Incarto n. 14.2021.80
Lugano 27 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 358/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 18 novembre 2020 dalla
CO 1 (patrocinata dalla PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 maggio 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. In seguito al decesso di __________ il 7 giugno 2017, i suoi eredi, tra cui la moglie RE 1, hanno incaricato la CO 1 di eseguire prestazioni funerarie, fatturate in fr. 6'044.15. Non essendo stato saldato il dovuto, la CO 1 ha inoltrato un precetto esecutivo (n. __________) notificato a RE 1 il 5 gennaio 2018, la quale vi ha interposto opposizione, sicché l’escutente, previo tentativo di conciliazione, ha promosso il 14 dicembre 2018 alla Pretura del distretto di Lugano azione creditoria con domanda di rigetto definitiva dell’opposi-zione (SE 14.2018.463). Pendente procedura, e più precisamente il 20 novembre 2019, RE 1 ha pagato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano l’intera somma oggetto della causa, pari a fr. 6'044.15.
B. Con decisione del 24 marzo 2020 il Pretore ha preso atto dell’acquiescenza della convenuta e ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 500.–, le spese di fr. 250.– della procedura di conciliazione e ripetibili di fr. 1'200.– a favore dell’attrice.
C. Con lettera del 23 aprile 2020 la CO 1 ha sollecitato invano da RE 1 il pagamento delle spese processuali e delle ripetibili di complessivi fr. 1'950.– indicate nella decisione di stralcio.
D. Con un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 20 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'950.– oltre agli interessi del 5% dal 24 marzo 2020, indicando quale causa del credito la “Rifusione delle tasse di giustizia, delle spese e delle ripetibili così come assegnate con decisione di stralcio del 24.3.2020 del Pretore del Distretto di Lugano, Avv. Franca Galfetti Soldini, SE.2018.463”.
E. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 novembre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 dicembre 2020. Con replica dell’8 febbraio 2021 l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.
F. Statuendo con decisione del 19 maggio 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta della convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 giugno 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, così come l’effetto sospensivo, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 maggio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 6 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione di stralcio del 24 marzo 2020 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per le spese processuali e le ripetibili ivi men-zionate di complessivi fr. 1'950.–, accordando altresì il rigetto per gli interessi di mora del 5% dal 24 marzo 2000 (recte: 24 marzo 2020, come richiesto dall’istante). Ha d’altronde respinto le eccezioni della convenuta ritenendo che, per quanto comprensibili, non possono essere considerate nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione siccome il giudice del rigetto non può rivedere o interpretare il titolo prodotto e nemmeno è competente per decidere su questioni di diritto materiale o per le quali il potere di cognizione gioca un ruolo importante, essendo la decisione su tali questioni riservata al giudice di merito. Per quanto concerne la legittimità della CO 1 a procedere contro la convenuta, contestata da quest’ultima, il primo giudice ha rilevato che la stessa risulta comprovata dalla procura che conferisce allo studio legale PA 1 la facoltà di procedere per essa non solo per la causa principale, ma anche per il ricupero delle spese legali e delle ripetibili.
Nel reclamo RE 1 sostiene di essere venuta a conoscenza della decisione di stralcio solo quando il giudice di prime cure le ha assegnato il termine per presentare osservazioni all’istanza di rigetto con lettera del 23 novembre 2020. Tale decisione non costituisce quindi a sua mente un valido titolo esecutivo. Essa nega altresì di aver ricevuto la lettera del patrocinatore dell’istante del 23 aprile 2020 e il precetto esecutivo oggetto di questa procedura da cui si evinceva l’esistenza della decisione di stralcio. La reclamante contesta poi ancora che sulla base della procura il patrocinatore dell’istante fosse autorizzato a procedere contro di lei (v. sotto consid. 6) e chiede l’esonero dalle spese processuali e ripetibili poste a suo carico in prima sede, delle spese processuali poste a suo carico nella decisione di stralcio e l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza in entrambe le sedi (v. sotto consid. 7).
Per l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se è passata in giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) e il giudice non ne ha sospeso l’esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 1 lett. a CPC) oppure se, pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata alla persona a carico della quale pone un obbligo di pagamento (Staehelin, op. cit., n. 7b ad art. 80). L’onere della prova della notificazione, quando è contestata, grava sull’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; Staehelin, op. cit., n. 7-7b e 124 ad art. 80; Abbet in : Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 147 ad art. 80 LEF). L’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla stessa autorità notificatrice non basta (DTF 141 I 103 consid. 7.1).
5.1 Nel caso in esame la decisione di stralcio del 24 marzo 2020 costituisce di principio un valido titolo di rigetto definitivo per la somma posta in esecuzione. Il problema è che la reclamante contesta di averne avuto conoscenza prima del 23 novembre 2020, ossia prima che il Giudice di pace le fissasse un termine per inoltrare le proprie osservazioni all’istanza. Nega di aver ricevuto sia la lettera dell’istante del 23 aprile 2020 sia il precetto esecutivo, documenti dai quali avrebbe potuto dedurre l’esistenza della decisione di stralcio. Orbene, la contestazione della ricezione del precetto esecutivo è manifestamente abusiva, siccome la reclamante vi ha interposto opposizione presso l’Ufficio d’esecuzione il 4 agosto 2020. Ciò getta d’altronde un’ombra fosca sulle altre due contestazioni, tanto ch’ella non allega e tanto meno dimostra di avere ricorso contro il decreto di stralcio subito dopo aver ricevuto il precetto esecutivo, come ci si sarebbe aspettato da chi avrebbe saputo del decreto per la prima volta a quel momento.
5.2 Ora, la decorrenza di un termine non può essere differita a piacimento. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; già citata sentenza della CEF 14.2014.212, consid. 9.1).
Ne segue che, nella fattispecie, la decisione di stralcio è da considerare passata in giudicato dal momento che RE 1 non l’ha impugnata quando ne ha avuto conoscenza (al più tardi) al momento della notifica del precetto esecutivo o (cinque mesi dopo) dell’assegnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza (sentenze della CEF 14.2019.237 del 6 maggio 2020, consid. 6.3.3 e 14.2019.151 dell’11 dicembre 2019, consid. 6.3/c; si vedano pure le sentenze 14.2021.9 del 9 giugno 2021, 14.2020.77 del 26 ottobre 2020 consid. 1.3 e 14.2019.236 dell’11 maggio 2020 consid. 5.4). La censura non è quindi compatibile con l’esigenza di buona fede e va pertanto respinta.
5.3 Come richiesto dall’istante, il Giudice di pace ha esteso il rigetto agli interessi di mora del 5% dal 24 marzo 2000 (recte: 2020), os-sia dalla data della decisione di stralcio. Orbene, salvo indicazioni contrarie nella sentenza o nella legge, la pretesa per ripetibili, ma ciò vale anche per la rifusione delle spese processuali, matura interessi moratori dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità di preventiva interpellazione. Se tale data (o il tasso dell’interesse di mora) è contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 819 n. 40c, consid. 5.2/d). Nel caso in rassegna la reclamante ha contestato la notifica della decisione di stralcio e non risulta dagli atti la prova documentale ch’essa le sia pervenuta prima della notificazione del precetto esecutivo. La sentenza impugnata va pertanto riformata nel senso che il rigetto dell’opposizione va esteso agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal giorno successivo alla notifica del precetto esecutivo (sentenze del Tribunale federale 5D_ 13/2016 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3 e della CEF 14.2017. 138 già citata, consid. 5.2/e), ovvero dal 5 agosto 2020 (doc. A).
6.1 In realtà l’oggetto della procura – “procedura di incasso nei confronti di RE 1” – non è limitato alla non meglio definita “causa principale”, ma si estende a ogni credito nei confronti dell’escussa, comprese le spese legali e le ripetibili poste a suo carico a favore dell’istante.
6.2 D’altra parte la procura è stata conferita alla PA 1, per il tramite – a quel momento – degli avv. __________ e __________ e del praticante __________ “ciascuno a titolo individuale”. Essendo stato il dott. iur. PA 2 un dipendente dello studio legale al momento della presentazione dell’istanza, era senz’altro legittimato a rappresentare l’istante. Se ciò non bastasse, la procura conferisce agli avvocati nominativamente designati e all’allora praticante la facoltà di subdelega. Che il (nuovo) praticante (PA 2) sia stato in grado di produrre la documentazione allegata all’istanza non lascia dubbi sul fatto che la pratica gli sia stata affidata dall’amministratrice unica della PA 1, avv. __________. Il Giudice di pace non aveva quindi alcun motivo di chiedere un’altra procura specificamente a nome del praticante (v. al riguardo la sentenza 14.2016.107 del 5 ottobre 2016 consid. 6.1 e i rinvii). Al limite del temerario, la censura della reclamante non merita ulteriori approfondimenti. In definitiva, il reclamo va di conseguenza respinto.
Ciò vale anche per le spese processuali poste a suo carico nella decisione di stralcio, sulle quali il giudice del rigetto non è competente a statuire. Per sperare di ottenerne l’annullamento RE 1 avrebbe dovuto impugnare la decisione di stralcio al momento in cui ne ha avuto conoscenza, ciò che non ha fatto. La decisione è pertanto passata in giudicato e non può più essere modificata.
Pure la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la sua soccombenza pressoché totale (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Stante l’esito dell’odierno giudizio la domanda d’effetto sospensivo diviene senza oggetto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1'950.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 5 agosto 2020.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).