Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.10.2021 14.2021.62

Incarto n. 14.2021.62

Lugano 15 ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.251 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 17 marzo 2021 dalla

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

giudicando sul reclamo dell’11 maggio 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 maggio 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente e immediatamente esecutivo n. __________ dell’11 gennaio 2020 il Tribunale or­dinario di Milano ha ingiunto all’CO 1 di pagare immediatamente alla RE 1

“1. la somma di € 709'550.46

  1. gli interessi come da domanda

  2. le spese della procedura d’ingiunzione, liquidate in € 5'500.00 per compensi, in € 870.00 per spese, oltre spese generali for-fettarie al 15%, i.v.a. se ed in quanto dovuta e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrende”,

avvertendo la parte ingiunta del diritto di proporre opposizione entro sessanta giorni dalla notifica.

B. Con ordinanza n. __________ del 29 dicembre 2020 il Tribunale di Milano ha, tra l’altro, respinto l’istanza con cui l’opponente CO 1 aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e invitato le parti a redigere le rispettive memorie, citandole all’udienza del 25 maggio 2021 per l’esame delle istanze istruttorie.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 marzo 2021 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 819'900.67 (pari a € 754'938.24 al cambio dell’1.08605) oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2021, indicando come motivo di credito un allegato che esponeva la composizione in euro dell’importo posto in esecuzione.

D. Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 marzo 2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 7 aprile 2021. Con replica del 15 aprile 2021 e duplica del 26 aprile 2021 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni contrastanti.

E. Statuendo con decisione del 3 maggio 2021, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'100.– e un’indennità di fr. 7'000.– a favore della convenuta.

F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 maggio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 4 maggio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 14 maggio. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ricordato che secondo la giurisprudenza il decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo (art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug che può essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera, né quindi un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, a meno che sia successivamen­te munito della dichiarazione di definitiva esecutività (art. 647 e 653 CPCit.). In assenza di una simile dichiarazione, non è neppure sufficiente che il debitore ingiunto abbia potuto, a posteriori, quando il decreto era già esecutivo, interporre opposizione, seppur con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a norma dell’art. 649 CPCit. perché al debitore non è garantito un pieno diritto di essere sentito prima dell’esecu­­zione del decreto se la richiesta di sospensione è respinta, mentre se è accolta, il decreto ingiuntivo può essere eseguito solo quando ne viene dichiarata la definitiva esecutorietà (art. 654 CPCit.). Nel caso concreto, ha rilevato il Pretore aggiunto, il decreto ingiuntivo provvisorio non costituisce quindi un titolo di rigetto definitivo del­l’opposizione, anche se il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività con ordinanza del 29 dicembre 2020, giacché non si evince dagli atti che l’opposi­­zione sia stata rigettata, ciò che avrebbe reso il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

  3. Nel reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che il Pretore aggiunto, nell’affermare che la richiesta di sospensione del­la provvisoria esecutività non sospende l’esecutività del decreto ingiuntivo provvisorio, disconosce il tenore letterale dell’art. 649 CPCit., il quale prevede espressamente che “il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642 cpc”. Non senza una certa audacia, la reclamante ritiene che la sentenza del Tribunale federale citata dal primo giudice a sostegno della sua motivazione (5A_752/2014 del 21 agosto 2015, RtiD 2016 I 755, consid. 2.4.5) sia erronea in diritto e violi in modo palese l’art. 1 CC, perché sarebbe contraria al tenore letterale della norma italiana.

Ora, una lettura non superficiale dell’art. 649 CPCit. rivela che l’i­­stanza di sospensione della provvisoria esecutività non ha in sé effetto sospensivo, dal momento che la sospensione della provvisoria esecutività dipende da una decisione del giudice istruttore quando ricorrono gravi motivi. D’altronde, come si avrà l’occasio­­ne di precisare più avanti, non s’instaura un “regolare contraddittorio” davanti al giudice istruttorio, bensì un contraddittorio limitato, giacché il debitore ingiunto non può far valere tutti i motivi di opposizione, ma solo quelli gravi (5A_752/2014 consid. 2.4.5).

  1. La reclamante reputa anche errata l’affermazione secondo cui la procedura di opposizione giusta l’art. 649 CPCit. non garantirebbe un pieno contraddittorio, siccome con sentenza n. 3972 del 13 mar­zo 2012 la Suprema Corte di Cassazione italiana (Sezione III) ha stabilito che “in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 cpc, la natura cautelare in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la nor-mativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme, pertanto, l’art. 669 sexties cpc, nella parte in cui permette l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa, salva loro conferma modifica o revoca a contraddittorio pieno”. In concreto, la reclamante considera pertanto di aver chiesto l’esecuzione del titolo formatosi in via anticipata inaudita altera parte solo dopo che l’CO 1 aveva avuto la possibilità di ottenerne la sospensione dell’esecuzione provvisoria attraverso una procedura di opposizione in contraddittorio pieno dinanzi a un giudice terzo (rispetto a quello che ha emesso il decreto ingiuntivo) e imparziale.

5.1 In realtà, il testo dell’art. 649 CPCit. (sopra consid. 4) non lascia dubbi sul fatto che il contradditorio non è, e non può essere pieno, visto che il debitore opponente non può far valere tutti i motivi di opposizione, ma solo quelli gravi. D’altronde l’eventuale decisione di sospensione ha unicamente effetti ex nunc – la norma non prevede la possibilità di una revoca – ed è sprovvista di effetto devolutivo o sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell’art. 642 CPCit. (già citate 5A_752/2014, consid. 2.4.5 e 14.2016.74 consid. 6.2), di modo che, se la richiesta di sospensione è respinta, al debitore non è garantito un pieno diritto di essere sentito prima dell’e­­secuzione del decreto.

5.2 Non si giunge a un’altra conclusione neppure sulla scorta della sentenza 13 marzo 2012 della Corte di Cassazione, della quale la reclamante si limita a riprodurre il “brocardo”, misconoscendo che nella procedura sommaria le spettava dimostrare il contenuto del diritto italiano (cfr. art. 16 cpv. 1, 3° periodo LDIP e sentenza della CEF 14.2014.106 del 29 settembre 2014 consid. 4.4/a), producendo perlomeno la sentenza nella sua integralità, anche perché pare essere solo un obiter dictum (Stefano Conforti, Inibitoria ex art. 549 C.P.C. ed esecuzione ingiusta: un impasse da superare, in: Judicium del 2 luglio 2021, www.judicium.it/inibitoria-ex-art-649- c-p-c-ed-esecuzione-ingiusta-un-impasse-da-superare/, ad n. 2 do­po la nota 14, e i rinvii).

Ad ogni modo, per quanto si riesce a capire in base alla massima riprodotta dalla reclamante, la sentenza riguarda una questione diversa da quella in esame, ovvero quella di sapere se la sospensione della provvisoria esecutività può avvenire in via superprovvisionale. Il “contraddittorio pieno” cui allude la Corte di Cassazione si riferisce quindi all’udienza volta a confermare, modificare o revocare la sospensione supercautelare della provvisoria esecutività (giusta l’art. 669sexies comma 2 CPCit.) e non all’estensione del contraddittorio relativo al decreto ingiuntivo provvisorio stesso.

5.3 A parte il fatto che anche la giurisprudenza e la dottrina italiane hanno rilevato non pochi problemi in merito al tipo di tutela previsto dall’art. 649 CPCit., e in particolare al bilanciamento tra effettività della tutela giurisdizionale e paritario diritto di difesa delle parti (v. Consorti, op. cit., ad 1), contrariamente a quanto sostie­ne la reclamante la giurisprudenza del Tribunale federale (e di questa Camera) non verte sull’interpretazione del diritto interno italiano, bensì sulla riconoscibilità e l’esecutorietà in Svizzera del decreto ingiuntivo provvisorio giusta l’art. 642 CPCit. in base agli art. 32 e 38 della Convenzione di Lugano, ricordato che la nozione di “decisione” secondo tali norme va interpretata in modo autono­mo (DTF 146 III 160 consid. 6.2).

Il non ritenere tale decreto esecutivo in Svizzera secondo le norme appena citate finché non sia stato successivamente munito della dichiarazione di definitiva esecutività per mancata opposizione o mancata attività dell’opponente (art. 647 CPCit.), oppure per riget­to o parziale accoglimento dell’opposizione (art. 653 seg. CPCit.), o ancora finché non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit.; sentenza 5A_ 752/2014 del 21 agosto 2015, consid. 2.4.1 con rinvii), non comporta di negare all’Italia la qualità di Stato di diritto, ma, conformemente anche alle opinioni emesse in Francia, Germania o Austria (v. i riferimenti in DTF 139 III 236 consid. 2.3), di ritenere che nella prima fase della procedura monitoria il decreto provvisorio non può essere dichiarato esecutivo all’estero, ciò che è anche il caso ad esempio della freezing injunction del diritto inglese prima della scadenza di un termine sufficiente perché il convenuto possa difendersi, seppure ex post (DTF 129 III 634 consid. 5.2.2).

5.4 Nel caso concreto, se l’CO 1 ha sì avuto la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione provvisoria attraverso una procedura di opposizione dinanzi a un giudice terzo e imparziale, essa non ha beneficiato di un contraddittorio pieno siccome è stata limitata nei suoi motivi di difesa. I diritti della reclamante non sono però definitivamente pregiudicati poiché permane per lei la possibilità di far eseguire il decreto ingiuntivo in Svizzera alle condizioni degli art. 647, 648 o 653 segg. CPCit. menzionate sopra (consid. 5.3).

  1. Il paragone con l’art. 336 (cpv. 1 lett. b) CPC svizzero proposto dalla reclamante non è calzante. Da una parte le decisioni di tribunali svizzeri non abbisognano di riconoscimento né di exequatur per esplicare effetti sul territorio svizzero; dall’altra, l’esecuzio­­ne anticipata riguarda decisioni impugnate con un appello (art. 315 cpv. 2 CPC), ovvero procedure in cui in prima sede è già stato svolto un pieno contraddittorio, non limitato a soli motivi gravi.

  2. Pure il paragone con il precetto esecutivo svizzero è fuori luogo, giacché tale documento non è un atto giudiziario e non è suscettibile di passare in giudicato, tanto che ha effetto (se non è sospeso da opposizione) solo nell’esecuzione in corso e non è parificato a una decisione giusta l’art. 32 CLug. (sentenza della CEF 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 817 n. 44c, consid. 7; Walther in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 3a ed. 2021, n. 37 ad art. 32 CLug).

  3. La differenza tra la procedura di (eventuale) concessione dell’ese­­cuzione provvisoria giusta l’art. 648 CPCit. in pendenza di opposizione al decreto ingiuntivo non esecutivo emesso in virtù dell’art. 641 CPCit. e la procedura dell’art. 649 CPCit. di (eventuale) sospen­sione dell’esecuzione provvisoria decretata in virtù dell’art. 642 CPCit. non è unicamente, come affermato dalla reclamante, che nella prima ipotesi l’esecuzione provvisoria è vincolata al fatto che l’opposizione non sia fondata “su prova scritta o di pronta soluzio­ne”, mentre nella seconda la sospensione della provvisoria esecuzione è subordinata all’esistenza di “gravi motivi”, ma tale differen­za condiziona anche il tipo di contraddittorio previsto dalla legge, nel senso che quello dell’art. 648 CPCit. è pieno, siccome il convenuto può far valere le sue ragioni senza limiti (sebbene solo quelle fondate su prova scritta o di pronta soluzione potrebbero rivelarsi decisive per evitare l’esecuzione provvisoria), mentre il contraddittorio dell’art. 649 CPCit. è limitato ai “motivi gravi”. Anche sotto questo profilo la decisione impugnata resiste alla critica.

  4. Secondo la reclamante, risulta dall’ordinanza del Tribunale di Milano che l’CO 1 non ha contestato il credito ingiunto, riconoscendone quindi processualmente la “debenza”, e neppure ha addotto motivi di ordine pubblico o di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa che potessero indurre il giudice dell’op­­posizione a revocare o modificare con propria ordinanza il decreto emesso in applicazione dell’art. 649 CPCit. Il giudice svizzero del­l’exequatur non sarebbe quindi abilitato a entrare nel merito della decisione del suo omologo italiano.

9.1 Si evince dalle stesse allegazioni della reclamante che la convenuta ha interposto opposizione al decreto ingiuntivo e ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività. Non si può così dire ch’essa ha riconosciuto processualmente la validità del procedimento monitorio. Che poi non abbia contestato esplicitamente il credito ingiunto non è a questo stadio della procedura determi-nante, perché potrebbe averlo ritenuto inutile proprio in considerazione delle limitazioni della procedura dell’art. 649 CPCit. oppure potrebbe avere avuto altri motivi di opposizione. Dall’ordinan­­za citata dalla reclamante (doc. E) si evince del resto che l’esame dell’eccezione di compromesso sollevata dall’opponente è stata rinviata al merito, mentre l’eccezione di compensazione non è stata considerata un grave motivo giusta l’art. 649 CPCit.

9.2 Nel ritenere incompleto il contraddittorio di cui ha beneficiato l’e­­scussa prima della presentazione dell’istanza di rigetto dell’oppo­­sizione dal profilo della giurisprudenza relativa all’art. 32 CLug, il Pretore aggiunto non ha riesaminato il decreto ingiuntivo provvisorio nel merito in violazione dell’art. 36 CLug. Ha soltanto statuito che la decisione italiana non soddisfa i requisiti di riconoscimento e di exequatur stabiliti dalla CLug, senza metterne in discussione la validità (interna) né la motivazione.

9.3 In definitiva, il reclamo è quindi da respingere e la decisione impugnata da confermare.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

  1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 819'900.67, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2021.62
Entscheidungsdatum
15.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026