RE 1
Incarto n. 14.2021.182
Lugano 3 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.3373 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 luglio 2021 da
(patrocinato dall’PA 1 __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’PA 2 __________)
giudicando sul reclamo del 12 novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 novembre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 dicembre 2017 il notaio CO 1 ha emesso nei confronti di RE 1 la parcella notarile di fr. 5'400.– relativa al rogito n. __________ avente per oggetto la costituzione di un diritto di compera sulla particella n. __________ RFD di __________ per fr. 3'000'000.–.
B. Con scritto del 18 giugno 2020, RE 1 ha contestato la parcella notarile ritenendo dati i presupposti per una restituzione del termine d’impugnazione. Con scritto del 9 luglio 2020 l’CO 1 ha contestato vi fossero gli estremi per la restituzione richiesta e ha respinto per tardività la contestazione della parcella assegnandole nel contempo, invano, un ultimo termine di pagamento entro e non oltre il 22 luglio 2020.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'400.– oltre agli interessi del 5% dal 23 luglio 2020 (indicando quale causa del credito la “Parcella notarile del 4.12.2017, riguardante il rogito n. __________”) e fr. 9'000.– oltre agli interessi del 5% dal 23 luglio 2020 (per “Bolletta di archivio notarile 6.2017.1.2713.1 dell’11.01.2018”).
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 luglio 2021 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 16 agosto 2021. Mediante replica spontanea del 30 agosto 2021 e duplica spontanea del 13 settembre 2021 le parti hanno ribadito il loro punto di vista.
E. Statuendo con decisione del 3 novembre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 5'400.– oltre agli interessi di mora (ad esclusione della pretesa di fr. 9'000.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– per 3⁄8 e a carico dell’istante i rimanenti 5⁄8 e un’indennità di fr. 650.– per ripetibili ridotte a favore della convenuta.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2021 per ottenere la reiezione integrale dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 19 novembre 2021 il Presidente della scrivente Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 4 novembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 14 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). La sentenza 29 ottobre 2021 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, acclusa al reclamo (doc. B) è pertanto inammissibile, non potendosi ritenere che la stessa sentenza impugnata abbia dato motivo alla sua adduzione (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2020.56 del 4 settembre 2020 consid. 6), per tacere del fatto che non è comunque decisiva, siccome il notaio non è parte della procedura (v. sotto consid. 5.2.2).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la parcella notarile, non impugnata nel termine di trenta giorni giusta gli art. 24 della legge sulla tariffa notarile (LTN; RL 952.300) e 92 della legge sul notariato (LN; RL 952.100), va parificata a una sentenza esecutiva secondo l’art. 80 LEF e giustifica di principio il rigetto definitivo dell’opposizione fino all’importo della parcella, di fr. 5'400.–, oltre agli interessi di mora. Egli ha invece respinto l’istanza per gli ulteriori fr. 9'000.– posti in esecuzione per mancanza di un titolo di rigetto.
Il Pretore ha d’altronde respinto l’eccezione di abuso di diritto sollevata dalla convenuta per il fatto che l’istante pretende il suo onorario malgrado il diritto di compera oggetto dell’atto da lui rogato non abbia potuto essere annotato a registro fondiario, a causa della reiezione della domanda di non assoggettamento alla legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41). Il primo giudice ha infatti rilevato che, sebbene il divieto dell’abuso di diritto valga anche in ambito esecutivo, nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione può esservi fatto capo in modo estremamente limitato, siccome si considera non sia compito del giudice del rigetto verificare la decisione da eseguire. Ciò posto, il Pretore ha giudicato che nel caso in esame la censura di abuso di diritto non è così “liquida e manifesta” da poter essere ritenuta ricevibile ed esaminabile nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha evidenziato ad ogni modo che a fronte della risposta 9 luglio 2020 del notaio, la convenuta non si è rivolta alla Commissione di disciplina notarile per far valere le sue ragioni, né sulla restituzione del termine d’impugnazione né sulla legittimità della parcella notarile.
Ora, poiché la reclamante stessa ritiene che la questione può rimanere irrisolta, non vi è alcun motivo di trattarla. Per abbondanza, rimane il fatto che, come rilevato dal Pretore, a fronte del rifiuto di restituzione del termine significatole nella lettera del 9 luglio 2020 (doc. E) RE 1 non ha rinnovato la sua richiesta né la sua contestazione della parcella direttamente alla Commissione di disciplina. Non può pretendere farlo tardivamente davanti a un giudice – quello del rigetto – che non è competente per statuire al riguardo.
5.1 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
5.1.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LEF).
5.1.2 Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, il debitore può quindi dolersi di un abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) solo in via eccezionale, anche perché l’istruttoria relativa ai fatti costitutivi del preteso abuso è generalmente incompatibile con la natura documentale della procedura di rigetto (sentenze del Tribunale federale 5A_490/2019 del 19 agosto 2019 consid. 3.1.2 e 5A_647/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 2.4, nonché della CEF 14.2004.1 del 22 aprile 2004, RtiD 2004 II 727 n. 78c, consid. 2.1/a, citata dal Pretore). Solo l’esecuzione della sentenza deve risultare manifestamente abusiva, non il suo contenuto (Staehelin, op. cit. loc. cit.; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 24 ad art. 81 LEF), già valutato dal giudice del merito. Infatti, il debitore può far valere solo fatti avvenuti dopo la sentenza (sopra consid. 5.1) e in linea di massima deve dapprima chiedere al giudice del merito la modifica della sua decisione senz’aspettare l’esecuzione per sollevare l’eccezione di abuso di diritto (sentenza della CEF 14.2006.95 del 4 gennaio 2007 consid. 5; Staehelin, op. cit. loc. cit.), fatta salva, appunto, l’ipotesi di un abuso (particolarmente) manifesto dimostrato con documenti (citata 14.2004.1).
5.2 Nella fattispecie, a dimostrazione del preteso abuso di diritto la reclamante invoca invero fatti posteriori all’emissione della parcella notarile (4 dicembre 2017, doc. B), ovvero la mancata iscrizione del diritto di compera (decisioni 8 maggio 2018 dell’autorità LAFE [doc. 9] e 26 ottobre 2020 dell’Ufficio dei registri [doc. 6]), l’audizione 3 maggio 2021 del notaio (doc. 10) e le sentenze del Tribunale federale 4 maggio 2020 (doc. 2) e dei tribunali grigionesi 14 agosto 2018 e 9 gennaio 2019 (doc. 7 e 8).
5.2.1 Tuttavia, la reclamante non spiega perché, come ritenuto dal Pretore, a fronte della risposta del notaio del 9 luglio 2020 (doc. E) non avrebbe potuto – né dovuto – rivolgersi alla Commissione di disciplina notarile per far valere le sue ragioni, tanto sulla restitu-zione del termine di contestazione della parcella che sulla sua modifica (in tal senso: decisione 14.2004.1 citata sopra al consid. 5.1.2). La ricevibilità della censura è pertanto dubbia dal profilo della sua motivazione.
5.2.2 Ad ogni modo, la mancata iscrizione del diritto di compera non rende ancora manifestamente abusiva l’esecuzione volta a incassare la parcella notarile, la reclamante non avendo dimostrato con documenti che il pagamento delle prestazioni del notaio sarebbe stato subordinato a tale iscrizione (e lo fosse stato, ella avrebbe del resto dovuto impugnare la parcella non appena giuntale). In particolare, l’affermazione secondo cui il notaio sarebbe tenuto a un obbligo di risultato non è documentata ed è discutibile (v. ad esempio la sentenza 27 ottobre 1999 del Consiglio di disciplina notarile in Rep. 1999, 322 segg.). D’altronde, il notaio non è parte delle procedure in cui sono state emesse le decisioni prodotte dalla reclamante, che la oppongono solo al costituente del diritto di compera, __________. Senza contare che la nullità del contratto di costituzione del diritto di compera non determina necessariamente l’inesigibilità della parcella notarile. La reclamante avrebbe perlomeno dovuto dimostrare che siffatta nullità era riconducibile esclusivamente a colpa del notaio. Che quest’ultimo abbia dichiarato, durante la sua audizione, che non aveva fatto domande in merito alle modalità di finanziamento (doc. 10, pag. 6) non è decisivo. Andrebbero valutati anche le informazioni e conoscenze, così come il comportamento della cliente, ciò che esula da una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione.
La sentenza impugnata resiste quindi alla critica, ciò che giustifica la reiezione del reclamo.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'400.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).