Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.2021 14.2021.49

CO 1

Incarto n. 14.2021.49

17 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.161 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 15 febbraio 2021 da

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1 Chiasso

giudicando sul reclamo del 7 aprile 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 26 marzo 2021 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 15 febbraio 2021, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 10'156.– oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 17 marzo 2021, l’istante ha confermato la propria domanda e la convenuta ne ha riconosciuto la pretesa salariale, che ha dichiarato di poter pagare “entro i prossimi giorni” grazie all’ottenimento di un finanziamento di fr. 400'000.–. L’istante si è allora detto disposto ad attendere il pagamento del saldo fino al 25 marzo 2021 e il Pretore a posticipare l’emissione decisione sino alla stessa data, avvertendo che in caso di silenzio avrebbe statuito senz’ulteriore avviso.

C. Statuendo con decisione del 26 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dallo stesso gior­no alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 aprile 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 9 aprile 2021, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 29 marzo 2021, il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 12 aprile 2021, è scaduto giovedì 22 aprile. Presentato il 7 aprile 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).

  1. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1 La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

2.2 Nel caso in esame, la reclamante ammette di non essere riuscita a pagare gli scoperti di salario dell’istante e di un’altra dipendente contrariamente a quanto ipotizzato all’udienza del 17 marzo 2021. Fa però valere di aver presentato in quell’occasione al Pretore aggiunto vari documenti a conferma della sua intenzione di rilevare l’immobile tramite un fondo d’investimento e della messa a dispo-sizione di mezzi liquidi sufficienti a coprire gli arretrati di salari grazie a un finanziamento di fr. 400'000.–. Afferma però che la somma è bloccata presso un notaio di fiducia del finanziatore in attesa che venga concesso al reclamo l’effetto sospensivo e quindi la revoca del fallimento.

Malgrado l’attività commerciale si sia sostanzialmente ridotta qua­si a zero a causa della diffusione della COVID, la reclamante assicura di avere strategie per riavviare l’attività, di aver informato fornitori e dipendenti della difficile situazione finanziaria e chiesto ai fornitori principali delle dilazioni di pagamento, di prevedere entro breve termine un aumento di capitale con apporto di liquidità fino a fr. 100'000.– e di disporre di un “business model” adeguato con importanti prospettive di crescita, come dimostrerebbe il fatto che gli azionisti hanno deciso di procedere con il “ripristino” della società attraverso la presentazione del reclamo piuttosto che ripartire con una nuova impresa. La reclamante chiede di conseguenza di annullare la decisione impugnata “sulla base che il debito in essere ed oggetto della procedura fallimentare sarà estinto contestualmente alla concessione dell’accesso ai conti bancari della società”.

2.3 Con le allegazioni appena ricordate, la reclamante non contesta di aver sospeso i propri pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, anzi ammette di non disporre delle liquidità necessarie neppure per saldare le pretese salariali di due dipendenti. Non menziona d’altronde le sue pendenze esecutive di oltre fr. 600'000.– al 4 marzo 2021 (v. estratto del registro delle esecuzioni accluso all’istanza quale doc. L). Dalla conferma della delibera del finanziamento di fr. 400'000.– comunicata il 16 marzo 2021 (doc. C accluso al reclamo) non risulta che la somma sia depositata pres­so un notaio di fiducia della __________ Ltd di Zugo, come allega la reclamante, a sua disposizione in caso di concessione dell’effetto sospensivo. Nella sua e-mail del 20 aprile 2021, del resto, la reclamante non ne fa più menzione. Non fornisce neppu­re alcun elemento concreto e oggettivo a sostegno dell’allegato aumento di capitale di fr. 1'000'000.– né della capacità economica finanziaria degli investitori. Ad ogni modo, a norma degli art. 190 cpv. 1 n. 2 e 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1) il fallimento può essere annullato solo se il debitore riprende effettivamente a pagare i suoi debiti prima della pronuncia del fallimento oppure estingue tutte le pretese dell’istante o ne ottiene la dilazio­ne prima della scadenza del termine di reclamo, purché la solvibilità del convenuto sia verosimile (sentenze della CEF 14.2019.209 dell’11 dicembre 2019 consid. 1.2 e 3.2, e 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 957 n. 47c consid. 2.1).

Ne segue che la reclamante non ha dimostrato che siano dati i presupposti di legge per l’annullamento del fallimento, onde la reiezione del reclamo.

  1. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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