Incarto n. 14.2022.120
Lugano 6 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.72 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 17 agosto 2022 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
CO 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2022 presentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 20 settembre 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________75 emesso il 23 febbraio 2022 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'203.30 oltre agli interessi del 5% dal 15 febbraio 2022 (menzionando quale causa del credito i “contributi personali 01.01.2019-31.12.2019 decisione interessi: 10.06.2021 dilazione non rispettata: 27.07.2021”) e fr. 118.10 (per “tasse diffide e/o interessi di mora”).
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecu-tivo, con istanza del 17 agosto 2022 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 5 settembre 2022.
C. Statuendo con decisione del 20 settembre 2022, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 100.– a favore del convenuto.
D. Contro la sentenza appena citata la Cassa istante è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2022 per ottenerne l’annullamento e, in via principale, il rigetto definitivo dell’opposizione o, in via subordinata, il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio, in ambedue i casi previo conferimento dell’effetto sospensivo e protestate spese e ripetibili in ambo le sedi. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG il 21 settembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 1° ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 3 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato una chiara discrepanza tra l’importo del credito posto in esecuzione e quello risultante dai titoli di rigetto prodotti dall’istante, motivo per cui ha respinto l’istanza.
Nel reclamo, premettendo di non aver avuto modo di esprimersi sulle osservazioni dell’escusso, trasmessele con la sentenza impugnata, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contesta la presunta “chiara discrepanza” evidenziata dal Giudice di pace, spiegando che dai contributi personali per l’anno 2019 di fr. 1'303.30 risultante dalla decisione 10 giugno 2021 prodotta quale titolo di rigetto definitivo, è stata detratta l’unica rata di fr. 100.– pagata dall’escusso in base alla dilazione di pagamento del 13 luglio 2021, e aggiunti gl’interessi di mora (del 5%) di fr. 76.05 per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 10 giugno 2021 (stabiliti nell’altra decisione 10 giugno 2021 acclusa all’istanza, tenuto conto della sospensione “Covid” dal 21 marzo al 30 giugno 2022) e di fr. 42.05 maturati dall’11 giugno 2021 al 14 febbraio 2022 (giorno dell’inoltro della domanda di esecuzione), di modo che la somma complessiva, di fr. 1'321.40, corrisponde esattamente a quella esposta nel precetto esecutivo (fr. 1'203.30
Nelle osservazioni, CO 1 si limita – in modo inammissibile (sentenza della CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, RtiD 2018 II 835 n. 44c, consid. 6.4/c) – a rinviare alle proprie osservazioni di prima sede e aderisce alla richiesta della reclamante di accollare le spese processuali di seconda sede allo Stato.
5.1 Il Giudice di pace ha accertato l’esistenza di una “chiara discrepanza” tra l’importo del credito posto in esecuzione e quello risultante dai titoli di rigetto prodotti dall’istante, senza però spiegare quale sia. Facendo astrazione delle spese esecutive (v. sotto consid. 5.3), l’ammontare indicato sul precetto esecutivo (fr. 1'321.40 complessivi) corrisponde esattamente alla somma dei contributi personali di fr. 1'303.30 e agl’interessi di mora di fr. 76.05 risultanti dalle due decisioni del 10 giugno 2021 accluse all’istanza (la “fattura di chiusura” di stessa data non costituendo invece una decisione), oltre agl’interessi di fr. 42.05 maturati dall’11 giugno 2021 al 14 febbraio 2022 (giorno dell’inoltro della domanda di esecuzione), dedotto l’acconto di fr. 100.– versato dall’escusso. Il rigetto va infatti esteso agl’interessi di mora seppur non contemplati dal dispositivo del titolo né in un’apposita decisione ove possano essere facilmente calcolati o risultino dalla legge (DTF 148 III 230 consid. 4.2.4 e i rinvii al consid. 4.2.3; sentenze del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022 consid. 3.1.1 e della CEF 14.2022.27 del 14 settembre 2022 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 49 e 134 ad art. 80 LEF; Abbet in : Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, non risulta dall’incarto la data del pagamento della rata di fr. 100.–, sicché non è possibile verificare il calcolo dell’istante al centesimo, ma l’escusso non l’ha contestato, mentre spettava a lui allegare e dimostrare il pagamento e le sue conseguenze sugl’interessi di mora (art. 81 cpv. 1 LEF). Nulla ostava pertanto all’accoglimento dell’istanza così come presentata.
5.2 In prima sede, l’istante non ha invero allegato l’esistenza del versamento della rata di fr. 100.–, di modo che il primo giudice non era in grado di verificare la corrispondenza tra la somma posta in esecuzione e quella risultante dai titoli di rigetto. Non era però un motivo per respingere l’istante. In effetti, l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella risultante dal titolo di rigetto non presuppone ch’esse debbano necessariamente essere dello stesso importo. Deve solo trattarsi della medesima pretesa (sentenza della CEF 14.2021.119 del 26 gennaio 2022, RtiD 2022 II 725 n. 41c, consid. 5.2). Il diritto esecutivo non obbliga infatti il creditore a escutere il debitore per l’intero importo accertato né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di dimostrare, a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF, che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (tra tante in materia di rigetto provvisorio: sentenza della CEF 14.2020.71 dell’11 novembre 2020 consid. 5.4), la procedura di rigetto non avendo quale scopo di accertare l’importo esatto del credito vantato dall’istante, ma solo l’esistenza di un titolo di rigetto per (almeno) l’importo posto in esecuzione (sopra consid. 2). Il giudice del rigetto deve verificare unicamente che la somma posta in esecuzione (e fatta valere con l’istanza) non ecceda l’importo accertato nella decisione valente titolo di rigetto (compresi i relativi interessi di mora alle condizioni citate sopra).
5.3 Il rigetto non va esteso alle spese esecutive, sulle quali decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid. 4.7 e i rinvii), in linea di massima in funzione dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2).
Non si pone problema d’indennità, dal momento che l’istante non ha formulato una domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) ed è comunque sia dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2022. 123 del 5 dicembre 2022 consid. 3 e i rinvii).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________75 dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, è rigettata in via definitiva.
La tassa di giustizia di fr. 100.– è posta a carico del convenuto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).