Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.06.2023 14.2022.141

Incarto n. 14.2022.141

Lugano 26 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nelle cause SO.2021.3588 e SO.2021.3589 (opposizioni al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 12 agosto 2021 da

CO 1 IT-__________ (patrocinata dall’avv. PA 2, ) CO 2 IT- (patrocinato dallo studio legale PA 3, __________)

contro

RE 1 IT- (patrocinata dagli __________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 10 novembre 2022 presentato dalla RE 1 (di seguito ) contro la decisione unica emessa il 27 ottobre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nel 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha avviato un procedimento penale nei confronti di varie persone, tra le quali l’ex Presidente della Regione Lombardia AA 1, l’intermediario PI 6, l’ex assessore lombardo della Sanità PI 7, così come diversi responsabili della RE 1, tra cui il direttore centrale PI 13, il direttore amministrativo __________ e il consulente PI 10 (gli ultimi due sono poi stati processati separatamente). Sono stati perseguiti per aver attuato un mec­canismo corruttivo, a far data dal 1997, finalizzato a ottenere dai preposti organi della Regione Lombardia a favore della RE 1 ingenti somme di denaro, di cui decine di milioni di euro sono state sottratte alle casse della RE 1 per corrompere i funzionari della Regione Lombardia e remunerare gl’inter­mediari, in particolare PI 6 e PI 7. A tale fine erano stati costituiti all’estero, attraverso fittizie operazioni commerciali, fondi extra-bilancio per circa € 73 milioni, di cui almeno € 61 milioni per scopi corruttivi, facendo capo a una miriade di società di comodo estere e italiane riferibili a PI 6 e PI 7 e a operazioni bancarie destinate a occultare la provenienza delittuosa dei fondi, impedirne la tracciabilità e consentirne il reimpiego.

B. Con sentenza del 22 dicembre 2017 il Tribunale ordinario di Milano ha condannato PI 6, AA 1, PI 13 e PI 7 a pe­ne di reclusione e al risarcimento dei danni causati alla RE 1. Ha anche condannato CO 2 alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e a una multa di € 2'000.– per aver commesso, in concorso con PI 8, atti di riciclaggio di denaro, nel periodo dal dicembre del 2008 all’aprile del 2012, tramite l’utilizzo del “sistema PI 1” (dal nome della società di diritto maltese PI 1), nella sua veste di rappresentante legale delle società statunitensi PI 2 e PI 4 (“PI 4”) nonché dell’PI 3 (Hong Kong). Il “sistema PI 1” è stato utilizzato per schermare i complessivi € 27'370'800.– distratti in danno alla RE 1 per remunerare PI 6. La PI 1 ha in particolare trasferito alla PI 2 € 17'844'600.–, all’PI 3 € 3'183'000.– e all’PI 4 € 4'533'500.–. Successivamente queste somme sono state ulteriormente girate, segnatamente:

a) dal conto della PI 2 presso la __________ di Lugano, dall’PI 3 e dall’PI 4 € 14'587'009.– sul conto della PI 5 presso la __________ di Lugano (ora __________), di cui € 13'140'000.– girati a favore della relazione bancaria intestata a PI 6 presso la __________ di Lugano;

b) dal conto __________ della Ramsete LCC € 2'730'700.– su quello della PI 9, società di diritto panamense riferibile a CO 2 e PI 10, aperto presso __________ di Chiasso;

c) dall’Akai Pacific Ltd € 749'000.– a favore della PI 9;

d) dal conto __________ della PI 2 € 439'874.– a favore di CO 2;

e) dal conto __________ della Ramsete LCC € 440'000.– a favore di CO 2 (per contanti);

f) dal conto __________ della PI 2 e dalla PI 9 € 1'200'000.– a favore della società PI 12;

g) dall’PI 3 € 33'900.– a CO 2;

h) dalla PI 14 € 84'000.– a CO 2.

Tenuto conto che il saldo di € 489'850.– rimasto sul conto della PI 9 è di spettanza di CO 2 e PI 10, il Tribunale ha stabilito che l’importo rimasto di fatto nella disponibilità del primo ammonta a complessivi € 2'663'850.–.

C. Per quanto riguarda CO 2, il giudizio del Tribunale ordinario di Milano è stato confermato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano il 19 settembre 2018 e in ultima istanza dalla Corte Suprema di Cassazione il 21 febbraio 2019.

D. Adita con commissione rogatoria presentata il 25 ottobre 2019 dalla Corte d’Appello di Milano volta a dare esecuzione alla confisca dei saldi attivi depositati sulle relazioni bancarie riconducibili a CO 2 decretata nel giudizio del Tribunale ordinario di Milano, con decisione incidentale del 29 maggio 2020 la Procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti ha ordinato il sequestro penale di due relazioni riconducibili a CO 2 presso la __________ intestate alla società panamense PI 11 (limitatamente al sotto-conto n. __________1) e alla PI 12 (n. __________0), già sequestrati il 3 maggio 2012 dalla stessa procuratrice nel procedimento aperto per sospetti di reato di riciclaggio di denaro sul suolo svizzero, poi abbandonato per intervenuta prescrizione il 27 maggio 2020.

E. Nel mese di marzo 2021 la RE 1 ha avviato presso il Tribunale di Pavia una causa civile nei confronti di CO 2 allo scopo di ottenere da quest’ultimo, in solido con PI 6 e PI 7, il risarcimento di € 26'585'800.– oltre agli accessori, corrisponden­te alla somma riciclata imputata a CO 2 nel procedimento penale di Milano.

F. Con istanza 20 luglio 2021 diretta contro CO 2, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso l’istituto bancario __________ di “tutti gli averi patrimoniali esistenti e i crediti pari al saldo attivo in favore delle relazioni bancarie menzionate qui di seguito:

  1. sotto-conto n. __________1 intestato alla società PI 11 di cui CO 2 e CO 1 sono aventi diritto economico;

  2. conto n. __________0 intestato società PI 12 di cui CO 2 è l’avente diritto economico;

  3. conto n. __________0 intestato alla società PI 11 di cui CO 2 e CO 1 sono aventi diritto economico;

  4. e ogni altra relazione bancaria presso il medesimo istituto bancario di cui CO 2 figura come titolare, contitolare, beneficiario economico (formulario A) e/o avente diritto di controllo (formulario K)”,

il tutto fino a concorrenza di fr. 1'734'107.20. Quale titolo del credito la RE 1 ha indicato il “credito per restituzione, per risarcimento da atto illecito e per indebito arricchimento” e quale causa di sequestro il domicilio dei debitori all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

G. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro come richiesto con decreto del 21 luglio 2021, eseguito il giorno successivo dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________), con istanza del 12 agosto 2021 CO 2 e la moglie CO 1 hanno presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 27 settembre 2021, la RE 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione.

H. Statuendo con decisione unica del 27 ottobre 2022 previa congiunzione delle cause, il Pretore ha accolto l’opposizione di CO 1 (SO.2021.3588) e parzialmente accolto quella di CO 2 (SO.2021.3589), confermando il sequestro salvo per quanto concerne la metà del saldo delle relazioni n. __________0 e __________1 intestate all’PI 11 di pertinenza di CO 1. Egli ha pure accolto parzialmente la richiesta di CO 2 volta all’attribuzione di una garanzia di fr. 250'000.–, limitatamente a fr. 51'000.–. Il primo giudice ha posto a carico del­la sequestrante le spese processuali di fr. 1'000.– della procedura avviata da CO 1 e ripetibili di fr. 6'000.– a favore di lei, mentre nell’altra procedura ha posto le spese processuali di fr. 3'000.– a carico della sequestrante per 1⁄4 e per i restanti 3⁄4 a carico di CO 2, al quale ha assegnato ripetibili ridotte di fr. 9'750.–.

I. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 novembre 2022 per otte-nerne in via principale la riforma, nel senso della reiezione di ambedue le opposizioni al sequestro e della richiesta di garanzia di CO 2, e della conferma del sequestro. In via subordinata, la reclamante ha postulato il rinvio delle due cause al primo giudice perché statuisca come richiesto in via principale, e in via ancor più subordinata ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio delle cause al Pretore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi della sentenza della Camera, protestate spese processuali e ripetibili in ogni caso in prima e seconda sede.

L. Con ordinanza del 16 novembre 2022, poi rettificata il 21 novembre 2022, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione per i dispositivi n. 7-9.

M. Il 15 dicembre 2022 CO 1 ha presentato osservazioni al reclamo, cui la RE 1 ha replicato spontaneamente il 22 dicembre. Il successivo 27 dicembre CO 1 ha comunicato di rinunciare a duplicare. CO 2 è rimasto silente.

N. Il 17 marzo 2023 la RE 1 ha comunicato che il conto n. __________0 ha un saldo nullo mentre il conto n. __________1 presenta un saldo di € 599'957.–, lasciando alla Camera decidere se non dichiarare il ricorso privo d’oggetto per il primo conto.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ai patrocinatori della RE 1 il 31 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 10 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

1.2.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni. Infatti, né l’art. 278 cpv. 3 LEF né l’art. 317 cpv. 1 CPC menzionano un limite temporale all’adduzione di nova (DTF 142 III 415 consid. 2.2.3 e 2.2.5 in merito alla seconda norma citata, la cui applicabilità nella procedura di opposizione al sequestro è stata ammessa nella DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). A un nuovo esame risulta quindi superato il limite della chiusura dello scambio degli allegati finora posto dalla Camera (sentenza 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3).

L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mez­zo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare pro­ve pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

1.2.3 Il 17 marzo 2023, la reclamante ha prodotto gli estratti dei conti presso __________ oggetto dell’impugnazione (n. 1163410 [doc. L] e 1163411 [doc. M]), che la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione aveva ricevuto dalla banca il 6 marzo 2023 (doc. H) e ritrasmesso alla reclamante in stessa data (doc. I). Se ne evince che il saldo del primo conto è nullo e lo era già il giorno del sequestro (il 22 luglio 2021), mentre il secondo presenta un saldo di € 599'917.–, che ammontava a € 599'957.83 il giorno del sequestro. Tali allegazioni e documenti sono ricevibili, poiché non risulta dagli atti che potessero essere addotti già davanti alla giurisdizione inferiore (se non dagli opponenti), e la sequestrante li ha addotti non appena ne è venuta a conoscenza tramite la comunicazione dell’Ufficio. Ne segue che il reclamo, ma pure le opposizioni al sequestro, sono senza oggetto per quanto attiene al primo conto.

1.2.4 Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 chiede alla Camera di accertare l’irricevibilità del ricorso, che sarebbe sprovvisto di motivazione adeguata, in quanto la reclamante si limiterebbe a ripetere le tesi già fatte valere nell’istanza di sequestro. In realtà, in diversi punti dell’impugnativa la reclamante critica in modo circostanziato la motivazione del Pretore (uno per tutti: n. 85), sicché il reclamo non può essere dichiarato integralmente inammissibile. La ricevibilità delle censure va verificata ad una ad una.

  1. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto verosimile il credito vantato dalla sequestrante, così come la causa di sequestro fondata sulla dimora del debitore all’estero e sul sufficiente legame del credito con la Svizzera. Egli ha invece considerato inverosimile che il debitore sia titolare dell’intero saldo delle relazioni bancarie sequestrate, intestate all’PI 11, il cui avente diritto economico non è solo CO 2, ma anche sua moglie CO 1, onde l’accoglimento dell’opposizione di que­st’ultima e il parziale accoglimento dell’opposizione di CO 2 limitatamente alla metà dei conti. In particolare il Pretore ha rilevato che le due relazioni bancarie sono state aperte presso la __________ già nel gennaio 2008, mentre l’autorità penale italiana ha collocato temporalmente i fatti alla base della condanna di CO 2 tra dicembre 2008 e aprile 2012. Ha inoltre reputato trascurabile il fatto che a fronte di un saldo complessivo delle due relazioni bancarie superiore a € 1,5 milioni, solo € 105'000.– riconducibili ai fatti di rilevanza penale imputabili a CO 2 siano affluiti sui conti in questione, senza contare che l’PI 11 non figura tra le società di cui CO 2 si serviva per ricevere e smistare i proventi di reato. Del resto su queste due relazioni sono stati trasferiti, in ottica di ottimizzazione fiscale, titoli per complessivi € 1'120'000.– da una relazione preesistente (il conto cifrato LUGA __________ n. ) aperta dagli opponenti già nel lontano maggio 1991 sempre presso la C SA e di cui erano contitolari e aventi diritto economico. Il Pretore ha concluso che, in tali circostanze, voler leggere l’apertura del conto intestato all’PI 11 come un’operazione finalizzata a occultare i fondi distratti ai danni della RE 1 era una forzatura.

Il primo giudice ha per contro respinto integralmente le opposizioni in merito alla relazione bancaria n. __________ presso la __________ intestata alla PI 12 – società direttamente coinvolta nei flussi illeciti di denaro – poiché al momento della sua apertura nell’aprile 2009 CO 2 aveva indicato solo sé stesso come beneficiario economico.

  1. Con il reclamo la RE 1 sostiene invece in buona sostanza che i saldi dei due conti dell’PI 11 presso la CA Indosuez (Switzerland) SA (di cui uno di essi risulta ora nullo) appartengono esclusivamente a CO 2.

  2. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3/a, 102 III 173 consid. II/3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure ch’essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (fra altre: sentenze della CEF 14.2019.3-6 dell’1 luglio 2019, consid. 6, e 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c, consid. 3.2).

5.1 Secondo il principio della trasparenza (Durchgriff), occorre far astra­zione della dualità giuridica tra debitore sequestrato e società cui i beni da sequestrare sono intestati, quando è invocata dall’uno o dall’altro soggetto allo scopo di sottrarsi abusivamente all’esecu­­zione forzata, e permettere, eccezionalmente, il pignoramento o il sequestro dei beni dell’una nell’esecuzione diretta contro l’altra conformemente alla realtà economica. Due sono le condizioni poste dalla giurisprudenza al riguardo: in primo luogo è necessaria l’identità delle persone coinvolte o perlomeno l’identità dei loro interessi economici; e in secondo luogo la dualità giuridica dev’es­­sere invocata in modo manifestamente abusivo per trarne un vantaggio ingiustificato a danno dei creditori (art. 2 cpv. 2 CC) (DTF 144 III 541 segg.; sentenze della CEF 14.202.95 dell’11 ottobre 2021 consid. 7.1.1 e 14.2019.3-6 del 1° luglio 2019, consid. 6.1).

Il principio della trasparenza si applica non solo nell’esecuzione diretta contro la persona (solitamente giuridica) controllata (caso di trasparenza detta diretta), ma anche, più frequentemente, nel­l’esecuzione contro la persona dominante (trasparenza rovescia­ta) (DTF 144 III 548 consid. 8.3.4).

5.2 Nel caso in esame, con il reclamo (pagg. 30 e segg.) la RE 1 ribadisce che i saldi attivi dei due conti bancari intestati all’PI 11 – società di comodo – appartengono in realtà solamente a CO 2 (n. 82, 83). Essa evidenzia che il conto e il sotto-conto sono stati aperti nel gennaio 2008 proprio quando gli atti distrattivi e di riciclaggio, perpetrati nel periodo dal 1997 ad aprile 2012, erano già in atto. Nello specifico CO 2 è stato condannato per atti di riciclaggio nel periodo dal dicembre 2008 all’aprile 2012, ovvero pochi mesi dopo l’apertura dei conti, ciò che configura già di per sé un indizio di un loro coinvolgimento nell’illecita attività. La reclamante rileva inoltre che quanto dichiarato nel Profilo Cliente (PC) in merito al trasferimento dal conto LUGA 2814 a favore del conto e sotto-conto attuali non può ch’es­sere visto come “alibi” per occultare la reale funzione dei conti, ossia quella di depositarvi averi provento di reato (n. 84 a – d).

Rammenta anche che CO 2 ha ricevuto almeno € 450'000.– a contanti, che “potrebbero essere confluiti” su tali conti bancari (n. 84e) e fa valere che nel procedimento penale a Lugano è stato accertato che il conto e il sotto-conto sono stati alimentati, tra altre fonti, da fondi provenienti dalla relazione bancaria presso la __________ di Lugano intestata alla PI 2, la quale è stata coinvolta nell’attività distrattiva per la quale CO 2 è stato condannato in Italia. Egli stesso ha peraltro ammesso sia nel suo memoriale del 21 agosto 2019 sia nell’opposizione al sequestro 12 agosto 2021 che i conti sequestrati sono stati alimentati da conti intestati alla PI 2 e alla PI 14 (n. 84f-h).

Alla luce di questi elementi, la reclamante reputa irrilevante l’ali­mentazione iniziale dei conti e il fatto che l’PI 11 non sia espressamente citata negli atti giudiziari italiani. Contesta che la propria tesi sia una “forzatura” e che gli unici proventi da reato confluiti sui conti siano i € 105'000.– addebitati al conto della PI 2, siccome lo stesso CO 2 ha ammesso l’esi­stenza di bonifici eseguiti da altre società implicate nell’attività criminale. Nell’omettere di considerare tali circostanze e i trasferimenti di denaro effettuati a contanti a favore di CO 2, secondo la reclamante il Pretore ha accertato i fatti in modo manifestamente errato. Senza tale errore, egli avrebbe dovuto giungere alla conclusione che pure questi attivi appartengono al debitore e confermarne il sequestro (n. 85).

5.2.1 In realtà, il Pretore ha correttamente accertato che i fondi confluiti sulla relazione intestata all’PI 11 provenivano prevalentemente da una relazione bancaria preesistente aperta a nome dei coniugi nel maggio 1991, ossia ben prima degli atti di riciclaggio di denaro. È d’altronde evidente che i titoli trasferiti nel gennaio del 2008 (cfr. doc. F, inc. 14.2021.3255) sui conti della panamense per il valore complessivo di € 1'120'000.– (sentenza impugnata, pag. 19, 6° §; doc. AL, 19° foglio a tergo) non potevano essere l’oggetto degli atti di riciclaggio imputati a CO 2, compiuti solo successivamente, dal dicembre 2008 all’aprile 2012 (doc. Q, pag. XXV, capo 11). La reclamante non allega, e men che meno rende verosimile, che i titoli siano poi usciti dai conti e siano stati sostituiti da averi di origine criminale. Sotto questo profilo gli accertamenti del Pretore non risultano manifestamente errati né le sue deduzioni giuridiche possono reputarsi erronee.

5.2.2 Che poi “quanto dichiarato” dai coniugi nel Profilo Cliente (PC) sia un “alibi” per occultare la reale funzione dei conti è un’allegazione che spettava alla sequestrante rendere verosimile con indizi oggettivi e concreti (sopra consid. 2.1). Non basta al riguardo affermare che i € 450'000.– ricevuti da CO 2 “potrebbero essere confluiti” sui conti sequestrati. Incombe al sequestrante e a nessun altro allegare i fatti costitutivi dei presupposti per la concessione del sequestro e produrre i mezzi di prova (documentali) che permettono di renderli verosimili (DTF 148 III 383 consid. 2.3.5).

5.2.3 A mente della reclamante (n. 84f-h), nel procedimento penale a Lugano è stato accertato che il conto e il sotto-conto sono stati alimentati, tra altre fonti, da fondi provenienti dalla relazione bancaria presso la __________ intestata alla PI 2, la quale è stata coinvolta nell’attività distrattiva per la quale CO 2 è stato condannato in Italia. Egli stesso ha peraltro ammesso sia nel suo memoriale del 21 agosto 2019 sia nell’opposizione al sequestro 12 agosto 2021 che sui conti sequestrati sono confluiti fondi provenienti da conti intestati alla PI 2 e alla PI 14.

5.2.3.1 Ora, l’estratto dei decreti di dissequestro cui fa riferimento la reclamante – riportato altresì dal Pretore nella decisione impugnata – ha il tenore seguente: “la relazione intestata ad PI 11 è stata alimentata prevalentemente dalla relazione intesta­ta a LUGA, di spettanza dello stesso CO 2, oltre a bonifici da parte __________, di __________ e di PI 2; come da stessa dichiarazione di CO 2, l’importo di circa euro 105'000.00 è stato bonificato a seguito di operazioni inerenti i fatti oggetto dell’inchiesta, mentre che gli importi bonificati da __________, __________ e dalla relazione LUGA non avrebbero alcuna attinenza con i fatti oggetto d’inchiesta” (doc. AN pag. 3 e AO pag. 2). A ben vedere, poi, nel memoriale del 21 agosto 2019 (doc. AP, pag. 3) citato dalla reclamante, CO 2 ha solo ribadito che “l’importo di circa euro 105'000.–, in provenien­za dal conto PI 2, è relativo ad operazioni inerenti i fatti oggetto dell’inchiesta”, e nell’opposizione al sequestro ha unicamen­te ripetuto che i conti erano stati alimentati dalla PI 2.

5.2.3.2 Dalle citazioni della reclamante non si evince che sulla relazione bancaria intestata all’PI 11 siano confluiti da conti di società implicate in atti di riciclaggio più degli € 105'000.– già accertati dal Pretore (pag. 20, 3° §) in base alle ammissioni di CO 2 (doc. AN pag. 3 e AO pag. 2), di cui la reclamante peraltro non chiede, nelle sue conclusioni, l’aggiunta alla somma per cui il primo giudice ha confermato il sequestro. Le altre fonti – verosimilmente lecite – di alimentazione dei conti non muteranno forse l’esistenza del loro legame con i reati perpetrati in Italia, ma secondo gli atti tale nesso è limitato a € 105'000.– e non può a sua volta cambiare la natura e la titolarità degli attivi depositati in precedenza sui conti. La censura è quindi priva di fondamento.

5.2.3.3 Nel memoriale del 21 agosto 2019 CO 2 ha effettivamente dichiarato di aver ricevuto gli onorari per la sua attività a favore della PI 2, dal 2011, mediante bonifici bancari effettuati sulla relazione bancaria dell’PI 11 dai conti della stessa PI 2 e della PI 14 (doc. AP, pag. 3). Si tratta però a ben vedere sostanzialmente della stessa dichiarazione già fatta davanti al Ministero pubblico ticinese nel 2013 e nel 2015 (so­pra ad 5.2.3.1), da cui non risulta che i circa € 105'000.– bonificati sui conti della panamense provengano tutti dalla PI 2 e non anche dalla PI 14. Ad ogni modo, nei documenti citati dalla reclamante l’importo proveniente dal conto della PI 14 non è quantificato. Ricordato come spetti al sequestrante allegare e rendere verosimili i presupposti del sequestro, e in particolare l’appartenenza al debitore di tutti i beni sequestrati (sopra consid. 5.2.2), il Pretore non poteva tenere conto di versamenti non quantificati, perlomeno a fronte degl’indizi forniti dagli opponenti. Non risulta pertanto manifestamente errato l’accertamento secondo cui i conti sono stati alimentati quasi esclusivamente da fondi verosimilmente estranei alla vertenza penale.

5.3 La reclamante (n. 84i) sostiene altresì che se una rubrica di una relazione bancaria è coinvolta in una fattispecie penale, come verificatosi in concreto con il bonifico di € 105'000.–, lo è pure l’intera relazione bancaria. L’allegazione è immotivata e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2). È del resto anche infondata. La questione in discussione non è quella degli effetti di una malattia infettiva, bensì dei diritti della moglie del debitore, la cui estraneità alla fattispecie penale non è contestata, sui conti sequestrati. La reclamante persiste a tacere il punto cruciale dell’argomentazione pretorile, ovvero che i fondi confluiti sulla relazione intestata all’PI 11 provengono prevalentemente dal conto LUGA aperto a nome dei coniugi nel maggio 1991, ossia ben prima degli atti di riciclaggio di denaro.

5.4 La reclamante (n. 84j-k) afferma ancora che pure i giudici di Milano, in relazione agli atti corruttivi, hanno accertato l’esistenza di “numerose società di comodo” e hanno definito le relazioni bancarie individuate in Svizzera per via rogatoria come “rapporti bancari intestati a veicoli societari utilizzati per ricevere i pagamenti”. A suo parere ne segue che sia le sentenze di condanna del procedimento penale a Milano sia il procedimento penale in Ticino danno atto del coinvolgimento dell’PI 11 – al pari delle società PI 12 e PI 9 – al solo scopo di occultare i fondi distratti.

La reclamante omette di considerare che i giudici italiani, perlomeno nei passi citati, non hanno menzionato l’PI 11. Ne paragona la situazione a quella della PI 12 senza confrontarsi con la constatazione del Pretore secondo cui, al contrario dell’PI 11, non solo la PI 12 è annoverata tra le società di cui CO 2, stante la sentenza penale italiana, si serviva per ricevere e smistare i proventi di reato (cfr. in particolare sopra ad B), ma ancora al momento dell’apertura della relazione intestata alla PI 12 nell’aprile 2009 CO 2 aveva indicato solo sé stesso come beneficiario economico. Lo stesso discorso vale per la PI 9, con l’aggravante che la reclamante non fornisce spiegazioni sul suo coinvolgimento nella vertenza penale. Sia come sia, la decisione italiana non permette di dubitare del fatto che, secondo ogni verosimiglianza, i conti sono stati alimentati principalmente da averi estranei alla vicenda penale.

5.5 La reclamante (n. 84l) si avvale anche del fatto che il 29 maggio 2020 il Ministero pubblico ticinese ha ordinato il sequestro di tutti gli attivi presenti sul sotto-conto n. __________ dell’PI 11, non limitandolo a € 600'000.– come invece stabilito nel­la decisione di dissequestro del 23 gennaio 2015.

Questo solo elemento non è però sufficiente a ribaltare l’esito della decisione impugnata. La reclamante non pretende che la Procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti abbia indicato in quella decisione (doc. C) motivi idonei a far dubitare del fatto che i conti in discussione sono stati alimentati quasi esclusivamente con il trasferimento degli averi depositati sul conto LUGA e i bonifici delle società __________ e __________ (v. sopra consid. 5.2.3.1) né cita il passo della decisione in cui tale disamina sarebbe avvenuta. Non si può pertanto ritenere che al riguardo gli accertamenti del Pretore siano manifestamente errati.

5.6 La RE 1 rammenta infine (n. 87) che le autorità italiane hanno accertato la rimanenza nella disponibilità di CO 2 del residuo di € 2'663'850.– giunti a lui personalmente o per tramite delle società PI 12 e PI 9, mentre quelle ticinesi hanno quantificato il suo guadagno in € 750'000.–/800'000.–. A giudizio della reclamante è verosimile che almeno parte di questi fondi siano stati convogliati sui conti in questione.

Ancora una volta si tratta di una semplice affermazione, non sostenuta da indizi oggettivi e concreti, in particolare da estratti dei movimenti dei conti. Non consente di rimettere in discussione la conclusione cui è giunto il Pretore sulla base dei documenti agli atti, secondo cui da un canto CO 2 non appare il solo avente diritto economico dei conti dell’PI 11, ma lo è anche la moglie per metà, e dall’altro la sequestrante non ha reso verosimile che il conto (e il sotto-conto) siano stati aperti da CO 2 con la funzione di depositarvi i proventi di reato e servirsi così della moglie quale prestanome. In altri termini difettano ambedue i presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza (sopra consid. 5.1) per far astrazione della dualità giuridica tra debitore sequestrato e società cui i conti da sequestrare sono intestati, cioè sia la piena identità degl’interessi economici di CO 2 e della panamense, sia un uso manifestamente abusivo dello schermo giuridico della società per sottrare gli averi depositati ai creditori di CO 2.

  1. La reclamante contesta pure l’accoglimento parziale, per fr. 51'000.– (anziché fr. 75'000.–), della richiesta di CO 2 di porre a carico della RE 1 una garanzia giusta l’art. 273 LEF. A suo dire la garanzia non poteva essere accordata e in ogni caso per più fr. 19'500.–.

6.1 Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. Il creditore può essere costretto d’ufficio a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_ 757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere conto delle particolarità della fattispecie.

Tra i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo ad un sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 100 segg.), così come gli interessi – pari in linea di massima a due anni – dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la privazione dei propri averi (sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano invece le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100, consid. 5/c). L’obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo non adempiono il proprio dovere di diminuire il danno e decade del tutto se essi commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).

6.2 Nel caso in esame la reclamante fa carico al Pretore di non aver spiegato il motivo per cui i presupposti del sequestro – così come ritenuti adempiuti nella decisione impugnata – “non siano certi”, e invoca in merito una violazione del proprio diritto di essere sentito. D’altronde era CO 2, a mente sua, a dover dimostrare la sussistenza di dubbi in merito ai presupposti del sequestro. Orbene, già la corposità della decisione impugnata (di 25 pagine) indica che i presupposti del credito e della causa di sequestro non fossero di meridiana evidenza per il Pretore. Tenuto conto dell’ampio margine di apprezzamento riconosciuto al giudice del sequestro (sopra consid. 6.1), la decisione di concedere a CO 2 una garanzia per le spese processuali non presta il fianco a critiche.

6.3 La reclamante critica anche l’importo della garanzia, di fr. 51'000.–. Essa ritiene che la stessa dovesse essere stabilita non in base al valore litigioso di fr. 1'734'107.20, pari al credito da essa fatto valere nel procedimento di sequestro, ma in base al noto saldo aggiornato del conto n. 1163410, di fr. 523'701.27 al 28 giugno 2013 (doc. AL, SO.2021.3255). Le spese processuali calcolate in fun-zione di tale valore litigioso per i tre gradi di giurisdizione ammontano secondo la reclamante a fr. 19'500.– arrotondati.

6.3.1 A ben vedere, tuttavia, la reclamante non aveva limitato la sua pre­tesa al saldo del conto n. 1163410 e il saldo del sotto-conto non era allora noto. Poiché essa non aveva d’altra parte limitato il proprio credito, di fr. 1'734'107.20, il Pretore poteva validamente fondarsi su tale importo per calcolare le spese processuali da garantire (DTF 139 III 195 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2021.142/ 145 del 30 marzo 2022 consid. 11.3).

6.3.2 La situazione è però mutata con l’acquisizione degli estratti conto da parte dell’Ufficio d’esecuzione. È ora noto che il valore litigioso dell’unico conto in attivo era di € 599'957.83 al giorno del sequestro (sopra consid. 1.2.3). Motivi di parità di trattamento giustificano l’applicazione della regolamentazione sui nova (sopra ad consid. 1.2.2) anche alla procedura in materia di garanzie giusta l’art. 273 LEF. Del resto è ammesso che la garanzia possa essere adeguata in ogni tempo in caso di cambiamento delle circostanze pertinenti per la sua definizione (sentenza della CEF 14.2002.35 del 7 agosto 2002 consid. 1.3; Stoffel, op. cit., n. 18 e 29-30 ad art. 273).

Di conseguenza, la garanzia impugnata va calcolata in base al valore litigioso di € 599'957.83, simile a quello cui si riferisce la sequestrante nel reclamo (€ 523'701.27, n. 106 e doc. AL, terzultimo foglio). Il calcolo della garanzia proposto dalla reclamante (al n. 108) risulta condivisibile, tanto più che CO 2 non ha ritenuto necessario di contestarlo presentando una risposta al reclamo. In riforma della sentenza impugnata, la garanzia va dunque ridotta da fr. 51'000.– a fr. 19'500.–.

  1. La metà della tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza totale della reclamante nei confronti di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC) per quanto attiene al sotto-conto n. 1163411, mentre per quanto concerne il conto n. 1163410 le spese giudiziarie, secondo equità, vanno poste a carico dell’opponente, la cui inutile opposizione a un sequestro che doveva sapere infruttuoso ha dato motivo al reclamo (art. 107 cpv. 1 lett. e-f CPC). Considerato che il saldo del conto n. 1163410 ammontava al 4 settembre 2012 a € 550'180.45 e quello del sotto-conto a € 1'028'208.12 (doc. H e I inc. SO.2021. 3588; sentenza impugnata, pag. 20), il grado di soccombenza della reclamante può essere stabilito in ⅔ (art. 106 cpv. 2 CPC).

7.1 CO 1 ha quindi diritto a ripetibili parziali, calcolate in base al valore delle conclusioni rimaste litigiose in sede di reclamo (per analogia: Bovey in: Aubry Girardin et al. (a cura di), Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 17 ad art. 65 LTF; Geiser in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 11 ad art. 65 LTF) e non a quello dell’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata giusta l’art. 308 cpv. CPC, che comunque sia pare doversi limitare alle conclusioni che rimangono contestate in seconda sede e a quelle connesse alle stesse (cfr. DTF 134 III 239 consid. 1.2; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 63 ad art. 91 CPC). L’esigenza pratica d’immutabilità del valore litigioso per quanto attiene alla determinazione della competenza del giudice adito o del tipo di procedura non si giustifica infatti per la questione della fissazione delle spese giudiziarie e degli anticipi, che dovrebbe dipendere solo dal­l’interesse della lite per le parti.

7.2 Secondo il Tribunale federale, il momento determinante per valutare il valore litigioso è quello dell’inoltro dell’azione, non dovendosi considerare successive modifiche della stima o del tasso di conversione in divisa svizzera (sentenza del Tribunale federale 4A_274/2011 del 3 novembre 2011, consid. 1), fatte salve eventuali modifiche delle conclusioni (come per esempio in caso di fallimento del convenuto). Ciò vale non solo per la determinazione della competenza del tribunale adito, ma anche per la fissazione delle spese giudiziarie e degli anticipi (DTF 140 III 65 segg., consid. 3.1, 3.2.2 e 3.2.3; Tappy, op. cit., n. 69 ad art. 91). L’esigenza pratica d’immutabilità del valore litigioso si giustifica invero essenzialmente per le questioni di competenza e di tipo di procedura. Tuttavia, il momento dell’inoltro della causa o del ricorso risulta determinante anche per la fissazione delle spese processuali, degli anticipi e delle ripetibili, poiché è in quel momento che l’attore o il ricorrente valuta il rischio processuale e il dispendio lavorativo da dedicare alla causa, che ambedue dipendono dal valore litigioso. È particolarmente vero in seconda sede, perché solitamente l’one­­re lavorativo del patrocinatore del ricorrente si concentra quasi esclusivamente nella preparazione del ricorso.

7.3 Nel caso concreto, al momento dell’inoltro del reclamo, il 10 novembre 2022, il valore litigioso noto alla reclamante e alla Camera era ancora di fr. 1'734'107.20, pari al credito fatto valere dalla sequestrante (sopra consid. 6.3.1). Per gli opponenti, aventi diritto dei conti sequestrati, doveva invece essere evidente che il loro valore era solo di € 599'957.83, pari al saldo del conto n. 1163411 (sopra consid. 1.2.3). Per calcolare le ripetibili da assegnare a CO 1 occorre pertanto fondarsi sulla metà (sua) di quel valore al 10 novembre 2022 al tasso di cambio di €/fr. 0.9834 del 22 luglio 2021 secondo il notorio sito fxtop.com (v. sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.3. e i rinvii), ovvero fr. 295'000.– arrotondati (€ 599'957.83/2 x 0.9834). In base all’art. 11 cpv. 1 e 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310), per una causa sommaria prescritta dalla LEF con un valore litigioso, come nel caso concreto, compreso tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.–, tenuto conto della relativa complessità della fattispecie si giustifica di stabilire l’indennità piena in fr. 6'000.– con riferimento alla fascia media della tariffa. Vista la sua parziale soccombenza, a CO 1 vanno pertanto assegnate ripetibili ridotte di fr. 2'000.– (⅔ – ⅓ di fr. 6'000.–, sentenza della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018 consid. 6.3).

  1. Come la moglie, per equità CO 2 deve sopportare le spese giudiziarie relative al conto n. 1163410, mentre la reclamante risulta soccombente sulla questione principale dell’opposizione al sequestro del conto n. 1163411 e solo parzialmente vincente su quella accessoria della garanzia, non soppressa ma ridotta da fr. 51'000.– a fr. 19'500.–. A un apprezzamento globale, anche ver­so CO 2 il grado di soccombenza della reclamante può essere valutato complessivamente in ⅔. Egli non ha però diritto a ripetibili, poiché non ha presentato osservazioni al reclamo e non è quindi incorso in spese in questa sede.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso era di fr. 1'734'107.20 al momento – apparentemente determinante (sopra consid. 7.2) – dell’inoltro del reclamo (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) e ora non è comunque inferiore a fr. 589'998.53 (sopra consid. 7.3), sicché supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non senza oggetto, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 7.1 della decisione impugnata è così riformato:

7.1 È fatto obbligo alla RE 1 di prestare una garanzia di fr. 19'500.– di primario istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente in favore di CO 2 per eventuali danni a lui cagionati dal sequestro.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 4'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 3'000.– e a carico di CO 2 e CO 1 per fr. 750.– ciascuno. La reclamante rifonderà a CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili ridotte.

  2. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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