Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.11.2022 14.2022.90

RE 1CO 1

Incarto n. 14.2022.90

Lugano 18 novembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.2032 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 aprile 2022 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 luglio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 luglio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione supercautelare del 19 luglio 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ridotto a fr. 2'000.– mensili a far tempo dal giugno del 2021 il contributo di mantenimento fissato in precedenza in fr. 3'000.–, dovuto da RE 1 alla moglie CO 1, e da versare in via anticipata entro il 5 del mese.

B. Con due precetti esecutivi (n. __________ e __________) emessi il 12 ottobre 2021 e il 1° febbraio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO 1 ha escusso RE 1 per i contributi alimentari da luglio a ottobre 2021, rispettivamente da novembre 2021 a gennaio 2022, invocando la decisione supercautelare appena citata. Adito dalla moglie, con decisioni del 17 gennaio 2021 (SO.2021.4802) e del 29 marzo 2022 (SO.2022.750) il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto le istanze di rigetto delle opposizioni interposte dal marito ai precetti esecutivi, tranne per quanto attiene agli interessi di mora. Contro le due sentenze citate RE 1 è insorto alla scrivente Camera con reclami del 25 gennaio 2022 (14.2022.10) e del 6 aprile 2022 (14.2022.40) per chiederne l’annullamento e la reiezione delle istanze. La Camera ha congiunto le due procedure e con sentenza del 6 luglio 2022 ha respinto entrambi i reclami.

C. Nel frattempo, CO 1 ha escusso RE 1 con una terza esecuzione (n. __________) volta all’incasso di fr. 2'000.– oltre agli interessi del 10% dal 6 febbraio 2022 (indicando quale causa del credito: “Contributo alimentare febbraio 2022”), fr. 2'000.– oltre agli interessi del 10% dal 6 marzo 2022 (per “contributo alimentare marzo 2022”), fr. 2'000.– oltre agli interessi del 10% dal 6 aprile 2022 (per “contributo alimentare aprile 2022”), fr. 73.30 oltre agli interessi del 5% dal 6 aprile 2022 (per “spese precetto n. __________”) e fr. 73.30 oltre agli interessi del 5% dal 6 aprile 2022 (per “spese precetto n. __________”).

D. Avendo RE 1 interposto opposizione anche al terzo precetto esecutivo, con istanza del 22 aprile 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 3 maggio 2022.

E. Statuendo con decisione del 5 luglio 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto per i tre contributi alimentari di fr. 6'000.– complessivi (ma non per le spese esecutive di fr. 146.60 complessivi) riducendo gli interessi di mora dal 10 al 5% dall’8 aprile 2022 e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’as­segnare indennità.

F. Contro la sentenza appena menzionata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata la sospensione del procedimento fino a quando il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano si esprimerà sull’ammontare dei contributi alimentari in modo definitivo nella procedura supercautelare da lui promossa, in cui le parti sono state citate a un’udienza fissata per il 30 agosto 2022.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 6 luglio 2022, il termine d’impugna­­zione è scaduto sabato 16 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 18 luglio 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) e il termine prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 agosto. Presentato brevi manu il 14 luglio 2022, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione supercautelare prodotta dall’istante costituisse un valido titolo di rigetto per i contributi alimentari da febbraio ad aprile 2022 richiesti dall’escutente, siccome la decisione, emessa inaudita altera parte, è inoppugnabile e immediatamente esecutiva, e ciò fintantoché non è stata emessa la decisione di divorzio oppure un’al­tra decisione cautelare. In merito all’allegazione del convenuto, secondo cui egli avrebbe messo a disposizione della moglie le somme poste in esecuzione, ch’ella non si sarebbe però data la pena di ritirare, il primo giudice si è limitato a osservare che di fatto la moglie non aveva ancora ricevuto gli importi in questione, sicché la censura del convenuto cadeva nel vuoto. Circa la contestazione dell’adeguatezza del contributo alimentare stabilito a favore della moglie, il Pretore ha rilevato che non era quella la sede per discuterne. In definitiva egli ha quindi accolto l’istanza per i tre contributi alimentari richiesti di fr. 6'000.– complessivi, ma ha ridotto il tasso d’interesse degl’interessi di mora dal 10 al 5% annuo, li ha fatti decorrere dalla data dell’emissione del precetto esecutivo e ha negato il rigetto per le spese esecutive.

  3. Nel reclamo RE 1 ribadisce anzitutto che nell’istanza CO 1 ha menzionato una decisione pretorile del 17 luglio 2021 inesistente, ciò che è sfuggito al Pretore, siccome egli ha considerato come valido titolo di rigetto la “decisione supercautelare 19 luglio 2021”: a mente sua già solo per questo motivo il reclamo meriterebbe accoglimento.

L’indicazione della data del 17 luglio 2021 nell’istanza è evidentemente una svista redazionale. Nessun partecipante al procedimento – né il Pretore né il convenuto – poteva in buona fede, come richiesto dall’art. 52 CPC, non capire che l’istante si riferisse al decreto supercautelare del 19 luglio 2021 accluso all’istanza qua­le doc. B, l’unico prodotto a parte il precetto esecutivo, specie perché le opposizioni del reclamante sono state rigettate nelle due precedenti esecuzioni in base al medesimo decreto. Abusiva, la censura non può ch’essere respinta.

  1. Il reclamante ripete poi che l’unico modo per lui di rispettare la decisione che lo condanna a versare i contributi alimentari è quello di attingere al conto comune cointestato con la moglie, visto il “crol­lo” del suo reddito dopo il pensionamento, ridottosi a fr. 3'402.45 (AVS e cassa pensione), e l’assenza di altri fondi oltre a questa entrata. CO 1, a suo dire per ripicca in seguito alla riduzione del contributo alimentare da fr. 3'000.– a fr. 2'000.–, non ha più accettato ordini di pagamento provenienti da quel conto, ben sapendo di metterlo così in gravissime difficoltà. Evidenzia d’altronde che avrebbe versato a quest’ultima una cifra doppia rispetto alla somma dovuta di modo che l’unica sostanza a essere intaccata sarebbe stata la propria.

5.1 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

5.1.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A diffe­renza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a nor­ma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buo­na fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LEF).

5.1.2 Solo l’estinzione effettiva del debito posto in esecuzione giustifica la reiezione dell’istanza giusta l’art. 81 LEF, un tentativo di pagamento non è di principio sufficiente (neppure nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione: Staehelin, op. cit., n. 91 ad art. 82, Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposi­­tion, 2017, n. 123 ad art. 82 LEF). Tuttavia, se l’impossibilità di ese­guire il pagamento è dovuta esclusivamente a un comportamento ingiustificato del creditore, che si trova quindi in mora (art. 91 CO), il debitore non può cadere in mora (sentenza del Tribunale federale 4A_446/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.3.2). In tal caso il debitore può validamente rifiutare di pagare interessi di mora (art. 104 CO). Può anche eccepire, giusta l’art. 81 LEF, un abuso manifesto di diritto se il creditore rifiuta senza motivi l’offerta (reale) di pagamento o non designa un luogo di pagamento o un conto sul quale effettuarlo, manifestando così un comportamento contraddittorio, nella misura in cui esige il pagamento (in via esecutiva), ma nello stesso tempo vi si oppone. Nella procedura di rigetto definitivo l’abuso dev’essere particolarmente manifesto e incombe all’escusso l’onere di dimostrarlo con documenti (sentenza della CEF 14.2021.182 del 3 giugno 2022, consid. 5.1.2).

5.2 Con il reclamo RE 1 produce gli ordini di pagamento per i mesi da febbraio ad aprile 2022 (doc. 2 – 4) e da giugno 2021 a luglio 2022 (doc. 5) non riscossi dalla moglie. Egli ritiene che ciò costituisca un abuso manifesto, siccome il conto cointestato (e bloccato) aveva un attivo di fr. 855'496 il 13 luglio 2022 (doc. 6), sicché, a suo parere, in qualsiasi modo la Pretura dividerà questo conto nell’ambito del divorzio la somma di fr. 6'000.– relativa ai contributi alimentari, versati in doppio alla moglie, non inciderà cer­tamente sull’eventuale quota parte di quest’ultima. Egli precisa inoltre che un altro conto cointestato presentava un saldo attivo di € 434'933 il 14 luglio 2022 (doc. 7), così che il totale dei conti in comune ammonta circa fr. 1'300'000.–.

5.2.1 Ora, la documentazione citata prodotta con il reclamo per la prima volta (doc. 2 – 7) è nuova e quindi inammissibile (sopra consid. 1.2), così come lo sono le allegazioni di fatto che RE 1 non ha già formulato con le osservazioni all’istanza, in cui si è limitato ad asserire che la moglie non ha ritirato le somme per cui egli aveva emesso un ordine di pagamento per scelta personale e per ripicca.

5.2.2 Per quanto concerne la censura di abuso manifesto, al reclamante è già stato spiegato nella sentenza del 6 luglio 2022 (inc. 14.2022. 10/40 consid. 6.2.2) che spetta a lui dimostrare con documenti che il rifiuto della moglie è ingiustificato (nel senso dell’art. 91 CO), o meglio costituisce un abuso particolarmente manifesto (sopra consid. 5.1.2). Egli si limita però nuovamente ad affermare che tale rifiuto è una ripicca consecutiva alla riduzione del contributo alimentare, fatta con la consapevolezza che l’avrebbe messo in gravissime difficoltà, costringendolo all’umiliazione di dover contrarre debiti per far fronte al pagamento degli alimenti. A suo modo di vedere, l’attingere al conto comune per pagare gli alimenti non lede gli interessi della moglie perché gli ordini di pagamento vertevano sul doppio dell’importo degli alimenti dovuti onde garantire che il bonifico non intaccasse l’avere di lei.

5.2.3 Ebbene il reclamante già sa che la sua tesi presuppone che il conto congiunto sia da dividere a metà tra i coniugi. Orbene, egli non ha portato alcuna prova documentale al riguardo. La questione deve del resto ancora essere risolta nella procedura di divorzio. Non spetta al giudice del rigetto statuire su questioni giuridiche delicate (sopra consid. 6.1.1). L’escusso deve semmai rivolgersi al giudice del merito (cfr. già citata 14.2021.182 consid. 5.1.2) – ossia del divorzio – per fargli precisare se e in quale misura gli alimenti provvisionali possono essere pagati attingendo al conto comune, oltre a ordinare alla banca, se del caso, di procedere ai versamenti autorizzati per rimediare al mancato consenso della moglie (nota 14.2022.10/40 consid. 6.2.3).

5.2.4 In questa procedura il reclamante si avvale anche del fatto che i conti in comune avrebbero un saldo elevato, sicché a mente sua in qualsiasi modo la Pretura dividerà questo conto nell’ambito del divorzio la somma di fr. 6'000.– relativa ai contributi alimentari, versati in doppio alla moglie, non inciderà sull’eventuale quota parte di quest’ultima. Tali allegazioni sono però nuove e quindi inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni modo il saldo dei conti non è in sé determinante. Non è infatti dato di sapere quale quota spetterà alla moglie né per quanto tempo si protrarrà l’obbligo di mantenimento del marito, e non spetta al giudice del rigetto determinarsi in merito. Anche nella presente procedura si deve considerare che il reclamante non ha dimostrato in modo documentale che il rifiuto della moglie costituisce un abuso particolarmente manifesto.

  1. Il reclamante si duole ancora che la decurtazione del suo reddito in seguito al pensionamento non gli consente di far fronte al proprio obbligo alimentare senza far capo al conto comune.

Non si può che ripetere quanto già ricordato nella precedente sentenza (al consid. 6.3). A parte il fatto che il giudice del divorzio ha lasciato intendere che, almeno in passato, l’escusso aveva attinto (anche) a redditi di attività indipendente e da sostanza (doc. B pag. 1 in fondo), il giudice del rigetto dell’opposizione non è competente per valutare la situazione economica dell’escusso e ancora meno per respingere l’istanza di rigetto sulla base di tale valutazione. La sua competenza si limita a verificare l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione, di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF) (sopra consid. 2). Riservato un intervento del giudice del divorzio (sopra consid. 5.2.3), la questione dei redditi e dei beni dell’escusso andrà verificata dall’ufficio d’esecuzione nella procedura di pignoramento (art. 93 e 123 LEF; sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimato in RtiD 2015 II 900 n. 58c).

  1. In via subordinata, RE 1 chiede che la Camera attenda a emettere la decisione fintantoché il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano non avrà deciso sull’ammontare dei contributi alimentari in modo definitivo nella procedura supercautelare da lui promossa.

Anche su questa questione la Camera si è già determinata nella precedente causa (consid. 7). Giusta l’art. 126 cpv. 1 CPC, il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quan­do la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Sennonché, per la sua stessa natura esclusivamente procedurale (sopra consid. 2), la decisione emessa in una procedura di rigetto del­l’opposizione non può entrare in contraddizione con una futura decisione di merito, pur cautelare (sentenze della CEF 14.2017.129/ 130 del 2 novembre 2020 consid. 7.2 e 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8). Se il contributo di mantenimento dovesse essere ulteriormente ridotto o soppresso, il reclamante potrà chiedere alla moglie la restituzione delle somme versate in troppo o compensarle con futuri alimenti o nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale. Non si giustifica pertanto di derogare al carattere eccezionale dell’applicazione dell’art. 126 CPC nella procedura di rigetto.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di sospensione della causa è respinta.

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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