Incarti n. 14.2022.87 14.2022.88
Lugano 16 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2022.1541 e SO.2022.1568 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze del 23 marzo e del 25 marzo 2022 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1 RE 2 (patrocinati dall’__________ PA 1 )
giudicando sui reclami del 4 luglio 2022 presentati da RE 1 e RE 2 contro le due decisioni emesse il 15 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 7 dicembre 2016 (doc. B) emessa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, RE 1 e RE 2, già presidente e membro del consiglio d’amministrazione della fallita __________ sono stati condannati – in via solidale con __________ – a risarcire alla Cassa in virtù dell’art. 52 LAVS il danno di fr. 526'321.35 causatole per il mancato pagamento dei contributi paritetici. Il giudizio è stato validamente notificato agli interessati; RE 1 non si è opposto alla decisione, mentre RE 2 sì, ma tardiva-mente. Il 13 marzo 2017, su richiesta dei debitori, la Cassa ha emesso una decisione di dilazione con allegato un piano di pagamento, che stabiliva il versamento di 105 rate mensili di fr. 5'000.– ognuna da marzo 2017 fino a novembre 2025 e un’ultima rata di fr. 1'321.35 a dicembre 2025, con la specifica che “qualora la presente dilazione non venisse rigorosamente rispettata, procederemo senza ulteriore avviso all’incasso per via esecutiva, per il credito scoperto, addebitandole ogni relativa spesa”.
B. Il 24 gennaio 2019 la Cassa ha emesso, sia per RE 1 che per RE 2, un primo richiamo di pagamento per le rate scadute di ottobre a dicembre 2018 da pagare entro il 13 febbraio 2019, seguito poi di un secondo del 21 gennaio 2021 per le rate scadute di novembre e dicembre 2020 da pagare entro il 10 febbraio 2021, di un terzo del 26 marzo 2021 per le rate scadute di gennaio e febbraio 2021 da pagare entro il 15 aprile 2021, di un quarto del 19 maggio 2021 per le rate scadute di marzo e aprile 2021 da saldare entro l’8 giugno 2021 e di un quinto del 23 agosto 2021 per le rate scadute da maggio a luglio 2021 da pagare entro il 12 settembre 2021.
C. Con precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi il 29 settembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa ha escusso RE 1 e RE 2 per l’incasso di fr. 271'321.35 da ognuno.
D. Avendo RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze del 23 e 25 marzo 2022 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nei termini loro impartiti, i convenuti si sono opposti alle istanze con osservazioni scritte separate del 19 aprile 2022.
E. Statuendo con distinte decisioni del 15 giugno 2022, il Pretore ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a loro carico in ciascuna delle cause le spese processuali di fr. 500.– senz’assegnare indennità.
F. Contro le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con due distinti reclami del 4 luglio 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze, protestate spese e ripetibili. L’8 luglio 2022 il presidente della Camera ha congiunto le due procedure e ha accolto le domande d’effetto sospensivo presentate con entrambe le impugnazioni. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, i reclami non sono stati intimati alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 e di RE 2 il 24 giugno 2022, i termini d’impugnazione sono scaduti lunedì 4 luglio. Presentati quello stesso giorno (data dei timbri postali), i reclami sono dunque tempestivi.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nelle sentenze impugnate, il Pretore ha considerato che in ciascuna delle cause le decisioni di risarcimento danni e di dilazione di pagamento costituiscono validi titoli di rigetto definitivo per le pretese poste in esecuzione di ognuna fr. 271'321.35, pari al saldo residuo del credito originario di fr. 526'321.35 dedotte le rate già pagate di fr. 255'000.– secondo gli estratti conto del 23 e del 25 marzo 2022 acclusi alle istanze. Il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione d’inesigibilità del saldo residuo sollevata dagli escussi, secondo cui con i richiami di pagamento, di cui peraltro negano la ricezione degli ultimi due, l’istante avrebbe derogato alla decisione di dilazione accordando loro una sospensione dei termini di pagamento. Ha infatti ritenuto che la citata corrispondenza – “che non si configura nemmeno come una serie di decisioni” – non corrisponde né per il suo contenuto né per interpretazione alla definizione di “pactum de non petendo”. Il Pretore ha altresì rilevato che trarre dall’assegnazione di un nuovo termine di pagamento per alcune rate una deroga a una decisione di dilazione passata in giudicato costituisce un’argomentazione meramente pretestuosa. Ha poi rilevato che secondo il piano di dilazione il pagamento di fr. 255'000.– ha estinto 51 rate fino al 31 maggio 2021, sicché l’intero saldo residuo è esigibile dal 1° luglio 2021, ossia ben prima dell’avvio dell’esecuzione (nel settembre 2021). Egli ha perciò rigettato le opposizioni in via definitiva per tale saldo.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF).
4.1 Nella fattispecie i reclamanti ribadiscono in buona sostanza che il saldo residuo non era esigibile quando è stata promossa l’esecuzione, facendo valere che i richiami di pagamento hanno modificato i termini stabiliti nella decisione di dilazione. Dato che riguarda circostanze successive all’emanazione del titolo di rigetto (la decisione del 7 dicembre 2016), la censura dev’essere trattata come un’eccezione di proroga del termine di pagamento giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, che incombe ai reclamanti di provare.
4.2 Essi lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti (n. 9), nella misura in cui il primo giudice ha omesso di considerare che la Cassa non ha contestato la loro tesi secondo cui i richiami di pagamento costituiscono una deroga al piano di pagamento, che osta all’esigibilità del saldo delle pretese.
4.2.1 Non è dato di capire in cosa consisterebbe la violazione del diritto di essere sentiti dei reclamanti. Essi non hanno eccepito la mancata contestazione della loro tesi in prima sede e il Pretore ha esposto i motivi perché l’ha respinta.
4.2.2 I reclamanti perdono d’altronde di vista che l’assenza di contestazione è determinante solo se si tratta di allegazioni di fatto, da reputare appurate se non sono contestate (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Ciò non vale invece per le questioni giuridiche come l’esigibilità del credito, che il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC; sentenza della CEF 14.2021.200 del 28 giugno 2022 consid. 5.1). La mancata contestazione dell’“interpretazione/argomentazione giuridica” fatta valere dagli escussi è quindi senza rilievo ai fini del giudizio odierno.
4.3 Sempre sul piano formale, i reclamanti sostengono (n. 16 e 17) che siccome avevano contestato l’esigibilità del credito con le osservazioni all’istanza spettava all’istante opporvisi con una replica spontanea portando la prova dell’esigibilità delle sue pretese. Il giudice ha invece, a torto secondo loro, esaminato d’ufficio la questione, violando così il principio dispositivo stabilito dall’art. 55 CPC. Sennonché anche il principio citato riguarda i fatti e non il diritto, che il giudice applica d’ufficio (art. 57 CPC). Nella fattispecie l’istante ha prodotto le decisioni di risarcimento danni e dilazione e il Pretore ha ritenuto che costituiscano giuridicamente un valido titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. In-combeva ai reclamanti dimostrare il carattere errato della decisione (art. 320 lett. a CPC). Anche su questo punto il reclamo fallisce il bersaglio.
4.4 Nel merito i reclamanti ribadiscono che i primi tre richiami derogavano alla decisione di dilazione, dal momento che la Cassa ha preteso il pagamento solo delle rate scoperte e non dell’intero importo residuo (n. 14), senza specificare se il mancato versamento di quelle rate avrebbe comportato l’esigibilità dell’intero credito residuo oppure unicamente delle singole rate (n. 18). Il loro successivo pagamento in deroga al piano allegato conferma a loro dire la deroga alla decisione di dilazione (n. 9).
4.4.1 Orbene, i richiami di pagamento non prevedono alcun differimento del pagamento dell’arretrato (o “Stundung” che dir si voglia), bensì solo un “pactum de non petendo”, ovvero un impegno ad astenersi temporaneamente dal far valere la pretesa in via giudiziale o esecutiva. In ogni richiamo, in effetti, la Cassa non ha differito l’esigibilità delle rate che qualifica esplicitamente come “arretrate”, ma ha solo rinunciato implicitamente ad agire “per via esecutiva” se i reclamanti avessero provveduto a saldare gli arretrati entro la data indicata (doc. E-I). Nulla nei richiami consente di considerare che tali rinunce si estendessero a rate (future) diverse da quelle esplicitamente menzionate né alla facoltà, per le rate future, di procedere all’incasso per via esecutiva dell’intero saldo in caso di (futuro) mancato rispetto del piano di pagamento contenuto nella decisione di dilazione del 13 marzo 2017 (doc. D). Una rinuncia più estesa non si può presumere e in ogni caso i reclamanti non hanno dimostrato (giusta l’art. 81 LEF) che sia il caso.
4.4.2 Che la Cassa si sia mostrata indulgente nel cominciare con richiamare le singole rate scadute senza esercitare la facoltà prevista nella decisione di dilazione di agire direttamente per l’intero saldo residuo, non si traduce in una rinuncia a tale facoltà per le rate future. In effetti se il creditore accetta un pagamento parziale, non significa ch’egli rinuncia al restante credito (art. 69 cpv. 2 CO); ciò vale a fortiori per l’esigibilità. La Cassa ha poi effettivamente posto in esecuzione il saldo residuo in conformità con quanto previsto dalla decisione di dilazione, quando ha constatato che dopo il quinto richiamo e il pagamento della sola rata di maggio 2021 i reclamanti non hanno più versato nulla. Il suo agire non può quindi nemmeno essere considerato contrario alla buona fede.
4.5 I reclamanti ripetono poi di non aver ricevuto i due ultimi richiami del 19 maggio e del 23 agosto 2021 e, la cui notifica non è stata dimostrata dall’autorità amministrativa, sicché negano ritardi nel pagamento delle rate pattuite, saldate fino all’ultimo richiamo ricevuto (del 26 marzo 2021). Secondo loro la Cassa non era legittimata a chiedere con l’istanza l’intero saldo scoperto (n. 22).
4.5.1 Già si è detto che l’invio di richiami di pagamento per alcune rate non ha modificato il piano di pagamento contenuto nella decisione di dilazione (v. sopra consid. 4.4.1). I reclamanti non potevano d’altronde confidare in buona fede nell’invio di altri solleciti. Erano chiare per loro le scadenze delle rate successive a quelle pagate in seguito al terzo richiamo (ossia dal marzo 2021 in avanti), cioè l’ultimo giorno del mese di riferimento come risulta senz’ambiguità dal piano di pagamento (doc. D a tergo). Trattandosi di termini fissi, non era necessaria alcuna preventiva interpellazione (art. 102 cpv. 2 CO per analogia). Dopo il terzo richiamo i reclamanti hanno del resto pagato ancora tre rate (dalla quarantanovesima di marzo alla cinquantunesima di maggio 2021). Poiché non hanno provato, come incombeva loro, di avere pagato la cinquantaduesima rata prima del 31 giugno 2021, l’intero saldo residuo è diventato esigibile il giorno successivo a tale scadenza, ossia il 1° luglio 2021, come accertato dal Pretore. La Cassa era quindi senz’altro legittimata a promuovere le esecuzioni nel settembre 2021, in un momento in cui gli escussi erano in mora per ben tre rate (da giugno ad agosto 2021).
4.5.2 I reclamanti invocano poi invano e in malafede il “pactum de non petendo” contenuto nell’ultimo richiamo, da un lato poiché contestano di averlo ricevuto e dall’altro perché la rinuncia era limitata alle ultime tre rate arretrate (sopra consid. 4.4.1) ed era data solo fino al 12 settembre 2021 (doc. I), vale a dire era decaduta al momento dell’inoltro delle esecuzioni (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2021 consid. 4.1.1 e i rinvii), giacché i precetti esecutivi sono stati notificati il 1° ottobre 2021 (doc. A). La censura è quindi infondata e la decisione impugnata merita conferma.
Nelle circostanze descritte è inutile esaminare se i richiami sono o no da considerare come decisioni (n. 20), poiché in ogni caso non modificano il piano di dilazione per le rate successive a quelle che concernono (sopra consid. 4.4). È pure senza rilievo la discussione sugli estratti conto del 23 e del 25 marzo 2022 (n. 21). Spettava semmai ai reclamanti comprovare di aver pagato più rate di quanto riconosciuto dall’escutente (fr. 255'000.–). I conteggi non hanno poi alcun influsso sull’esigibilità del saldo residuo delle pretese della Cassa al momento della notifica dei precetti esecutivi, che poggia su altre circostanze, la cui fondatezza è già stata confermata (sopra consid. 4.4 e 4.5).
I reclamanti lamentano infine (n. 23) che malgrado la loro richiesta la controparte non ha prodotto l’originale dei precetti esecutivi alfine di accertare che gli stessi non fossero stati nel frattempo ceduti a terzi. Secondo loro il primo giudice avrebbe dovuto respingere le istanze o perlomeno sollecitare la produzione degli originali pena l’irricevibilità delle domande di rigetto.
La censura è pretestuosa. I precetti esecutivi non sono cartevalori, sicché la legittimazione dell’escutente non è subordinata alla loro detenzione. Il giudice del rigetto non deve pertanto effettuare accertamenti al riguardo purché, come nella fattispecie, l’esistenza del precetto esecutivo e dell’opposizione non sia controversa.
Sia come sia, poiché i reclamanti non dimostrano di aver ricevuto alcuna notifica della cessione delle pretese poste in esecuzione, essi non rischiano nulla a pagare il dovuto alla Cassa (cfr. art. 167 CO).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 271'321.35 in entrambe le cause, raggiungono senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2022.1541 (inc. 14.2022.87) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al dispositivo n. 1, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al dispositivo n. 2, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).