Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.09.2022 14.2022.23

Incarto n. 14.2022.23

Lugano 14 settembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 138-B-21-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 1° ottobre 2021 dalla

CO 1

contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 febbraio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 23 dicembre 2017 RE 1e ha concluso con la PI 1 un abbonamento di due anni relativo all’uso delle strutture del Centro __________ (palestre, piscine, spa ecc.) al costo di fr. 1'285.–, rinnovabile automaticamente di anno in anno, salvo disdetta con un preavviso di trenta giorni prima del 21 gennaio 2020.

B. Il 2 novembre 2020 la PI 1 ha ceduto il proprio credito di fr. 1'308.– nei confronti di RE 1 alla CO 1.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2021 dal­-l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'408.– oltre agli interessi del 5% dal 21 luglio 2020 (indicando quale causa del credito l’“abbonamento periodo dal 21.03.2020 al 20.03.2021, contratto no. 100736 del 23.12.2017. Palestra PI 1, __________”), fr. 100.– (per “spese amministrative”) e fr. 100.– (per “spese incasso”).

D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° ottobre 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 6 novembre 2021. Entro il termine assegnatole, il 10 dicembre 2021 la CO 1 ha presentato una replica scritta, a cui RE 1 ha duplicato tempestivamente il 12 gennaio 2022. All’udienza indetta per il 10 febbraio 2022, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

E. Statuendo con decisione del 22 febbraio 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 31 marzo 2022, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 al più presto il 23 febbraio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto non prima di lunedì 7 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 1° marzo 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che il con­tratto in essere tra le parti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio e che le eccezioni della parte convenuta “non possono essere attribuite ad una mancanza di volontà di parte Istante nel trovare anche una via conciliativa tra le parti finalizzata a chiudere la causa in via extragiudiziale”.

  3. Nel reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non si è espresso su nessuna delle censure da lui sollevate in prima sede. Ribadisce che il precetto esecutivo così come l’istanza si basano su un contratto concluso da lui con la PI 1 e non con l’istante, ossia la CO 1, lamenta poi un inadempimento contrattuale da parte dell’istante, siccome durante il periodo dell’abbonamento per il quale è stato escusso la palestra è rimasta chiusa a causa della pandemia da coronavirus oltre che per lavori di ristrutturazione e infine ripete che non vi è identità tra l’importo posto in esecuzione e quello che risulta dal contratto. Con le osservazioni al reclamo la CO 1 ha rinviato alle considerazioni esposte nel­la propria replica in prima istanza.

  4. Orbene, nella misura in cui non si è determinato sulle censure del­l’escusso il Giudice di pace ha leso il diritto di essere sentito del reclamante (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost.). Una siffatta violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’auto­rità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3, vedi sentenza della CEF 14.2020.14 del 30 giugno 2020 consid. 5.1). Nel caso specifico, non è necessario rinviare la causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in tal senso, anzi ha postulato la reiezione dell’istanza. La cognizione della Camera non può d’altronde ritenersi limitata (giusta l’art. 320 lett. b CPC, v. sopra consid. 1.2) sui fatti rilevanti per il giudizio giacché la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento. La causa è infine matura per il giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).

  5. In ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

6.1 Nel caso di specie, il reclamante sostiene che non vi è identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. L’assunto è solo parzialmente vero. Firmando il contratto accluso all’istanza (doc. 1), l’escusso ha riconosciuto di dovere fr. 1'285.– all’anno all’escutente per le sue prestazioni. Quest’ultimo ha tuttavia ridotto la propria pretesa a fr. 1'278.– (doc. 2), come risulta anche dalla pretesa di fr. 1'408.– posta in esecuzione per il periodo d’abbonamento dal 21 marzo 2020 al 20 marzo 2021 (doc. 18), che apparentemente si compone del canone di fr. 1'278.–, oltre alle spese di sollecito di fr. 30.– (doc. 3 e 4) nonché agl’interessi di mora e alle spese amministrative di fr. 100.– (doc. 8). Siccome le spese e interessi appena citati non risultano dal contratto sottoscritto dall’escusso (doc. 1), l’identità degl’importi sul precetto esecutivo e sul contratto si limita a fr. 1'278.–. Poiché non sono previste dal contratto, anche per le “spese amministrative” di fr. 100.– e per le “spese incasso” di altri fr. 100.– difetta un titolo di rigetto. Come per altro già evidenziato da RE 1 in prima sede (n. 12 delle osservazioni), il rigetto va limitato a fr. 1'278.– oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 21 luglio 2020 – data del terzo sollecito (doc. 5), come richiesto, malgrado la scadenza fosse stata fissata al 5 aprile 2020 (doc. 2) – e il reclamo accolto in tale misura.

6.2 Non sussistono poi problematiche di legittimazione attiva della CO 1 o d’identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) – la CO 1 – e il creditore designato nel titolo – la PI 1 – siccome la PI 1 ha ceduto alla CO 1, con scritto del 2 novembre 2020 firmato dalla cedente (doc. 7), il noto credito di fr. 1'278.–, oltre alle spese di sollecito di fr. 30.–, con riferimento al contratto “quota abbonamento palestra, contratto firmato il 23.12.2017”. Il reclamante affer­ma sì che la cessione non è valida, poiché la stessa avrebbe dovuto a suo dire essergli comunicata, ma egli misconosce che il consenso del debitore non è necessario perché la cessione sia valida (art. 164 cpv. 1 CO; DTF 95 II 115 consid. 4; sentenza della CEF 14.2015.123 del 26 novembre 2015 consid. 7.2). Nel caso di specie, l’identità contestata è quindi in realtà data.

  1. Secondo la “Basler Praxis” citata dal reclamante, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempi­mento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto di mandato), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (sentenza della CEF 14.2020.176 del 25 maggio 2021 consid. 5.2 e i riferimenti, segnatamente alla 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, RtiD 2018 II 823 n. 42c, consid. 5.6; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per l’ecce­zione d’inadempimento).

7.1 Nel caso specifico, il reclamante ribadisce che l’istante ha tenuto chiuse le proprie strutture durante l’emergenza covid 19, rendendosi inadempiente. Non precisa la durata della chiusura, ma non contesta (neppure in prima sede) l’allegazione dell’istante, secon­do cui il primo lockdown è stato imposto dal 12 marzo al 19 aprile 2020 (replica ad n. 11), ossia grosso modo durante il primo mese dell’anno contrattuale oggetto dell’esecuzione. In prima sede la CO 1 ha invero ammesso implicitamente l’esistenza di altri lockdown, ma ha precisato di avere aggiunto sei mesi gratuiti a tutti i “clienti attivi” (replica ad 7). In duplica (ad 2/i) RE 1 non ha negato tale concessione in sé, ma si è limitato a rilevare che l’aggiunta di sei mesi conferma implicitamente il carattere oneroso dell’abbonamento per il periodo avversato. Egli non contesta tuttavia che le chiusure non sono dipese dalla volontà dell’istante né che il prolungamento gratuito dell’ab­bonamento di ulteriori sei mesi costituisce una sufficiente riparazione dei disagi causati dalle interruzioni (forzate) di servizio. In particolare egli non pretende che tali interruzioni siano durate com­plessivamente più di sei mesi. L’eccezione di parziale inadempimento andava dunque reputata sanata e perciò respinta (cfr. sentenza della CEF 14.2017.73 del 22 dicembre 2017, RtiD 2018 II 827 n. 42c, consid. 5.6/d).

7.2 RE 1 eccepisce infine nuovamente un altro parzia­le inadempimento delle prestazioni contenute nell’abbonamento alludendo, senz’ulteriori precisazioni, a una limitazione dei servizi in ragione di lavori di ristrutturazione. In prima sede egli aveva anche accennato a tale aspetto soltanto con la duplica. Orbene, le eccezioni giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevate “immediatamente” e quindi di principio già con la prima comparsa, ossia per l’escusso con le osservazioni scritte all’istanza o all’udienza (sentenza della CEF 14.2021.60 del 23 settembre 2021 consid. 1.5; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 52a ad art. 84 LEF; Miguel Sogo/Roman Baechler, Aktenschluss im sum­marischen Verfahren, AJP/PJA 2020, 326 seg.). Sebbene la “Basler Praxis” non annoveri l’eccezione d’inadempimento tra quelle cui si riferisce l’art. 82 cpv. 2 LEF, bensì fra le eccezioni relative al titolo di rigetto (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF), anch’essa, per essere presa in considerazione, dev’essere sollevata dall’escusso, esplicitamente (DTF 127 III 200 consid. 3/a), con la prima comparsa (ci-tata 14.2017.73, consid. 5.6/a), giacché l’alleggerimento probatorio consentito dalla Praxis non ha alcun influsso sulla massima eventuale (Staehelin, op. cit., loc. cit.). Oltre che insufficientemente circostanziata, l’eccezione è tardiva e pertanto irricevibile.

  1. In definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento, nel senso che l’istanza va accolta limitatamente a fr. 1'278.– (ovverosia per fr. 330.– in meno della somma di fr. 1'608.– posta in esecuzione, sopra consid. 6.1).

  2. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

Non si pone invece questione d’indennità, non avendo la CO 1 motivato la sua richiesta al riguardo in prima sede (come invece richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) e non avendone formulato alcuna in seconda sede.

  1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'608.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'278.– oltre agli interessi del 5% dal 21 luglio 2020.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste per fr. 20.– a carico dell’istante e per i rimanenti fr. 80.– a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 200.– e per i restanti fr. 50.– a carico della CO 1.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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