Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.05.2022 14.2021.188

Incarto n. 14.2021.188

Lugano 9 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 agosto 2021 da

RE 1 IT- (per notifica: )

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 24 novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di mandato del 21 luglio 2008 la CO 1 ha conferito l’incarico ad RE 1 di controllare e rielaborare i bilanci dal 2002 in avanti, nonché i programmi informatici gestazionali (tra cui quelli relativi alla contabilità finanziaria, alla contabilità dei clienti e dei fornitori, alla contabilità IVA su fatturato ed incassato, fatturazione e contratti clienti, salari-stipendi, oneri sociali, imposte alla fonte, dichiarazioni fiscali, ecc.), per un onorario variabile previsto tra fr. 180.– e fr. 220.– all’ora, “a seconda delle difficoltà delle pratiche in esame”.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 aprile 2021 dall’Uf­-ficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 SA per l’incasso di fr. 250'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2012, indicando quale causa del credito l’“Im­­porto dovuto a seguito della sentenza TCA n. __________ ricevuta il 19.01.2021 (secondo lettera raccomandata del 06.02.2021)”.

C. Avendo la CO 1 SA interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 agosto 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la propria pretesa a fr. 77'112.40, oltre agli interessi del 5% sempre dal 1° gennaio 2012. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 16 settembre 2021. Con replica spontanea del 24 settembre 2021, l’istante ha ribadito la sua posizione.

D. Statuendo con decisione del 15 novembre 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 23 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 3 dicembre. Presentato il 24 novembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 con-sid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che agli atti non figura alcun valido riconoscimento di debito a favore dell’istante per la pretesa vantata, osservando che se il contratto di mandato sottoscritto dalle parti prevede effettivamente una tariffa oraria di fr. 180.–/ 220.–, le ore prestate da RE 1 non sono state né quantificate né riconosciute dall’amministratore unico della società escussa in occasione dell’interrogatorio avvenuto dinanzi al giudice del Tribunale cantonale delle assicurazioni il 22 giugno 2011. Onde la reiezione dell’istanza.

  3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di aver respinto l’istanza senza aver considerato la decisione del 26 agosto 2011 da lui prodotta (doc. D), da cui risulta che dal mese di aprile 2007 egli si era occupato “per circa due ore al giorno della realizzazione EDP e programmi gestionali come pure del regolamen­to aziendale” presso la società convenuta. Precisa che in realtà la durata di lavoro giornaliera richiestagli dall’amministratore unico della CO 1 – il quale avrebbe confermato di non avergli versato alcunché, nemmeno a titolo di acconto – era di due ore e mezza e di averne effettuate 1'320 che, secondo la tariffa oraria di fr. 190.– a suo dire concordata, corrispondono alla sua pretesa iniziale di fr. 250'800.–, poi ridotta a fr. 77'112.40 oltre agli interessi.

  4. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizio­ne però che il documento in cui egli si riconosce debitore del­l’e­­scutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

5.1 Nella fattispecie, come visto l’istante fonda sostanzialmente la propria richiesta sul contratto di mandato sottoscritto il 21 luglio 2008 con la CO 1 (doc. B accluso all’istanza), nonché sul verbale dell’udienza tenutasi il 22 giugno 2011 dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni relativo all’audizione del­l’amministratore unico della società anonima, P__________ (doc. C), e sulla decisione – di cui egli produce però solo un estratto di due pagine (14 e 16) – emessa dal medesimo Tribunale il 26 agosto 2011 (doc. D).

5.2 Orbene, è palese che il contratto di mandato non verte inequivocabilmente su una somma di denaro determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi, dal momento che, oltre a non definire in modo univoco l’onorario convenuto (che varia da fr. 180.– a fr. 220.– all’ora “a seconda delle difficoltà delle pratiche in esame”), l’accordo non indica il numero delle ore prestate (o da prestare) da RE 1 né rinvia a un documento che permetta di quantificare il lavoro fornito (o da fornire).

5.2.1 Il reclamante sostiene invero che la quantificazione delle ore da lui prestate per la società escussa risulterebbero dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (doc. D), che il Pretore ha ignorato. Sennonché il mandato non rinvia a tale sentenza, che non può pertanto servire a determinare la somma che la convenuta avrebbe riconosciuto firmando il contratto di mandato né a interpretarlo, trattandosi di un elemento estrinseco all’atto (sopra consid. 5). Già per questo motivo, il reclamo si avvera infondato.

5.2.2 Del resto, nel passaggio menzionato dal reclamante, la sentenza si limita a rinviare a un documento del 1° ottobre 2007, con il quale l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro informava la Cassa cantonale di compensazione che in occasione di un controllo effettuato pochi giorni prima presso la CO 1 era presente RE 1, il quale “dal mese di aprile 2007 si stava occupando, per circa due ore al giorno, della realizzazione EDP e Programmi gestionali come pure del regolamento aziendale, per un onorario di fr. 40.– all’ora” (doc. D, pag. 14). La constatazione, oltretutto espressa verosimilmente sulla scorta delle affermazioni dello stesso RE 1, è troppo vaga, quanto al numero di ore giornaliere (“circa due”) e di giorni di lavoro (“dal mese di aprile 2007”) esatti cui si riferisce, per determinare con precisione la quantità di ore fornite, che ad ogni modo non risultano essere state riconosciute dalla convenuta, per tacere del fatto che la tariffa oraria di fr. 40.– menzionata nella decisione è ben inferiore a quella risultante dal contratto (da fr. 180.– a fr. 220.–) e richiesta (fr. 190.–).

5.3 Ne discende che, in mancanza di un titolo di rigetto nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF, la decisione impugnata non presta il fianco alla critica sicché il reclamo va respinto. Rimane comunque salva la facoltà per RE 1 di far valere le sue eventuali ragioni di merito, qualora lo ritenesse opportuno, in una procedura ordinaria (v. sopra consid. 2 e 5).

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la contro-parte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 77'112.40, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2021.188
Entscheidungsdatum
09.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026