Incarto n. 14.2023.126
Lugano 29 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 24 maggio 2023 da
CO 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1, BG – __________ (per notificazione: __________)
giudicando sul reclamo del 7 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 ottobre 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 24 agosto 2011 RE 1 ha firmato un riconoscimento di debito dal tenore seguente:
“riconosco di dovere al signor CO 1 […] i seguenti importi:
Ufficio federale dei trasporti UFT – Berna Fattura 17.05.2010
Fr.
10'620.00
Ufficio federale dei trasporti UFT – Berna Fattura 10.02.2011
Fr.
14'450.00
Studio CO 1 – __________ Fatture come insinuazione a Uff. fallimenti
Fr.
132'504.35
Cassa cantonale AVS/AI/IPG
Fr.
221'518.65
Cassa pubblica cantonale assicurazione disoccupazione – Bellinzona contributi come da insinuazione a Uff. fallimenti
Fr.
3'123.70
Suva – Bellinzona contributi come da insinuazione a Uff. fallimenti
Fr.
36'579.10
Ufficio imposte alla fonte – Bellinzona contributi come da insinuazione a Uff. fallimenti
Fr.
45'479.11
Divisione principale IVA – Berna Imposta come da insinuazione a Uff. fallimenti
Fr.
44'878.33
꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊꞊
per un ammontare totale di CHF 509'153.24,
che mi impegno a pagare direttamente al signor CO 1, nel più breve tempo possibile […]”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 ottobre 2012 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 509'153.24 oltre agl’interessi del 5% dal 1° gennaio 2012, indicando quale causa del credito il “Riconoscimento di debito datato 24.08.2011”. Rigettata l’opposizione al precetto esecutivo e continuata dell’esecuzione, il 1° aprile 2014 l’UE ha emesso un attestato di carenza beni (ACB) per totale mancanza di beni pignorabili (art. 115 cpv. 1 LEF) di fr. 568'453.95, che il 4 agosto 2014 ha sostituito con uno di fr. 568'595.85.
C. Con istanza dell’8 maggio 2023 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il sequestro “[de]i diritti spettanti a RE 1 nella divisione ereditaria della massa successoria del defunto padre __________ […], il tutto fino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione e nei limiti di pignorabilità ex art. 93 LEF”. Quale titolo del credito e causa del sequestro, CO 1 ha indicato l’ACB (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF). Il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 9 maggio 2023, che l’Ufficio d’esecuzione ha eseguito il giorno stesso (verbale n. __________).
D. Con precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro, emesso il 15 maggio 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 568'453.85, indicando quale causa del credito l’“Attestato carenza beni no. __________ di Fr. 568'453.85 emesso il 04.08.2014 dall’Ufficio Esecuzione di Mendrisio. Esecuzione a convalida del sequestro n. __________ del 11.05.2023”) e di fr. 352.50 (per “Spesa verbale di sequestro n. __________ del 11.05.2023”).
E. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Poiché il convenuto è domiciliato in Bulgaria, il Pretore aggiunto lo ha invitato a designare un recapito in Svizzera, ciò ch’egli ha fatto il 14 agosto 2023. Nel termine impartito, il convenuto si è poi opposto all’istanza con osservazioni scritte del 7 settembre 2023. Offerta dal giudice la possibilità di un secondo scambio di scritti, con replica del 2 ottobre 2023 l’istante si è riconfermato nella sua posizione, salvo ridurre a fr. 522'974.74 la somma per cui ha chiesto il rigetto, ovvero dedurre dalla somma iniziale i fr. 45'479.11 indicati al n. 7 del riconoscimento di debito, mentre il convenuto è rimasto silente.
F. Statuendo con decisione del 23 ottobre 2023, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 522'974.74 (cioè alla prima somma posta in esecuzione), ponendo a suo carico 9⁄10 delle spese processuali di fr. 1'032.– e a favore dell’istante ripetibili di fr. 3'800.–.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, nella misura della sua ricevibilità, protestate, tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 30 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 9 novembre. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Di conseguenza, sono inammissibili, siccome nuovi, sia molte allegazioni di fatto contenute soltanto nel reclamo, sia i documenti (mezzi di prova) prodotti soltanto con esso, segnatamente i doc. 3 e 5-10, che pertanto la Camera non può prendere in considerazione ai fini del giudizio.
Ora, il reclamante non ha provato l’esistenza (e il contenuto) della conversazione con la segretaria. Inoltre, non ha reso verosimile che la persona incaricata del ritiro è incolpevole dell’inosservanza – il mancato ritiro della raccomandata – (art. 33 cpv. 4 LEF) oppure che lo sarebbe unicamente in misura lieve (art. 148 cpv. 1 CPC), limitandosi invece a citare “un disguido postale” senz’altra specificazione. È dunque esclusa la possibilità di prorogare il termine per duplicare o di concedergliene uno nuovo. In siffatte circostanze, si deve ritenere che il reclamante abbia rinunciato a esprimersi sulla replica.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, circa la prima somma posta in esecuzione, il Pretore aggiunto ha statuito che l’ACB del 4 agosto 2014 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 522'974.74. Ha poi rilevato che RE 1 non aveva reso verosimile alcuna valida eccezione, perché si era limitato ad affermare di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito del 24 agosto 2011, senza fornire alcun riscontro oggettivo al riguardo e senza spiegare perché nella precedente procedura esecutiva (cioè quella conclusasi con il rilascio dell’ACB) non aveva sollevato obiezioni. Ad ogni modo, ha aggiunto che la firma sul riconoscimento di debito risulta molto simile a quella apposta sul precetto esecutivo nella precedente procedura esecutiva. Circa la seconda somma posta in esecuzione, il magistrato ha invece giudicato che la questione delle spese di sequestro è di competenza esclusiva dell’UE. Pertanto, ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 522'974.74.
Nel reclamo, in sostanza, RE 1 lamenta che il riconoscimento di debito del 24 agosto 2011 è stato “costruito ad arte” da CO 1 e, dunque, che in realtà non l’ha mai firmato; ripete ed espone vari motivi, che deporrebbero per la falsità del riconoscimento. Per il resto, circa la procedura conclusasi con il rilascio dell’ACB, egli spiega che nel 2012 aveva fatto opposizione al relativo precetto esecutivo, ma che nello stesso periodo si era anche trasferito all’estero, motivo per cui sostiene che “il resto della procedura […] non mi è stata recapitata finendo in carenza beni”.
5.1 L’attestato di carenza di beni definitivo vale titolo di rigetto provvisorio dell’esecuzione (art. 149 cpv. 2 LEF), ma non costituisce un riconoscimento del debito posto in esecuzione (DTF 147 III 358 consid. 3.1.1 e 3.1.2) né una cartavalore, bensì un semplice indizio dell’esistenza del debito (sentenza della CEF 15.2023.58 del 7 novembre 2023 consid. 1.3.2). L’escusso può quindi ancora far valere tutte le eccezioni e obiezioni ammissibili secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF e il creditore invocare il titolo esecutivo originario, ossia un riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF) o una decisione esecutiva (art. 80 LEF) (citata DTF 147 III 358 consid. 3.1.2).
I fatti riportati nei documenti prodotti quale titolo di rigetto sono presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false, a meno che siano d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’ufficio. Egli pronuncia il rigetto dell’opposizione ove l’escusso non renda immediatamente verosimile la falsificazione. Per convincere il giudice, l’escusso non può limitarsi a contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC) ma deve rendere verosimile giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 140, consid. 4.1.2, con rimandi; sentenza della CEF 14.2022.34/35 del 2 agosto 2022 consid. 5.1 e i rinvii).
5.2 Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha considerato inverosimile l’eccezione sollevata dall’escusso, secondo cui egli non avrebbe mai firmato il riconoscimento di debito del 24 agosto 2011 con cui l’istante ha ottenuto il rigetto dell’opposizione alla prima esecuzione, poiché egli non ha fornito alcun riscontro oggettivo al riguardo. Facendo proprio quanto esposto in replica da CO 1, il primo giudice ha rilevato che la firma sul riconoscimento di debito del 24 agosto 2011 (doc. O) è molto simile a quella da egli apposta sul precetto esecutivo emesso nella prima esecuzione (doc. H).
Ora, nel reclamo RE 1 omette totalmente di prendere posizione su tale motivazione, limitandosi a ribadire, a tratti anche quasi testualmente (dalla terza pagina, nel titolo “osservazioni”), le circostanze esposte in prima sede, che a suo dire escluderebbero ch’egli abbia potuto firmare il riconoscimento di debito, e allegandone inammissibilmente nuove fondate su documenti presentati per la prima volta con il reclamo, di cui non si può tenere conto in questa sede (sopra consid. 1.2), senza spiegare perché la motivazione della decisione impugnata sarebbe errata né per-ché sarebbero manifestamente errati gli accertamenti relativi all’assenza di riscontri oggettivi a sostegno dell’inautenticità del riconoscimento di debito e alla similitudine della firma appostavi con quel-la presente sul primo precetto esecutivo (sopra consid. 1.2 e 5.1). Non basta infatti ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal giudice di prima sede (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
Privo di un sufficiente confronto con l’argomentazione principale della decisione impugnata ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 CPC, il reclamo risulta irricevibile.
5.3 Sempre facendo proprio quanto esposto in replica da CO 1, il Pretore aggiunto ha intravvisto un motivo supplementare di reiezione dell’eccezione d’inautenticità fatta valere dall’escusso nel fatto ch’egli non ha spiegato perché nella prima esecuzione non aveva sollevato obiezioni.
5.3.1 Solo con il reclamo, RE 1 allega di essersi trasferito all’estero nel corso della prima procedura, motivo per cui “probabilmente […] il resto della procedura d’esecuzione (11.01.2013, 28.06.2013) non mi è stata recapitata finendo in carenza beni in data 4 agosto 2014”, dopo la sua partenza definitiva dalla Svizzera per la Bulgaria. Nuova, tale allegazione di fatto è inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Anche sotto questo profilo, il reclamo risulta dunque irricevibile per carenza di motivazione.
5.3.2 Ad ogni modo RE 1 non ha reso verosimile la sua allegazione neppure con il reclamo. Non si può del resto non rilevare come egli ha allegato di aver visto il riconoscimento di debito per la prima volta nell’ottobre del 2011 durante un interrogatorio della Procura pubblica. Ora, non è dato di capire perché in tali circostanze egli non avrebbe denunciato CO 1 per il reato di falsità in documenti e sarebbe poi partito per l’estero disinteressandosi della prima esecuzione, dopo aver ricevuto il primo precetto esecutivo (doc. H), cui ha interposto opposizione apponendo la sua firma nell’apposita rubrica, mentre tale atto menzionava quale titolo di credito il “riconoscimento di debito datato 24.08.2011”. Ciò rafforza l’impressione del Pretore aggiunto circa l’inverosimiglianza dell’eccezione sollevata dall’escusso solo nella seconda procedura.
5.4 Stante quanto precede, in definitiva il reclamo si rivela pressoché integralmente irricevibile tranne sulla questione della restituzione del termine di replica (sopra consid. 2).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 522'974.74, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– RE 1, c/o __________, __________, __________; – avv. PA 1, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).