Incarto n. 14.2021.57
Lugano 6 ottobre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO11/2021 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 16 febbraio 2021 dalla
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 aprile 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 20 aprile 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 4 gennaio 2021, indicando quale causa del credito la “Sentenza __________ del Tribunale federale (__________) – ripetibili”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 febbraio 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 marzo 2021.
C. Statuendo con decisione del 20 aprile 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–. Non ha assegnato indennità.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2021 per ottenerne la riforma e la reiezione dell’istanza, con addebito alla CO 1 delle spese processuali di prima sede e di un’indennità di fr. 300.–, protestate spese e ripetibili della seconda sede. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2021, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui .dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 aprile 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 6 maggio. Presentato brevi manu il 27 aprile 2021, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che le osservazioni presentate dall’escusso, con cui questi ha opposto in compensazione un credito di fr. 74'173.05, non potessero essere considerate perché il valore litigioso di tale credito non era stato “contemplato nell’istanza in sede di discussione” ed “esulava dalla [sua] competenza”. Di conseguenza, ritenuto implicitamente che le argomentazioni dell’escutente fossero da considerare ammesse, non avendole l’escusso contestate validamente, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva.
Nel reclamo la RE 1 sostiene che l’importo del credito posto in compensazione non è determinante per la competenza del Giudice di pace, sicché questi a torto ha omesso di tenere conto delle sue osservazioni, ritenendole forse una domanda riconvenzionale. Per l’escussa, che allega di vantare nei confronti dell’escutente un credito, stabilito con decisione 16 marzo 2021 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA), di molto superiore a quello posto in esecuzione, il Giudice di pace ha pure errato nell’omettere di considerare estinto per compensazione il credito dell’escutente, ponendo a carico suo le spese processuali e congrue ripetibili. Per questi motivi, la reclamante chiede che la decisione impugnata venga riformata nel senso della reiezione dell’istanza e dell’accollamento a carico dell’istante delle spese processuali e di un’indennità di fr. 300.–.
Secondo il CPC, determinante per la fissazione del valore litigioso è sempre e solo la domanda, ossia le conclusioni (art. 91 cpv. 1 CPC; tra altri: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 6 ad art. 91 CPC). Invece le eccezioni od obiezioni, se non si traducono in una domanda (eventualmente riconvenzionale) non influiscono sul valore litigioso (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 91). È il caso dell’eccezione di compensazione sollevata solo per far respingere l’istanza (DTF 102 II 397 consid. 1/a; sentenza del Tribunale federale 4A_317/2019 del 30 giugno 2020, consid. 1.3.1). Ne consegue che il Giudice di pace ha erratamente ritenuto, in assenza di una domanda riconvenzionale volta a condannare l’escutente a pagare la parte non compensata del credito vantato dall’escussa, che l’eccezione di compensazione esulava dalla sua competenza per valore. Ha così violato il diritto di essere sentito della convenuta (art. 29 cpv. 2 Cost.; 53 CPC) rifiutando di tenere conto delle sue osservazioni.
Secondo la giurisprudenza tale violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente sanata se la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità superiore provvista dello stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3), sempre che la violazione non sia particolarmente grave o che, seppur in presenza di una violazione grave, il rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe una vana formalità e causerebbe un inutile allungamento della procedura incompatibile con l’interesse della parte lesa a un giudizio in tempi ragionevoli (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4). Nel caso specifico, si verifica proprio un’eccezione del genere, siccome la reclamante ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza e la causa è matura per il giudizio, sicché motivi di economia processuale e di celerità inducono la Camera a statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal senso: sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1). Nella fattispecie, non è contestato ed è pacifico che la decisione del Tribunale federale prodotta dall’istante costituisce un titolo di rigetto definitivo per le spese ripetibili che l’escussa è stato condannato a pagare.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
7.1 Tra i motivi di estinzione del debito ai sensi dell’art. 81 LEF figura anche la compensazione. Per essere ammessa, il credito compensante deve tuttavia fondarsi esso stesso su un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o essere riconosciuto senza riserve dal creditore procedente (DTF 136 III 625 consid. 4.2.1 e 115 III 100 consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 7). Per titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF s’intende una decisione che contenga una chiara condanna alla fornitura di una prestazione (“Leistungsurteil”), ossia al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (tra altre, sentenza della CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020, consid. 7.1.2 con rinvii).
7.2 Nel caso specifico, RE 1 ha eccepito la compensazione con una sua pretesa di fr. 74'173.05 nei confronti dell’istante, fondata sulla decisione della II CCA del 16 marzo 2021 (inc. 12.2020.150), che però non condanna la CO 1 alla fornitura di una prestazione, bensì, su rinvio del Tribunale federale, ne respinge l’appello interposto contro la decisione del Pretore, che a sua volta aveva respinto l’azione di disconoscimento di debito avviata dalla CO 1. Sennonché il Tribunale federale ha riconosciuto la qualità di titolo di rigetto definitivo alla decisione che respinge l’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), sebbene sia di mero accertamento (DTF 134 III 660 consid. 5.4 e il rinvio alla DTF 127 III 233-234, consid. 3), tenendo conto della natura particolare dell’azione, che si distingue dall’azione (condannatoria) di accertamento del credito vantato dall’escutente (art. 79 LEF) solo per l’inversione del ruolo procedurale delle parti, mentre per il resto statuisce anch’essa con forza di cosa giudicata sull’(in)esistenza e l’(in)esigibilità del credito posto in esecuzione (sentenza della CEF 14.2014.184 del 27 aprile 2015 consid. 2.2). Ne consegue che la sentenza di reiezione dell’azione di disconoscimento di debito – e segnatamente la decisione 18 gennaio 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 (inc. OA.2011.14) – costituisce anche un titolo idoneo a giustificare, nella procedura di rigetto definitivo, la compensazione del credito posto in esecuzione con quello posto nell’esecuzione all’origine dell’azione di disconoscimento di debito.
7.3 Nelle osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene, invero, che la nota decisione del Tribunale d’appello era (ancora) sconosciuta alle parti al momento dell’invio dell’istanza di rigetto (del 16 febbraio 2021) e che la volontà di compensare è stata manifestata solo con le osservazioni al Giudice di pace, mai in precedenza, né al momento della nascita del debito posto in esecuzione (con la decisione del Tribunale federale), né al momento della richiesta di pagamento e costituzione in mora o della notifica del precetto esecutivo. La resistente ne deduce implicitamente che l’escussa non poteva (più) opporre in compensazione il credito stabilito con la decisione della II CCA.
7.3.1 Dall’art. 81 cpv. 1 LEF si evince che l’escusso può opporsi al rigetto definitivo dimostrando con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, in particolare mediante compensazione (sopra consid. 7.1). Tale eccezione può quindi essere sollevata, ma anche dichiarata, (al più tardi) in occasione dell’udienza o – come nel caso in esame – con le osservazioni scritte all’istanza (DTF 143 III 49 consid. 3; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 5 e 16 ad art. 81 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 81 LEF). Semmai, eccezionalmente (cfr. DTF 143 III 50 consid. 3), si terrà conto del ritardo a eccepire la compensazione nella ripartizione delle spese, ponendole a carico dell’escusso malgrado la reiezione dell’istanza (art. 107 lett. b CPC), qualora l’escutente non potesse aspettarselo, in particolare ove l’escusso si sia fatto cedere il credito compensante durante la procedura di rigetto (Abbet, op. cit., n. 16 ad art. 81).
7.3.2 Contrariamente a quanto crede l’escutente, il fatto che l’escussa abbia eccepito la compensazione per la prima volta con le osservazioni all’istanza non ne paralizza gli effetti. Dal profilo della sua efficacia, poco importa d’altronde che la decisione della II CCA non fosse ancora stata notificata alle parti al momento dell’invio dell’istanza. Anche un credito contestato può essere opposto in compensazione (art. 120 cpv. 2 CO e sotto consid. 7.4). L’obiezione dell’istante è quindi senza valore. Della questione delle spese si tratterà in seguito (sotto consid. 8).
7.4 La CO 1 afferma inoltre che la sentenza della II CCA non è ancora passata in giudicato, per cui il credito posto in compensazione non è né liquido né esigibile, e pertanto non è compensabile ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 CO. Non entra neppure in linea di conto una compensazione con un credito contestato giusta l’art. 120 cpv. 2 CO, visto che l’ipotesi non è stata espressa né in prima, né in seconda istanza. Più in generale, nella procedura di rigetto spetta al debitore – secondo la CO 1 – dimostrare col grado della certezza, mediante documenti, che il credito è estinto. Nel caso concreto incombeva quindi all’escussa provare che il credito posto in compensazione fosse liquido, ciò che non ha fatto.
7.4.1 Perché sia considerata un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF, una decisione non dev’essere passata in giudicato, basta, dal 2011, che sia esecutiva (DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid. 4.3). D’altronde, anche i crediti contestati possono essere validamente opposti in compensazione (art. 120 cpv. 2 CO).
7.4.2 Ora, la decisione della II CCA (act. 6) è esecutiva. Un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale non avrebbe effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1) e l’istante non ha provato di aver impugnato la sentenza cantonale e ottenuto l’effetto sospensivo giusta l’art. 103 cpv. 2 LTF. L’art. 120 cpv. 2 CO non esige d’altronde che l’excipiens motivi esplicitamente l’eccezione di compensazione con un rinvio a tale norma. Infine, che il credito posto in compensazione debba essere “liquido” è un’affermazione che, a prescindere dalla sua relativa indeterminatezza, la CO 1 non motiva né giustifica. A ben vedere, se per l’escutente è sufficiente produrre un titolo esecutivo, pur non ancora passato in giudicato, per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (sopra consid. 7.4.1), per parità di trattamento è giusto ritenere che per l’escusso basti fondare l’eccezione di compensazione su un titolo esecutivo, ancorché sub iudice.
7.5 Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Anche se la nota decisione della II CCA è stata comunicata alle parti dopo la presentazione dell’istanza di rigetto, non si giustifica di scostarsi dal principio della soccombenza per motivi di equità (in particolare in virtù dell’art. 107 lett. b CPC), poiché l’istante era da tempo al corrente della pretesa vantata dalla convenuta (già accertata in prima sede nell’azione di disconoscimento di debito) e poteva dunque aspettarsi che la convenuta l’avrebbe opposta in compensazione se avesse avviato la causa di rigetto dell’opposizione al proprio credito.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell’istante.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla RE 1, sono poste a carico della CO 1, la quale rifonderà alla reclamante fr. 400.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).