DTF 121 IV 317, 4A_421/2014, 4F_2/2019, 5A_298/2020, 7B.38/2003
Incarto n. 14.2021.87
Lugano 8 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (graduatoria del fallimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 14 marzo 2019 dalla
CO 1 (patrocinata dalla PA 2, )
contro
PI 1,
(rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio)
e ora giudicandin merito alla sentenza emessa il 21 febbraio 2020 da questa Camera (inc. 14.2019.175) sull’appello interposto dalla IS 1 avverso la decisione pronunciata il 21 agosto 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 luglio 2014, l’AO 1 (in seguito “AO 1”) ha commissionato alla PI 1 (in seguito “PI 1”) la fornitura e l’istallazione d’impianti elettrici e speciali nel complesso residenziale __________ a __________, per una mercede di fr. 1'901'219.–. Il fallimento della PI 1 è stato decretato il 1° dicembre 2016.
B. Il 21 dicembre 2016 l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha informato l’CO 1 che la fallita risultava creditrice nei suoi confronti di fr. 853'249.20. Il 13 gennaio 2017 l’CO 1 ha contestato tale pretesa facendo valere, dopo detrazione di diversi costi, penalità e garanzie e compensazione con varie pretese sue, un saldo a proprio favore di fr. 54'497.38. Il 22 febbraio 2019 l’Ufficio dei fallimenti ha avvisato l’CO 1 del deposito della graduatoria e del fatto che il credito di fr. 504'147.92 da essa insinuato era stato integralmente rigettato. Con sentenza del 21 agosto 2019 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione di contestazione della graduatoria promossa dall’, ammettendo il suo credito nella terza classe limitatamente a fr. 34'029.23 dopo compensazione con la pretesa della PI 1, riconosciuta per fr. 470'118.69.
C. Agendo sulla scorta di una cessione del diritto della massa fallimentare della PI 1 di contestare la pretesa dell’CO 1, il 23 settembre 2019 la IS 1 è insorta a questa Camera con un appello volto ad ottenere l’annullamento della decisione pretorile e la conferma della graduatoria. L’appello è stato respinto con sentenza del 21 febbraio 2020 (inc. 14.2019.175).
D. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile inoltrato dalla IS 1 contro la decisione cantonale con sentenza del 28 luglio 2020 (inc. 5A_298/2020).
E. Con domanda di revisione del 18 giugno 2021, la IS 1 fa valere di essere venuta a conoscenza di fatti rilevanti che afferma di non aver potuto allegare nella precedente procedura e chiede di annullare e riformare la sentenza del 21 febbraio 2020 di questa Camera, nel senso di respingere integralmente l’azione di contestazione della graduatoria presentata dall’CO 1 e di stralciare tale società dall’elenco dei creditori della PI 1, protestate spese e ripetibili.
F. Con decisione del 28 luglio 2021, la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decreto la chiusura del fallimento della PI 1.
G. Preso atto di tale chiusura, con ordinanza del 10 dicembre 2021, il presidente della Camera ha assegnato alla IS 1 un termine di dieci giorni per precisare se la domanda di revisione ha tuttora un interesse e, in caso affermativo, perché lo specifichi, in particolare in merito al dividendo eventualmente percepito dall’CO 1.
H. Entro il termine impartito, con osservazioni del 23 dicembre 2021 la IS 1 ha comunicato di mantenere la propria domanda, facendo valere che se, come sostiene, il “credito” dell’CO 1 non è “altro se non un montaggio”, essa dovrebbe versare alla massa fallimentare fr. 853'249.20, dando luogo a un ulteriore dividendo del 10.34% in terza classe e quindi di fr. 168'517.– in suo favore.
Considerando
in diritto: 1. La IS 1 fonda la presente domanda di revisione su un fatto e mezzo di prova a suo dire nuovi, di cui sarebbe venuta a conoscenza il 17 marzo 2021 in occasione della deposizione di PI 3 – amministratore unico dell’CO 1 e della PI 4 – nell’azione creditoria promossa il 27 novembre 2019 dall’PI 2 contro la PI 4 davanti al Pretore di Lugano, sezione 1 (inc. __________). Per l’istante la dichiarazione fatta da PI 3 dimostrerebbe l’inesistenza (di parte) del credito vantato dall’CO 1 nei confronti della fallita PINT1 1, fatto valere in compensazione nella causa di contestazione della graduatoria e di cui il Pretore, ignaro, avrebbe tenuto conto per accogliere l’azione parzialmente.
Nella fattispecie, visto che il motivo di revisione è stato scoperto il 17 marzo 2021 (ossia il giorno della deposizione di PI 3), la domanda presentata il 18 giugno 2021 brevi manu dalla IS 1 alla cancelleria del Tribunale d’appello è dunque tempestiva, il termine di 90 giorni previsto dall’art. 329 cpv. 1 CPC essendo sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_421/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3 in fine).
3.1 La regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva o fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582 consid. 2.1; Zaugg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art. 59 CPC). È quindi irricevibile la domanda di revisione delle decisioni che accolgono l’opposizione al decreto di sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono l’istanza di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2011.64 del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono (sentenza della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c), oppure che respingono l’istanza di fallimento (sentenza della CEF 14.2018.35 dell’8 giugno 2018 consid. 2.3).
3.2. Per quanto concerne la procedura prevista dall’art. 250 LEF – di carattere esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 62 ad § 46; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1989) – la revisione di una sentenza resa in materia di contestazione della graduatoria a seguito di fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova sorti dopo il passaggio in giudicato della stessa è possibile, secondo la dottrina, unicamente fintanto che non è avvenuta la ripartizione (Vock/Meister-Müller, SchKG- Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II.16 ad § 28; Sprecher in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 64 ad art. 250 LEF; Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander (cura-tori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 19 ad art. 328 CPC; Hierholzer in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 81 ad art. 250 LEF; nello stesso senso: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 38 ad art. 250 LEF, che al n. 40 ammette però la possibilità della rettifica dello stato di riparto in seguito alla revocazione della costituzione di un pegno in un’azione revocatoria anche dopo la chiusura del fallimento).
3.2.1 Gli autori giustificano tale limitazione con la natura dell’azione di contestazione della graduatoria senza maggiori spiegazioni, mentre non è di rilievo il rinvio di Hierholzer alla sentenza del Tribunale federale 7B.38/2003 del 26 agosto 2003 consid. 5.1 (pubblicata nella DTF 129 III 572), in cui viene solo ricordato che si può tenere conto di fatti nuovi nello stato di ripartizione senza un nuovo deposito della graduatoria. Carl Jaeger (Commentaire de la LP, ed. francese di Petitmermet e Bovay, vol. I, 1920, n. 5 ad art. 250 LEF) spiega l’esclusione della revisione della graduatoria dopo la chiusura del fallimento con un parallelo con l’impossibilità di modificare la sentenza di divorzio dopo un nuovo matrimonio per motivi di ordine pubblico e di salvaguardia degli interessi di terzi, il cui statuto di diritto della famiglia si fonda direttamente o indirettamente su tale sentenza (DTF 28 II 173 consid. 1). Tale motivazione appare tuttora attuale, perché come tutti i mezzi di diritto la revisione è ricevibile solo se l’istante dispone di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), ciò che il giudice verifica d’ufficio (art. 60 CPC), ovvero se il vantaggio di diritto materiale perseguito dall’istante può ancora essere ottenuto con l’emanazione di un nuovo giudizio (cfr. DTF 121 IV 317 consid. 1/a; ATF 114 II 190 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4F_2/2019 del 28 febbraio 20219 consid. 1.3). L’interesse fa difetto se per motivi giuridici o fattuali la revisione della decisione non permetterebbe di modificare la situazione giuridica nel senso auspicato dall’istante. Così la morte di un coniuge si oppone alla revisione della decisione di divorzio, anche per una questione di sicurezza del diritto (DTF 93 II 155 consid. 5), e così ne va anche in caso di nuovo matrimonio (Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 84 ad art. 328 CPC).
3.2.2 La chiusura del fallimento pone fine alla massa passiva, ossia alla comunione dei creditori. Potrebbe essere assimilato metaforicamente al decesso di una parte – perlomeno nei casi in cui un creditore contesta la propria collocazione (cfr. art. 250 cpv. 1 LEF), siccome la convenuta è allora la massa – che come nel divorzio osta alla revisione delle decisioni relative alla graduatoria. In realtà, anche la cancellazione della persona giuridica fallita dopo la chiusura del fallimento non impedisce la ripartizione del ricavo della realizzazione degli attivi scoperti dopo la chiusura del falli-mento “senz’altra formalità” (art. 269 cpv. 1 LEF). Non sono quindi tanto motivi giuridici a ostare alla revisione delle decisioni relative alla graduatoria quanto motivi pratici. In caso di accoglimento della domanda di revisione dopo la chiusura del fallimento, l’ufficio dei fallimenti dovrebbe infatti chiedere a ciascuno dei creditori facenti parte della classe dell’istante la restituzione della propria quota parte del dividendo (supplementare) da versare all’istante, se necessario anche in via esecutiva. D’altronde, siccome i creditori hanno ricevuto il proprio dividendo per ipotesi in buona fede, la restituzione in questione risulterebbe minacciare anche la sicurezza del diritto. Nell’ipotesi dell’art. 250 cpv. 1 LEF, l’opinione della dottrina va pertanto seguita, tranne nei casi eccezionali in cui agli altri creditori o ad alcuni di loro dovesse poter essere imputato il motivo di revisione.
3.2.3 Quando la contestazione – e quindi la revisione – dovesse per contro opporre solo due creditori (cfr. art. 250 cpv. 2 LEF), in linea di massima nulla osta a una revisione anche dopo la chiusura del fallimento, ossia dopo la ripartizione (in tal senso: Jaeger, op. cit., edizione del 1915, n. 5 ad art. 250), neppure motivi di ordine pratico, le parti essendo solo due.
3.3 Il caso in esame è ibrido. L’azione di contestazione della graduatoria dell’CO 1 (sopra ad B) è infatti diretta contro la massa per ottenere la modifica della decisione sulla sua propria insinuazione (art. 250 cpv. 1 LEF), ma il diritto della massa di difendersi è poi stato ceduto alla IS 1 giusta l’art. 260 LEF (sopra ad C). La controversia riguarda così solo due creditori (IS 1 e CO 1), sicché la revisione della decisione di questa Camera del 2020 pare sotto questo profilo ammissibile, la chiusura del fallimento non avendo d’altronde alcun effetto sulla legittimazione attiva dei creditori cessionari secondo l’art. 260 LEF (DTF 146 III 442 segg. consid. 2).
3.4 Dalle osservazioni 23 dicembre 2021 dell’istante (sopra ad H) si evince tuttavia che all’CO 1 non è stato versato alcun dividendo. La IS 1 non ha quindi alcun interesse degno di protezione a ottenere la revisione della decisione del 2020, giacché non ne trarrebbe alcun vantaggio concreto.
3.5 Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2021, l’istante sostiene invero che se il credito insinuato dall’CO 1 venisse integralmente escluso dalla graduatoria siccome inesistente (e non solo compensato con il credito della fallita nei suoi confronti), la massa potrebbe incassare la pretesa di fr. 853'249.20 che vanta contro l’CO 1, dando luogo a un dividendo del 10.34% a favore dei creditori di terza classe, pari a fr. 168'517.– per l’istante.
3.5.1 L’istante non produce alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni. D’altronde, il fatto (o meglio mezzo di prova) a suo dire nuovo verte su un importo di soli fr. 270'000.– (sotto, consid. 4), insufficiente secondo i suoi calcoli a coprire neppure i creditori della prima classe (a mente sua scoperti per fr. 404'504.–, scritto 23 dicembre 2021 ad n. 7). Essa non ha dunque dimostrato il proprio interesse, onde l’inammissibilità della domanda di revisione.
3.5.2 Volendo anche ipotizzare che il mezzo di prova nuovo invocato dall’istante possa rimettere in discussione l’intero credito vantato dall’CO 1, non si potrebbe disconoscere che il ragionamento dell’istante è quello già tenuto nella procedura del 2020 e seguito da questa Camera per ammettere l’interesse della IS 1, allora quantificato in fr. 47'000.– circa, di proporre l’appello del 23 settembre 2019 (v. consid. 1.1.2 della decisione del 21 febbraio 2020). La situazione odierna è tuttavia fondamentalmente diversa. In seguito alla chiusura del fallimento, è in effetti escluso che l’ufficio dei fallimenti possa procedere all’incasso del preteso credito della massa verso l’CO 1. Anche una realizzazione in virtù dell’art. 269 LEF è impossibile, giacché l’affermata pretesa contro l’CO 1 non è stata scoperta dopo il fallimento. Priva di un interesse concreto degno di protezione, la domanda di revisione si rivela in fin dei conti inammissibile.
4.1 Nella causa di contestazione della graduatoria, l’CO 1 ha fatto valere contro la fallita PI 1 un credito di fr. 504'147.92 e ha sostenuto che il credito di quest’ultima nei suoi confronti fosse da ridurre a fr. 470'118.69 in particolare in seguito a una dichiarazione della PI 1 a favore della banca __________, con cui si era impegnata irrevocabilmente a richiedere all’CO 1 il pagamento del proprio onorario di fr. 270'000.– relativo alla progettazione unicamente in seguito all’apporto di ulteriori mezzi propri o di garanzie suppletorie da parte dei committenti, ossia dell’PI 2 (doc. C accluso alla domanda di revisione), deducendone una rinuncia della PINT1 1 al suo credito di fr. 270'000.– nei suoi confronti (petizione 14 marzo 2019 dell’CO 1, doc. B ad n. 25 e 27).
4.2 Contrariamente a quanto la IS 1 afferma nella domanda di revisione (ad n. 13-14), nella causa di contestazione della graduatoria l’CO 1 non ha quindi fatto valere nei confronti della fallita una pretesa di fr. 270'000.– né ha sostenuto di averla “incassata tramite compensazione” (un ossimoro), bensì ha invocato una rinuncia della fallita a una propria pretesa di fr. 270'000.– nei suoi (dell’CO 1) confronti. La dichiarazione dell’amministratore unico di quest’ultima (PI 3) in occasione della sua deposizione del 17 marzo 2021 nella causa opponente l’PI 2 alla PI 4 (inc. OR.2019. 241, doc. J) non costituisce pertanto un mezzo di prova nuovo suscettibile di costituire un motivo di revisione, perché costui si è limitato a ribadire che la fallita PINT1 1 ha rinunciato a fr. 270'000.– finché l’PI 2 non avesse versato tale somma (implicitamente alla banca __________), ripetendo che ciò non è avvenuto, che neppure lui li ha incassati dalla PINT1 1 e che l’accordo non è così mai stato fatto, sicché “non c’è pretesa possibile”. Con questa dichiarazione, PI 3 non ha manifestamente affermato che la rinuncia della PI 1 non è avvenuta – anzi ha detto il contrario – ma ha solo negato che l’PI 2 potesse dedurne a suo favore un credito (v. in tal senso la duplica della PI 4, doc. G pag. 4 ad 3). Oltre che inammissibile, la domanda di revisione risulta anche infondata nel merito.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la domanda di revisione non essendo stata notificata alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 168'517.– secondo le allegazioni dell’istante nello scritto del 23 dicembre 2021, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).