Incarto n. 14.2022.56
Lugano 16 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza 21 gennaio 2022 da
PA 1, (rappresentato dall’PA 2, )
contro
RE 1, (patrocinato dall’ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 19 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 maggio 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di locazione per esercizio pubblico del 20 giugno 2018 CO 1 ha, tra l’altro, concesso alla PI 1 “e/o” a RE 1 l’uso di un ristorante-bar con camere, sito a __________, e del materiale ivi contenuto. Le parti hanno annesso al contratto due inventari del materiale, uno del materiale “grande” e l’altro del materiale “piccolo”, e hanno annesso al contratto uno scritto, in cui RE 1 ha dichiarato di firmare “in qualità di amministratore unico della PI 1 ed anche a titolo personale in qualità di garante solidalmente responsabile”. Le parti hanno fissato la pigione in fr. 84'000.– annui, da pagare con acconti mensili anticipati calcolati in base ai ricavi dell’ente locato, ma di almeno fr. 4'000.– l’uno, e l’acconto delle spese accessorie in fr. 6'000.– all’anno, pagabile in rate mensili anticipate con la pigione. Hanno precisato che, della pigione annua, fr. 15'000.– sarebbero stati considerati pigione per l’uso del grande inventario (recte: del materiale “grande”).
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2021 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 194'971.35 oltre agli interessi del 7% dal 1° agosto 2021, indicando quale causa del credito la “[…] Differenza affitto novembre 2019, affitto dicembre 2019, affitto gennaio 2020. Affitti aprile – dicembre 2020, affitti (ridotti) gennaio – aprile 2021. Affitti maggio – novembre 2021. Conguagli spese 2019 e 2020. Interessi di mora fino al 31.07.2020”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 gennaio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 24 febbraio 2022. Le parti si sono poi riconfermate nelle rispettive, antitetiche posizioni con replica, duplica e triplica spontanee, rispettivamente del 3, 15 e 22 marzo 2022. Con disposizione ordinatoria del 25 marzo 2022, il Pretore aggiunto ha ammesso agli atti la triplica e l’allegato conteggio affitti (doc. H), ne ha per contro espunto gli altri allegati (doc. da I-M) e ha assegnato al convenuto un termine di dieci giorni per presentare un’eventuale quadruplica. Il 28 marzo questi ha contestato l’ordinanza come le cifre e i conteggi indicati dalla controparte.
D. Statuendo con decisione del 6 maggio 2022, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 61'900.– oltre agl’interessi del 7% dal 1° agosto 2021, ponendo le spese processuali di fr. 600.– per 7/10 a carico dell’istante e per i 3/10 restanti a carico del convenuto, al quale l’istante è stato tenuto a versare un’indennità di fr. 500.–.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2022 per ottenerne la riforma, nel senso della reiezione dell’istanza e della condanna del convenuto a pagare le spese processuali di fr. 600.– ripetibili per fr. 1'500.–, protestate spese e ripetibili di seconda sede. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, pure lui con protesta di spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 10 maggio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 20 maggio. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso in esame, sono quindi irricevibili, in quanto “nuove”, le allegazioni di fatto proposte dalle parti in prima sede in modo inammissibile (v. sotto consid. 5.1.2) dopo lo scambio (unico) degli allegati con memorie spontanee (replica, duplica e triplica) e riproposte in questa sede.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che il contratto di locazione è stato firmato da RE 1 sia quale amministratore unico della PI 1, sia a “titolo personale in qualità di garante solidalmente responsabile”, e ritenuto che il suo impegno andava qualificato come garanzia ai sensi dell’art. 111 CO – e non quale fideiussione (art. 492 segg. CO), come invece sostenuto da lui – perché oltre a essere amministratore della PI 1, aveva anche provveduto a pagare personalmente alcuni arretrati dovuti dalla società. Il primo giudice ha tuttavia considerato che “in assenza di altri riscontri e tenuto conto della garanzia e dei pagamenti imputati ex art. 85 cpv. 1 CO sulle pigioni per gli anni 2019 e 2020 (doc. H)”, il contratto giustificasse il rigetto solo per le pigioni e gli acconti sulle spese accessorie, parzialmente, del mese di novembre 2020 e, totalmente, dei mesi da dicembre 2020 a novembre 2021, per complessivi fr. 61'900.–; ne ha invece escluso l’estensione ai conguagli delle spese accessorie di fr. 2'421.80 siccome sono stati allestiti unilateralmente dal locatore. Ha per contro concesso il rigetto per gl’interessi di mora del 7% dal 1° agosto 2021, attenendosi a quanto richiesto dall’istante, pur ritenendo ch’egli ne avrebbe avuto diritto fin dal 1° maggio 2021.
Nel reclamo RE 1 afferma che il Pretore aggiunto ha errato nel ritenere il suo impegno una garanzia giusta l’art. 111 CO. Benché sia indicato nel contratto come co-conduttore della PI 1, allega di non aver mai occupato l’ente locato, come riconosce anche CO 1; del resto a registro di commercio la società risulta essere attiva nel campo della gastronomia. Fa notare che se fosse stato co-conduttore, non sarebbe stato necessario specificare nell’allegato 1 che interveniva anche come garante solidalmente responsabile. Vista tale contraddittorietà, il reclamante reputa determinante l’interpretazione data dallo stesso escutente nella replica secondo cui il suo obbligo “è identico a quello della società a lui riconducibile”. RE 1 ne deduce di essersi impegnato nei confronti dell’escutente quale fideiussore della società e non quale suo garante. Tale impegno è però nullo per difetto sia della necessaria stipulazione mediante atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO), sia del necessario consenso della moglie (art. 494 CO).
CO 1 osserva che, come accade di regola nei contratti di locazione stipulati con una società quale conduttrice, “RE 1 non si è mai qualificato quale fideiussore, bensì ha assunto personalmente il debito di PI 1”. Al di là dei termini utilizzati dalle parti, rileva poi che l’escusso “ha corrisposto personalmente alcuni affitti, è azionista ed era amministratore unico di PI 1, ed inoltre ha sottoscritto il contratto anche a titolo personale in qualità di garante solidalmente responsabile’”, sicché non erano necessari né la redazione del contratto per atto pubblico, né il consenso della moglie.
4.1 Ora, il contratto di locazione (doc. D) è stato firmato quale “conduttore” dalla PI 1 “e/o” da RE 1 “rappresentato” da quest’ultimo, che allora era amministratore unico della società (allegato 1). Il locatore poteva quindi far valere le proprie pretese contro la società o contro RE 1 oppure contro entrambi. Trattasi dunque di un impegno solidale (art. 144 cpv. 1 CO). Del resto, in caso di locazione comune (co-conduzione) di locali la giurisprudenza ritiene che la responsabilità dei co-conduttori è di principio solidale (sentenza del Tribunale federale 4A_12/2012 del 10 luglio 2012, consid. 2) anche se, a seconda delle circostanze, un co-conduttore ha concluso il contratto senza voler in realtà occupare i locali (sentenza del Tribunale federale 4A_484/2019 del 29 aprile 2020, consid. 4.2.2-4.2.3). Che il reclamante non abbia mai occupato i locali locati è pertanto irrilevante, contrariamente a quanto egli pretende.
4.2 La precisazione contenuta nell’allegato 1, secondo cui RE 1 avrebbe firmato il contratto “in qualità di amministratore unico della PI 1 ed anche a titolo personale in qualità di garante solidalmente responsabile”, non è necessariamente in contraddizione con l’impegno principale risultante dal contratto stesso. A un esame sommario, la menzione del reclamante sul contratto come co-conduttore induce a pensare che per “garante solidalmente responsabile” le parti intendevano semplicemente “debitore solidale”. Già per questo motivo la sentenza impugnata merita conferma.
4.3 RE 1 ha d’altronde eccepito la nullità formale del suo impegno, da lui qualificato come una fideiussione, solo con la duplica. Nella risposta all’istanza, egli si era infatti limitato a contestare ogni obbligo personale in merito al contratto di locazione facendo leva sulla pretesa contraddittorietà tra la funzione di co-conduttore e di garante solidalmente responsabile. Sennonché avrebbe potuto senza problemi – e quindi dovuto – sollevare tale eccezione “immediatamente” con la risposta (art. 82 cpv. 2 LEF; sentenze della CEF 14.2019.112 dell’8 novembre 2019, RtiD 2020 II 936 n. 40c, consid. 7.2 e 14.2015.118 del 21 ottobre 2015, RtiD 2016 I 733 n. 49c, consid. 6; v. pure sotto consid. 5.1.2.1). Il Pretore aggiunto non avrebbe quindi dovuto entrare in materia sull’eccezione, in quanto tardiva, come fatto valere dall’istante nella triplica spontanea. Il reclamo risulta quindi infondato anche per questa seconda ragione.
4.4 Si volesse anche far astrazione di tale irricevibilità e anteporre la clausola dell’allegato 1 all’intestazione del contratto, l’apprezzamento del Pretore aggiunto, secondo cui è più verosimile che l’impegno di garanzia assunto da RE 1 sia da qualificare come una garanzia indipendente giusta l’art. 111 CO che non come una fideiussione, non risulterebbe errato.
4.4.1 Va infatti ricordato che il giudice del rigetto è tenuto a esaminare la pretesa nullità della fideiussione soltanto sotto il profilo della semplice verosimiglianza giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF (sentenze della CEF 14.2022.9 del 24 agosto 2022 consid. 5, 14.2021.55 del 7 ottobre 2021 consid. 5.2, già citate 14.2019.112 consid. 7.2 e 14.2015.118 consid. 6). La sua disamina è quindi sommaria sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1).
4.4.2 Ebbene, il reclamante non contesta di aver avuto un interesse proprio a firmare il contratto personalmente nella misura in cui era amministratore della PI 1 (allegato 1) e aveva anche provveduto a pagare personalmente il 5 luglio 2021 fr. 50'000.– a copertura delle pigioni arretrate (secondo l’allegazione non contestata del locatore a pag. 2 dell’istanza). Non nega neppure di esserne stato azionista, come allegato da CO 1 nella replica di prima sede (a pag. 1). Prima facie, l’intervento di RE 1 non pare così poter essere considerato un atto altruista, proprio del fideiussore, intrapreso a favore di una persona vicina o da un suo parente per permettergli la conclusione di un negozio, nell’ambito di un contesto sociale e al di fuori di una logica economica (già citata 14.2021.55, consid. 6.1.5.1). Le circostanze indiziano piuttosto una garanzia indipendente (art. 111 CO), che si differenzia da quello accessorio del fideiussore per il fatto che il garante ha appunto un interesse proprio e riconoscibile al negozio concluso tra il debitore principale e il creditore, e non solo, come invece il fideiussore un interesse a garantire l’esecuzione del debito principale (DTF 129 III 704 consid. 2.1 e 706 consid. 2.3; già citate 14.2021.55, consid. 6.1.4, e 14.2019.112, consid. 7.4 e i rinvii). L’apprezzamento (giustamente) sommario del Pretore aggiunto non dà quindi adito a critiche.
4.4.3 Che l’impegno di RE 1 appaia identico a quello della società (anche) nella clausola dell’allegato 1 non esclude ancora, contrariamente a quanto egli sostiene, la qualificazione adottata dal primo giudice, poiché la garanzia ai sensi dell’art. 111 CO può anche assumere la forma della garanzia detta simile alla fideiussione (“bürgschaftsähnliche Garantie”), che si apparenta alla fideiussione proprio per il fatto che il garante promette al creditore di eseguire la stessa prestazione del terzo (debitore) in caso di suo inadempimento (DTF 113 II 438 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 4A_279/2009 del 14 settembre 2009, consid. 3.1 e citata sentenza 14.2016.291 consid. 6.3; già citata 14.2019.112 consid. 7.4). Ne segue che la sentenza impugnata resiste alla critica anche a prescindere dagli altri due motivi di reiezione del reclamo. Ciò non osta la facoltà per il reclamante di difendere la propria posizione nel merito senza limitazione di mezzi di prova mediante un’azione di disconoscimento di debito (sopra consid. 2).
CO 1 ribatte che “la somma indicata nel precetto esecutivo comprende gli affitti scoperti oltre alle spese e interessi in base al contratto di locazione, mentre l’importo di Fr. 84'321.80 (Doc. A/H) corrisponde all’importo scoperto al 22.3.2022 considerando la quota minima fissa della pigione mensile fissata dal contratto di locazione medesimo (Fr. 4'500.– + Fr. 500.– mensili) oltre i conguagli spese degli anni 2018, 2019 e 2020; il saldo considera pure il versamento di Fr. 21'000.– effettuato da __________ assicurazioni in data 27.12.2021 a seguito della disdetta della polizza garanzia locazione”. Riferendosi al conteggio da lui prodotto con la triplica, afferma inoltre che l’importo posto in esecuzione tiene già conto di tutte le somme che RE 1 pretende di porre in deduzione sulla base dei doc. 2-4. Aggiunge che neppure due ulteriori pagamenti, da lui ricevuti, possono essere dedotti dall’importo dovutogli: in effetti, essi non costituiscono pigioni o spese accessorie, bensì rimborsi di una somma da lui prestata ad PI 2 ePI 3, tant’è che, a differenza dei pagamenti per il corrispettivo della locazione, non recano la causale “affitto” e provengono dal conto di PI 2. Tale circostanza – prosegue – è già stata evocata in prima sede con la triplica e non è stata poi contestata dall’escusso, sicché è da ritenersi ammessa. Per finire, osserva che ad ogni modo l’escusso stesso ha riconosciuto l’esistenza di uno scoperto di fr. 103'500.– per pigioni e spese accessorie. A suo avviso, dunque, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto concedere il rigetto dell’opposizione addirittura per un importo maggiore, dimodoché la decisione impugnata è senz’altro corretta.
5.1 Dal profilo processuale, RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto di aver ammesso agli atti un conteggio delle pigioni e delle spese accessorie dovute dalla PI 1, allestito dall’escutente e da lui allegato alla triplica (doc. H). Afferma che, già solo per il fatto che il conteggio non è firmato dall’escutente, non è sostenibile la tesi del primo giudice, secondo cui esso costituisce un complemento della triplica e non un documento. Secondo il reclamante, esimendosi dal prendere in considerazione (tutti) i documenti agli atti salvo il doc. H, il Pretore aggiunto ha accertato i fatti in modo “del tutto erroneo”, nella misura in cui è giunto all’“insostenibile conclusione […] che gli scoperti oggetto della procedura esecutiva in esame sarebbero pari a CHF 61'900.–”.
Da parte sua, CO 1 rimprovera al reclamante di aver contestato l’ammontare del credito posto in esecuzione solo nella duplica, eccependo l’avvenuto pagamento di alcune somme, e di aver fondato tale eccezione su documenti prodotti con quella memoria (doc. 2-4) (sotto consid. 6).
5.1.1 Nella procedura sommaria giusta gli art. 248 segg. CPC, l’istante deve addurre tutti i fatti rilevanti e produrre tutti i mezzi di prova già con l’istanza di rigetto. In effetti, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC) e, in linea di principio, non è tenuto a ordinare un secondo scambio di allegati scritti né a convocare le parti a un’(ulteriore) udienza, e nemmeno le parti lo possono esigere, e ciò per precisa volontà del legislatore (DTF 146 III 241 consid. 3.1 e 144 III 116 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid. 4.2.1con i rinvii).
Se, eccezionalmente, il giudice ha ordinato un secondo scambio di scritti o ha citato le parti a un’udienza, esse possono far valere fatti e documenti nuovi senz’alcuna limitazione (cfr. art. 229 cpv. 2 CPC; DTF 146 III 241 consid. 3.1). Dopo la chiusura dello scambio (o degli scambi) di allegati ordinato(i) dal giudice le parti possono ancora produrre nova solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC, ovvero se essi sono sorti dopo lo scambio degli allegati oppure se sono sorti prima, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (DTF 146 III 240 consid. 3.1). Fuori da queste ipotesi, le parti non possono integrare o migliorare il contenuto delle allegazioni iniziali con allegazioni successive (sentenze del Tribunale federale 5A_84/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 3.1.1 e 3.2.1, e della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, consid. 6.1). Ciò vale in particolare per gli allegati inoltrati spontaneamente dalle parti (già citata 14.2021.103 consid. 4.2.2).
Perché un novum adempia i presupposti di cui all’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC, deve trovare la sua ragion di essere nel (contenuto del) precedente scritto della controparte; sarebbe infatti irragionevole imporre a una parte di (immaginare e) confutare preventivamente tutti i possibili argomenti avversari (citata sentenza 5A_84/ 2021, consid. 3.2.1 e i rinvii). Sono così ricevibili i nova presentati dall’istante con la replica soltanto se non era ragionevolmente esigibile ch’egli li adducesse già con l’istanza, ma solo le inaspettate allegazioni del convenuto hanno dato adito alla loro adduzione. L’esistenza di questi presupposti dev’essere menzionata nella replica (Staehelin, op. cit., n. 52a ad art. 84 con riferimenti).
5.1.2 Nel caso in esame, il Pretore aggiunto non ha ordinato un secondo scambio di scritti né ha citato le parti a un’udienza. Le allegazioni e i documenti nuovi contenuti negli atti inoltrati spontaneamente dalle parti (dalla replica alla triplica) sono quindi ammissibili solo se esse non avrebbero potuto addurli già nel primo scambio di scritti (istanza e osservazioni).
5.1.2.1 Ebbene, in replica CO 1 non ha detto nulla circa l’ammontare del credito posto in esecuzione. Le allegazioni di RE 1 addotte in duplica (pag. 2-3) circa l’ammontare del credito rivendicato (calcoli e importi da lui posti in deduzione, così come la contestazione del tasso d’interesse applicato dall’escutente) erano pertanto inammissibili, siccome sarebbero potute senz’altro essere fatte valere già con le osservazioni e non trovavano la loro ragione di essere nella replica. Del resto, la legge impone all’escusso di sollevare le sue eccezioni “immediatamente” (art. 82 cpv. 2 LEF), ovvero già con la prima comparsa (sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid. 7.2 con i riferimenti). Conseguentemente, e per il principio della parità delle armi, erano inammissibili anche le allegazioni dell’escutente addot-te con la triplica (pag. 2) circa i calcoli e le deduzioni fatte dall’escusso nella duplica come pure il noto conteggio (doc. H). Stante il divieto dei nova, ciò vale a fortiori in seconda sede (sopra consid. 1.2).
5.1.2.2 Di conseguenza, ai fini dell’odierno giudizio sono ininfluenti l’asserito pagamento di fr. 114'903.– e le allegazioni dell’escusso sul tasso d’interesse applicato dall’escutente. Allo stesso modo, non si deve tenere conto di alcun fatto risultante dal conteggio accluso alla triplica (doc. H), se non dell’asserito scoperto di fr. 84'321.80, che va considerata come una riduzione della pretesa iniziale menzionata nell’istanza (fr. 194'971.35), la quale non è limitata dal divieto dei nova, neppure in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2018.52 del 10 ottobre 2018 (consid. 1.4/c/bb).
5.2 Dal profilo materiale, secondo il punto 3.1 del contratto di locazione la pigione ammonta a fr. 84'000.– all’anno, di cui fr. 15'000.– per l’uso del materiale “grande”. L’allegato 1 ne precisa parzialmente le modalità di pagamento nel senso che “fino a concorrenza dell’affitto stabilito al punto 3.1” la parte conduttrice è tenuta a versare acconti mensili anticipati, calcolati in base ai ricavi dell’ente locato ma di almeno fr. 4'000.– l’uno. L’allegato 1 non chiarisce invece le modalità di pagamento né la scadenza dell’eventuale differenza tra la pigione annuale (di fr. 84'000.–) e i dodici acconti mensili minimi di fr. 4'000.– l’uno (che sommati ascendono a fr. 48'000.).
5.2.1 Il Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione per fr. 61'900.– computando apparentemente le pigioni minimi (di fr. 4'000.– mensili), gli acconti per le spese accessorie (di fr. 500.– mensili) e gli ammortamenti di fr. 500.– mensili per l’inventario del materiale “piccolo” (allegato 1 al contratto) per i 12 mesi da dicembre del 2020 al novembre del 2021 (fr. 60'000.– complessivi) oltre a una parte del novembre 2020 (per fr. 1'900.–) senza spiegarne il calcolo, se non con un generico rinvio all’imputazione della garanzia locativa (di fr. 21'000.–) e dei pagamenti alle pigioni del 2019 e del 2020 secondo il conteggio prodotto con la triplica (doc. H).
5.2.2 Da parte sua, il reclamante ritiene che il precetto esecutivo giustifichi al massimo il rigetto per 23 mensilità (da novembre 2019 a gennaio 2020, e da aprile 2020 a novembre 2021), ma solo per fr. 4'500.– al mese (pigione + acconto spese accessorie), ossia per fr. 103'500.– complessivi, che pretende però estinti in seguito a versamento per fr. 114'903.– totali.
5.2.3 In sé, il contratto di locazione giustifica senz’altro il rigetto dell’op-posizione per almeno fr. 99'000.– pari a 22 mensilità di fr. 4'500.– l’una, ossia per le pigioni di fr. 4'000.– mensili (doc. D, allegato 1) e gli acconti per le spese accessorie di fr. 500.– mensili (doc. D, ad 4) per i mesi indicati sul precetto esecutivo, fatta eccezione della “differenza affitto novembre 2019”, che non risulta quantificata né spiegata neppure nell’istanza.
Non possono invece essere dedotti i pagamenti di fr. 114'903.– allegati in sede di reclamo perché RE 1 non li ha eccepiti (né quindi resi verosimili) “immediatamente” nelle sue osservazioni all’istanza come richiesto dall’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 5.1.2.1 e 5.1.2.2) né si può tenere conto del versamento di fr. 50'000.– menzionato nell’istanza (sopra consid. 4.4.2), poiché l’escusso non ha allegato né reso verosimile che dovesse essere imputato alle somme poste in esecuzione, e non a pigioni precedenti o ad altre pretese come il saldo delle pigioni annuali (di fr. 84'000.–) dopo la deduzione degli acconti mensili effettivamente versati oppure agli ammortamenti del materiale “piccolo” (doc. D, allegato 1), fermo restando che l’istante non ha mai ridotto la sua pretesa sotto fr. 84'321.80, pur tenuto conto del rimborso della garanzia locativa, di tutti i pagamenti e delle sole pigioni minime (doc. H accluso alla triplica). Ne segue che il rigetto andava concesso per almeno fr. 84'321.80 (v. sopra consid. 5.1.2.2), sicché la decisione impugnata, laddove lo limita a fr. 61'900.–, non reca pregiudizio all’escusso, il cui reclamo va pertanto respinto.
La censura del reclamante è di difficile comprensione. Egli pare dolersi della violazione del divieto dell’anatocismo, secondo cui il creditore non può pretendere interessi su interessi non pagati (art. 105 cpv. 3 CO), nella misura in cui CO 1 ha chiesto la corresponsione di un interesse del 7% dal 1° agosto 2021 anche sulla posta “interessi di mora fino al 31.07.2020” indicata sul precetto esecutivo (doc. A). La censura è però senza oggetto dal momento che l’importo di fr. 61'900.– per il quale il Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione non include interessi di mora (v. sopra consid. 5.2.1), e così ne è anche della somma di fr. 84'321.80 per cui egli avrebbe dovuto accogliere l’istanza (si veda il conteggio accluso alla triplica, doc. H).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di “ripetibili” (si suppone giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) formulata dall’istante va respinta, poiché non risulta assistita da un rappresentante professionale nel senso dell’art. 68 CPC, anche se l’istanza dovesse essere firmata da un fiduciario (cfr. sentenza della CEF 14.2018.178 del 26 marzo 2019, RtiD 2019 II 782 n. 45c consid. 6.3, con la precisazione che nel frattempo il monopolio della rappresentanza nelle cause sommarie della LEF attribuito ai fiduciari commercialista ticinesi è stato tolto anche dalla legge, cfr. art. 3 lett. c e 6 nLFid [RL 953.100]). Non ha neppure diritto a un’indennità d’inconvenienza in assenza di motivazione della sua richiesta (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 836 n. 44c consid. 7.2/c).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 61'900.– (art. 51 cpv. 1 lett. a e 3 LTF), raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili né indennità d’inconvenienza.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).