Incarto n. 14.2022.51
Lugano 3 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.262 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 8 aprile 2022 da
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 6 maggio 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 aprile 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, l’8 aprile 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'000.– oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 27 aprile 2022 l’istante ha confermato la propria domanda, chiedendo l’erezione di un inventario dei beni della convenuta, la quale si è rimessa al giudizio del Pretore aggiunto, ritenendo di non dover nulla all’istante, e si è rifiutata di sottoscrivere il verbale.
C. Statuendo con decisione del 27 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso giorno alle ore 10:30, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere depositato presso il proprio patrocinatore la somma corrispondente al credito posto in esecuzione. L’11 maggio 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa. Il 18 maggio 2022 la reclamante ha presentato una nuova domanda di effetto sospensivo e chiesto nuovamente l’accoglimento del reclamo facendo valere di aver pagato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti all’ufficio d’esecuzione il 18 maggio 2022. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1, per sua stessa ammissione, il 27 aprile 2022 (reclamo, ad I/B), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 9 maggio. Presentato il 6 maggio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo scritto del 18 maggio 2022, come pure i documenti acclusi di stessa data, sono invece tardivi.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Entrambi i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati e comprovati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
2.2 Nel caso in esame, la reclamante pretende di aver adempiuto ambedue i presupposti di annullamento del fallimento versando sul conto del proprio patrocinatore il 5 maggio 2022 fr. 11'041.35 a garanzia del credito dell’istante (doc. E), oltre a fr. 9'400.– (il 2 maggio) e fr. 1'274.45 (il 5 maggio) a copertura delle altre esecuzioni in corso nei suoi confronti (doc. F). Tuttavia, a norma dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, l’importo dovuto all’istante va depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore. Il deposito della somma presso il proprio patrocinatore non ha gli stessi effetti, giacché il debitore potrebbe in ogni momento chiederne la restituzione, segnatamente nel caso in cui il reclamo dovesse essere respinto. Le ricevute prodotte dalla reclamante non menzionano del resto un deposito a favore dei suoi creditori, e specialmente dell’istante, bensì una non meglio precisata “consulenza” (doc. E ed F). Il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF non può di conseguenza essere considerato adempiuto.
2.3 Che la RE 1 abbia offerto nel reclamo di effettuare il deposito dell’importo del credito dell’istante sul conto della Camera dopo che la stessa gliene avrebbe comunicato le coordinate bancarie ed entro il termine che le sarebbe stato fissato non viene in suo soccorso. Il testo della legge è chiaro. Il reclamante deve produrre con il reclamo – e pertanto entro la scadenza del termine d’impugnazione – la prova per mezzo di documenti che “nel frattempo […] l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore” (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). Tale autorità non è tenuta – né è abilitata – ad assegnare un termine per effettuare il deposito. Spetta invece al reclamante informarsi tempestivamente presso l’autorità giudiziaria superiore in merito alle coordinate del conto sul quale effettuare il deposito. Non può contare di ottenere tempo supplementare chiedendo la fissazione di un termine per effettuare il deposito nel reclamo, che sa oltretutto dover giungere all’autorità giudiziaria superiore l’ul-timo giorno del termine d’impugnazione. Anche su questo punto il reclamo si appalesa infondato.
2.4 Lo scritto inoltrato il 18 maggio 2022 dalla reclamante è tardivo come (complemento) del reclamo e pertanto è inammissibile (sopra consid. 1). Ad ogni modo, esso non gioverebbe alla reclamante neppure nel merito.
2.4.1 Per quanto attiene all’osservazione secondo cui, secondo la dottrina e la giurisprudenza, fatti nuovi potrebbero essere addotti dopo la scadenza del termine di reclamo, in particolare attraverso la concessione al reclamante di un termine suppletorio per la presentazione delle prove, occorre rilevare che il riferimento citato dalla reclamante (decisione del Tribunale cantonale di Neuchâtel in RJN 2003, 441 segg., menzionata da Giroud in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 174 LEF) si riferisce in realtà al (secondo) presupposto della verosimiglianza della solvibilità del debitore. Ad ogni modo, nella terza edizione del Basler Kommentar (del 2021) i commentatori dell’art. 174 LEF (Giroud/ Theus Simoni, ad n. 20a) escludono la possibilità per l’autorità giudiziaria superiore di concedere un termine suppletorio la cui scadenza sia posteriore a quella del termine d’impugnazione con riferimento alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 136 III 295 consid. 3.1; sentenza 5A_817/2012 consid. 3). A prescindere dalla sua tardività, la censura non meriterebbe dunque accoglimento.
2.4.2 A mente della reclamante la reiezione del reclamo costituirebbe un formalismo eccessivo, da una parte perché in buona fede ha chiesto la comunicazione delle coordinate per depositare l’importo del credito dell’istante sul conto del Tribunale d’appello, e dall’altra perché la presa in considerazione dei nova autentici all’art. 174 cpv. 2 LEF ha come scopo di evitare fallimento senza senso di debitori ancora solvibili, ciò che ritiene essere il suo caso, avendo provato di aver nel frattempo estinto tutti i suoi debiti. La reclamante misconosce però che lo stesso art. 174 cpv. 2 LEF limita l’ammissibilità dei nova autentici a quelli che possono essere prodotti con il reclamo, e pertanto entro la scadenza del termine d’impugnazione. Non è eccessivamente formalista tenere conto di una restrizione che risulta chiaramente dalla legge (oltre che dalla chiara giurisprudenza del Tribunale federale). Non si tratta del resto di una norma puramente formale. La reclamante ha infatti avuto tutto il tempo necessario per procedere al deposito nelle forme di legge dalla notifica del precetto esecutivo (avvenuta il 14 ottobre 2021) fino alla scadenza del termine d’impugnazione della decisione di fallimento (il 9 maggio 2022), passando dalla comminatoria di fallimento e dall’udienza di fallimento. I termini di paga-mento (e deposito) non possono essere dilatati all’infinito. Ad ogni buon conto, se quanto versato all’ufficio d’esecuzione permetterà di soddisfare tutti i suoi creditori, la reclamante potrà ottenere la revoca del fallimento in virtù dell’art. 195 LEF.
2.4.3 La stessa reclamante riconosce che le violazioni di numerose norme deontologiche che imputa all’istante, il suo precedente patrocinatore, non sono un motivo valido per annullare il fallimento, dal momento ch’essa avrebbe dovuto prevalersene con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) oppure di annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF). Ora è troppo tardi.
2.5 Siccome il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF non è stato comprovato per tempo, il reclamo va respinto. Non è poi necessario pronunciare nuovamente il fallimento, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).