Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.08.2022 14.2022.34

CO 1RE 1

Incarti n. 14.2022.34 14.2022.35

Lugano 2 agosto 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nelle cause SO.2021.114 e SO.2021.116 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanze rispettivamente del 2 e 4 febbraio 2021 da

RE 1 RE 2, __________ (patrocinati dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

giudicando sui reclami del 28 marzo 2022 presentati da RE 1 e RE 2 contro le decisioni emesse il 17 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso il fratello CO 1 per l’incasso di fr. 25'166.– oltre agli interessi del 5% dal 14 dicembre 2020, indicando quale causa del credito il “Contratto del 1. agosto 2018 "Prestito Bar __________ e __________" e "Vendita casa __________"”.

Con precetto esecutivo n. __________ emesso anch’esso il 17 dicembre 2020 dallo stesso Ufficio, l’altro fratello RE 2 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 39'832.– oltre agli interessi del 5% dal 14 dicembre 2020, indicando la medesima causale che nel precetto esecutivo fatto spiccare dalla sorella.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze separate del 2 e 4 febbraio 2021 RE 1 e RE 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna. Nel termine impartitogli, il convenuto si è opposto a entrambe le istanze con osservazioni scritte del 2 marzo 2021. Alle udienze di discussione tenutesi il 7 maggio 2021, le parti hanno concordato di sospendere le cause per permettere l’esecuzione di una perizia calligrafica sulla firma apposta sullo specchietto del 1° agosto 2018 prodotto dagl’istanti quale riconoscimento di debito; hanno inoltre chiesto al Pretore di aprire una procedura di assunzione di prova cautelare e di designare un perito calligrafico, alla cui perizia esse avrebbero riconosciuto il valore di referto di arbitratore. Nella perizia “grafotecnica” del 7 luglio 2021 la perita __________ T__________ ha concluso che “l’insieme degli elementi emersi porta­no a sostenere l’ipotesi che la firma presente sull’accordo del 1° agosto 2018 non sia stata apposta da signor CO 1 piuttosto che l’ipotesi di una firma autentica”. Alle udienze del 16 marzo 2022 indette per la continuazione della discussione, gl’istanti hanno confermato la rispettiva domanda mentre il convenuto ne ha chiesto la reiezione.

C. Statuendo con decisioni separate del 17 marzo 2022, il Pretore ha respinto entrambe le istanze, ponendo a carico dell’istante, nella prima causa, le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 900.– a favore del convenuto e nella seconda le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità di fr. 1'400.– sempre a favore del convenuto.

D. Contro le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con due reclami distinti del 28 marzo 2022 per ottenerne l’annullamento, protestate spese e ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili tra parti patrocinate dallo stesso avvocato, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autono­mia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore (comune) di RE 1 e RE 2 il 18 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 28 marzo. Presentati quello stesso giorno (data dei timbri postali), i reclami sono dunque tempestivi.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha ricordato che dopo aver ricevuto il referto peritale, gl’istanti hanno chiesto la sostituzione del perito manifestando così l’intenzione di non riconoscere alla perizia il valore di referto di arbitratore, mentre il convenuto ha chiesto di rinviare la questione alla successiva azione di merito nell’ambito della quale si sarebbe potuto scegliere un nuovo peri­to. Motivo per cui il primo giudice ha reputato la procedura cautelare diventata senza oggetto e l’ha stralciata con una decisione ora oggetto di reclamo. Per quanto attiene alla causa principale, il Pretore ha ritenuto che la perizia agli atti, siccome allestita da una persona cognita in materia, ancorché contestata è sufficiente a rendere perlomeno verosimile l’eccezione liberatoria del convenu­to, secondo cui la firma apposta sul documento invocato quale titolo di rigetto non è la sua. Ha pertanto respinto le istanze e rinviato la questione a un giudizio di merito.

  3. Nei reclami RE 1 e RE 2 si dolgono che le decisioni impugnate siano state emesse senz’atten­dere l’esito del reclamo da loro inoltrato alla III Camera civile del Tribunale d’appello contro la decisione 24 gennaio 2022 del Pretore nella procedura cautelare. Lamentano una violazione del diritto di essere sentiti e in generale delle norme procedurali che tutelano il reclamante, nella misura in cui una perizia contestata non può fungere al loro dire da valido mezzo di prova per statuire sulle loro istanze.

  4. La ricevibilità dei reclami è dubbia, giacché i reclamanti non si confrontano con la motivazione delle sentenze impugnate, secon­do cui il referto peritale da loro contestato basta per rendere verosimile (e non per provare) l’obiezione sollevata dal convenuto in merito all’autenticità della firma figurante sul titolo di rigetto. Giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC spetta infatti al reclamante commisurarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). La questione può invero rimanere aperta perché le sentenze impugnate resistono alla critica (anche) nel merito.

5.1 Sta di fatto che i fatti riportati nei documenti prodotti quale titolo di rigetto sono presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false, a meno che siano d’acchito sospetti, ciò che il giudice verifica d’uf­ficio. Egli pronuncia il rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa verosimile immediatamente. Respinge invece l’istan­­za se, basandosi su elementi oggettivi, ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può quindi limitarsi a contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC) ma deve rendere verosimile, mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 143, consid. 4.1.2, con rimandi; sentenze della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 5.1 e 14.2017.12 del 4 maggio 2017 consid. 4.2/a, con rinvii).

La valutazione dell’autenticità della firma è una questione di apprezzamento delle prove (DTF 130 III 321 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_113/2014 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1, 5A_402/2008 consid. 3.2). In sede di reclamo è possibile invocare un errore nell’accertamento dei fatti solo se è manifesto (sopra consid. 1.2; DTF 138 III 234 consid. 4.1) e suscettibile d’influire sull’esito della causa, ciò che si verifica in particolare quando il primo giudice non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sentenza della CEF 14.2018.179 del 1° aprile 2019 consid. 5.1).

5.2 Nel caso in esame, i reclamanti non indicano i motivi per cui sarebbe manifestamente errato l’apprezzamento del Pretore, secon­do cui la perizia, ancorché contestata, rende verosimile l’inauten­ticità della firma apposta sul documento prodotto quale titolo di rigetto (doc. C). Insufficientemente motivati, i reclami sono al riguardo irricevibili.

5.3 Il Pretore non era d’altronde tenuto ad aspettare l’esito del reclamo relativo alla procedura cautelare. L’assunzione di una perizia non è infatti un mezzo di prova ammissibile in una procedura sommaria, specie di rigetto dell’opposizione, in cui di principio è ammissibile solo la prova documentale (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1) o tutt’al più le prove immediatamente disponibili giusta l’art. 254 cpv. 2 lett. a CPC, tra cui non rientra l’esperimento di una perizia calligrafica (sentenza della CEF 14.2021.168 del 5 maggio 2022 consid. 4.4.3), come dimostra la fattispecie in esame, in cui a 17 mesi dall’inoltro della causa l’assunzione della prova peritale non è ancora terminata. Il Pretore non avrebbe quindi dovuto dare seguito alla richiesta delle parti di esperire una perizia e, appurato che la perizia non aveva comunque permesso di risolvere la questione, non era tenuto a perdere ulteriore tempo a ordinare delucidazioni o un’altra perizia. Come pertinentemente rilevato dal primo giudice, si tratta di atti istruttori da eseguire tipicamente in una procedura di merito. La procedura di rigetto serve solo a determinare l’onere dell’azione di merito (sopra consid. 2). Per il resto, rimproverare al Pretore di essersi fondato sulla perizia del 7 luglio 2021 dopo averne chiesta l’assunzione riconoscendone in anticipo il valore di referto di arbitratore non è compatibile con il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC). Nella misura in cui sono ricevibili, i reclami vanno pertanto respinti.

  1. Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto della similitudine delle cause, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, nella prima causa di fr. 25'166.– non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, mentre quello di fr. 39'832.– nella seconda sì.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le cause 14.2022.34 (SO.2021.114) e 14.2022.35 (SO.2021.116) sono congiunte.

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2022.34 (SO.2021.114) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente dispositivo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa 14.2022.35 (SO.2022.116) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente dispositivo, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

  1. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione relativa alla causa 14.2022.34 (SO.2021.114) è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Contro la presente decisione relativa alla causa 14.2022.35 (SO.2021.116) è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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