Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.10.2021 14.2021.53

Incarto n. 14.2021.53

Lugano 6 ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 novembre 2020 da

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, )

giudicando sul reclamo del 12 aprile 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 19 ottobre 2010 CO 1 e la figlia RE 1 – da poco divenuta maggiorenne – hanno firmato una “convenzione regolante i contributi alimentari” con cui hanno concordato gli importi che il padre avrebbe versato mensilmente alla ragazza, a quel mo­mento ancora agli studi. In particolare le parti hanno stabilito che CO 1 avrebbe corrisposto fr. 2'000.– mensili oltre agli assegni per la formazione durante cinque anni (ossia fino a maggio 2015 incluso), e ciò anche nel caso in cui RE 1 avesse interrotto gli studi prima del 1° giugno 2015, “ritenuto che gli eventuali introiti percepiti dalla figlia verranno versati su un conto vincolato intestato a lei e alla madre PINT1 1”. Dal 1° giugno 2015 fino a un anno dopo il termine della formazione il contributo mensile sarebbe aumentato a fr. 3'000.– (sempre oltre agli assegni per la formazione), dal quale sarebbero state dedotte eventuali entrate che RE 1 avesse percepito nell’anno susseguente il termine degli studi, mentre quelle eventualmente percepite durante gli stessi sarebbero state versate su un conto vincolato e cointestato alla madre.

B. Con decisione dell’8 ottobre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio tra CO 1 e PINT1 1 e ha omologato la “convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio” sottoscritta il 23 luglio 2019 dai coniugi, la quale prevedeva – tra le altre cose – che l’accordo sottoscritto nell’ottobre 2010 con RE 1 sarebbe stato integralmente sostituito dalla medesima a partire dal passaggio in giudicato della sentenza. Il nuovo accordo stabiliva un versamento di fr. 80'000.– da parte del padre a saldo del mantenimento di RE 1 agli studi – da effettuare pri­ma dell’emanazione della decisione di divorzio – che avrebbe liberato quest’ultimo da qualsivoglia ulteriore obbligo nei confronti della figlia.

C. A seguito di quanto stabilito nella suddetta decisione di divorzio, l’11 dicembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli – su richiesta di CO 1 – la causa da quest’ultimo promossa nel dicembre 2014 per ottenere l’annul­­lamento della convenzione stipulata con la figlia il 19 ottobre 2010.

D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 aprile 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso il padre per l’incasso di fr. 33'685.35 oltre agli interessi del 5% dal 21 aprile 2020, indicando quale causa del credito la “Convenzione regolante i contributi alimentari padre/figlia sottoscritta il 19.10.2010, alimenti non pagati”.

E. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 novembre 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza con osservazioni scritte del 9 dicembre 2020. Le parti han­no ribadito le rispettive posizioni con replica del 15 dicembre e duplica del 21 dicembre 2020.

F. Statuendo con decisione del 31 marzo 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.– a favore del convenuto.

G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 aprile 2021 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 1° aprile 2021, il termine d’im­­pugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie pasquali (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22 aprile. Presentato già il 12 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha esordito considerando che la convenzione sottoscritta dalle parti il 19 ottobre 2010 sulla quale RE 1 fonda la propria pretesa – il cui calcolo è stato specificato con l’istanza – costituisce di principio un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Egli ha inoltre rilevato ch’essa è da ritenersi “condizionata”, poiché prevede diverse “variabili” (quali scadenze periodiche, eventuale conseguimento di reddito durante la formazione, proseguimento o interruzione degli studi) che determinano l’ammontare dei contributi dovuti da CO 1. Ha osservato come la creditrice sia rimasta silente su tali condizioni, non avendo essa preteso che le parti tenessero conto dei suoi introiti al momento della liquidazione in capitale degli alimenti ancora dovuti e stabiliti nella convenzione omologata dal giudice del divorzio. Poiché a mente del primo giudice incombeva a lei “far luce” sull’eventuale concretizzazione del­le variabili concordate col padre nella convenzione del 2010, egli ha respinto l’istanza sia per quanto concerne la pretesa per i contributi alimentari arretrati, sia per quella relativa agli assegni familiari, poiché – oltre a non essere previsti dalla convenzione – non è stato dimostrato che il padre abbia continuato ad incassarli.

  3. Col reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di aver respinto l’istanza sulla scorta di due eccezioni – l’eventuale reddito da lei conseguito durante il periodo contestato e l’assenza di prova della riscossione degli assegni familiari – che non sono però mai state sollevate dal convenuto, né con le osservazioni né con la duplica. Per la reclamante il Pretore è andato oltre le proprie competenze anche per il fatto che non incombeva a lui, nella sua qualità di giudice del rigetto, di “sindacare sul contenuto” del titolo prodotto esaminando aspetti di diritto materiale. A mente sua incombe all’escusso stabilire e provare non solo la causa dell’estin­­zione del debito, ma anche l’ammontare esatto del medesimo. Chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso che l’opposizione sia rigettata in via definitiva per l’importo preteso con l’istanza.

  4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

5.2 In particolare, un contratto di mantenimento (o una convenzione in tal senso) non omologato da un giudice vincola le parti e legittima di principio il rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2012 del 24 settembre 2012, consid. 2.4 segg.; sentenze della CEF 14.2018.152 del 7 marzo 2019, consid. 5.1/a e 14.2009.81 del 16 novembre 2009, consid. 1, massimata in RtiD 2010 II 718 n. 59c). Il debitore del contributo può però rendere verosimile che successivamente la convenzione sia stata revocata in modo informale o che sia stata modificata. Il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso anche nel caso in cui è pendente una procedura per fissare i contributi di man­tenimento. La possibilità che un tribunale possa modificare l’obbligo contrattuale non può essere invocata quale eccezione secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage 2017, n. 142 ad art. 82 LEF e i rinvii).

5.3 Nella fattispecie la “convenzione regolante i contributi alimentari” sulla quale RE 1 fonda la propria pretesa, poiché sottoscritta dal padre CO 1 e non omologata dall’autorità preposta, costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­­posizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i contributi (di fr. 3'000.– mensili) e gli assegni familiari (di fr. 320.– mensili) dovuti per il periodo da gennaio a ottobre 2019 compresi (ossia 10 x fr. 3'320, pari a fr. 33'200.–) e per i primi otto giorni di novembre 2019, ossia fino al passaggio in giudicato (non contestato) della sentenza di divorzio emessa l’8 ottobre 2019 (quindi fr. 3'320.– ÷ 30 x 8, pari a fr. 885.35), per un totale, dedotti fr. 400.– già versati (v. istanza di rigetto, pag. 2 ad 1), di fr. 33'685.35, oltre agli interessi di mora del 5% dal 21 aprile 2020 (art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CO). Quanto agli assegni familiari, contrariamente a quanto ri-levato dal Pretore, essi sono dovuti espressamente in più dei contributi alimentari secondo la precedente convenzione (“oltre agli assegni per la formazione”, doc. C punto 2). La convenzione del 2010 costituisce pertanto in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma posta in esecuzione.

5.4 Nelle osservazioni al reclamo, il convenuto obietta che, come evidenziato dal Pretore, la convenzione del 2010 conterrebbe una “serie di criteri aventi un’incidenza diretta sulla determinazione stes­sa dell’obbligazione alimentare”, tra i quali gli introiti eventualmente conseguiti dalla figlia, al riguardo dei quali essa non avrebbe fornito alcun elemento atto a concretizzarli, sicché la convenzione non verterebbe su una somma determinata o determinabile, ciò che precluderebbe la possibilità di assegnarle la valenza di un titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF.

5.4.1 Non si disconosce che l’obbligo alimentare riconosciuto dal padre nella convenzione del 2010 è subordinato a condizioni legate al prosieguo degli studi (“a partire dal 1° giugno 2015 fino a un anno dopo aver ultimato la formazione” o “nel caso in cui la figlia dovesse interrompere gli studi dopo il 1° giugno 2015”) e a eventuali entrate della figlia (“nell’anno susseguente l’ultimazione della formazione” [o] “nel caso in cui la figlia dovesse interrompere gli studi dopo il 1° giugno 2015”). Si tratta però di condizioni risolutive, nella misura in cui l’obbligo di mantenimento del padre sarebbe sussistito, secondo l’ampiezza pattuita, finché la figlia non avesse abbandona­to gli studi (ma almeno per cinque anni) o avesse conseguito redditi nell’anno successivo alla fine della formazione, da portare in deduzione di quanto da lui dovuto. Incombeva pertanto all’escus­­so di rendere verosimile la realizzazione di queste condizioni in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF, ove, come nel caso in esame, il loro adempimento non fosse stato riconosciuto senza riserve dall’i­­stante o non fosse notorio (cfr. DTF 144 III 195 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2017.186 del 6 marzo 2018 consid. 6.2; sopra consid. 5.2). La giurisprudenza citata si riferisce invero a cause di rigetto definitivo dell’opposizione, ma l’onere della prova è regolato allo stesso modo nelle cause di rigetto provvisorio (Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 82; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 66 ad art. 82 LEF), come risulta dal confronto tra gli art. 81 cpv. 1 e 82 cpv. 1 LEF); cambia solo il grado della prova richiesto, pieno nel primo tipo di causa, limitato alla semplice verosimiglianza nel secondo (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

5.4.2 Ne discende che le somme a carico del padre sono chiaramente determinate dalla convenzione del 2010 (sopra consid. 5.3). Spet-tava semmai a lui rendere verosimile che il suo obbligo si era estinto o ridotto perché la figlia aveva abbandonato gli studi o ave­va conseguito redditi. La questione va esaminata nel quadro del­l’esame delle eccezioni dell’escusso (sotto consid. 6.4).

5.5 CO 1 pare equivocare anche sul proprio obbligo di rendere verosimile la sostituzione o – che dir si voglia – novazione della convenzione del 2010 con la convenzione di divorzio in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Il Pretore ha riconosciuto che la convenzione del 2010 “si presta a essere ammessa quale un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF” (sentenza impugnata a pag. 3 in basso). La questione della sostituzione o novazione non riguarda affatto l’esigenza d’identità tra il credito posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto, poiché il precetto esecutivo (doc. B) rinvia con ogni chiarezza alla convenzione del 2010, sulla quale l’istante fonda la propria domanda. L’allegata estinzione della convenzione del 2010 è un’eccezione suscettibile d’in­­firmare il riconoscimento di debito contenuto nella stessa e che come tale va analizzata sotto il profilo dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sopra consid. 5.2 e sotto consid. 6.2-6.3).

  1. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).

6.1 Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce che la figlia ha avviato la procedura esecutiva sulla base di un riconoscimento di debito inesistente, superato dalla convenzione omologata l’8 ottobre 2019, la quale non lascia dubbi in merito alla reale intenzione delle parti di risolvere in via definitiva la questione dei contributi alimentari tramite il versamento di fr. 80'000.– a tacitamento di ogni pretesa. Sostiene di aver validamente eccepito in prima sede l’estinzione dell’obbligo di versare i contributi avvenuta tramite novazione ai sensi dell’art. 116 CO in seguito alla sostituzione della convenzione del 2010 con quella omologata nella procedura di divorzio.

6.2 Che l’accordo omologato dal giudice del divorzio abbia sostituito la precedente convenzione con un versamento unico di fr. 80'000.– a tacitazione di ogni ulteriore pretesa di mantenimento non è invero in discussione, ma riguarda solo i contributi successivi al pas-saggio in giudicato della decisione di divorzio e non, come s’illude il convenuto, quelli antecedenti, rimasti disciplinati dalla convenzione del 19 ottobre 2010. Lo si evince dalla stessa convenzione regolante le conseguenze accessorie al divorzio, in cui le parti hanno precisato che la convenzione del 2010 viene sostituita integralmente dal nuovo accordo “a partire dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio” (doc. D ad n. 3.1), quindi al più presto allo scadere del termine di appello di trenta giorni indicato in calce alla decisione di divorzio. D’altronde il nuovo accordo non libera il padre da tutti i suoi obblighi verso la figlia, bensì solo da qualsivoglia suo “ulteriore” mantenimento (punto 3.1 in fine), ossia per il suo sostentamento futuro, di quasi fr. 40'000.– all’anno (fr. 3'320.– x 12) fino a un anno dopo il termine della formazione (doc. C, pag. 2 in alto), inteso come il periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Nelle sue osservazioni al reclamo il convenuto sorvola sulla questione del momento della sostituzio­ne, che come visto è chiaramente indicato nella nuova convenzio­ne e non prevede la (parziale) retroattività di cui implicitamente CO 1 si prevale (la nuova convenzione è stata firmata il 10 luglio da lui e il 23 luglio 2019 dalla moglie, mentre i contributi posti in esecuzione riguardano il periodo dal 1° gennaio all’8 novembre 2019).

6.3 La decisione di stralcio dell’11 dicembre 2019 citata dall’escusso nelle osservazioni all’istanza (doc. 3) non sorregge la propria tesi. Il Pretore della sezione 3 si è limitato a prendere atto della comunicazione del patrocinatore di CO 1 sull’accordo raggiunto nella causa di divorzio, che sulla questione degli alimenti a favore della figlia ha sostituito la convenzione del 2010 e di conseguenza ha stralciato la causa di annullamento della stessa. Non risulta da tale decisione che il Pretore della sezione 3 abbia esaminato se l’annullamento della convenzione del 2010 potesse conservare un interesse per gli alimenti maturati fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Ha presumibilmente dedot­to la decadenza dell’interesse della causa dalla comunicazione 9 dicembre 2019 del patrocinatore dell’attore, che evidentemente reputava la procedura priva di oggetto siccome non ha impugnato il decreto di stralcio.

Lo stralcio rende quindi semmai verosimile che CO 1 considerava che l’accordo di divorzio avesse sostituito la convenzione del 2010 con effetti (in parte) retroattivi e comunque antecedenti il passaggio in giudicato della decisione di divorzio. Non rende per contro verosimile che la manifestazione di volontà delle parti interpretata in modo oggettivo secondo il principio dell’affida­­mento (sentenze del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° mag-gio 2019 consid. 5.1.3 e 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3) possa essere quella da lui apparentemente capita. Il testo chiaro della convenzione non sostanzia l’esistenza di una volontà comune delle parti nel senso inteso dal padre, bensì nel senso di una limitazione della sostituzione al mantenimento successivo al passaggio in giudicato della decisione di divorzio (sopra consid. 7.2). Perlomeno questa seconda interpretazione appare più verosimile di quella difesa dal convenuto, per tacere del fatto che la novazione non è presunta (art. 116 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2016.283 del 7 marzo 2017 consid. 6.2). In queste circostanze, non si può considerare che l’escusso abbia reso verosimile – co­me gli spettava (cfr. sentenza del Tribunale federale 5D_37/2018 dell’8 giugno 2018 consid. 4, SJ 2019 I 74, e sopra consid. 5.2) – che la sostituzione di una convenzione con l’altra lo abbia liberato dall’impegno di pagare gli alimenti posti in esecuzione.

6.4 CO 1 non ha infine reso verosimile che il suo obbligo alimentare si sia estinto o ridotto perché la figlia avrebbe abbandonato gli studi o avrebbe conseguito redditi. In realtà non lo ha neppure allegato. Fatto sta che al momento della sentenza di divorzio la figlia risultava ancora in formazione (doc. D, pag. 1, e con­venzione allegata, pagg. 1 e 2 in fine).

6.5 Fondato, il reclamo va in fin dei conti accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso auspicato dalla reclamante dell’accogli­­mento integrale dell’istanza.

  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 33'685.35, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà all’istante fr. 300.– per ripetibili.”

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà ad RE 1 fr. 1'500.– per ripetibili.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2021.53
Entscheidungsdatum
06.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026