Incarto n. 14.2022.142
Lugano 3 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 novembre 2021 dalla
RE 1, IT – __________ (patrocinata dagli avv. PA 1 ePA 3, __________)
contro
CO 1, IT – __________ (patrocinata dagli avv. PA 4 e PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 10 novembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nel 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha avviato un procedimento penale nei confronti di varie persone, tra le quali l’ex Presidente della Regione LombardiaPI 1, l’intermediario PI 2, l’ex Assessore lombardo della SanitàPI 3, così come diversi responsabili della RE 1 (in seguito: la RE 1 o la RE 1), tra cui il direttore centralePI 4, il direttore amministrativo PI 5 e il consulente PI 6 (gli ultimi due sono poi stati processati separatamente). Sono stati perseguiti per aver attuato un meccanismo corruttivo, a far data dal 1997, finalizzato a ottenere dai preposti organi della Regione Lombardia a favore della RE 1 ingenti somme di denaro, di cui decine di milioni di euro sono state sottratte alle casse della RE 1 per corrompere i funzionari della Regione Lombardia e remunerare gl’intermediari, in particolare PI 2 e PI 3. A tale fine erano stati costituiti all’estero, attraverso fittizie operazioni commerciali, fondi extra-bilancio per circa € 73 milioni, di cui almeno € 61 milioni per scopi corruttivi, facendo capo a una miriade di società di comodo estere e italiane riferibili a PI 2 e PI 3 e a operazioni bancarie destinate a occultare la provenienza delittuosa dei fondi, impedirne la tracciabilità e consentirne il reimpiego.
B. Con sentenza del 22 dicembre 2016, il Tribunale ordinario di Milano ha tra l’altro condannato PI 2, PI 1, PI 3 e PI 4 a pene di reclusione, e soltanto quest’ultimo al risarcimento dei danni da lui causati alla RE 1, da liquidarsi però in separata sede.
Con sentenza del 22 maggio 2018, la Corte d’Appello di Milano ha riformato la decisione di prima sede, riducendo in particolare la pena inflitta a PI 2, da cumulare però con la pena inflitta con una sentenza precedente.
C. Dando seguito alle rogatorie delle autorità italiane, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha avviato un procedimento penale ancillare nei confronti di PI 2 e, nel corso degli anni, ha disposto il sequestro di vari beni.
D. Nel mese di marzo 2021 la RE 1 ha avviato presso il Tribunale ordinario di Pavia una causa civile nei confronti, tra altri, di PI 2 e PI 3, allo scopo di ottenere dagli stessi segnatamente il risarcimento del danno provocato con le loro condotte delittuose, poi sanzionate nelle varie decisioni penali; ha così chiesto, nei confronti di entrambi e in solido, la condanna al pagamento di “non meno di” € 73'838'107.– e, nei confronti del solo PI 3, la condanna al pagamento di “non meno di” € 2'400'000.–.
E. Con istanza 5 novembre 2021 diretta contro PI 2, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “tutti gli averi patrimoniali esistenti e i crediti pari al saldo attivo in favore delle relazioni bancarie e della relazione di carta di credito menzionate qui di seguito:
a. relazione bancaria n. __________ intestata a PI 2 pressoPI 7, succursale di __________ […] e presso PI 7 […], __________ (in precedenza pressoPI 8, __________: ex conto n. __________ […]) di cui PI 2 è anche avente diritto economico;
b. relazione bancaria n. __________ (__________) intestata a PI 2 presso PI 7, succursale di __________ […] e presso PI 7 […], __________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex conto n. __________ […]) di cui PI 2 è anche avente diritto economico;
c. relazione bancaria n. __________ intestata a CO 1 (moglie di PI 2) presso PI 7, succursale di __________ […] e presso PI 7 […], __________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex conto n. __________ […]) di cui CO 1 è anche avente diritto economico, mentre PI 2 dispone di una procura generale sulla relazione bancaria;
d. relazione bancaria n. __________ intestata alla società PI 9 presso PI 7, succursale di __________ […] e presso PI 7 […], __________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex conto n. __________ […]) di cui PI 2 è avente diritto economico;
e. relazione bancaria n. __________ intestata alla società PI 10 presso PI 7, succursale di __________ […] e presso PI 7 […], __________ (in precedenza presso PI 8, __________: ex conto n. __________ […]) di cui PI 2 è avente diritto economico;
f. relazione bancaria n. __________ (IBAN n. __________) intestata a CO 1 (moglie di PI 2) presso PI 11 […], __________ (ex conto n. __________ […]);
g. relazione bancaria n. __________ intestata a PI 2 presso PI 11 […], __________ (ex conto n. __________ […]);
h. carta di credito __________ n. __________ (__________) intestata a PI 2 presso PI 12 […], __________ […];
i. ogni altra relazione bancaria presso i medesimi istituti bancari (PI 7, succursale di __________ […]; PI 7 […], __________; PI 11 […], __________; PI 12 […], __________), di cui PI 2 figura e/o sia stato identificato come titolare, contitolare, beneficiario economico (formulario A) e/o come detentore del controllo (formulario K) e/o come contraente, titolare, beneficiario, cobeneficiario di polizze di assicurazione sulla vita (formulario I / Insurance wrapper)
il tutto fino a concorrenza di fr. 2'635'847.50. Quale titolo del credito la RE 1 ha indicato il “credito per restituzione, per risarcimento da atto illecito e per indebito arricchimento” e quale causa di sequestro il domicilio del debitore all’estero e il sufficiente legame tra il credito e la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
F. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro come richiesto con decreto del 5 novembre 2021, eseguito tre giorni dopo sia dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________), sia dal Betreibungsamt Zürich 1 (verbale n. __________), con istanza del 22 novembre 2021 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice limitatamente ai conti a lei intestati, ossia le posizioni c) e f) del decreto di sequestro. Nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2022, la RE 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Con replica e duplica spontanee del 14 e 28 gennaio 2022, le parti si sono riconfermate nelle rispettive, antitetiche posizioni.
G. Statuendo con decisione del 27 ottobre 2022 (__________), il Pretore ha accolto l’opposizione di CO 1, annullando il sequestro delle relazioni bancarie n. __________ e __________, a lei intestate, rispettivamente, presso la PI 7, succursale di __________, e presso la PI 11; ha posto a carico della sequestrante le spese processuali di fr. 500.– e le spese ripetibili di fr. 3'500.–.
H. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 novembre 2022 per ottenerne, previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale la riforma nel senso della reiezione dell’opposizione e dell’addebito ad CO 1 delle spese processuali e ripetibili di prima sede, in via subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al Pretore, affinché si pronunci come chiesto in via principale, e in via ancor più subordinata l’annullamento e il rinvio della causa al Pretore, affinché si pronunci in conformità con quanto deciderà la Camera; in tutti e tre i casi, la reclamante ha protestato le spese processuali e “congrue ripetibili” di seconda sede.
I. Con ordinanza del 16 novembre 2022, il Presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo relativa al dispositivo n. 4 della sentenza impugnata (condanna al pagamento delle spese giudiziarie).
L. Il 12 dicembre 2022, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo. Con replica e duplica spontanee del 22 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive, inconciliabili posizioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ai patrocinatori della RE 1 il 4 novembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 14 novembre. Presentato il 10 novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
1.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.3.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
1.3.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 418 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022.141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (cfr. sentenza della CEF 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1 in materia di rigetto dell’opposizione).
Nel merito il Pretore ha rilevato che il 15 novembre 2021 PI 2 aveva girato € 70'000.– da un suo conto presso la PI 8, implicato nel sistema distrattivo dei fondi della Fondazione e perciò poi sequestrato, direttamente sul conto della moglie oggetto del sequestro in esame presso la stessa banca. Ha pure constatato che, in occasione di un interrogatorio effettuato nei procedimenti penali italiani, PI 13, fiduciario implicato nel sistema d’interposizione messo in atto da PI 2, aveva indicato “il conto corrente intestato alla moglie CO 1” tra gli altri conti riconducibili al marito presso la PI 8. Il Pretore ha tuttavia osservato che PI 2 aveva distratto complessivamente più di € 30 milioni e che, per schermare i suoi maneggi, era solito usare un complesso sistema d’interposizione di società, delle quali era l’avente diritto economico, sempre e immediatamente, ovvero senza ricorrere a un “uomo di paglia”. Il trasferimento degli € 70'000.– appariva quindi diverso dal modus operandi di PI 2, non solo, appunto, per le modalità, ma anche per l’importo in questione, di molto inferiore rispetto a quello degli altri trasferimenti fittizi. Ha d’altronde stabilito che la deposizione del fiduciario, da sola, non era atta a rendere verosimile che i conti sequestrati fossero stati intestati alla moglie solo fittiziamente: con “riconducibile al marito”, il fiduciario avrebbe infatti potuto intendere conti alimentati dal marito oppure “di pertinenza di persone a lui vicine”.
In conclusione, il primo giudice ha dunque statuito che non era verosimile la tesi della RE 1, secondo cui l’apertura dei conti intestati alla moglie fosse servita al marito a schermare il denaro da lui distratto; al contrario, era verosimile che la moglie fosse l’effettivo avente diritto economico dei conti e che il versamento degli € 70'000.– avesse avuto finalità estranee alla fattispecie penale. Ha pertanto accolto l’opposizione e annullato il sequestro dei conti intestati alla moglie.
Ebbene, ancorché in modo non proprio lineare, in realtà il Pretore ha spiegato perché ha dato torto alla reclamante, statuendo, in estrema sintesi, che il trasferimento degli € 70'000.– alla moglie non rientrava nel modus operandi di PI 2 e giudicando che la deposizione di PI 13, nella sua genericità, non fosse decisiva. La sequestrante disponeva dunque di tutti gli elementi per valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore, ciò che ha del resto fatto con un corposo reclamo, e tale autorità – a sua volta – è in grado di esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami; sentenza della CEF 14.2014.118 del 3 novembre 2014, consid. 5). Siccome la reclamante ha concluso in via principale per la reiezione dell’opposizione al sequestro e la causa è matura per il giudizio, nulla osta quindi a che la Camera esamini senza indugio il merito delle censure della reclamante (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), anche sui punti sui quali il Pretore non si è espresso in modo sufficientemente preciso.
5.1 Secondo il principio della trasparenza (Durchgriff), occorre far astrazione della dualità giuridica tra debitore sequestrato e società cui i beni da sequestrare sono intestati, quando è invocata dall’uno o dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente all’esecuzione forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il sequestro dei beni dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra conformemente alla realtà economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al riguardo: in primo luogo è necessaria l’identità delle persone coinvolte o perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e in secondo luogo la dualità giuridica dev’essere invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei creditori (art. 2 cpv. 2 CC) (DTF 144 III 541 segg.; sentenze della CEF 14.2020.95 dell’11 ottobre 2021 consid. 7.1.1 e 14.2019.3-6 del 1° luglio 2019, consid. 6.1).
Il principio della trasparenza si applica non solo nell’esecuzione diretta contro la persona (solitamente giuridica) controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente, nell’esecuzione contro la persona dominante (trasparenza rovesciata) (DTF 144 III 548 consid. 8.3.4). Sono altresì abusivi trasferimenti di beni di una persona fisica a un’altra, specie a un parente (v. anche la presunzione dell’art. 288 cpv. 2 LEF), volto a impedirne il sequestro o il pignoramento. Anche in tali casi può essere fatta astrazione della situazione giuridica solo alla doppia condizione dell’identità degl’interessi economici e dello scopo abusivo del trasferimento (cfr. sentenza della CEF 14.2017.190 del 7 settembre 2018 consid. 6.1 e 6.2).
5.2 Dai casi di applicazione del principio della trasparenza bisogna distinguere quello in cui i beni del terzo possono ugualmente essere realizzati per soddisfare il creditore perché sono intestati solo formalmente a nome del terzo – un uomo di paglia, un prestanome o una “testa di legno” – che ne è solo il proprietario apparente, mentre in realtà appartengono al debitore (caso della simulazione), ciò che incombe al creditore di rendere verosimile (DTF 144 III 548-9 consid. 8.3.5; sentenza della CEF 14.2019.3-6 dell’11 luglio 2019 consid. 6.1/d), giacché in caso di simulazione ogni creditore, a prescindere dal momento in cui è sorta la sua pretesa, può esigerne il sequestro, al pari degli altri diritti patrimoniali del debitore (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c, consid. 6.2/d).
5.3 In assenza di manovre abusive nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC vanno invece rispettati i rapporti giuridici di proprietà esistenti, così che il creditore non è abilitato a sequestrare direttamente i beni appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti giuridicamente indipendenti dal debitore, bensì solo le pretese del debitore nei confronti di quelle persone, senza diritto preferenziale rispetto agli altri loro creditori (citata 14.2017.190, consid. 6.1).
6.1 Orbene, così argomentando la RE 1 non si confronta però direttamente con la motivazione del primo giudice. Non spiega infatti perché il Pretore avrebbe ecceduto il proprio potere d’apprezzamento (sopra consid. 2.2) nel ritenere che il bonifico di € 70'000.– sul conto della moglie del debitore aveva verosimilmente avuto finalità estranee alla fattispecie penale, siccome l’operazione risulta diversa per modus operandi e importo da quelle messe in atto da PI 2 per schermare destinazione e appartenenza dei fondi distratti dalla RE 1, le quali poggiavano sull’articolato sistema d’interposizioni societarie, di cui egli stesso risultava sempre il beneficiario economico, descritto dalla medesima sequestrante.
La reclamante non indica neppure con precisione gl’indizi per cui si dovrebbe ritenere verosimile che PI 2 ha aperto i conti oggetto di sequestro a nome della moglie per depositarvi (in minima parte) il provento di reato e servirsi di lei quale prestanome.
Non spettava d’altronde al Pretore spiegare l’affinità del trasferimento degli € 70'000.– con la fattispecie oggetto della procedura di sequestro, bensì alla sequestrante addurre indizi atti a rendere verosimile l’applicabilità del principio di trasparenza (identità degl’interessi economici del debitore e del terzo e scopo abusivo del trasferimento) o di simulazione (sopra consid. 5.1 e 5.2), ciò che non è riuscita a fare (sotto consid. 6.4). Incombe infatti al sequestrante e a nessun altro allegare i fatti costitutivi dei presupposti per la concessione del sequestro e produrre i mezzi di prova (documentali) che permettono di renderli verosimili (DTF 148 III 383 consid. 2.3.5). La reclamante non esplicita in particolare il motivo per cui il fatto che gli € 70'000.– siano stati versati durante il periodo (1997-2012) in cui sono state tenute le condotte delittuose giustificherebbe, da sé solo, di far astrazione dell’intestazione alla moglie del conto di destinazione. Con riguardo all’argomentazione fin qui esaminata, il reclamo è pertanto irricevibile per carenza di motivazione.
6.2 La reclamante rimprovera inoltre al Pretore di non aver tenuto conto del versamento degli € 82'000.–, comprovante il coinvolgimento della resistente nei fatti oggetto dei procedimenti penali, “quantomeno con i flussi di denaro drenati illecitamente” dalla reclamante (n. 83). Egli avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente errato omettendo di considerare l’implicazione dei due conti sequestrati nel flusso di denaro a danno della RE 1.
In realtà, il Pretore ha accertato sia che i fondi sottratti illecitamente da PI 2 alla RE 1 e giunti alla moglie sono stati quantificati in € 82'000.– dagl’inquirenti italiani (pag. 9, 2° §), sia che costui ha fatto capo a un conto “implicato nel meccanismo distrattivo a danno della RE 1” per accreditare gli € 70'000.– sul conto della moglie (pagg. 8 e 9, 1° §). L’origine delittuosa dei fondi trasferiti (in minima parte) sui conti sequestrati non è quindi in discussione, sicché poco importa che la controparte non si sia confrontata con le decisioni penali come rilevato dalla reclamante in sede di replica (n. 14 e 19). Ancora una volta la RE 1 non spiega però quale attinenza tale circostanza abbia con la giurisprudenza relativa ai principi di trasparenza o di simulazione, né perché dalla sola provenienza criminale dei fondi si potrebbe dedurre, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che CO 1 avrebbe verosimilmente funto da prestanome per il marito. Anche al riguardo il reclamo si rivela inammissibile per insufficiente motivazione.
6.3 Secondo la reclamante, dato il suo ruolo centrale nelle condotte delittuose, PI 13 ha aveva una visione d’insieme precisa sul complesso sistema d’interposizione di società. Egli sapeva dunque chi fosse il reale proprietario degli averi sui conti intestati alla resistente (n. 81), sicché la sua dichiarazione circa la “riconducibilità” al marito del “conto corrente intestato alla moglie CO 1” è determinante (n. 80).
Anche su questo punto la RE 1 non si misura con la motivazione della sentenza impugnata, in cui il Pretore ha ritenuto che nell’indicare il conto corrente intestato alla moglie come “riconducibile” a PI 2 (doc. 7 a pag. 9 nella causa di opposizione al sequestro), PI 13 potrebbe anche aver inteso indicare che il conto era stato alimentato da PI 2, come effettivamente è stato il caso (sopra consid. 6.2). PI 13 non ha detto che PI 2 era il reale proprietario degli averi depositati. Se non addirittura irricevibile, la censura è da respingere.
6.4 Per la reclamante il Pretore ha applicato erroneamente il principio della trasparenza (Durchgriff) e la nozione giuridica d’“intestazione fittizia” sviluppate dalla giurisprudenza (n. 86).
6.4.1 La ricevibilità di questo motivo d’impugnazione è dubbia, poiché la RE 1 non indica precisamente sulla base di quali fatti i presupposti giurisprudenziali di simulazione o di trasparenza dovrebbero ritenersi adempiuti, ricordato un’altra volta che incombe al sequestrante e non al giudice o alla controparte rendere verosimile che i beni sequestrati, a prescindere dalla loro apparente intestazione a un terzo, in realtà appartengono al debitore, rispettivamente che il trasferimento giuridicamente valido del bene al terzo è invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei creditori (sopra consid. 5.2 e 5.1).
6.4.2 Orbene, la reclamante si limita a citare diverse sentenze di questa Camera (ad n. 72), senza peraltro distinguere tra trasparenza e simulazione, per concludere senza riferimento diretto ai presupposti giurisprudenziali che “in applicazione del principio della trasparenza (Durchgriff), in subordine in virtù di un’intestazione fittizia, tali saldi attivi appartengono, in realtà, totalmente al solo PI 2” (n. 77). La reclamante incentra l’intera impugnativa sul fatto che i fondi trasferiti sui conti sequestrati sono di origine criminale e sul fatto che la titolare dei conti è moglie del debitore (n. 74, 79, 82 e 84).
6.4.2.1 Sennonché tali circostanze non rendono verosimile che il debitore potesse e possa disporre a suo piacimento dei conti della moglie né che quest’ultima fosse a conoscenza dell’origine dei fondi e si sia prestata a ledere abusivamente i diritti dei creditori del marito. La reclamante asserisce che PI 2 “ha il controllo” sulla moglie (n. 74), ma senza citare indizi oggettivi e concreti a sostegno della sua affermazione. La “contaminazione” dei conti della moglie con i flussi di denaro distratti a scapito della reclamante (n. 84) rinvia a una nozione penale assente dalla nozione di trasparenza in materia di sequestro (cfr. citata 14.2017.190 consid. 11.3). È d’altronde tardivo, poiché fatto valere, in diritto, solo con la replica spontanea (n. 23), l’argomento secondo cui le autorità italiane hanno chiesto a quelle svizzere, con commissione rogatoria del 25 ottobre 2019 (doc. AL dell’incarto di sequestro, pag. 4, e il relativo allegato n. 2, pag. 3), di dare esecuzione alla confisca anche dei due conti oggetto del sequestro in esame (n. 60 della parte in fatto del reclamo). Ad ogni modo, la confisca penale può vertere anche su beni appartenenti a persone diverse dalla persona condannata e la reclamante non cita i considerandi della decisione penale da cui si evincerebbero indizi di coinvolgimento abusivo della moglie nei trasferimenti delle somme sequestrate né del carattere fittizio dell’intestazione dei conti in questione. Rimangono comunque salvi i diritti della RE 1 sui conti sequestrati anche penalmente ove la decisione di confisca verrà riconosciuta ed eseguita in Svizzera.
Che poi il trasferimento degli € 70'000.– sia stato effettuato durante il periodo (1997-2012) in cui si è sviluppata l’attività criminale (n. 82) non implica, da sé solo, che la moglie ne dovesse essere a conoscenza, anche perché non risulta dalle allegazioni della reclamante che la moglie abbia saputo dell’imputazione di PI 2 nel processo penale italiano prima del trasferimento in questione, avvenuto il 15 novembre 2011 (doc. D nella causa di opposizione al sequestro), mentre dell’accredito sul conto presso la PI 11 non si sa nulla. La stessa RE 1 ammette del resto che CO 1 non ha avuto alcun ruolo nell’attività distrattiva operata ai suoi danni (n. 79).
Che infine l’“intervento” di lei avesse lo scopo di celare il reale proprietario economico degli averi ricevuti è appunto l’allegazione che la reclamante avrebbe dovuto rendere verosimile con indizi oggettivi (sopra consid. 2.1), ma essa non cita alcun documento in merito a un’eventuale connivenza della moglie (v. in proposito la citata CEF 14.2010.40, consid. 3.2). Nessuno dei due presupposti del principio di trasparenza appaiono quindi verosimili. In assenza d’indizi di manovre abusive nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC il Pretore ha giustamente tenuto conto dei rapporti giuridici di proprietà apparenti (v. sopra consid. 5.3).
6.4.2.2 Neppure a sostegno del carattere ch’essa pretende fittizio o simulato dei conti sequestrati la reclamante ha fornito indizi oggettivi. Il Pretore ha accertato che i conti erano stati aperti, il 30 settembre e il 5 ottobre 2010 (doc. G e L nella causa di sequestro), prima del trasferimento degli € 70'000.– (pag. 8 in fondo) e che CO 1 ne era l’intestataria e l’avente diritto economico (pag. 10 in alto). La reclamante non lo contesta (ad n. 76) né ha reso verosimile il carattere fittizio o simulato delle relazioni bancarie, come ad esempio l’esistenza di atti con cui il marito avrebbe disposto dei conti come se ne fosse il titolare. Perlomeno nell’esito, la sentenza impugnata resiste alla critica.
6.5 Non è infine dato di capire perché la mancata indicazione degli € 82'000.– sull’estratto conto relativo al pagamento degli € 70'000.– comproverebbe che l’avere appartiene a PI 2 (n. 82). La differenza con gli € 82'000.– accertati in sede penale (doc. U nella causa di sequestro), di € 12'000.–, è verosimilmente stata accreditata sul conto di CO 1 presso la PI 11 (come risulta dall’allegato n. 2 al doc. AL). Nella ridotta misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.
7.1 Per svista, l’anticipo richiesto dalla reclamante è stato calcolato in base all’indicazione del valore litigioso figurante sulla copertina dell’incarto pretorile, di fr. 2'635'847.50, pari ai saldi dei conti sequestrati di € 1'976'215.67 e fr. 66'680.73 (v. istanza di sequestro n. 4 e doc. F-N). In prima come in seconda sede, tuttavia, l’opposizione di CO 1 si riferiva solo ai due conti a lei intestati, il cui saldo è di € 82'000.– per concorde ammissione delle parti (sentenza impugnata, pag. 9, 3° §).
7.2 La tassa del presente giudizio e le ripetibili vanno pertanto calcolate in base a tale valore litigioso (DTF 139 III 195 consid. 4.3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_314/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.7 e della CEF 14.2021.142/145 del 4 aprile 2022, consid. 11.3), equivalente a fr. 83'384.– al tasso di cambio di €/fr. 0.9834 del 10 novembre 2022 (data della presentazione del reclamo, momento in cui il reclamante valuta il rischio processuale) secondo il notorio sito fxtop.com (v. sentenza della CEF 14.2021. 158 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.3. e i rinvii).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio sono poste carico della reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 3'800.–, le è restituita. La RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. PA 1 e PA 3, Studio legale __________, __________, __________; – avv. PA 2 e PA 4, __________, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).