Incarto n. 14.2021.207
Lugano 11 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.694 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 settembre 2021 dalla
CO 1 (patrocinata dall’ PA 2 )
contro
RE 1 (patrocinata dall’ PA 1 )
giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 10 dicembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 maggio 2021 il Tribunale ordinario di Milano ha respinto le domande di causa dell’RE 1 (in seguito: “RE 1”) condannandola a rifondere alla CO 1 (“CO 1”) le spese di lite liquidate di € 150'000.– oltre al 15% quale rimborso delle spese generali pari, a € 22'500.–, e al 4% quale contributo alla Cassa di previdenza avvocati (c.p.a), pari a € 6'900.–. Contro questa sentenza l’RE 1 ha interposto un appello dell’8 giugno 2021 alla Corte d’appello di Milano e l’udienza di discussione dell’ammissibilità dell’appello è stata fissata per il 16 dicembre 2021.
B. Con precetto esecutivo n. __________34 emesso il 26 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 160'925.– oltre agli interessi dello 0.01% dall’11 maggio 2021 (indicando quale causa del credito le “Spese di lite secondo sentenza del 4.5.2021 emessa dal Tribunale ordinario di Milano (N.R.G. 44214/2019)”), fr. 24'138.70 oltre agli interessi dello 0.01% dall’11 maggio 2021 (per “Spese generali secondo sentenza del 4.5.2021 emessa dal Tribunale ordinario”) e fr. 7'402.53 (per “Cassa Previdenza Avvocati (C.P.A.) secondo sentenza del 4.5.2021”).
C. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 settembre 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 ottobre 2021, cui l’istante ha tempestivamente replicato con un allegato del del 4 novembre 2021, ribadendo il suo punto di vista. L’RE 1 non ha presentato una duplica entro il termine assegnatole.
D. Statuendo con decisione del 10 dicembre 2021, il Pretore ha accolto l’istanza pressoché integralmente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta per fr. 160'924.50 (anziché fr. 160'925.–) e fr. 24'138.68 (anziché fr. 24'138.70), per entrambe le somme oltre agli interessi di mora dello 0.01 dall’11 maggio 2021, e per fr. 7'402.53, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 630.– e un’indennità di fr. 3'500.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 6 maggio 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 13 dicembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 23 dicembre durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2021: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 5 gennaio 2022, essendo il 2 gennaio una domenica. Presentato il 23 dicembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, constatato che l’istante aveva chiesto solo il rigetto definitivo dell’opposizione e non anche l’exequatur della decisione del Tribunale di Milano prodotta quale titolo di rigetto, il Pretore ha verificato in via pregiudiziale se fossero dati i presupposti materiali di esecutività della decisione italiana in Sviz-zera posti dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12). Egli ha rilevato al riguardo che la sentenza italiana, “emessa dopo la garanzia del contraddittorio”, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug ed è esecutiva in Italia (Stato d’origine), come attestato dalla dichiarazione di esecutività prodotta dall’istante, ricordando che per ottenere il rigetto non è necessario il passaggio in giudicato, ma è sufficiente che la decisione sia esecutiva secondo il diritto dello Stato d’origine. D’altronde, ha evidenziato il Pretore, la convenuta non ha contestato l’esecutività della decisione italiana, né allegato di averne chiesto la sospensione dell’esecutività nel suo appello, il quale nel diritto italiano non ha effetto sospensivo automatico (art. 337 cpv. 1 CPCit.), e neppure ha invocato motivi di rifiuto giusta gli art. 34 e 35 CLug.
Circa la richiesta della convenuta “che si attenda sin dopo l’imminente udienza per procedere all’emanazione della decisione di merito”, il Pretore ha evidenziato che è dibattuta l’applicabilità dell’art. 46 CLug – che permette al giudice di sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata – nella procedura di rigetto, ma che la questione poteva rimanere aperta, siccome la convenuta non ha allegato, ancor prima di aver reso verosimile, il presupposto per l’applicazione della norma, ossia quello della prospettiva di successo del ricorso e quindi dell’alto rischio di annullamento della decisione impugnata. Per completezza, il primo giudice ha precisato che nemmeno erano dati i presupposti per una sospensione giusta l’art. 126 CPC, che nella procedura di rigetto può essere concessa restrittivamente solo in casi rarissimi. Infine, nell’ambito dell’esame d’ufficio delle tre identità, il Pretore ha leggermente modificato gl’importi riportati nel precetto esecutivo e ha di conseguenza accolto l’istanza pressoché integralmente.
4.1 Ora, secondo l’art. 126 cpv. 1 CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segna-tamente il caso allorquando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. L’art. 126 CPC è applicabile anche in sede di ricorso (HALDY in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 126 CPC). Come rilevato dal Pretore, in materia di rigetto dell’opposizione, stante il carattere sommario e celere della procedura, proroghe di termini e sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo restrittivamente, in casi eccezionali (sentenze della CEF 14.2019.177 del 17 febbraio 2020 consid. 1.3.4 e 14.2015.241 del 19 maggio 2015, RtiD 2017 I 715 n. 35c, consid. 6 con rinvii). Non spetta d’altronde al giudice del rigetto decidere se sospendere provvisoriamente l’esecuzione di una decisione esecutiva, bensì alla legge (per il diritto svizzero ad es. art. 315 cpv. 1 CPC) o all’autorità presso la quale tale decisione è stata impugnata (ad es. art. 315 cpv. 5 e 325 CPC) (sentenza della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021 consid. 7.2.2).
4.2 Orbene, in prima sede la reclamante non ha minimamente spiegato quali erano i motivi di opportunità che dovevano portare il giudice di prime cure a decidere per una sospensione della causa in virtù dell’art. 126 CPC. Anche con il reclamo essa si limita a invocare in modo del tutto generico che vi sarebbero “evidenti motivi di opportunità” senza minimamente sostanziare la sua argomentazione e senza fornire elementi oggettivi a sostegno della sua tesi, omettendo quindi altresì di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, in cui viene negata l’esistenza di circostanze eccezionali, nemmeno allegate, tali da giustificare la sospensione della causa. La reclamante neppure spende una parola sulla circostanza, evidenziata dal Pretore, secondo cui essa non ha indicato se ha chiesto con l’appello la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata. Per tutti questi motivi la censura si avvera irricevibile (v. sopra consid. 1.2) e ad ogni modo da respingere.
4.3 La reclamante si duole altresì che procedere, come fatto dal primo giudice, “imperterriti e ancor più celermente”, senza sospensione del procedimento, non tiene conto del fatto ch’essa rischia il fallimento, che potrebbe in seguito rilevarsi infondato, poiché il credito alla sua base potrebbe non esistere o non essere esigibile. La sua situazione sarebbe così ulteriormente aggravata, ciò che costituirebbe un agire arbitrario da parte del Pretore.
Se non che l’allegato rischio di fallimento, espresso per la prima volta con il reclamo, è irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Per questo motivo, non si vede come il primo giudice possa aver agito in modo arbitrario. Per abbondanza, secondo il diritto esecutivo svizzero, e segnatamente in virtù dell’art. 80 LEF, è ammesso che il debitore di una pretesa accertata in una decisione esecutiva non passata in giudicato possa essere dichiarato in fallimento prima che sia statuito sul ricorso interposto contro tale decisione, ove all’impugnazione non sia stato concesso l’effetto sospensivo e il debitore non abbia pagato quanto stabilito nella decisione impugnata (sentenza della CEF 14.2021.47 del 28 giugno 2021 consid. 3.1). Come già rilevato (sopra consid. 4.1.2), incombe prima di tutto all’autorità di ricorso, non al giudice del rigetto, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata. Sarebbe dunque spettato all’RE 1 presentare in Italia un’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria facendo presente alla Corte d’appello di Milano il rischio di un suo fallimento in Svizzera. Essa non ha invece nemmeno specificato, né in prima né in seconda sede, se con l’appello ha postulato la concessione dell’effetto sospensivo.
5.1 Ora, contrariamente a quanto crede la reclamante, la facoltà delle parti, prevista in materia di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC), di avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza non vale in materia di rigetto dell’opposizione, in cui si applica invece il divieto dei nova giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2018.207 del 25 aprile 2019 consid. 5.4). Ne segue che l’avviso di deposito (doc. C) e le allegazioni concernenti lo stesso, peraltro nemmeno corrobo-rate da elementi oggettivi, sono tardive e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2).
5.2 Per abbondanza, l’impossibilità di pagare a causa di una misura conservativa come il sequestro non rientra nelle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2019.146 del 12 dicembre 2019 consid. 6) né tanto meno implica la perdita della capacità di agire della reclamante (ha del resto potuto ricorrere sia contro il sequestro sia contro la decisione di rigetto). Per di più, come già rilevato nella decisione sull’effetto sospensivo, la reclamante non ha reso verosimile, né tanto meno dimostrato, che il sequestro conservativo abbia effetti fuori dai confini italiani, né che sia stato eseguito o sia eseguibile in Svizzera, e neppure ch’essa sia impossibilitata a disporre in Svizzera dei beni ivi situati.
6.1 Ora, l’RE 1 non ha contestato nulla al riguardo in prima sede: ora è troppo tardi (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Non si tratta infatti di una questione che il giudice deve verificare d’ufficio (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022, consid. 6.3.2-3) come ha invece indicato il Pretore nella sua decisione, ritenendo a torto che un tale esame rientrasse in quello delle tre identità. Se è vero che il tasso di cambio a una determinata data costituisce un fatto notorio, è altrettanto vero che in assenza di contestazione di tale fatto in prima sede è corretto applicare il tasso di cambio proposto dall’istante, che a una lettura più attenta dei giustificativi (doc. L – M) risulta essere quello del 24 agosto 2021 (e non del 23 agosto 2021), secondo il sito www.oanda.com. La censura è pertanto irricevibile.
6.2 A scanso di equivoci, non si tratta invero di un sito riconosciuto dalla scrivente Camera, contrariamente a quanto affermato dalla CO 1 nelle osservazioni al reclamo. Il tasso di cambio ri-tenuto notorio dalla giurisprudenza, perlomeno per le divise frequentemente negoziate, è infatti quello fornito dalla Banca centrale europea sul sito www.fxtop.com (citata 14.2021.158 consid. 3.3.3). Ma non si giustifica un intervento d’ufficio in assenza di contestazione (si vedano per esempio le sentenze della CEF 14.2021.22/23 del 9 giugno 2021 consid. 3 e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, consid. 6.2/a).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 192'465.71, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fatta salva la limitazione dell’art. 98 LTF per quanto riguarda la questione della sospensione della procedura (sentenza del Tribunale federale 5A_80/2021 del 4 febbraio 2021 consid. 4.2.3).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 3'500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF) per quanto riguarda la questione della sospensione della procedura. Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).