Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.04.2023 14.2022.116

Incarto n. 14.2022.116

Lugano 3 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 9 giugno 2022 da

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 26 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 settembre 2022 dalla Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Mediante “contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali”, concluso il 18 maggio 2007 da RE 1 e CO 1 e approvato lo stesso giorno dalla Commissione tutoria 13 (oggi Autorità regionale di protezio­ne [ARP] 13), le parti hanno convenuto, tra l’altro, che dal 13° al compimento del 18° anno di età della loro figlia PI 1, nata il 4 settembre 2006, il padre le avrebbe versato, mensilmente e in modo anticipato, un contributo di mantenimento di fr. 800.– ed eventuali assegni familiari da lui percepiti. Le parti hanno preso atto che il contributo sarebbe potuto essere modificato nel caso in cui le circostanze fossero mutate notevolmente, la modifica dovendo essere approvata dalla Commissione tutoria.

B. Il 3 novembre 2021, nell’àmbito di un incontro con l’ARP 13, RE 1 e CO 1 hanno convenuto che il padre non avrebbe più versato il contributo di mantenimento per la figlia, ma avrebbe pagato la metà delle spese “più importanti” e la metà degli assegni familiari da lui percepiti. Il nuovo accordo è stato verbalizzato e firmato dai genitori, unitamente ai moduli per la dichiarazione comune riguardante l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta secondo l’art. 298b CC.

C. Con scritto del 9 novembre 2021, RE 1 ha adìto la Camera di protezione del Tribunale d’appello (CDP), perché riteneva che fosse “il caso di rivedere” “quanto accettato e firmato per quel che riguarda il mantenimento di […] PI 1”. Con decisione del­l’11 novembre 2021, la CDP ha dichiarato lo scritto irricevibile e lo ha trasmesso all’ARP, affinché citasse i genitori a un incontro per la ridefinizione consensuale del contributo e, in caso di eventuale dissenso dei genitori, li rinviasse al Pretore per decisione.

D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 marzo 2022 dalla sede di Cevio dell'Ufficio d'esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'000.–, indicando quale causa del credito: “Alimenti arretrati + assegni per la figlia PI 1, da ottobre 2021 a marzo 2022”.

E. In un nuovo incontro del 6 aprile 2022 con l’ARP 13 volto a “procedere a un’eventuale ridefinizione condivisa del contributo alimentare” in favore di PI 1, CO 1 si è dichiarato disposto a versare al massimo fr. 400.– mensili tutto compreso (ossia la metà del contributo concordato nel 2007), ma si è riservato di prendere posizione sulla proposta della madre – di fr. 700.– compresa la metà dell’assegno familiare – entro 15 giorni. Con scritto del 27 aprile 2022, l’ARP 13 ha informato RE 1 che il padre non aveva condiviso la sua proposta (senza menzionare la nuova controproposta di fr. 500.– mensili tutto compreso), sicché la competenza al riguardo era da ritenere del giudice civile.

F. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 giugno 2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni scritte del 25 giugno 2022. Con replica, duplica e triplica spontanee, rispettivamente, del 5, 13 e 20 luglio 2022, così come con quadruplica e quintuplica spontanee, rispettivamente, del 2 e 8 agosto 2022, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive e antitetiche posizioni.

G. Statuendo con decisione del 12 settembre 2022, la Pretore ha par­zialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 1'850.–, ponendo le spese processuali di fr. 180.– per 2⁄3 a carico dell'istante e per 1⁄3 a carico del convenuto, e addossando all’istante un'indennità di fr. 300.– a favore del convenuto.

H. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2022 per ottenerne la riforma, nel senso dell’integrale accoglimento dell'istanza e della condanna dell’escusso al pagamento delle spese processuali liquidate in prima sede e di “congrue ripetibili”, protestate spese e ripetibili di seconda sede. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 14 settembre 2022, il termine d'impugnazione è scaduto sabato 24 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, la Pretore ha giudicato che il contratto del 2007, siccome approvato dalla Commissione tutoria, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per il contributo di mantenimento di fr. 800.–, ivi fissato, e per gli assegni familiari. In merito all’eccezione di estinzione dell’obbligo di versare il contributo sollevata dall’escusso, la prima giudice ha ritenuto che dal verbale relativo alla prima riunione (del 3 novembre 2021) emerge chiaramente la volontà dei genitori di modificare il contratto del 2007 nel senso di sostituire l’obbligo paterno di pagare il contributo e gli assegni familiari con quello di pagare la metà delle spese più importanti e degli assegni familiari, gli estratti conto prodotti da CO 1 attestando poi ch’egli ha dato spontaneamente esecuzione al nuovo impegno. La Pretore ha quindi rilevato che la CDP aveva sì giudicato che la modifica del contributo era avvenuta “con modalità di dubbia validità”, ma non aveva né annullato né dichiarato nullo l’accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, il quale, in quanto sottoscritto da tutti e tre i membri dell’ARP, è passato in giudicato e non può essere rimesso in discussione. Ha pure evidenziato che, stando al secondo verbale, il 3 novembre 2021 l’ARP 13 aveva emesso una decisione di omologazione della modifica del contratto, disponendo al punto n. 2 del dispositivo “che il contributo alimentare […] non viene erogato a partire dal 1. Ottobre 2021, visto il consenso della madre”. La prima giu­dice ha quindi concluso che dalla documentazione prodotta risulta inequivocabilmente che la convenzione formalizzata il 3 novembre 2021 dinnanzi all’ARP esplica pienamente i suoi effetti.

Ciò posto, la Pretore ha giudicato che la modifica del contratto è entrata in vigore alla data della sua conclusione, ossia il 3 novembre 2021, e non retroattivamente al 1° ottobre 2021. Il contratto originario era quindi ancora valido per le mensilità di ottobre e novembre 2021, da pagare anticipatamente, sicché la prima giudice ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione limitatamente al contributo di mantenimento e agli assegni familiari dovuti per tali mesi.

  1. Nel reclamo, da un canto RE 1 rimprovera alla Pretore di aver parzialmente respinto l’istanza “in base a una sua ipotesi, fondata sul secondo verbale, dove si legge di una decisione del 3.11.2022 dell’ARP”, che secondo lei in realtà non esiste e comunque sia avrebbe dovuto essere prodotta dal convenuto perché se ne potesse prevalere, siccome a suo giudizio l’eccezione avrebbe potuto fondarsi solo su “sentenze cresciute in giudicato o accordi parificabili pure cresciuti in giudicato, che annullino o sostituiscano il titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione”. A mente della reclamante la prima giudice è quindi incorsa nell’arbitrio per essersi fondata su una decisione “senza vederla e senza che fosse stata prodotta in causa”. Determinare la valenza giuridica del verbale della prima riunione è d’altronde – a dire della reclamante – una questione delicata, sottratta alla cognizione del giudice del rigetto. Chiede dunque la riforma della decisione impugnata nel senso di rigettare integralmente l’opposizione.

  2. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamento, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la remissione del debito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Il giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile (sentenza della CEF 14.2021.37 del 30 agosto 2021, RtiD 2022 I 665 n. 36c, consid. 6.1, con rinvio a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 81 LEF).

Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 374 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 81).

5.1 Innanzitutto, va fugato un malinteso. Contrariamente a quanto afferma RE 1, le eccezioni dell’escusso giusta l’art. 81 LEF, a differenza del titolo di rigetto definitivo (art. 80 LEF), non devono necessariamente essere dimostrate con la produzione di “sentenze cresciute in giudicato o accordi parificabili pure cresciuti in giudicato, che annullino o sostituiscano il titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione”. Bastano documenti, ovvero “scritti”, esclusi ad esempio le fotografie o i film citati all’art. 177 CPC (decisione del Tribunale federale 5D_72/2015 del 13 agosto 2015, consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81; Abbet in: Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 6 ad art. 81 LEF), purché siano assolutamente chiari e univoci.

5.2 In concreto CO 1 ha eccepito l’estinzione del proprio obbligo, stabilito nel contratto del 2007, di pagare a PI 1 il contributo di mantenimento e gli assegni familiari da lui percepiti in seguito alla sua sostituzione con l’accordo concluso il 3 novembre 2021 e immediatamente approvato dall’ARP 13, a far tempo dal 1° ottobre 2021.

5.2.1 La remissione del debito è un contratto, mediante il quale le parti estinguono, in tutto o in parte, un’obbligazione (art. 115 CO). Perché il contratto sia vincolante, di regola è sufficiente solo il consenso delle parti (Piotet in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 22 ad art. 115 CO; Loacker in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 8 ad art. 115 CO); è eccezionalmente necessario inoltre il consenso di terzi, in particolare in caso di remissione dell’obbligo di mantenimento stabilito in una convenzione di mantenimento o di modifica della stessa giusta l’art. 287 cpv. 1 CC (DTF 113 II 116 consid. 4; Piotet, op. cit., n. 11 ad art. 115).

5.2.2 Affinché la convenzione di mantenimento del figlio minorenne (art. 287-288 CC) sia per lui vincolante, oltreché il suo consenso, da prestare da chi lo rappresenta legalmente, e il consenso del debitore (Fountoulakis in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed. 2022, n. 4 ad art. 287 CC; Michel/Ludwig in: Kurzkommentar Schweizerisches ZGB, 2a ed. 2018, n. 2 ad art. 287 CC), è necessaria l’approvazione dell’autorità di protezione dei minori (art. 287 cpv. 1 CC), e ciò sia nel caso della prima stipulazione, sia nel caso delle successive modifiche (art. 287 cpv. 2 CC) (DTF 126 III 54 consid. 2/d; Fountoulakis, op. cit, n. 2b ad art. 287; Michel/Lud­wig, op. cit., n. 1 ad art. 287; Perrin in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 3 ad art. 287 CC); è invece richiesta l’approvazione del giudice se la stipulazione o le modifiche avvengono in un procedimento giudiziario (art. 287 cpv. 3 e 298d cpv. 3 CC).

L’approvazione dell’autorità di protezione dei minori (o del giudice) non costituisce una semplice formalità. L’autorità deve infatti verificare, in particolare, se la convenzione di mantenimento, stipulata o modificata, rispetta le esigenze poste dalla legge circa la commisurazione del contributo ivi previsto (“ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori”, tenendo conto “della sostanza e dei redditi del figlio” ecc.: art. 285 CC) e circa la chiarezza della convenzione (“elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio […] presi in considerazione per il calcolo”, “importo assegnato a ciascun figlio” ecc.: art. 287a CC). L’autorità deve poi dare atto di tale verifica nella motivazione della decisione (Fountoulakis, op. cit, n. 14-15 ad art. 287; Michel/Lud­wig, op. cit., n. 7 ad art. 287; Perrin, op. cit., n. 4 ad art. 287).

5.3 Nella fattispecie, la reclamante contesta l’esistenza di una decisione con cui l’ARP 13 avrebbe approvato l’accordo firmato dalle parti nella prima riunione. Secondo lei, la Pretore non poteva validamente tenere conto di una decisione, senz’averla vista, solo menzionata nel secondo verbale e non prodotta dall’escusso.

5.3.1 Nelle premesse del verbale della seconda riunione, l’ARP ha ricordato che “con decisione no. __________/03.11.2021 [… al] punto n. 2 del dispositivo è stato stabilito che il contributo alimentare di Fr. 800.– mensili a favore di PI 1, importo di cui è debitore il padre, non viene erogato a partire dal 1. ottobre 2021, visto il consenso della madre” (pag. 1). A prima vista si potrebbe condividere la valutazione della prima giudice in merito all’esistenza di una decisione di approvazione del nuovo accordo delle parti. Che non l’abbia vista non è in sé decisivo (sopra consid. 5.1). La formulazione passiva usata dall’ARP potrebbe però lasciare qualche dubbio, nella misura in cui si potrebbe anche capire che sono le stesse parti ad aver stabilito la fine dell’erogazione del contributo pattuito nel 2007, giacché l’unico motivo indicato è il consenso della madre – inidoneo a giustificare la modifica o la cessazione dell’obbligo di contribuzione (sopra consid. 5.2.2) – e manca ogni riferimento espresso a un’approvazione o consenso dell’ARP. La questione può invero rimanere aperta.

5.3.2 In effetti, nelle sue comparse in prima sede mai l’escusso si è riferito alla decisione n. 223 dell’ARP 13 del 3 novembre 2021, né direttamente, ma neppure indirettamente per mezzo di un rinvio al verbale della seconda riunione. Egli si è limitato a sostenere che il verbale della prima riunione fosse da considerare come una decisione di approvazione in quanto firmato dai suoi membri. La Pretore non poteva sostituirsi al convenuto fondandosi su una circostanza da lui non allegata sulla scorta di un documento prodotto dall’istante (doc. C accluso alla replica). In virtù sia dell’art. 81 cpv. 1 LEF che dell’art. 55 cpv. 1 CPC incombe in effetti all’escusso eccepire la successiva estinzione del proprio obbligo, allegare i fatti sui quali fonda l’eccezione e produrre le relative prove documentali (Staehelin, op. cit., n. 9c ad art. 81; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 81 LEF; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., 1997, n. 4 ad art. 81 LEF; contra Abbet, op. cit., n. 12 ad art. 81 [senza motivazione]; Peter Stücheli, Die Rechts­öffnung, 2000, pag. 233: omette però di considerare che l’esame d’ufficio del titolo di rigetto definitivo dell’opposizione secondo l’art. 80 LEF – di tipo giuridico [art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1; sentenza della CEF 14.2022.112 consid. 5] – riguarda solo il titolo stesso, in base ai fatti allegati e provati dall’istante, mentre l’allegazione delle eccezioni – materiali – di estinzione, sospensio­ne o prescrizione del credito posto in esecuzione e dei relativi fatti successivi all’emanazione del titolo spetta all’escusso in virtù del testo chiaro dell’art. 81 cpv. 1 LEF). Il principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) vieta al giudice di accertare fatti non allegati da una parte ricercandone d’ufficio la prova nella documentazione assun­ta (sentenza della CEF 14.2020.102 del 15 febbraio 2021 consid. 9, massimato in RtiD 2021 II 758 n. 44c, con rinvio alla DTF 144 III 522 consid. 5.1 e 5.3.2) La decisione impugnata risulta pertanto giuridicamente errata su questo punto.

5.3.3 Non può d’altronde essere seguito il convenuto laddove ribadisce che il verbale della prima riunione costituisce una decisione di approvazione del nuovo accordo raggiunto dalle parti (osservazio­ni al reclamo, pag. 3 prima della metà). Vero è che la firma dei tre membri dell’ARP figura sul verbale sotto la dicitura “Letto e approvato” (doc. 3 annesso alle osservazioni all’istanza), ma si tratta della forma usuale di approvazione dei verbali, e non dell’accordo delle parti. Del resto, non si capirebbe perché l’ARP avrebbe poi emesso una decisione al riguardo, appunto la n. 223, alla quale il convenuto si riferisce per la prima volta in sede di reclamo. Che la reclamante non abbia contestato l’esistenza di tale decisione, ma solo la sua validità, in occasione della seconda riunione è senza rilievo per il giudizio odierno, poiché l’escusso non ne ha invocata l’esistenza a sostegno dell’eccezione di estinzione, come gli sarebbe spettato fare (sopra consid. 5.3.2), di modo che tale fatto è rimasto estraneo al materiale processuale determinante per il giudizio sull’istanza di rigetto.

5.3.4 In assenza di prova dell’approvazione da parte dell’ARP 13, il nuo­vo accordo è inopponibile a PI 1, motivo per cui l’istanza sareb­be dovuta essere accolta integralmente. In accoglimento del reclamo, la decisione impugnata va riformata in tal senso.

5.3.5 Stante l’esito del giudizio odierno, si può prescindere dal determinare l’effetto della decisione della CDP, ovvero se il tentativo di “ridefinizione consensuale del contributo”, cui l’ARP ha poi effettivamente proceduto, avrebbe dovuto vertere sul contributo pattuito nel 2007, come suggerirebbe un’interpretazione letterale della decisione della CDP (doc. C), oppure sul (non) contributo convenuto nella prima riunione, e se l’appunto sulle “modalità di dubbia validi­tà” della formalizzazione del nuovo accordo non si riferiva all’assoluta vaghezza del nuovo impegno del padre, giacché non sono definite le spese “più importanti”, la cui metà sarebbe a suo carico.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'150.– (fr. 6'000.– ./. 1'850.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ della sede di Cevio dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via definitiva.

  1. Le spese processuali, di complessivi fr. 180.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 600.– per ripetibili.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a caricoCO 1, tenuto a rifonderle fr. 350.– per ripetibili.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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