Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.2022 14.2022.53

Incarto n. 14.2022.53

Lugano 2 novembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 25 maggio 2021 dal

Regionalgericht Berner Oberland, Thun (rappresentato dalla Steuerverwaltung des Kantons Bern, Inkassostelle Region Bern-Mittelland, Berna)

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 16 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 aprile 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza __________ dell’8 giugno 2012, il Regionalgericht Berner Oberland ha condannato RE 1, in particolare, a una pena pecuniaria di 48 aliquote giornaliere di fr. 40.– ciascu­na, sospesa condizionalmente per tre anni, così come al pagamen­to di una multa di fr. 480.– e delle spese processuali di fr. 2'755.–, ridotte a fr. 1'755.– nel caso in cui non venga richiesta la motivazione scritta della decisione.

B. Dopo che RE 1 aveva ritirato l’appello da lui presen-tato contro la citata decisione, con sentenza __________ del 30 gennaio 2013, l’Obergericht des Kantons Bern ha stralciato la relativa procedura, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali, fissate forfettariamente in fr. 1'200.–.

C. Mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il Regionalgericht ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 480.– (indicando quale causa del credito: “Ausstand gemäss Rechnung vom 26.11.2015 Rechnungs-Nr. __________ Bussen/Amendes”) e di fr. 4'255.– (per “Gerichtskosten”).

D. Con istanza del 20 maggio 2021, il Regionalgericht ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo.

E. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 17 giugno 2021. Lo stesso giorno il Giudice di pace ha perciò dato tempo all’istante fino al 9 luglio 2021 per presentare un memoriale di replica, facoltà di cui esso non si è avvalso.

F. Facendo uso della facoltà d’interpello, il 17 novembre 2021 il giudice ha fissato all’istante un termine fino al 3 dicembre 2021 per specificare e chiarire le pretese menzionate nel precetto esecutivo, in particolare quella di fr. 4'255.–. In risposta, il 1° dicembre 2021 l’istante ha precisato di reclamare il pagamento della multa di fr. 480.–, della tassa di giudizio di fr. 2'500.– e delle spese di fr. 255.– risultanti dalla decisione del Regionalgericht, nonché la tassa di fr. 1'200.– dell’Obergericht. Entro il termine del 17 dicembre 2021 impartitogli dal primo giudice, RE 1 non ha presentato una duplica.

G. Statuendo con decisione del 4 aprile 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–.

H. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 aprile 2022, chiedendo di “accettare l’opposizione in applicazione dell’art. 109 CP contro questa multa di fr. 480.– e le relative spese procedurali”, protestate spese e ripetibili. Con scritto del 18 maggio 2022, il reclamante ha ribadito il contenuto dell’impugnazione e ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per quanto concerne l’anti-­cipo delle spese processuali di seconda sede; ha reiterato tale richiesta il 20 giugno.

I. Il 22 settembre 2022, la Camera ha fissato all’istante un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni al reclamo, segnatamente in merito all’eccezione di prescrizione della multa di fr. 480.–, con riferimento all’art. 109 CP, e all’assenza negli atti del precetto esecutivo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la notificazione è avvenuta al più presto il 5 aprile 2022, sicché il termine di reclamo è scaduto durante le ferie pasquali (dal 10 al 24 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 27 aprile 2022. Presentato già il 16 aprile 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Per una svista, la Camera ha notificato al Regionalgericht la prima istanza di gratuito patrocinio (del 18 maggio 2022) anziché il reclamo. Il tribunale non ha tuttavia chiesto di sanare il disguido né ha ritenuto necessario esprimersi sui punti messi in risalto nell’as-segnazione del termine. Una nuova notificazione si rivela pertanto superflua.

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che l’istante, in seguito al suo interpello, aveva sufficientemente chiarito la domanda. Ha rilevato che nei confronti del convenuto è stata emessa una decisione definitiva prima del termine di prescrizione di tre anni dell’art. 109 “StGB” (in italiano CP, come Codice penale) e che il termine di prescrizione delle spese processuali è di dieci anni in virtù dell’art. 442 cpv. 2 “SIPO” (recte: CPP, come Codice di procedura penale), motivo per cui ha accolto l’istanza.

  3. Nel reclamo RE 1 ricorda che, giusta l’art. 109 CP, sia l’azione penale sia la pena per le contravvenzioni si prescrivono in tre anni, di modo che la multa di fr. 480.–, stabilita dal Regionalgericht con sentenza dell’8 giugno 2012, è prescritta, ciò che vale anche per le relative spese procedurali. Conclude pertanto per l’accoglimento della sua opposizione.

  4. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’uf­ficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le decisioni penali sono esecutive non appena sono state notificate salvo che siano state impugnate tempestiva-mente mediante un appello (art. 402 CPP), un ricorso al Tribunale federale in materia penale nell’ipotesi dell’art. 103 cpv. 2 lett. b LTF oppure un rimedio giuridico non automaticamente sospensivo ove l’autorità di ricorso abbia sospeso l’esecutività della decisione impugnata (ad esempio art. 387 CPP o 103 cpv. 3 LTF; sentenza della CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017, consid. 6; Perrin/ Roten in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 44 ad art. 437 CPP; Sprenger in: Basler Kommentar StPO-JStPO, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 437 CPP), come pure in caso di ritiro del ricorso (art. 437 cpv. 1 lett. b CPP).

5.2 Nella fattispecie, non c’è dubbio che le due sentenze allegate dal Regionalgericht costituiscano in sé validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, giacché l’escusso ha ritirato l’appello presentato contro la prima sentenza e non risulta aver impugnato la seconda.

Le due decisioni penali sono firmate e il reclamante non contesta la validità dell’interpello in seguito al quale esse sono state prodotte. Egli non censura neppure i dati relativi al precetto esecutivo (escutente, escusso e importo) accertati dal Giudice di pace né la loro corrispondenza con quelli (creditore, debitore e importo) risultanti dai titoli di rigetto (cosiddette tre identità), di modo che la man­cata produzione del precetto esecutivo non costituisce un motivo manifesto d’irricevibilità o di reiezione dell’istanza. A prima vista, del resto, le identità in questione sono date. In particolare, il Regionalgericht risulta legittimato a far valere anche le spese processuali di seconda sede, dal momento che l’Obergericht ha disposto ch’esse fossero incluse nell’“estratto” del Regionalgericht (“Die ober­instanzliche Kosten sind in den Auszug des Einzelgerichts Oberland aufzunehmen”). Per quanto riguarda l’esame dei titoli di rigetto, la decisione impugnata non appare quindi viziata da carenze manifeste.

  1. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1).

6.1 Nel caso specifico, RE 1 sostiene innanzitutto che, giusta l’art. 109 CP, la multa inflittagli è prescritta. A ragione.

6.1.1 Per le contravvenzioni – ossia per i reati cui è comminata la multa (art. 103 CP) – l’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni (art. 109 CP). Tale prescrizione vale quindi non solo per l’azione penale, ovvero per la possibilità di perseguire l’autore e d’infligger­gli una multa, ma anche per la multa stessa, o meglio per la possibilità di far eseguire la pena, se del caso per via di un’esecuzione per debiti secondo la LEF (art. 35 cpv. 3 per il rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CP; cfr. anche art. 442 cpv. 1 CPP; Jeanneret in: Commentaire romand, Code pénal I, 2a ed. 2021, n. 1 ad art. 109 CP; Dupuis et al. in: Petit Commentaire CP, 2a ed. 2017, n. 1 ad art. 109 CP; Trechsel/Bertossa in: Praxiskommentar StGB, 2a ed. 2013, n. 1 ad art. 109 CP; Heimgartner in: Donatsch (curatore), Kommentar StGB-JStG, 21a ed. 2022, n. 1 ad art. 109 CP). Nel Basler Kommentar (StGB, 4a ed. 2019, n. 3 ad art. 109 CP), Heim­gartner sostiene invero che il termine di esecuzione di una multa inflitta, in virtù dell’art. 42 cpv. 4 CP, insieme a una pena detentiva o pecuniaria, la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente – come in concreto – è quello dell’altra pena, poiché l’accorcia­mento del termine di prescrizione risultante dall’art. 109 CP varrebbe solo per i reati bagatella. Si tratta però di un’opinione apparentemente isolata, cui si può opporre che il carattere immediato della multa mal si concilia con un allungamento del termine di prescrizione. Ad ogni modo, anche se la prescrizione fosse di cinque anni (art. 99 cpv. 1 lett. e CP), l’esito nel caso concreto non sareb­be diverso (v. sotto consid. 6.1.2).

Il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui la decisione penale che la infligge passa in giudicato (art. 100 CP per il rinvio dell’art. 104 CP). Non sono (più) previste sospensioni (Heimgartner, op. cit., n. 1 ad art. 109), neppure in virtù dell’art. 99 cpv. 2 CP o in caso di conversione della multa in una pena detentiva (sentenza del Tribunale federale 6B_366/2012 del 17 ottobre 2012, consid. 1.3). In particolare, l’avvio di un’esecu­zione volta all’esazione della multa non interrompe la prescrizione (cfr. DTF 124 IV 209 consid. 8/c, secondo cui la conversione della multa in pena detentiva sostituiva è possibile senza preventivo tentativo di esazione forzata ove la prescrizione sia vicina).

6.1.2 Ora, poiché nella fattispecie la sentenza con cui è stata inflitta la multa è passata in giudicato, al più tardi, con la pronuncia della sentenza del 30 gennaio 2013, che ha accertato il ritiro dell’ap­pello, il diritto di escussione della multa è ormai da tempo prescrit­to e già al momento dell’avvio dell’esecuzione (nel gennaio del 2022) non poteva più essere esercitato (art. 441 cpv. 1 CPP). Le fatture e solleciti dell’escutente sono al riguardo senza rilievo. L’art. 441 cpv. 2 CPP, secondo cui l’autorità di esecuzione delle pene deve accertare d’ufficio la prescrizione delle pene, non vieta all’escusso condannato a una multa di far capo alla facoltà offerta dall’art. 81 cpv. 1 LEF di dimostrare che la stessa è prescritta, finché tale autorità non ha statuito definitivamente sulla questione.

6.2 RE 1 sostiene poi che, prescritta la multa, si siano prescritte anche le relative spese processuali. A torto.

6.2.1 In realtà, l’art. 109 CP non si applica alle spese processuali, che non sono citate accanto all’azione e alla pena. In virtù dell’art. 442 cpv. 2 CPP le pretese per spese procedurali si prescrivono infatti in dieci anni da quando la decisione che le fissa è passata in giudicato. D’altronde, alla prescrizione delle spese processuali si applicano le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni (Per­rin/Roten, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2a ed. 2019, n. 20 ad art. 442 CPP; Cavallo in: Donatsch et al. (curatori), Kommentar StPO, 3a ed. 2020, n. 6 ad art. 442 CPP): può dun­que essere interrotta, in particolare, mediante atti esecutivi (art. 135 n. 2 CO).

6.2.2 Ne consegue che il termine di prescrizione delle spese processuali, che ha iniziato a decorrere al più presto al momento del ritiro dell’appello, accertato con sentenza del 30 gennaio 2013 (sopra consid. 6.1.2), sarebbe scaduto non prima di gennaio del 2023, salvo poi essere interrotto con l’avvio dell’esecuzione nel gennaio del 2021. L’eccezione di prescrizione sollevata da RE 1 va pertanto respinta.

  1. In conclusione il reclamo va parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che l’opposizione è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'255.–, togliendo da quanto richiesto dall’istante (fr. 4'735.–) la multa di fr. 480.– di cui è stata accertata la prescrizione (sopra consid. 6.1.2).

  2. Le spese processuali di prima sede seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 e, per analogia, 318 cpv. 3 CPC).

Non si pone problema di ripetibili, giacché l’istante non ha motiva­to la sua richiesta d’indennità (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’in­convenienza (sentenza della CEF 14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 4).

  1. Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Il gratuito patrocinio comprende, tra l’altro, l’esenzione dal pagamento delle spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. a-b CPC).

Nel caso concreto, il primo presupposto appare dato, desumendosi dalla documentazione prodotta da RE 1 ch’egli, nel 2021, ha percepito un reddito di fr. 2'676.– mensili, che la sua sostanza ammontava ad appena fr. 190.– e i suoi debiti a quasi fr. 30'000.–. Quanto alle probabilità di successo del reclamo, circa la multa esse apparivano buone, mentre per le spese processuali risultavano inesistenti a fronte della chiarezza dell’art. 442 cpv. 2 CPP (sopra consid. 6.2). La domanda di gratuito patrocinio avrebbe quindi potuto essere accolta nella forma dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali solo per un decimo delle stesse (art. 118 cpv. 2 CPC). Per il resto esse avrebbero seguito la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece, neppure in seconda sede, problema di ripetibili, tanto più che l’istante non ha presentato osservazioni al reclamo.

  1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'735.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'255.–.

  1. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell’istante per 1⁄10 e per i rimanenti 9⁄10 a carico del convenuto”.

  2. Non si riscuotono spese processuali.

  3. Notificazione a:

– ; – Steuerverwaltung des Kantons Bern, Inkassostelle Region Bern-Mittelland, Berna.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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