli vanti nei confronti dell’ex moglie una pretesa di fr. 3'600.–, pari alla metà degli esborsi da lui sostenuti a questo titolo.
3.2.1 Nel reclamo (ad IX), RE 1 sostiene che non è provato che i servizi siano stati previsti nell’Accordo o che le fatture siano state pagate. Al riguardo, si “riconferma nelle contestazioni sollevate dettagliatamente nella pag. 8 delle opposizioni”, con cui, a suo dire, il Pretore non si è confrontato.
3.2.2 In realtà il Pretore si è determinato sulle censure dell’opponente, pur in modo sintetico conformemente alla natura sommaria della procedura, rilevando che PI 2 aveva prestato i suoi servizi alla coppia già prima del divorzio (con rinvio ai doc. 16-18), che gli stessi andavano annoverati tra le spese contemplate nell’Accordo e che non emergevano dagli atti elementi idonei a ritenere fittizie le fatture prodotte dal sequestrante (doc. F, allegato 19). Spettava pertanto alla reclamante confrontarsi puntualmente con le motivazioni del Pretore. Far semplicemente riferimento alle memorie precedenti o agli argomenti sollevati in primo grado non soddisfa le esigenze di motivazioni del reclamo (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023, consid. 2.3). Da questo profilo, il reclamo è irricevibile. Per abbondanza, la prova del pagamento delle fatture non era indispensabile, giacché non è contestato che devono essere “sopportate” dal sequestrante, a cui sono intestate (in tal senso: osservazioni al reclamo, pag. 9 ad IX).
3.3 Riassumendo, nella misura in cui sono ricevibili tutte le censure relative alla verosimile esistenza del credito del sequestrante vanno respinte.
Sulla verosimile esistenza della causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF)
4.1 Nelle sue osservazioni, CO 1 sostiene che il reclamo è al riguardo irricevibile, perché RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata. Vero è che l’elenco di numerosi punti di collegamento (secondo la LDIP) con la Russia non basta in sé a escludere quello identificato sommariamente dal Pretore, ossia l’esistenza a Lugano di un luogo di esecuzione della pretesa del sequestrante. Ancorché indirettamente, la reclamante si esprime però anche sulla questione del luogo di esecuzione, non solo per negare apoditticamente ch’esso si trovi in Svizzera (pag. 4 ad III) – ciò che ovviamente non soddisfa le esigenze di motivazione dell’art. 321 cpv. 1 CPC – ma anche per escluderlo con riferimento all’elezione di foro (a favore dei tribunale russi) contenuta nell’accordo e all’assenza d’istruzioni al notaio e di clausola di elezione di foro nel rogito di compravendita dei fondi (pag. 3 ad d-e). Occorre quindi entrare nel merito di queste censure.
4.2 In linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494, consid. 3/a, pag. 496; sentenza del Tribunale federale 5A_60/ 2013 del 27 maggio 2015 consid. 4.2.1). Nell’applicazione della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (Matteo Pedrotti, Le séquestre international, tesi 2001, pagg. 190 seg.). Non è però necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati (DTF 148 III 377, consid. 2.3.1) e basta la sua semplice verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013, consid. 5.2.1. e 5.2.4, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT 2014 II 170 e RSDIE 2013, 457; citata 14.2016.85-92, consid. 6.3/a).
Secondo la giurisprudenza sussiste un sufficiente legame del credito vantato dal sequestrante con la Svizzera, segnatamente, quando vi si trovi il luogo d’esecuzione dell’obbligazione del debitore o della controprestazione del creditore sequestrante (DTF 123 III 494, consid. 3/a, pag. 496; sentenze del Tribunale federale 5A_222/ 2012 del 2 novembre 2012, consid. 4.1.2, e della CEF 14.2021.153 del 16 marzo 2022, consid. 4.2, e 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 755 n. 50c, consid. 6.3/a e i rinvii).
4.3 Nel reclamo (ad. III), RE 1 lamenta un’insufficiente valutazione, da parte del Pretore, di diverse circostanze, che tutte rinviano alla Russia. Siccome il Pretore non ha fondato la sua decisione su tali circostanze, le considerazioni della reclamante sono al riguardo senza rilievo, anche perché non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati ed ella non allega né spiega perché in caso di conferma dell’esistenza a Lugano di un luogo d’esecuzione dell’obbligazione del debitore o della controprestazione del creditore sequestrante non sarebbe comunque data la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF in ragione dei punti di collegamento con la Russia da ella enumerati.
4.4 Stante l’elezione di foro contenuta nel punto 8 dell’Accordo (sopra ad D), la reclamante esclude sia un foro svizzero per la liquidazione dei debiti da detrarre dal ricavo della vendita dell’appartamento, sia un luogo d’esecuzione a Lugano. A suo parere, ciò è pure escluso dal rogito di compravendita dei fondi, il quale non prevede la ripartizione a metà del provento netto, né incarica il notaio di eseguire la ripartizione conformemente a quanto previsto dall’Accordo e neppure contiene un’elezione del foro del luogo di situa-zione dell’immobile venduto per le liti che potessero sorgere tra gli ex coniugi circa la suddivisione del provento della vendita. A mente della reclamante, l’Accordo non prescrive poi che la definizione dei rapporti di dare/avere debba aver luogo “in utilizzo diretto del provento netto della vendita”.
4.4.1 Occorre anzitutto distinguere tra foro giudiziario e luogo di esecuzione del credito vantato dal sequestrante, che sono due concetti diversi. Per ammettere il secondo, è dunque indifferente che l’Accordo (doc. D ad n. 8) prescriva un’elezione di foro a favore dei tribunali russi.
4.4.2 Sottoscrivendo l’Accordo (punto 6), le parti si sono impegnate vicendevolmente a vendere l’appartamento di Lugano e a dividere il ricavo secondo le prescrizioni dei punti 6.1 e 6.2. Era loro verosimilmente noto che per l’esecuzione della vendita avrebbero dovuto stipulare un atto pubblico (art. 216 cpv. 1 CO) e quindi far capo a un notaio ticinese (art. 3, 1° periodo Legge sul notariato [RL 952.100]) e che, conformemente alla prassi, il provento della vendita sarebbe stato depositato sul conto del notaio. Contrariamente a quanto allega la reclamante, l’Accordo (punti 6.1 e 6.2) stabilisce che il provento (netto) può essere diviso in parti uguali e consegnato alle parti solo dopo detrazione delle spese in esso specificate. Il luogo d’esecuzione del punto 6 dell’Accordo appare quindi trovarsi, per volontà implicita delle parti, se non a Lugano perlomeno in Svizzera. Vero è che il rogito non contiene alcun incarico al notaio di ripartire il provento netto della vendita (dopo il pagamento dei debiti ipotecari) secondo il punto 6.2 dell’Accordo. Spetta però alle parti dargli istruzioni – ch’egli ha sollecitato (doc. G dell’inc. di sequestro) – per il bonifico delle rispettive quote, pena il deposito giudiziale (art. 168 CO) del saldo netto presso la Pretura in cui si trova lo studio legale del notaio (art. 19 CPC e 37 cpv. 2 LOG). Essendo le istruzioni delle parti dichiarazioni soggette a ricezione, a prima vista vanno eseguite allo studio legale del notaio (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_686/2012 del 21 ottobre 2013 consid. 4.3 nel caso di una dichiarazione di cessione).
Il luogo d’esecuzione dell’obbligo della reclamante di tollerare il pagamento delle spese di cui al punto 6.2 assunte dal sequestrante con il ricavo della vendita si conferma pertanto essere Lugano o perlomeno ella non ha dimostrato che la decisione del Pretore di ritenere verosimile un legame sufficiente del credito vantato dal sequestrante con Lugano sia manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC), ricordato che rientra nell’apprezzamento dei fatti la questione di sapere se il grado di verosimiglianza richiesto dal diritto federale in materia di sequestro è raggiunto nel caso con-creto (DTF 130 III 321 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.2 e della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018 consid. 5).
4.5 Nella misura in cui statuisce che a Lugano si trova il luogo di adempimento del punto 6 dell’Accordo e, dunque, che sussiste un sufficiente legame tra il credito alla base del sequestro (sempre derivante da quel punto) e la Svizzera, che ad ogni modo non dev’essere preponderante (sopra consid. 4.2), la decisione impugnata resiste alla critica, sicché il reclamo va respinto.
Sulla garanzia giusta l’art. 273 LEF
Nei motivi dell’impugnativa (ad XI), “a titolo del tutto abbondanziale” RE 1 contesta la decisione del Pretore, ma senza formulare alcuna conclusione al riguardo. Non è quindi necessario vagliare la questione. Ad ogni modo, il motivo di contestazione invocato dalla reclamante – la pretesa valutazione manifestamente errata della verosimile esistenza del credito del sequestrante che omette di considerare il punto 5 dell’Accordo – è già stato sconfessato (sopra consid. 3.1.1).
Sulle spese giudiziarie e sui rimedi giuridici
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 78'110.05 (art. 52 cpv. lett. a LTF), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a CO 1 fr. 4'000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).