Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.2022 14.2022.63

Incarto n. 14.2022.63

Lugano 23 settembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 21 febbraio 2022 dal

Patriziato CO 1,

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 maggio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 giugno 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Biasca, il Patriziato CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'521.– oltre agli interessi del 5% dal 19 luglio 2019 (indicando quale causa del credito la “Fattura canone contratto diritto superficie 2019”), fr. 1'521.– oltre agli interessi del 5% dal 20 luglio 2020 (per “Fattura canone contratto diritto di superficie 2020”), fr. 160.– oltre agli interessi del 5% dal 24 dicem­bre 2018 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________ F. 2018”), fr. 160.– oltre agli interessi del 5% dal 9 dicembre 2019 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________ F. 2019”), fr. 160.– oltre agli interessi del 5% dal 28 dicembre 2020 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________ F. 2020”), fr. 260.– oltre agli interessi del 5% dal 9 dicembre 2019 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________ __________ A 2019”), fr. 260.– oltre agli interessi del 5% dal 28 dicembre 2020 (per “Fattura canone affitto agricolo B__________ __________ A 2020”) e fr. 50.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2020 (per “Fattura canone affitto Alpi C__________ e C__________ 2019”).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 febbraio 2022 il Patriziato ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera, limitando la propria pretesa a fr. 4'042.– (anziché fr. 4'092.–). Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 marzo 2022. Su invito del primo giudice, il 14 aprile 2022 il Patriziato ha presentato una replica con cui ha ribadito il suo punto di vista e lo stesso ha fatto RE 1, entro il termine impartitole, nella duplica del 9 maggio 2022.

C. Statuendo con decisione dell’11 maggio 2022, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 3'562.– (anziché fr. 4'042.–), oltre agli interessi del 5% “da calcolare secondo PE”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 maggio 2022 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili, nonché il riconoscimento di un’“indennità per spese” a suo favore di fr. 200.–. In via subordinata, la reclamante chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso che vengano dedotti, dall’im­­porto riconosciuto dal Giudice di pace, gli affitti che il Patriziato ha ammesso di dover restituire, con la conseguente suddivisione tra le parti della tassa di giustizia di fr. 250.–. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2022, il Patriziato ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 19 maggio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 29 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 30 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza escludendo dalla pretesa del Patriziato i tre canoni d’affitto del sedime in zona “B__________” a B__________ (a nord del magazzino patriziale) – giacché il contratto agricolo del 6 maggio 2011 relativo a tale locazione non risulta essere stato sottoscritto dall’escussa – e quello riferito agli A__________, dal momento che il procedente ha lasciato intendere, nella sua replica, di avervi rinunciato. Egli ha pertanto implicitamente ritenuto che il resto della documentazione prodotta (ossia le due “tasse” annuali relative al diritto di superficie e quelle aventi per oggetto l’affitto della particella __________ nord in zona B__________) costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione, senza tuttavia determinarsi sulle eccezioni sollevate dall’escussa.

  3. Nel reclamo RE 1 fa anzitutto nuovamente valere – rimproverando al primo giudice di non averne tenuto conto – la compensazione degli affitti pretesi dal Patriziato con un credito di fr. 15'560.– da lei vantato nei suoi confronti (sotto, consid. 6.1). Per quanto concerne i canoni per gli anni 2019 e 2020 della particella denominata “B__________ nord”, la reclamante si duole del fatto che il Giudice di pace non ha tenuto in considerazione ch’essi sono stati “bloccati” a causa di una modifica di zona (consid. 6.2). Critica infine il Pretore per non aver capito che il Patriziato non solo ha lasciato intendere di aver rinunciato all’incasso di fr. 50.– relativo all’affitto 2019 dell’A__________, ma ha pure riconosciuto un debito nei suoi confronti di fr. 350.– per affitti già incassati, ma da lei non dovuti (consid. 6.3).

  4. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Va in particolare verificato d’ufficio l’identità tra l’im­­porto posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto (DTF 142 III 722 consid. 4.1). L’impegno di pagare una somma periodica da adattare a un indice o a una tariffa ufficiale, quale l’in­­dice svizzero dei prezzi al consumo, vale titolo di rigetto per l’im­porto indicizzato se, al momento della firma, le basi del calcolo degli adattamenti periodici sono chiaramente definite (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 26 ad art. 82 LEF; Veuillet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 51 ad art. 82 LEF).

5.1 Nella fattispecie nessuno contesta – ed è pacifico – che il rogito n. __________ del notaio avv. __________, con cui il 7 novembre 2001 il Patriziato ha concesso a RE 1 un diritto di superficie per la durata di cinquant’anni sulla particella n. __________ di __________ (foglio RFD __________), costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pretese di fr. 1'521.– ciascuna contenute nelle due fatture (“tasse”) relative agli anni 2019 e 2020. Il punto 6 a pag. 3 del rogito stabilisce infatti un canone annuo del diritto di superficie di complessivi fr. 1'444.–, da adeguarsi “ogni cinque anni in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo, ritenuto quale indice base quello del mese di dicembre 2001”. La clausola d’indicizzazione è sufficientemente chiara perché si possa calcolare senza problemi l’aumento del canone per il 2019 e il 2020 sulla scorta delle tabelle edite dall’Ufficio federale di statistica – da ritenersi notorie (sentenza della CEF 14.1999.59/72 del­l’8 giugno 2000 consid. 5.2) e facilmente consultabili sul sito della Confederazione (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html) – che risulta essere di fr. 77.– per il periodo d’indicizzazione dal dicembre 2001 al dicembre 2016, sicché il Patriziato era senz’altro legittimato a richiedere per ciascun anno un canone di fr. 1'521.– oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla scadenza del rispettivo termine di pagamento.

5.2 Pure il contratto di affitto agricolo concluso tra RE 1 e il Patriziato il 5 maggio 2011 relativo alla particella “__________ – parte nord” costituisce, poiché sottoscritto dall’escussa, un valido riconoscimento di debito per i canoni d’affitto di fr. 260.– annui pattuiti fatti valere dal Patriziato per il 2019 e il 2020.

5.3 Come rilevato dal Giudice di pace, lo stesso non può invece dirsi per il contratto d’affitto del 6 maggio 2011 allestito per la “parte verde” della medesima particella (in zona __________ a nord del magazzino patriziale), in quanto lo stesso non reca la firma manoscritta della debitrice (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO). Contrariamente a quanto sostiene il Patriziato nelle proprie osservazioni al reclamo (e già fatto valere in prima sede con la replica), il fatto che RE 1 abbia corrisposto i canoni dal 2012 al 2017 “riconoscendone di fatto la validità” non permette di attribuire al contrat­to la qualità di titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, mancando il presupposto essenziale – appunto la firma – richiesto per ammetterne l’esistenza (sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5).

È quindi senza rilievo la critica mossa dalla reclamante al primo giudice per aver esaminato una questione sulla quale si era già pronunciato in precedenza (v. decisione del 12 dicembre 2019 annessa alle osservazioni all’istanza). Del resto, la forza di cosa giudicata materiale di una decisione di rigetto dell’opposizione è limitata all’esecuzione in merito alla quale è pronunciata ed è riconosciuto all’escutente che ha visto respinta la sua istanza la facoltà di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, a condizione di allegare fatti o documenti che non aveva fatto valere nella causa precedente (DTF 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II 651 n. 42c, consid. 7.3/b).

  1. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3).

6.1 Nel caso specifico, la reclamante ripropone l’eccezione di compensazione già sollevata in sede di osservazioni e di duplica spontanea dinanzi al Giudice di pace, rimproverandogli di non averla esaminata.

6.1.1 Ora, se è vero che il potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato, nel senso ch’egli non può né deve sostituirsi al giudice del merito, egli è comunque tenuto a esaminare le eccezioni, anche sostanziali, sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo della semplice verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF), e non può, pena ledere i principi della parità di trattamento e del diritto di essere sentito, non esaminare anche le contro-argomentazioni dell’escutente, pur sempre valutandole con il metro della verosimiglianza (senten­za della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018 consid. 7. 3/a). Un simile esame manca del tutto nel caso in rassegna, ciò che giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione degli atti al primo giudice per nuova decisione. Essendo tuttavia la causa matura per il giudizio e non avendo RE 1 postulato il rinvio dell’incarto al Giudice di pace, la Camera può statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

6.1.2 Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del credito posto in esecuzione per compensazione con una propria pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), gl’incombe di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (senten­ze del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3, e della CEF 14.2015.193 del 28 gennaio 2016, consid. 6 e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 8; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

6.1.3 Nel caso specifico RE 1 oppone in compensazione una sua pretesa di fr. 15'560.– fondata su tre fatture da lei emesse nel 2020 nei confronti dell’istante, relative a tre decisioni della Pretura del Distretto di Riviera “per una possessoria su due particelle agricole a suo favore (gestione del terreno e raccolto del foraggio) che il Patriziato non ha rispettato”, causandole una perdita economica. A mente della reclamante il mancato pagamento delle fatture l’avrebbe costretta a inoltrare tre istanze di conciliazione al Giudice di pace – attualmente pendenti e di cui chiede il richiamo degli incarti – in cui sostiene di aver già dedotto gl’importi degli affitti in oggetto.

Ora, a prescindere dal fatto che il richiamo degli atti non è di principio ammissibile in quanto incompatibile con il principio di celerità della procedura sommaria, di natura strettamente documentale (v. sentenza della CEF 14.2018.207 del 25 aprile 2019, consid. 5.3 con rinvii), in prima sede RE 1 non ha minimamente documentato la propria eccezione, men che meno ha reso verosi­mile l’esistenza e l’esigibilità del preteso credito vantato nei confronti del Patriziato. Al proposito, il termine impartito il 9 marzo 2022 dal Giudice di pace del circolo della Riviera al Patriziato (doc. A accluso alle osservazioni all’istanza) attesta unicamente l’esi­­stenza di una (non meglio) precisata procedura avviata dalla reclamante, mentre nessuno degli altri documenti prodotti sono suscettibili di rendere verosimile una pretesa di risarcimento del danno economico da lei subìto. Onde l’infondatezza del reclamo su questo punto.

6.2 La reclamante ribadisce poi che gli affitti agricoli per il 2019 e il 2020 (di fr. 260.– ciascuno) relativi alla particella denominata “B__________” sarebbero “bloccati” a causa di una modifica di zona, la quale, se confermata nelle varie procedure giudiziarie, comporterà un adeguamento dell’affitto e del tipo di gestio­ne del terreno.

Orbene, a parte il fatto che la sospensione del pagamento degli affitti non risulta essere stata ordinata dal Patriziato in veste di locatore del fondo, ma è frutto di una scelta della stessa affittuaria, è proprio quest’ultima ad ammettere che l’eventuale modifica della zona (con l’eventuale cambiamento dell’affitto) non è ancora stata confermata dalle autorità giudiziarie preposte. Ancora una volta la reclamante non ha reso verosimili le circostanze sulle quali essa fonda la sua contestazione alfine d’infirmare il titolo di rigetto.

6.3 Infine, RE 1 rileva a ragione che il Patriziato ha ammesso di avere un debito di fr. 350.– nei suoi confronti per affitti da lei pagati benché non dovuti. L’istante aveva riconosciuto tale circostanza già nella sua replica del 14 aprile 2022 (pag. 2 in fine) – ignorata però dal Giudice di pace – e l’ha ribadita con le osservazioni al reclamo, ritenendo che l’importo può essere considerato come “parziale compenso del debito”. Il credito di fr. 350.– vantato dalla reclamante per la restituzione dei canoni di affitto delle Alpi __________ e __________ per il 2018 e il 2019 pagati senza causa dopo la fine del contratto d’affitto risulta pertanto verosimile e va integralmente dedotto, per compensazione, dal credito posto in esecuzione.

I fr. 350.– andrebbero dedotti alla data del loro pagamento al Patriziato (art. 124 cpv. 2 CO) dal credito di quest’ultimo scaduto per primo, stante l’assenza di dichiarazione delle parti al riguardo (art. 87 cpv. 1 CO). Sennonché la reclamante non ha allegato né reso verosimile la data di tale pagamento. Occorre pertanto fondarsi sull’allegazione esternata dal Patriziato nella sua replica, secondo cui gl’interessi decorrono dall’emissione della sentenza del 6 agosto 2020 (__________), con cui è stata accertata la fine del contratto d’affitto al 31 dicembre 2017. In definitiva, in parziale accoglimen­to del reclamo la decisione impugnata va riformata nel senso del parziale accoglimento dell’istanza e del rigetto dell’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 3'212.– (ovvero fr. 3'562.– ./. fr. 350.–) oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) su fr. 1'521.– dal 19 luglio 2019 al 6 agosto 2020 (pari a fr. 79.65), su fr. 1'171.– (ossia fr. 1'521.– ./. fr. 350.–) dal 6 agosto 2020, su fr. 1'521.– dal 20 luglio 2020, su fr. 260.– dal 9 dicembre 2019 e su fr. 260.– dal 28 dicembre 2020.

  1. Con l’emanazione del giudizio odierno, l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.

  2. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), per la reclamante dell’80% in prima sede (fr. 3'212.– ÷ fr. 4'042.–) e del 90% in seconda (fr. 3'212.– ÷ fr. 3'562.–). Non si giustifica di assegnare un’inden­nità per inconvenienza al Patriziato, siccome non ha motivato la propria richiesta nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (sentenza della CEF 14.2016.31 del 18 maggio 2016 consid. 6 e i rinvii), né in prima né in seconda sede.

  3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'562.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'291.65 oltre agli interessi di mora del 5% su fr. 1'171.– dal 6 agosto 2020, su fr. 1'521.– dal 20 luglio 2020, su fr. 260.– dal 9 dicembre 2019 e su fr. 260.– dal 28 dicembre 2020.

  1. Le spese processuali di fr. 250.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo carico per 1⁄5 e per i restanti 4⁄5 a carico della convenuta. Non si assegnano indennità”.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 9⁄10 e per il restante 1⁄10 a carico della controparte.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2022.63
Entscheidungsdatum
23.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026