Incarto n. 14.2022.158
Lugano 26 aprile 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 19 settembre 2022 dalla
RE 1,
contro
CO 1,
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 novembre 2022 dalla Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 novembre 2020 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'136.70, indicando quale causa del credito lo “Scoperto in conto RE 1 Unità di fatturazione / Account N. RE 1 N. __________ Attestato di carenza di beni, esecuzione N. __________, 05.03.1997”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 settembre 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona;
che il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 26 settembre 2022 lamentando difficoltà finanziarie e di salute;
che statuendo con decisione del 28 novembre 2022 la Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza con addebito all’escusso della tassa di giustizia di prima sede, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
che nel termine impartitogli CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che, pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che, notificata in concreto alla RE 1 il 29 novembre 2022, il termine d’impugnazione della decisione è scaduto venerdì 9 dicembre 2022, sicché, presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo;
che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);
che nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha respinto l’istanza giudicando prescritto il credito posto in esecuzione;
che nel reclamo, in sostanza, la RE 1 lamenta un’errata applicazione del diritto, nel senso che la Giudice di pace non avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione del credito posto in esecuzione, CO 1 non avendo infatti detto alcunché in proposito, e chiede pertanto di riformare la decisione nel senso dell’accoglimento dell’istanza;
che secondo l’art. 142 CO il giudice non può supplire, ossia non può rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione di un credito;
che, per soprammercato, giusta il chiaro tenore dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso sollevare e rendere verosimile le eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito, segnatamente la prescrizione;
che la Giudice di pace ha pertanto violato il diritto federale accertando d’ufficio l’avvenuta prescrizione del credito posto in esecuzione nonostante il convenuto non l’avesse eccepita (cfr. sentenza della CEF 14.2018.151 del 28 febbraio 2018 consid. 6.1);
che giusta l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato di carenza beni dopo pignoramento, su cui si fonda l’istanza, costituisce pacificamente un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, e dunque un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nei confronti di CO 1 per fr. 4'136.70;
che il reclamo merita pertanto accoglimento e la decisione impugnata va riformata nel senso del rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escusso;
che in entrambe le sedi le tasse di giustizia, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che la reclamante ha chiesto l’assegnazione di ripetibili solo in seconda sede;
ch’essa non ha però ricorso per il tramite di un rappresentante professionale in giudizio, bensì di dipendenti del proprio servizio giuridico, e non ha pertanto diritto a ripetibili nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, seppure uno dei due firmatari abbia il titolo di avvocato (sentenza della CEF 14.2021.19 del 9 dicembre 2021 consid. 6; Stoudmann in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 24 ad art. 95 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 18 ad art. 95 CPC con un rinvio alla sentenza del Tribunale federale 1C_198/2007 del 21 dicembre 2007 consid. 6 relativa all’art. 68 cpv. 2 LTF);
che in assenza di motivazione, la reclamante non ha diritto neppure a un’indennità d’inconvenienza giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'136.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di CO 1.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).