Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.2022 14.2021.208

CO 1

Incarto n. 14.2021.208

Lugano 4 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 novembre 2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2021 presentato dallo Stato del Cantone Ticino contro la decisione emessa il 13 dicembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 76'306.25, indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale (IC) 2015 come ACB del 27-04-2020 n. __________ emesso dall’UE di Lugano. Imposta (IC) 2015 (acconti dedotti – fr. 1'114.90)”.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 novembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine assegnatogli per presentare osservazioni all’istanza, CO 1 è rimasto silente.

C. Statuendo con decisione del 13 dicembre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 75'058.05 (anziché fr. 76'306.25), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2021 per ottenere l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza, protestate la tassa di giustizia e le spese. CO 1 non si è espresso sul reclamo entro il termine assegnatogli.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 14 dicembre 2021, il termine d’impu­­gnazione è scaduto venerdì 24 dicembre 2021 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 5 gennaio 2022, essendo il 2 gennaio una domenica. Presentato il 23 di­cembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accordato il rigetto definitivo limitatamente all’importo (di fr. 74'682.60) stabilito nella decisione di tassazione prodotta dall’istante – inerente all’imposta cantonale del 2015 e debitamente passata in giudicato – e alle spese esecutive (di fr. 375.45) fissate nell’attestato di carenza di beni (ACB), ma non per gli interessi menzionati in quell’atto.

  3. Richiamata la giurisprudenza di questa Camera secondo cui la decisione di tassazione vale titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro passaggio in giudicato qualora venga prodotta la documentazione che permette di comprendere come sono stati calcolati, nel reclamo lo Stato del Cantone Ticino rimprovera al Pretore una violazione dell’art. 320 CPC per non aver esteso il rigetto agli interessi di mora nonostante abbia allegato all’istanza tutti i documenti necessari a determinarne il calcolo, di cui fornisce una breve spiegazione per meglio comprenderne la lettura. Rinvia al proposito alla documentazione già allegata nella precedente esecuzione (n. __________) sfociata nella decisione del 17 dicembre 2019, con cui il medesimo giudice ha accolto l’istanza di rigetto e nell’ACB in esame, non capacitandosi del fatto che nella procedura in esame la medesima non sia stata presa in considerazione. Il reclamante evidenzia d’altronde che l’escusso non ha sollevato alcuna censura riguardo all’inesattezza dell’attestato di carenza di beni, il quale costituisce prova piena dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto.

  4. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).

5.1 Nel caso specifico, non è contestato – ed è pacifico – che la decisione di tassazione (dopo tassazione d’ufficio) del 21 novembre 2018 agli atti (doc. B accluso all’istanza) è da tempo passata in giudicato (come risulta del resto dal timbro apposto sulla medesima) e costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo per l’imposta cantonale del 2015 di fr. 74'682.60, come d’altronde stabilito dal Pretore.

5.2 Il primo giudice ha inoltre a giusta ragione rigettato l’opposizione in via definitiva anche per i “costi” di fr. 375.45 indicati nell’__________ (doc. C) giacché lo stesso, benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese menzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo dall’ufficio d’ese­cuzione, ossia dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3; sentenze della CEF 14.2021.13 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.1; 14.2018.171 del 12 marzo 2019 consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.2, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 37c; 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti).

5.3 L’ente reclamante, tuttavia, chiede di estendere il rigetto all’intero credito posto in esecuzione, quindi anche agli interessi di ritardo non riconosciuti dal Pretore. Richiamando il conteggio prodotto con l’istanza, precisa che gli stessi – calcolati al 2.5% come previsto dall’allegato al decreto esecutivo per l’anno 2015 – decorrono dal 31 gennaio 2019 sul conguaglio di fr. 74'682.60 e che il totale indicato di fr. 2'313.10 corrisponde alla somma degli interessi fino al precetto esecutivo n. __________ del 6 agosto 2019 (ossia quello sfociato nell’ACB in oggetto) e di fr. 1'348.45 da que­st’ul­tima data sino all’emissione dell’ACB medesimo.

5.3.1 Le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (STAEHELIN, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in seguito “DE” va­levole per il 2021 [RL 640.320] e per gli anni precedenti dal 1995 giusta l’art. 12 cpv. 2 dello stesso), il quale stabilisce tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d’accon­to e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta dovuta conformemen­te alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).

5.3.2 Orbene, come sottolineato dal reclamante, questa Camera ha più volte ricordato che il rigetto può di principio essere concesso per gli interessi di mora qualora sia stata prodotta la documentazione necessaria a determinare come gli stessi sono stati calcolati (v. in particolare la già citata 14.2021.13 consid. 5.2.4.1 e i rinvii).

5.3.3 Nella fattispecie si evince dal conteggio (doc. D) accluso all’i­stanza che gl’interessi di ritardo, calcolati al tasso del 2.5% stabilito dal Consiglio di Stato giusta l’allegato all’apposito DE per gli anni dal 2015 al 2020 compresi, ammontano a fr. 2'313.10 (doc. D, pag. 2 in fine), pari alla somma degli interessi decorrenti sull’importo del conguaglio (di fr. 74'682.60) dalla sua scadenza – fissata per il 31 gennaio 2019 (v. doc. D pag. 1) – fino all’emissione del primo precetto esecutivo del 6 agosto 2019 (186 giorni), ossia fr. 964.65, e dal giorno successivo fino all’emissione dell’ACB, il 27 aprile 2020 (261 giorni), ovvero fr. 1'348.45 (recte: 1'353.60). Avendo l’istante fornito gli elementi necessari a poter calcolare (e verificare) gli interessi di ritardo inclusi nella propria pretesa, il pri­mo giudice doveva altresì concedere il rigetto dell’opposizione per fr. 2'313.10. Su questo punto il reclamo merita accoglimento.

5.4 Per quanto concerne invece la tassa di diffida di fr. 50.– indicata nel conteggio e inclusa nell’importo scoperto di fr. 76'306.25 vantato dal reclamante (v. doc. D pag. 4), non figura alcuna decisione agli atti che ne stabilisca l’effettiva esistenza e l’importo, sicché il rigetto non può essere esteso anche a siffatta pretesa (sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017 consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c).

5.5 A scanso di equivoci, occorre precisare, all’indirizzo del reclaman­te, che una decisione di rigetto dell’opposizione ha effetti vincolanti solo nell’esecuzione cui si riferisce, sicché non può costituire un titolo di rigetto in una successiva esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.107 del 25 ottobre 2019 consid. 5.2 e i rinvii). D’altronde, pur essendo un pubblico documento facente prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l’ACB non costituisce una decisione – a parte per le spese esecutive (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3) – né quindi un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF, bensì solo un titolo di rigetto provvisorio per i crediti di diritto privato e per quelli di diritto pubblico, per il cui accertamento l’ente pubblico non gode di un potere decisionale, ma deve far capo alla via del­l’azione di diritto amministrativo (art. 149 cpv. 2 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e della CEF 14.2014.208 [già citata] consid. 5.1; cfr. DTF 147 III 361 consid. 3.3.1).

  1. In definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento e la decisione impugnata va modificata nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo è rigettata in via definitiva per fr. 76'256.25 (pari al capitale di fr. 74'682.60
  • le spese esecutive dell’ACB di fr. 375.45 + gli interessi di fr. 2'313.10, dedotto il pagamento di fr. 1'114.90 indicato nell’ultima pagina del conteggio), ossia per l’importo preteso dal reclamante ad esclusione della tassa di diffida di fr. 50.–.
  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’escusso (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato alcuna domanda motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre il dispositivo sulle spese di prima sede può rimanere immutato.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'248.20 (pari alla differenza tra quan­to richiesto dal reclamante, ossia fr. 76'306.25, e quanto accordato dal Pretore, cioè fr. 75'058.05) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 76'256.25.”

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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