Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.2023 14.2022.162

Incarto n. 14.2022.162

Lugano 19 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.2022.4116 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° settembre 2022 da

CO 1, US – (patrocinata dall’avv. PA 2, )

contro

RE 1, (patrocinato dalla MLaw PA 3 e dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. All’inizio del 2020, RE 1 e CO 1 hanno conclu­so una “convenzione sugli effetti accessori del [loro futuro] divorzio per accordo completo”. Le parti hanno previsto, tra l’altro, 1) che entro cinque giorni dalla pronuncia del divorzio l’ex marito avrebbe ver­sato alla ex moglie un contributo di mantenimento di $ 125'000.–, valido per il primo anno contributivo, 2) che dal secondo al terzo anno contributivo compreso, entro il primo giorno di ogni mese egli le avrebbe versato $ 6'000.–, 3) che dal quarto al settimo anno contributivo compreso, sempre entro il primo giorno di ogni mese egli le avrebbe versato $ 7'000.–; hanno inoltre pattuito che in caso di nuovo matrimonio della ex moglie, l’ex marito non sarebbe più stato obbligato a pagare il contributo di mantenimento a far tempo dal mese successivo alle nozze.

B. Con decisione del 12 maggio 2020, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha omologato la convenzione di divorzio, salvo precisare che il primo anno contribuito sarebbe stato il 2020.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 10 mensilità, da gennaio a ottobre 2021, di fr. 5'700.– ciascuna oltre agl’interessi del 5% a decorrere, per ciascuna mensilità, dal giorno 2 del relativo mese; con precetto esecutivo n. __________ emesso lo stesso giorno dallo stesso Ufficio, ella lo ha inoltre escusso per l’incasso di altre 10 mensilità, da novembre 2021 ad agosto 2022, sempre di fr. 5'700.– ciascuna oltre agl’interessi del 5% a decorrere, per ciascuna mensilità, sempre dal giorno 2 del relativo mese. In entrambi i precetti l’ex moglie ha indicato quale causa del credito la “Decisione di divorzio 12.05.2020 e relativa convenzione (inc. __________) Pretura di Lugano”.

D. Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanza del 1° settembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, “per l’intero importo posto in esecuzione, pari a complessivi CHF 114'000.00”. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 26 settembre 2022. Con replica, duplica, triplica e quadruplica spontanee del 10 ottobre, 21 ottobre, 14 novembre e 24 novembre 2022, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

E. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e, per ciascun precetto esecutivo, limitatamente a fr. 57'000.– oltre agl’interessi del 5% dall’8 agosto 2022 (invece che dalle scadenze indicate nei precetti), ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore dell’istante.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2022, chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo all’impugnativa, l’annullamen­to della decisione impugnata, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambe le sedi.

G. Entro il termine impartitole il 13 gennaio 2023, il 26 gennaio CO 1 ha presentato osservazioni sulla domanda di effet­to sospensivo. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, non le è invece stato assegnato un termine per esprimersi sul merito del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 5 dicembre 2022, il termine d’im­pugnazione è scaduto giovedì 15 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima statuito che il valore litigioso, benché non fosse espressamente indicato nell’i­­stanza, è “insito nella domanda”. Ha giudicato che non vi fosse alcun dubbio che il credito indicato nel titolo esecutivo corrisponde a quello posto in esecuzione, essendo del tutto chiaro e univoco che il credito in questione è quello per i contributi di mantenimento stabiliti della decisione di divorzio, allegata quale titolo esecutivo. Ha respinto l’eccezione di compensazione tra il credito posto in esecuzione e la metà di quello che RE 1 sosteneva di vantare nei confronti di CO 1, per aver pagato l’intera retta scolastica della loro figlia __________, ossia $ 322'253.75, che i genitori avevano però deciso di accollarsi per metà ciascuno. Il primo giudice ha infatti rilevato che il credito compensante non risulta da un titolo esecutivo né è stato riconosciuto senza riserve dall’escutente. Da ultimo, non ha seguito la tesi debitoria, secondo cui i contributi di mantenimento non sono più dovuti, perché l’e­scu­tente convive con un altro uomo, circostanza che, fosse stata conosciuta dall’escusso al tempo del divorzio, avrebbe escluso il suo consenso alla convenzione di divorzio. A suo giudizio tale eccezione non rientra tra quelle proponibili giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF e in ogni caso nella convenzione di divorzio non si fa riferimento al­l’esistenza di altri accordi tra le parti, ma solo alla decadenza del­l’obbligo contributivo in caso di nuovo matrimonio dell’ex moglie, circostanza che però l’escusso non ha allegato. Il Pretore ha pertanto accolto l’istanza così come indicato in narrativa.

  3. Nel reclamo, RE 1 afferma dapprima che il Pretore avreb­be dovuto dichiarare irricevibile l’istanza, perché essa non indica espressamente il valore litigioso, che contrariamente a quanto sta­tuito dal primo giudice non si può considerare “insito nella doman­da”.

4.1 Salvo disposizione contraria, le disposizioni relative alla procedu­ra ordinaria (art. 220-247 CPC) si applicano per analogia a tutte le altre procedure (art. 219 CPC), quindi anche alla procedura sommaria (art. 248-270, 271-273, 302 CPC; tra tanti: Sutter-Somm e Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilpro­zessordnung [a cura degli stessi], 2021, n. 2 ad art. 221 CPC). Ora, la petizione, in procedura ordinaria, quindi anche l’istanza, in procedura sommaria, deve indicare il valore litigioso (art. 221 cpv. 1 lett. c CPC). In dottrina, è dibattuta la conseguenza dell’omessa indicazione del valore litigioso. Secondo Tappy (in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 16 ad art. 221 CPC), Willisegger (in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 25 ad art. 221 CPC) e Heinzmann (in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 18 ad art. 221 CPC), se il valore litigioso è deducibile dalle conclusioni, la sua indicazione è in realtà facoltativa; Tappy e Wil­lisegger aggiungono che in caso contrario il giudice deve o fissare lui stesso il valore litigioso, o interpellare l’attore (art. 56 CPC), o ancora assegnare a quest’ultimo un termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC). A mente di Richers e Naegeli, invece, l’indica­zione del valore litigioso è sempre necessaria e, in caso di sua omissione, il giudice deve procedere giusta l’art. 132 cpv. 1 CPC (in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 2 e 16 ad art. 221 CPC). Della stessa opinione è Pahud, che menziona anche la possibilità per il giudice di fissare lui stesso il valore litigioso (in: Brunner/Gasser/Schwander (a cura di), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 13 ad art. 221 CPC). Leuenberger non cita l’esigenza di menzione del valore litigioso né tra i vizi formali sanabili in virtù dell’art. 132 CPC né tra quelli materiali insanabili; qualifica il valore litigioso come una componente della petizione, ma scrive che è determinata dalle conclusioni (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [a cura di], Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 e 11 ad art. 221 CPC). Anche per Killias (in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 57-58 ad art. 221 CPC) come per Sutter-Somm e Seiler (op. cit., n. 1 ad art. 221), ove la petizione non rispetta le condizioni formali dell’art. 221 CPC, il giudice deve fissare all’attore un breve termine per sanare i difetti in virtù dell’art. 132 cpv. 1 CPC, ma nei loro esempi non citano l’esigenza dell’art. 221 cpv. 1 lett. c.

4.2 La petizione, e in procedura sommaria l’istanza, deve contenere “l’indicazione” (l’“indication”, “die Angabe”) del valore litigioso (art. 221 cpv. 1 lett. c CPC). La legge non esige che tale indicazione sia separata né esplicita. Può anche risultare implicitamente dalle domande. Il valore litigioso va determinato dal giudice in base alle regole stabilite agli art. 91 a 94 CPC. Egli può scostarsi dalle indicazioni delle parti se non sono manifestamente conformi alla leg­ge. Ciò risulta esplicitamente dall’art. 91 cpv. 2 CPC per le doman­de che non vertono su una determinata somma di denaro, ma potrebbe anche valere per le conclusioni pecuniarie, ove ad esempio la parte dovesse computare anche gl’interessi e le spese o il valore della domanda riconvenzionale. Il giudice deve interpellare la parte, perlomeno se non è assistita e non è processualmente sperimentata, qualora le sue domande non siano chiare, siano contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete (Ober­hammer/Weber in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 56 CPC), segnatamente per quanto riguarda il valore litigioso (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_375/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 7.1, non pubblicato in DTF 142 III 102).

Per alcuni autori il giudice deve impartire alla parte, in virtù dell’art. 132 cpv. 1 CPC, un termine per sanare le carenze formali che non permettono d’identificare le parti, il fondamento o l’oggetto della pretesa, specialmente in assenza di conclusioni quantificate (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 16, 22a e 29 ad art. 132 CPC; nello stesso senso: Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 17 ad art. 132 CPC), sal­vo che le carenze non siano inavvertite, bensì intenzionali (divieto dell’abuso di diritto manifesto: Gschwend, op. cit., n. 6 ad art. 132).

Si evince dalle considerazioni che precedono che in linea di massima la petizione o l’istanza non può essere dichiarata d’acchito irricevibile perché non indica il valore litigioso, men che meno se tale valore risulta implicitamente e chiaramente dall’atto.

4.3 Per quanto attiene alla procedura di rigetto dell’opposizione, è invero controversa in dottrina la determinazione del valore litigioso. Esso corrisponde, a mente di Abbet (Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 113 ad art. 84 LEF) e Vock (in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 12a ad art. 84 LEF), al credito posto in esecuzione, secondo Staehelin (in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 73 ad art. 84 LEF) alla somma per cui il rigetto viene chiesto e a giudizio di Vock e Aepli-Wirz al credito posto in esecuzione oppure alla somma per cui il rigetto viene chiesto (in: Kren-Kostkiewicz/Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 21 ad art. 84 LEF). La tesi più convincente è senz’altro quella di Staehelin, che si fonda direttamente sul testo dell’art. 91 cpv. 1 CPC: “Il valore litigioso è determinato dalla domanda” (non dal precetto esecutivo). Vero è che l’istanza non potrà essere ammessa per un importo superiore a quello indicato nel precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2015.165 del 2 dicembre 2015, pag. 2), ma nulla impedisce a una parte di chiedere più di quanto ha diritto, pena semplicemente la reiezione dell’azione per l’eccedenza.

4.4 Nel caso in esame, i crediti posti in esecuzione – venti contributi di fr. 5'700.– ciascuno, pari a fr. 114'000.– (doc. B) – e la somma per cui il rigetto è stato chiesto (istanza), ossia fr. 114'000.– (oltre agl’interessi), sono identici e corrispondono al valore litigioso della causa. Nella misura in cui CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione “per l’intero importo posto in esecuzione, pari a com­plessivi CHF 114'000.00”, il Pretore ha correttamente constatato che il valore litigioso era “insito nella domanda”. La censura di RE 1 è pertanto infondata.

  1. In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). Una convenzione sui contributi di mantenimento legittima il rigetto definitivo dell’opposizione se è stata omologata dal giudice, ciò che le attribuisce il carattere di una transazione giudiziale (Abbet in: Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 1 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 80 LEF). Più in generale, l’omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguen­ze del divorzio conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenze del­la CEF 14.2021.81 del 4 novembre 2021 consid. 4.1 e 14.2016. 288 del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 883 n. 45c, consid. 5.4/c).

Entro i termini stabiliti all’art. 329 CPC la transazione giudiziale può essere impugnata mediante revisione se la parte che ricorre fa valere che la stessa è inefficace (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). Quale mezzo d’impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata, a meno che il giudice non differisca l’esecuzione della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 e 2 CPC). La semplice contestazione della transazione è dunque insufficiente a impedire il rigetto definitivo dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.107 del 1° ottobre 2014, RtiD 2015 II 900 n. 57c, consid. 5.3, e 14.2014.42 del 25 giugno 2014, consid. 5.2; Abbet, ibidem; Stae­helin, op. cit., n. 25 ad art. 80).

5.1.1 Nel reclamo, RE 1 afferma che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza, perché il titolo non è vincolante, siccome il suo consenso alla convenzione di divorzio è viziato. Egli l’ha infatti approvata pensando (per errore) che CO 1 avesse definitivamente troncato la relazione con __________ e quindi non avesse altro sostegno economico, fatto che costituiva la “conditio sine qua non” del suo consenso. Sennonché, in seguito egli ha scoperto che l’ex moglie, che l’ha sempre sottaciuto, continua tut­t’ora a convivere con l’altro, perlomeno dal 2017, formando un’u­nione stabile, parificabile al matrimonio. A detta del reclamante, questa convivenza da almeno cinque anni comporta la decadenza della convenzione di divorzio, ciò che fonda a suo favore una pretesa di restituzione di $ 125'000.–, pari al contributo di mantenimento per un anno. Aggiunge di aver già avviato due cause in merito, la prima per la revisione della decisione di divorzio e la seconda per la sua modifica.

5.1.2 Nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, l’allegazio­ne dell’escusso secondo cui la sua firma sul riconoscimento di debito è viziata da un errore essenziale è un’eccezione che giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF gli spetta rendere verosimile (sentenze del Tribunale federale 5A_446/2018 del 25 marzo 2019, consid. 4.2 e della CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020, consid. 6.1 e i rinvii). Per parallelismo delle forme, nella procedura di rigetto definitivo incomberebbe all’escusso dimostrare con documenti l’esistenza del vizio di volontà (art. 81 LEF e sotto consid. 6).

5.1.2.1 In realtà l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC impone all’escusso di chiedere la revisione della transazione giudiziaria civile di cui invoca l’inefficacia entro i termini dell’art. 329 CPC. Finché la decisione o la transazione non è stata annullata o modificata, o perlomeno finché non ne è stata differita l’esecuzione in via cautelare (art. 331 cpv. 2 CPC), ciò che spetta all’escusso dimostrare (Abbet, op. cit., n. 97 ad art. 80), l’invocazione di un vizio di volontà o la presentazione di una domanda di revisione non possono da sé sole giustificare il rifiuto del rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin, op. cit., n. 14 e 25 ad art. 80; sopra consid. 5.1).

5.1.2.2 Nel caso in esame, il reclamante non ha prodotto alcuna decisio­ne, neppure di concessione dell’effetto sospensivo alla sua domanda di revisione della convenzione di divorzio, di modo che l’eccezione di errore essenziale non osta al rigetto definitivo del­l’opposizione.

Per abbondanza, pare comunque che quello invocato dal reclamante non sia un errore essenziale, idoneo all’annullamento della convenzione di divorzio (art. 23 e 24 cpv. 1 CO), bensì, semmai, un errore sui motivi della convenzione, non ritenuto essenziale dal legislatore (art. 24 cpv. 2 CO).

5.2 RE 1 sostiene poi che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza, perché difetta l’identità tra i crediti posti in esecuzione e il credito dedotto nel titolo di rigetto. CO 1 ha infatti omesso d’indicare sia il tasso di cambio (“valuta”) con cui ha proceduto, nei precetti esecutivi, alla conversione in franchi svizzeri dei crediti espressi in dollari americani nella convenzione, sia la data in cui esso era in vigore. Rileva di aver censurato tale omissione in tutti i suoi allegati di prima sede, senza risposta della controparte, e osserva ad ogni modo che la data non è deducibile dalla domanda di esecuzione, non agli atti, sicché gli è ancora og­gi impossibile risalire alla data e dunque verificare se i crediti posti in esecuzione sono corretti, ciò che costituisce una “sostanziale lesione del [suo] diritto di essere sentito”.

5.2.1 RE 1 confonde l’importo del credito con l’identità del credito, che dipende invece dal suo motivo, ossia dalle circostanze che consentono d’identificarlo con precisione (Lebensvorgang, “en­semble de rapports […] que [le poursuivi] connaît”). Quando verifica l’identità del credito, il giudice del rigetto deve infatti appurare che vi sia corrispondenza di motivi, e non d’importi, tra il credito indicato nel titolo esecutivo e quello indicato nel precetto esecutivo (per limitarsi al rigetto definitivo: sentenze del Tribunale federale 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019 consid. 6.2.4.1 e 5A_606/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.1; Abbet, op. cit., n. 90 e 92 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 80; Vock in: Kren-Kostkiewicz/Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 17 ad art. 80 LEF). Il diritto esecutivo non obbliga invece il creditore a escutere il debitore per l’intero importo stabilito nel titolo di rigetto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF) o dimostrare con documenti (art. 81 LEF), che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra tante: sentenza della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, RtiD 2022 II 725 n. 41c, consid. 5.2).

5.2.2 In concreto, il motivo dei crediti posti in esecuzione indicato sui precetti esecutivi, ovvero la “Decisione di divorzio 12.05.2020 e relativa convenzione (inc. __________) Pretura di Lugano” (doc. B), è identico a quello menzionato nell’istanza (pag. 4 ad 4). Che gl’importi indicati in franchi svizzeri sui precetti esecutivi non siano uguali a quelli espressi in dollari americani nella convenzione di divorzio è senza rilievo per la questione dell’identità dei crediti. Il cambio in valuta legale svizzera di un credito stipulato in valuta estera è un’esigenza della pratica formalizzata all’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, con cui il legislatore non ha inteso modificare il rapporto di diritto che lega le parti: dovuta rimane sempre la valuta estera sti-pulata contrattualmente. Il giudice del rigetto non deve pertanto verificare d’ufficio il tasso e la data di conversione qualora non siano contestati (sentenze della CEF 14.2021.207 dell’11 luglio 2022 consid. 6.1 e 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 6.2.3; contra: Abbet, op. cit., n. 93 ad art. 80 e Staehelin, op. cit., n. 52 ad art. 80, che misconoscono però il fatto che, a prescindere dalla valuta, la cau­sa del credito è sempre la stessa).

5.2.3 Contrariamente a quanto allega, il reclamante non ha censurato l’omissione della menzione del tasso e della data di cambio in tutti i suoi allegati di prima sede. Nelle sue osservazioni, egli si è infatti limitato a contestare l’identità del credito posto in esecuzione, di fr. 5'700.– al mese, con quello scaturente dal titolo, di $ 6'000.– (act. III, pag. 4 i.f. ad 3.2), senza menzionare né criticare l’assenza d’indicazione del tasso e della data di conversione. L’ha fatto solo con la duplica spontanea (act. V, pag. 4 ad 4), ossia tardivamente, poiché quei fatti, che emergono implicitamente dai precetti esecutivi e dall’istanza (bastava dividere l’importo in franchi svizzeri con quello in dollari statunitensi), sono da ritenere appurati in quanto non contestati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). In sede di duplica spontanea, è ammessa l’allegazione di fatti nuovi solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (cfr. DTF 146 III 243 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 4 e i rimandi). Fatti non contestati con le osservazioni all’istan­­za non dovrebbero più poter essere rimessi in discussione con una duplica spontanea, ove la loro contestazione, come nel caso in rassegna, era possibile già con le osservazioni all’istanza, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile tenuto con­to delle circostanze. Già per questo motivo la censura risulta inammissibile. Il diritto di essere sentito dell’istante non è pertanto stato leso, poiché il Pretore non doveva pronunciarsi su una doglianza non formulata chiaramente nelle osservazioni all’istanza.

5.2.4 Sia come sia, secondo i dati forniti dalla Banca centrale europea sul sito internet www.fxtop.com, ritenuti notori dalla giurisprudenza (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.3 e i rinvii), nella settimana lavorativa precedente l’emissione dei precetti esecutivi, ossia dal 2 al 7 agosto 2022, il tasso di conversione USD/CHF non è mai sceso sotto lo 0.9531, sicché nella migliore delle ipotesi per il reclamante le rate di $ 6'000.– valevano al minimo fr. 5'718.60, ovvero più di quanto posto in esecuzione (fr. 5'700.–). Anche nel merito, la censura risulta infondata.

5.3 RE 1 ribadisce che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza per difetto d’identità tra i crediti posti in esecuzione e il credito accertato nel titolo di rigetto anche perché, nei precetti ese-cutivi, CO 1 ha omesso d’indicare sia “il titolo alla base del credito posto in esecuzione […] sia il motivo alla base delle pretese di credito fatte valere ai punti 2-10 (per entrambi i precetti esecutivi)”.

La censura è temeraria. I crediti indicati al punto 1 di ambedue i precetti esecutivi recano il riferimento alla citata decisione di divorzio e alle mensilità poste in esecuzione (gennaio 2021 nel precetto n. __________ e novembre 2021 nel precetto n. __________) e quelli menzionati ai punti 2-10 di entrambi i precetti indicano lo specifico mese di riferimento (doc. B). La loro identità con gli alimenti pattuiti nella convenzione di divorzio è palese (sopra consid. 5.2.2).

  1. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto senza riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191 del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid. 6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e della CEF 14.2022.160 del 23 maggio 2023 consid. 5 e i rinvii).

6.1 Nel caso specifico, RE 1 fa valere che il Pretore ha erroneamente rifiutato di ammettere l’integrale compensazione tra i (tutti) i crediti posti in esecuzione e la propria pretesa di rimborso della metà della retta scolastica della loro figlia, __________, pari (in totale) a $ 322'253.75. Poiché le parti erano concordi che la figlia continuasse gli studi, visto il loro obbligo legale di contribuire ciascuno nella misura delle proprie forze alle spese di educazione (art. 276 cpv. 2 CC) e, comunque, il loro accordo di accollarsi metà di tali spese, “metà dell’importo è [infatti] da considerarsi un pagamento di parte degli alimenti da lei pretesi e deve pertanto essere messo in compensazione con ogni pretesa invocata”.

6.2 Così argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione del primo giudice, che non ha ammesso la compensazione, perché ha rilevato l’assenza tanto di un titolo esecutivo, quanto di un riconoscimento senza riserve del credito compensante da par­te di CO 1. La censura è pertanto inammissibile, ciò che comporta la definitiva reiezione del reclamo.

Per abbondanza, sia detto ad ogni modo che la decisione impugnata resisterebbe alla critica nel merito. Agli atti figura infatti solo una fattura della scuola di __________ (doc. 4), peraltro illeggibile. Manca invece qualsivoglia documento in merito alla ripartizione tra i genitori delle spese d’istruzione della figlia.

  1. Stante la reiezione del reclamo, la domanda di concessione del­l’effetto sospensivo allo stesso diventa senza oggetto.

  2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC e limitate alla questione dell’effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 114'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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