Incarto n. 14.2022.21
Lugano 3 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Faido promossa con istanza 24 novembre 2021 dal
Kanton Bern, Berna (rappresentato dalla Steuerverwaltung des Kantons Bern, Berna)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Faido, il Canton Berna ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40.– (indicando quale causa del credito: “Ausstand gemäss Rechnung vom 14.01.2021; Rechnungs-Nr. __________, Bussen”), fr. 100.– (per “Gerichtskosten”) e fr. 50.– (per “Mahngebühren”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 novembre 2021 il Canton Berna ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 3 dicembre 2021. Non avendo l’istante presentato una replica entro il termine assegnatogli, il 28 dicembre 2021 il Giudice di pace l’ha invitato a completare l’incarto allegando la documentazione da cui si evincono i termini di ricorso della decisione prodotta quale titolo di rigetto e l’attestazione del suo passaggio in giudicato. Il 13 gennaio 2022 il Canton Berna ha prodotto (nuovamente) il decreto d’accusa del 18 dicembre 2020.
C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– senz’assegnare indennità a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 febbraio 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il prevedibile esito della decisione odierna, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 18 febbraio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 28 febbraio. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare motivazione, ritenendo implicitamente che la documentazione prodotta dal creditore costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi pretesi. Pur menzionandole, il primo giudice non si è determinato sulle “tempestive giustificazioni” presentate dal convenuto.
Nel reclamo RE 1 ribadisce di aver contestato la multa della circolazione posta in esecuzione tramite e-mail presso la polizia bernese, sostenendo di aver regolarmente pagato il suo il suo posteggio, pur avendo erroneamente digitato un numero diverso da quello effettivamente occupato dalla propria vettura. Ritiene “completamente fuori luogo” sia l’assenza di tolleranza dimostrata di fronte a un “banale e ingenuo errore”, sia la totale mancanza di empatia palesata nello scambio di corrispondenza – riferita ad atti contenenti termini giuridici di difficile comprensione – con una persona che non è di lingua madre tedesca. Avendo sempre preso posizione sulle sollecitazioni ricevute, al reclamante appare alquanto “strano” che l’intimazione sia passata in giudicato, pur non escludendo di aver commesso qualche errore formale a causa delle difficoltà linguistiche. Contesta pertanto nuovamente di dover pagare l’importo vantato dall’istante, dichiarandosi tuttavia disposto – se del caso e ammessa l’esistenza di una base legale – a essere sanzionato unicamente per l’immissione errata del numero del parcheggio.
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive.
5.2 Nella fattispecie il Canton Berna fonda la propria pretesa sul decreto d’accusa (“Strafbefehl”) n. __________ emesso il 18 dicembre 2020 (doc. C accluso all’istanza), con cui il Ministero pubblico cantonale ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di fr. 40.– e alla tassa di giustizia di fr. 100.– per la mancata attivazione del parchimetro, il 2 settembre 2020, del posteggio “__________” a __________. Orbene, tale decreto rappresenta senz’altro una valida decisione amministrativa di carattere esecutivo, l’escusso non avendo dimostrato di esservisi opposto entro il termine di dieci giorni indicato sul retro del medesimo (doc. C, pag. 2 in alto). Ne segue che, esecutiva e pure passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 Codice di diritto processuale penale svizzero [CPP, RS 312.0]), la decisione giustifica il rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per gli importi ivi contenuti e richiesti con la successiva fattura del 15 gennaio 2021 (doc. D), in ossequio a quanto previsto dalla procedura indicata sul retro del decreto (doc. C, pag. 2 sotto la voce “Rechnung”).
5.3 Il rigetto va inoltre esteso alle due tasse di diffida di fr. 25.– ciascuna – contenute rispettivamente nella “Mahnung für Rechnung” del 26 marzo 2021 (doc. F) e nella “Betreibungsandrohung für Rechnung” del 29 aprile 2021 (doc. G), le quali, già solo per la loro designazione, rivestono pure esse le caratteristiche di una decisione amministrativa ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 LEF – emesse conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 della Gebührenverordnung del Canton Berna (GebV, RS 154.21), del cui possibile prelievo l’escusso era già stato reso attento sin dalla prima fattura del 15 gennaio 2021 (doc. D pag. 2 in fine).
6.1 Nel caso concreto, né col reclamo né davanti al primo giudice RE 1 si è avvalso di una delle eccezioni liberatorie appena citate, ma si è limitato a ribadire di aver contestato la multa con un’e-mail trasmessa alla polizia e di aver pagato il posteggio, seppur per un posto diverso da quello da lui realmente occupato.
6.2 Ora, il reclamante avrebbe potuto – e quindi dovuto – far valere le sue contestazioni già mediante un’opposizione (“Einsprache”) al Ministero pubblico bernese della Regione Oberland (“Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland”) spedita per posta entro dieci giorni dalla ricezione del decreto d’accusa, come indicato a tergo del decreto stesso (alla voce “Rechtsmittelbelehrung”). Non lo può fare con un reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 6).
6.3 Che l’uso della lingua tedesca per la corrispondenza relativa ad atti contenenti termini giuridici di difficile comprensione per una persona che non è di lingua madre tedesca abbia posto al reclamante problemi di comprensione è un’allegazione nuova ch’egli non ha fatto valere davanti al primo giudice. Non se ne può pertanto tenere conto in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
6.3.1 Per abbondanza, RE 1 pare del resto aver capito il senso e la portata del provvedimento ricevuto (ossia la multa del 2 settembre 2020, allegato B alle osservazioni all’istanza), dal momento che è stato in grado di contestarlo in lingua tedesca a chi l’ha rilasciato (allegato A) e di prendere posizione sulla risposta negativa della polizia alla sua richiesta di ritiro della multa (allegato C). Invero, egli non spende una parola sul decreto d’accusa, ma nulla lo dispensava, all’occorrenza, di farselo tradurre e spiegare da un conoscente, da un traduttore, da un legale o dallo stesso Ministero pubblico onde agire con cognizione di causa e in tempo utile, giacché aveva dichiarato di volerne fare una questione di principio (e-mail del 24 settembre 2020).
6.3.2 Certo, in linea di massima il prevenuto ha diritto alla traduzione del tenore dell’atto d’accusa in una lingua che comprende (art. 68 cpv. 2 CPP), specie dei rimedi giuridici (sentenza della Tribunale federale 6B_964/2013 del 6 febbraio 2015 consid. 3.3.1 e 3.3.2). Tuttavia, il destinatario di un atto che non menziona rimedi giuridici (o li menziona in una lingua ch’egli non capisce) non può semplicemente ignorarlo; è tenuto a impugnarlo entro il termine ordinario o a informarsi, in un lasso di tempo ragionevole, sulla via di ricorso quando il carattere di decisione è riconoscibile e ch’egli intende contestarla (già citata 6B_964/2013, consid. 3.4 e i rinvii). Ora, nella fattispecie RE 1 ha aspettato il reclamo per evocare difficoltà di comprensione degli atti della procedura, ossia oltre 14 mesi per quanto attiene al decreto d’accusa. Non è conforme al principio della buona fede processuale. Anche se non fosse fondata su un’allegazione di fatto irricevibile (sopra consid. 6.3), la censura andrebbe pertanto respinta.
6.4 Le e-mail che RE 1 ha spedito alla polizia sono senza rilievo per la questione del passaggio in giudicato dell’atto d’accusa emesso dopo lo scambio di allegati cui egli si riferisce. Tale atto poteva essere contestato solo per posta – e non per e-mail (come menzionato in grassetto al tergo) – al Ministero pubblico e non alla polizia. In assenza d’impugnazione il decreto d’accusa è divenuto definitivo e vincola sia il primo giudice sia questa Camera, il cui potere di cognizione è limitato alla verifica dell’esecutività della decisione invocata quale titolo di rigetto e all’esame delle eccezioni stabilite dall’art. 81 LEF sorte dopo la sua emanazione (v. sopra consid. 2 e 6).
6.5 Proprio perché non incombe al giudice del rigetto (o all’autorità di reclamo) vagliare censure riguardanti il merito della controversia né riesaminare (sempre nel merito) le decisioni esecutive invocate quale titolo, la richiesta subordinata del reclamante di esser sanzionato solo per l’immissione errata del numero di posteggio esula dalla competenza di questa Camera.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 190.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).