Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.03.2024 14.2023.108

RE 1

Incarto n. 14.2023.108

Lugano 7 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa S23-75 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 13 aprile 2023 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 ottobre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 2 novembre 2020 l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio ha emesso nei confronti di RE 1 e di sua moglie una decisione su reclamo relativa alla tassazione 2014, in cui ha accertato un reddito da attività indipendente del contribuente di fr. 36'000.–.

B. L’8 giugno 2022 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG (qui di seguito anche “Cassa”) ha segnalato a RE 1 di aver ricevuto una comunicazione spontanea da parte dell’auto­rità fiscale cantonale secondo cui, nel corso dell’anno 2014, costui aveva conseguito un “utile parificato a reddito aziendale di natura indipendente” di fr. 36'000.– e gli ha fissato un termine di venti gior­ni per determinarsi sulla sua situazione nei confronti dell’AVS, con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro nel termine indicato, avrebbe proceduto d’ufficio al suo assoggettamento al pagamento dei contributi sociali in base ai dati in suo possesso. Non avendo ricevuto riscontro alcuno, con scritto del 15 settembre 2022 la Cas­sa ha proceduto all’affiliazione d’ufficio di RE 1 come persona che esercita un’attività indipendente a partire dal 1° gennaio 2014.

C. Il 16 settembre 2022 la Cassa ha emesso una “decisione definitiva per l’anno 2014” nei confronti di RE 1 relativa a contributi per persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente per fr. 3'167.95. In medesima data la Cassa ha emesso la decisione sugli interessi di mora per fr. 1'177.45, una “fattura di chiusura” di fr. 4'345.40 e il 13 aprile 2023 una “Panoramica dei contributi” che assommava a fr. 4'495.55.

D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 novembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 3'167.95 oltre agli interessi del 5% dal 18 novembre 2022 (indicando quale causa del credito i “Contributi personali per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, Fattura del 16.09.2022, Decisione interessi di mora del 16.09.2022”), fr. 1'204.30 (per “Interessi”) e fr. 50.– (per “Diffida 16.09.2022”).

E. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 aprile 2023 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 5 maggio 2023. Con replica del 27 luglio 2023 l’i­stante ha ribadito il suo punto di vista. Dopo fissazione di un termine per le conclusioni, la Cassa ha comunicato il 9 agosto 2023 di non avere osservazioni da formulare, mentre il convenuto ha inoltrato uno scritto del 30 agosto 2023, in cui ha confermato la sua opposizione.

F. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 17 novembre 2023, la Cassa si è limitata a chiedere la conferma integrale della decisione impugna­ta senza motivazione aggiuntiva.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 9 ottobre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 19 ottobre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel reclamo RE 1 lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC). Sostiene che il primo giudice ha avallato l’operato della Cassa senza aver dato risposta agli argomenti da lui sollevati in prima sede e ha respinto l’ec­cezione di prescrizione sulla base di “convincimenti personali”, ossia perché tale argomento non era “sufficiente per convincere il giudice a respingere l’istanza” senza ulteriori spiegazioni. Sennonché, RE 1 stesso, visti i “limiti evidenti della Giudicatura di pace”, non chiede il rinvio della causa al primo giudice, che ritiene “del tutto inutile” e una “perdita di tempo e di soldi”, ma ne chiede la riforma. Ciò posto, nulla osta a che la Camera statuisca essa stes­sa dal momento che la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2022.148 del 24 aprile 2023 consid. 4).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che agli atti vi era un valido “riconoscimento di debito” (recte: titolo di rigetto definitivo per l’opposizione) e ha respinto l’eccezione di pre­scrizione mossa dal convenuto, poiché le sue argomentazioni non erano “sufficienti per convincere il Giudice a respingere l’istanza”. Inoltre, a sua mente l’affermazione di RE 1 secondo cui le decisioni non sarebbero mai state né notificate né inviate per raccomandata non era atta a inficiarne il passaggio in giudicato. Ha ritenuto poi manifestamente tardive le contestazioni relative al merito delle decisioni e quelle sul loro passaggio in giudicato. D’al­tronde, egli ha continuato, il divorzio tra persone con attività dipendenti e/o indipendenti comporta inevitabilmente il sorgere di problematiche di natura fiscale e contributiva in generale e le informazioni inerenti alla propria situazione fiscale possono e devono essere chieste proprio per evitare situazioni nelle quali vengono poi prese delle decisioni d’ufficio, come in casu l’affiliazione per l’anno 2014.

  3. Nel reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è errata in diritto. Egli rammenta il suo argomento relativo alla prescrizione ricordando che le pretese risalgono al 2014. Ribadisce che le decisioni invocate come titolo non gli sono mai state notificate e quindi, contrariamente a quanto considerato dal primo giudice, non potevano essere passate in giudicato. Nel merito della pretesa egli rileva che, come già ampiamente allegato e documen­tato, si tratta di un reddito non di sua pertinenza, ma della moglie, in qualità di dipendente della __________, di cui era azionista e amministratrice unica, mentre lui si professa estraneo al mondo del lavoro indipendente, avendo da sempre lavorato come dipendente. Per questi motivi, l’istanza andava respinta.

  4. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le deci-sioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive, ciò che presuppone la loro notificazione al destinatario, la cui pro­va incombe all’autorità se è contestata dall’escusso (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5D_62/2024 del 14 ottobre 2014, consid. 3.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 147 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 124 ad art. 80 LEF).

5.1 Non può quindi essere seguito il Giudice pace laddove scrive che l’assenza di notificazione delle decisioni prodotte dall’istante non era atta a inficiarne il passaggio in giudicato.

5.1.1 Secondo un principio generale del diritto amministrativo, la caren­te notifica di una decisione non deve comportare alcun pregiudizio per le parti. La tutela delle parti è tuttavia sufficientemente raggiunta quando la notifica irregolare raggiunge il suo scopo nonostante l’irregolarità, ciò che va esaminato sulla base delle circostanze del caso specifico (DTF 122 I 97 consid. 3/a). Secondo la giurisprudenza, la decorrenza di un termine di ricorso non può essere differita a piacimento. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_959/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 3.1; nello stesso senso: 5A_476/2017 dell’11 settembre 2017 consid. 5.1.2; sentenza della CEF 14.2021.80 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2; Abbet, op. cit., n. 11 e 147 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 124a ad art. 80).

5.1.2 Nella fattispecie, nelle osservazioni all’istanza RE 1 ha affermato che le due decisioni del 16 settembre 2022 (sul contributo per il 2014 e sui relativi interessi di mora) non gli erano mai state notificate e ha contestato le pretese dell’istante, facendo valere di essere sempre stato dipendente al 100% del Comune di __________, di non essere mai stato iscritto all’AVS quale indipendente e di ritenere che tutto sia il frutto di un errore, il reddito imputatogli riferendosi verosimilmente a prestazioni erogate dall’Im­mobiliare PI 1 a favore della moglie separata (dal 2017), che ne è l’amministratrice unica e azionista ed è iscritta all’AVS come indipendente.

Nella replica, l’istante ha spiegato di aver affiliato d’ufficio l’escus­­so in base alla sua tassazione per il 2014, da cui risulta un reddito di fr. 36'000.– derivante da una nota d’onorario per attività di consulenza emessa dalla PI 1, società che però non ha dichia-rato salariati. La Cassa istante ha ritenuto “implicitamente” che RE 1 avesse accolto le motivazioni contenute nella decisione di fissazione dei contributi non interponendovi opposizione.

Entro il termine impartito dal Giudice di pace per presentare le “conclusioni finali”, la Cassa ha poi comunicato di non avere osservazioni da formulare, mentre il convenuto ha confermato la sua opposizione, ribadendo la mancata notifica delle decisioni prodot­te dall’istante, aggiungendo che la decisione di fissazione del contributo è intempestiva ai sensi dell’art. 16 LAVS, poiché è stata emessa più di cinque anni dopo la fine dell’anno civile per cui è dovuto, ossia dopo il 31 dicembre 2014, e precisando di aver comunicato per scritto la sua opposizione alla Cassa istante già il 25 luglio 2022.

5.1.3 L’istante non ha provato di aver validamente notificato le decisioni all’escusso. L’attestazione di passaggio in giudicato apposta unilateralmente sulle decisioni non è al riguardo determinante (DTF 141 I 97 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2020.198 del 24 giugno 2021 consid. 6.3). La Cassa non ha neppure allegato l’esisten­­za di circostanze da cui poter dedurre la pretesa notifica delle decisioni, come il fatto che, per ipotesi, RE 1 sarebbe venuto a conoscenza di una successiva diffida. La Cassa non ha in­vero speso una parola sulla questione della notifica.

Non si può d’altronde imputare al reclamante di essere venuto a conoscenza della decisione di fissazione del contributo al momen­to della notifica del precetto esecutivo, visto che la causale indica al riguardo la “Fattura del 16.09.2022” e la menzione di una “Decisione” si riferisce solo agl’interessi di mora.

5.2 Nelle circostanze appena descritte, si deve considerare che RE 1 è venuto a conoscenza delle decisioni invocate quale titolo di rigetto al momento della ricezione dell’istanza. Egli vi si è opposto nelle sue osservazioni scritte del 5 maggio 2023. Dal momento che l’esigenza della buona fede (art. 52 CPC) vale per tutte le parti, la Cassa, nella misura in cui non ha contestato la mancata notifica delle sue decisioni, avrebbe dovuto considerare le osservazioni del convenuto, scritte, motivate e firmate, quale opposizio­ne nel senso dell’art. 52 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1).

Non si può infatti ritenere d’acchito che l’opposizione sia strumentale o abusiva. In particolare, non risulta dagli atti né dalle allegazioni dell’istante che la decisione di fissazione dei contributi AVS sia stata emessa, il 16 settembre 2022, meno di un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale per il 2014 è passata in giudicato, ossia prima della scadenza del termine di prescrizione stabilito dall’art. 16 cpv. 1, 2° periodo LAVS. La decisio­ne su reclamo prodotta dal convenuto con le conclusioni (doc. AA) reca del resto la data del 2 novembre 2020 e pare quindi essere passata in giudicato prima della fine del 2020.

5.3 In mancanza di una decisione sull’opposizione alle decisioni del 16 settembre 2022 contenuta nelle osservazioni all’istanza (e precisata nelle conclusioni), si deve constatare che l’istante non ne ha dimostrato, come le spettava, il carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, sicché, in riforma della sentenza impugnata, l’istanza va respinta.

  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema d’indennità, non avendo RE 1 formulato alcuna domanda motivata al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

  1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'422.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– sono poste a carico della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.”

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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