5A_1023/2018, 5A_151/2014, 5A_503/2016, 5A_567/2019, 5D_2/2022, + 2 weitere
Incarto n. 14.2022.163
Lugano 4 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 28 settembre 2022 da
CO 1, __________ (rappresentata dalla curatrice RA 1, __________)
contro
avv. RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2022 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 9 marzo 2021, l’Autorità regionale di protezione (ARP) 10 di Locarno ha statuito, tra l’altro, che l’avv. RE 1, senza essere autorizzato, negli anni aveva prelevato importanti somme dalla sostanza di CO 1, di cui era stato curatore dal 2006 al 2020. Gli ha quindi “assegnato un termine di 20 giorni non prorogabile per procedere con la restituzione di quanto prelevato senza essere autorizzato, ovvero Fr. 243'734.–, sul conto corrente bancario” dell’ex curatelata; ha poi autorizzato la nuova curatrice, RA 1, a “valutare la possibilità di avviare le necessarie procedure penali e civili (ex art. 454 e segg. CC) al fine di ottenere la rifusione del danno patito dall’interessata […] nell’ambito della gestione della curatela”.
Il 28 aprile 2022, la Camera di protezione (CDP) del Tribunale d’appello ha respinto il reclamo interposto dall’avvocato contro la decisione dell’ARP. E così ha fatto anche il Tribunale federale (TF) il 29 agosto 2022 con il ricorso da lui presentato contro la decisione della CDP.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 dicembre 2021 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso l’avv. RE 1 per l’incasso di fr. 243'734.– oltre agli interessi del 5% dal 9 marzo 2021, indicando quale causa del credito una “Richiesta di restituzione come a decisione ARP 10 Locarno – RF 170 del 09.03.2021”.
C. Avendo l’avv. RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 settembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 4 novembre 2022.
D. Statuendo con decisione del 5 dicembre 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 243'734.– oltre agl’interessi del 5% dal 13 dicembre 2021 (anziché dal 9 marzo 2021), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 600.– senz’assegnare ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2022 per ottenerne la riforma nel senso di respingere l’istanza, protestate spese e ripetibili. Nel termine impartitole, CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la de-cisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’avv. RE 1 il 6 dicembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 16 dicembre. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 I documenti (n. 5 a 9.2) acclusi per la prima volta al reclamo sono di conseguenza inammissibili e ad ogni modo non sono decisivi per l’esito del giudizio.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione dell’ARP 10 con cui ha obbligato l’avv. RE 1 a restituire fr. 243'734.– a CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per tale somma, quand’anche non contenga un’esplicita condanna dell’escusso, poiché pone comunque chiaramente a suo carico un obbligo di versamento di una somma determinata all’istante entro un termine ormai scaduto. Il primo giudice ha d’altronde respinto le eccezioni in punto alla pretesa violazione dei diritti di essere sentito, al contraddittorio, all’esame delle prove offerte e alla “possibilità di giudizio di grado superiore”, che il convenuto lamentava di aver subìto dinnanzi all’ARP 10. Le ha infatti giudicate tardive, siccome egli avrebbe potuto e dovuto sollevarla già dinnanzi alla CDP e al TF. Ha respinto anche la censura d’incompetenza delle ARP a emettere decisioni di restituzione a carico di un curatore. Ha infatti stabilito ch’essa era contraria alla buona fede, giacché anch’essa non sollevata dinnanzi alla CDP e al TF. Il Pretore ha pertanto accolto l’istanza tranne per quanto attiene alla data di decorrenza degl’interessi, posticipata al 13 dicembre 2021.
Nel reclamo, l’avv. RE 1 ribadisce che un’ARP non ha la competenza di emanare una decisione che imponga al curatore di restituire una somma al pupillo, riservata al giudice civile adito con un’azione di responsabilità. Qualifica poi come insostenibile il rimprovero di violazione della buona fede, mossogli dal primo giudice per non aver fatto valere tale argomento già dinnanzi alla CDP. Rileva da un lato di aver contestato la correttezza della decisione dell’ARP 10 lungo tutto l’iter amministrativo, e dall’altro che l’eccepita incompetenza dell’ARP 10 “s’incardina perfettamente ed esclusivamente sulla disamina dei presupposti ex LEF quo alla procedura di rigetto dell’opposizione della cui esclusiva competenza è investito proprio il Pretore”. Chiede pertanto di riformare la decisione impugnata nel senso della reiezione dell’istanza.
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1 Il giudice deve in particolare verificare, d’ufficio, che la decisione invocata quale titolo di rigetto non sia nulla (DTF 133 II 367 consid. 3.1; 129 I 363 consid. 2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 e 128 ad art. 80 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 10 e 131 ad art. 80 LEF). Qualora sia fondata su fatti anteriori alla decisione di merito, la nullità è un’obiezione e non un’eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19 aprile 2023 consid. 4.2.1 e i rinvii). L’esistenza di cause di semplice annullabilità non osta invece al rigetto (tra altre: sentenze del TF 5D_2/2022 del 7 febbraio 2022 consid. 4.1.1 e della CEF 14.2011.51 del 9 maggio 2011 consid. 10).
5.1.1 Una decisione viziata è di regola annullabile; perché sia nulla, è necessario, cumulativamente, che il vizio da cui è affetta sia particolarmente grave, oltre che manifestamente o almeno agevol-mente riconoscibile, e che l’ammissione della nullità non metta seriamente in pericolo la certezza del diritto (DTF 129 I 363 consid. 2; citata 5D_2/2022 consid. 4.1.1). Fra i vizi che determinano la nullità di una decisione – ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III 438 consid. 4; 130 III 128 consid. 2 con rinvii) – è annoverata l’assoluta incompetente materiale o funzionale dell’autorità che l’ha emanata (DTF 138 II 503 consid. 3.1; sentenze del TF 5A_567/2019 del 23 gennaio 2020 e della CEF 14.2022. 128 citata, consid. 4.2.2 e i rinvii).
5.1.2 Tuttavia, secondo il principio di buona fede, valido anche nei rapporti tra i privati e autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.), un vizio di procedura va eccepito alla prima occasione disponibile, dopo che chi lo invoca ne è venuto a conoscenza, sicché eccepirlo in uno stadio procedurale successivo o addirittura in un procedimento successivo costituisce un abuso di diritto. Di regola, chi omette di eccepire un vizio di procedura alla prima occasione disponibile perde il diritto di farlo in un secondo tempo (DTF 143 V 69 consid. 4.3; citata 5D_2/2022 consid. 4.1.2; Abbet, op. cit., n. 131 ad art. 80). Tra i diritti che il titolare perde la possibilità d’invocare se tarda a eccepire un vizio di procedura, il Tribunale federale annovera ad esempio 1) il diritto di ricusare l’autorità che ha deciso, 2) il diritto d’impugnare una decisione notificata in modo irregolare o viziata in punto all’indicazione dei rimedi giuridici (DTF 143 V 69), 3) il diritto di completare un ricorso dopo l’erronea concessione di un termine di grazia, o 4) il diritto di contestare in un ricorso l’incompetenza territoriale dell’autorità decidente (DTF 143 V 70).
5.2 Nel caso in esame, il reclamante contesta la competenza dell’ARP di ordinare la restituzione di parte delle somme da lui prelevate, sostenendo che l’unica via possibile al riguardo sarebbe un’azione di responsabilità fondata sul diritto materiale portata davanti al giudice civile. Egli misconosce tuttavia che l’ARP non l’ha obbligato a risarcire il danno causato alla pupilla – riservando a ragione la via delle azioni penali e civili (art. 454 segg. CC; doc. C, risoluzione n. 6) – ma gli ha solo ordinato di restituire quanto indebitamente prelevato dal patrimonio dell’assistita a titolo di compenso non autorizzato né riconosciuto dall’ARP, in base alla competenza conferitale dall’art. 404 cpv. 2 CC. Diritto al risarcimento del danno causato al mandante (combinati art. 398 cpv. 1 e 2 CO e 413 cpv. 1 CC) e diritto alla riduzione dell’onorario dovuto al mandatario (art. 394 cpv. 3 CO) sono pretese diverse che di principio non si escludono a vicenda (decisione della CDP, doc. D, consid. 4.3 pag. 13). Ora, in sede di esame della contabilità e del rapporto, l’autorità di protezione è abilitata, se del caso, ad adottare misure adeguate per salvaguardare gl’interessi dell’interessato (art. 415 cpv. 3 CC, citato nelle tre decisioni invocate quale titolo di rigetto: doc. C pag. 4, doc. D consid. 3.3 pag. 8 e doc. E consid. 2.1). Senso e scopo dell’esame dell’autorità di protezione è infatti anche quello d’intervenire, se necessario, a tutela degl’interessi del curatelato per correggere la conduzione deficitaria del mandato di curatela (sentenza del TF 5A_151/2014 del 4 aprile 2014 consid. 6.1). La portata e la natura della misura variano a dipendenza dalla situazione e può concernere sia l’assistito che il curatore (Vogel in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed. 2022, n. 18 ad art. 415 CC).
5.2.1 Per quanto attiene al caso in esame, la decisione con cui l’ARP ha ordinato al reclamante di riversare sul conto di CO 1 quanto egli aveva prelevato dal patrimonio di lei senz’autorizzazione pare rientrare perfettamente nelle misure previste dall’art. 415 cpv. 3 CC, volte a correggere l’esecuzione incorretta della curatela per salvaguardare gl’interessi dell’interessato. Non è del resto necessario approfondire la questione. Basta constatare che la nullità della decisione dell’ARP non è manifesta né facilmente accertabile (sopra consid. 5.1), tanto più che non è stata rilevata né dalla CDP né dal TF.
5.2.2 D’altronde, come rilevato dal Pretore, l’invocazione della nullità della decisione dell’ARP solo allo stadio del rigetto dell’opposizione, dopo la reiezione dei ricorsi interposti dall’avv. RE 1 in tutte le istanze, è manifestamente abusiva e non merita protezione (cfr. art. 2 cpv. 2 CC). Non avendola fatta valere nei ricorsi alla CDP e al TF, il reclamante ha perso il diritto di prevalersene in fase esecutiva (sopra consid. 5.1.2). Egli allega invero di avere, in tutta la procedura amministrativa, contestato “a tutto campo” la decisione dell’ARP, “denunciando chiaramente la mancanza di una procedura in contraddittorio e un’istruttoria con i crismi di legalità” (reclamo a pag. 7). Non indica però precisamente i passi dei suoi ricorsi in cui avrebbe censurato la competenza (o meglio la giurisdizione) dell’ARP. Criticare la procedura seguita da un’autorità non equivale a contestarne la competenza o la giurisdizione. Ma l’avesse anche fatto, la questione andrebbe considerata definitivamente chiusa con la decisione del TF (cfr. sentenza della CEF 15.2023.38/50 del 9 giugno 2023 consid. 3.2).
5.3 Il reclamante obietta ancora che la decisione dell’ARP è priva dei requisiti di un “Zivilurteil”, in particolare perché non gli sono stati garantiti né il diritto al contraddittorio né il diritto di essere sentito e poiché la decisione non esplica “forza di cosa giudicata di diritto materiale”. Secondo lui non è neppure un “surrogato di sentenza” giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF né una decisione amministrativa secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, norma che a suo dire risolverebbe solo la problematica relativa alle decisioni intercantonali per la riscossione di pubblici tributi. E nessuna legge od ordinanza speciali conferirebbe all’ARP la facoltà di emanare decisioni parificabili a sentenze esecutive.
5.3.1 Nessuno nega che le decisioni dell’ARP non sono giudizi civili. Si tratta infatti di un’autorità amministrativa. Le considerazioni del reclamante al riguardo sono quindi senza rilievo e in parte anche errate, poiché fondate essenzialmente su riferimenti anteriori al 2011, che non tengono conto del fatto che in seguito alla revisione dell’art. 80 LEF entrata in vigore il 1° gennaio 2011 sono considerate titoli di rigetto definitivo le decisioni giudiziarie esecutive anche se non sono passate in giudicato (DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 65 n. 37c, consid. 5.2, e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3), di modo che anche decisioni provvisorie, prive di regiudicata materiale, permettono di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (sentenze del TF 5A_1023/2018 del 7 luglio 2019 consid. 6.2 e della CEF 14.2015.134/137 del 6 aprile 2016 consid. 5.1/a; Staehelin, op. cit., n. 10 e 110 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 5 ad art. 80).
5.3.2 La revisione dell’art. 80 LEF entrata in vigore all’inizio del 2011 ha anche comportato la parificazione alle decisioni giudiziarie di tutte le decisioni di autorità amministrative svizzere (cpv. 2 n. 2). Rispetto al diritto previgente, tale parificazione non è più limitata ai confini cantonali e all’esigenza di una base legale di diritto cantonale (onde, nel Ticino, l’abrogazione dell’art. 28 LALEF), né all’adempimento dei presupposti supplementari allora previsti da un apposito concordato intercantonale, diventato perciò obsoleto (FF 2006, 6756; Staehelin, op. cit., n. 102 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 126 ad art. 80). Oggi, tutte le decisioni di autorità amministrative svizzere costituiscono titoli di rigetto definitivo purché impongano in modo cogente la prestazione di una somma di denaro oppure di garanzie allo Stato o a un’altra corporazione pubblica (DTF 143 III 165 consid. 2.2.1; Staehelin, op. cit., n. 102 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 126 ad art. 80).
5.3.3 Che il destinatario della prestazione debba essere lo Stato o un’altra corporazione pubblica è invero una condizione che non figura all’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. La giurisprudenza e la dottrina non la motivano, ma si limitano a rinviare a una decisione del TF del 1921 (DTF 47 I 225 consid. 1), anch’essa non motivata su tale punto, e che del resto si riferiva alla versione anteriore dell’art. 80 LEF – come visto modificata nel 2011 – ed è stata emessa a un’epoca in cui il diritto amministrativo era molto meno sviluppato di oggi.
5.3.3.1 Per “decisioni” di autorità amministrative svizzere giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF si devono intendere le “misure definite nell’articolo 5” della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) (Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, FF 1991 III 48 ad n. 202.74). Dal 2011 tale definizione è estesa alle decisioni dei Cantoni e dei Comuni. Tra le sei caratteristiche della decisione amministrativa (disposizione di un’autorità, unilateralità, vincolatività, casi particolari, fondamento nel diritto pubblico della Confederazione e regolamentazione di un rapporto di diritto concreto, v. tra altri: Müller, VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2a ed. 2019, n. 28 ad art. 5 PA) nessuna si riferisce alla persona del beneficiario della misura. E come visto neppure l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF prescrive alcun limite al riguardo. Che il destinatario della prestazione pecuniaria oppure di garanzie stabilite nella decisione amministrativa debba necessariamente essere lo Stato o un’altra corporazione pubblica non figura tra le esigenze ricordate nel Messaggio concernente il CPC del 28 giugno 2006 (FF 2006, 6756 ad n. 5.24.1/art. 336-339) per la parificazione delle decisioni amministrative a un titolo di rigetto definitivo, ovvero chiarezza del dispositivo, osservanza del diritto di essere sentiti nella procedura amministrativa, indicazione dei mezzi d’impugnazione, prova del potere di disporre dell’autorità, notificazione regolare e attestazione dell’esecutività.
5.3.3.2 Del resto, numerose decisioni amministrative vertono sull’assegnazione di prestazioni pecuniarie a favore di persone private – basti pensare all’ambito delle assicurazioni sociali – la cui qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non è mai stata messa in discussione e risulta comunque dalla legge (art. 54 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]), anche se l’esecuzione delle decisioni di concessione di prestazioni sociali pecuniarie, contrariamente a quelle relative a premi e contributi, non è regolata esclusivamente dall’art. 54 LPGA, ma in particolare anche dagli art. 20 e 21 cpv. 4 LPGA (v. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, n. 25-26 ad art. 54 LPGA), che consentono all’assicuratore a determinate condizioni di modificare il destinatario della prestazione oppure di ridurla o rifiutarla, fermo restando che se le relative condizioni di legge non sono adempiute, la decisione amministrativa costituisce un titolo di rigetto definitivo per le prestazioni riconosciute all’assicurato.
5.3.3.3 Come rilevato dallo stesso reclamante, è anche stata riconosciuta la qualità di titolo di rigetto definitivo alle decisioni delle autorità di protezione che stabiliscono l’onorario del curatore, ovvero in casi in cui sono in presenza due persone private (DTF 113 II 395 consid. 2; sentenze del TF 5A_503/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3 e della CEF 14.2020.205 del 17 settembre 2021, RtiD 2022 I 665 n. 38c, consid. 6.1, e 14.2017.128 del 4 dicembre 2017 consid. 6.2; Reusser in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed. 2022, n. 41 ad art. 404 CC). È anche il caso della parcella del notaio citato dal reclamante (sentenza della CEF 14.2021.182 del 3 giugno 2022; cfr. pure la 14.2015.93 del 10 agosto 2015 consid. 5.1), che contrariamente a quanto da lui sostenuto non si differenzia dal caso in esame neppure per quanto attiene alle possibilità d’impugnazione, di cui egli ha beneficiato e fatto largo uso davanti alla CDP e al TF.
5.3.3.4 Ciò posto, il fatto che la beneficiaria della decisione dell’ARP sia la curatelata e non lo Stato non osta a riconoscerle la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
5.3.4 Il reclamante sottolinea a ragione che la decisione amministrativa è parificabile a un titolo di rigetto definitivo solo se il potere dell’autorità amministrativa di emanarla poggia su una base legale (sopra consid. 5.3.3.1; sentenza della CEF 14.2014.251 del 27 marzo 2015, consid. 5.2, massimata in RtiD 2015 II 896 n. 54c; Staehelin, op. cit., n. 128a ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80). Già si è però rilevato che nel caso in esame il potere decisionale dell’ARP pare potersi fondare sull’art. 415 CC, ciò che esclude di poter considerare la sua decisione manifestamente nulla (sopra consid. 5.2). Tanto basta per respingere il reclamo.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, che non ha fatto uso della facoltà di presentare osservazioni al reclamo, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 243'734.–, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– avv. RE 1, __________, __________; – RA 1, c/o Comune di __________, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).